Carcerazione amministrativa nel settore dell'asilo: rapporto riassuntivo della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) del 2 luglio 2019 Parere del Consiglio federale del 30 ottobre 2019

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 158 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto riassuntivo della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) del 2 luglio 20191 sulla carcerazione amministrativa nel settore dell'asilo.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 ottobre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1

FF 2019 4967

2019-3162

6017

FF 2019

Parere 1

Situazione iniziale

Il 28 gennaio 2016 le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) hanno incaricato il Controllo parlamentare dell'Amministrazione (CPA) di valutare la carcerazione amministrativa nel settore dell'asilo. Il CPA ha riassunto i risultati della valutazione nel suo rapporto del 1° novembre 2017. Basandosi su tale valutazione, il 26 giugno 2018 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha adottato un rapporto all'attenzione del Consiglio federale. In tale contesto, la CdG-N ha formulato sette raccomandazioni.

Il 28 settembre 2018 il Consiglio federale si è espresso in merito alle raccomandazioni2. Il 2 luglio 2019 la CdG-N ha discusso il parere del Consiglio federale, anzitutto salutando positivamente il fatto che il Collegio abbia accolto con favore la maggior parte delle raccomandazioni e ne abbia già attuate alcune. Nel suo rapporto riassuntivo del 2 luglio 2019, la CdG-N si è nuovamente posizionata in merito a diversi aspetti del parere del Consiglio federale, attirando l'attenzione del Collegio sulla necessità d'intervento accertata. Con corrispondenza del 2 luglio 2019 la CdGN ha pertanto invitato il Consiglio federale a esprimersi nuovamente sulla questione.

2

Parere del Consiglio federale in merito alle raccomandazioni della CdG-N Raccomandazione 1

Registrare le persone passate alla clandestinità

La CdG-N invita il Consiglio federale a comunicarle, una volta ultimato, i risultati di questo reiterato esame.

La CdG-N invita nuovamente il Consiglio federale ad analizzare in modo critico la denominazione «partenza non controllata» e, nel circa nove per cento dei casi che ricompaiono nella statistica riguardante il soccorso d'emergenza, a correggere i dati in SIMIC alla luce del confronto con i dati inerenti il soccorso d'emergenza.

Nell'ambito della revisione della legge sull'asilo volta a velocizzare le procedure (riassetto del settore dell'asilo), in vigore dal 1° marzo 2019, i processi inerenti la registrazione delle partenze non controllate nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) sono stati in parte adeguati. Come rilevato dal Consiglio federale nella sua presa di posizione del 28 settembre 2018, secondo il nuovo tenore dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 agosto 19993 concernente l'esecu2

3

Carcerazione amministrativa nel settore dell'asilo. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) del 26 giugno 2018. Parere del Consiglio federale (FF 2018 6429) RS 142.281

6018

FF 2019

zione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) nella nuova procedura celere secondo l'articolo 26c della legge del 26 giugno 19984 sull'asilo (LAsi) la SEM avvia le pratiche per l'acquisizione dei documenti di viaggio, ovvero per l'aiuto all'esecuzione, senza una pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento. In questo modo, sono sistematicamente registrate in SIMIC le partenze non controllate successive alla notifica del passaggio in giudicato della decisione emessa in procedura celere.

Frattanto, nel Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli allontanamenti, organo paritetico competente, la SEM, in collaborazione con i Cantoni, ha vagliato possibili adeguamenti dei processi per quanto riguarda la procedura Dublino secondo l'articolo 26b LAsi. Da questa analisi è emerso che, grazie all'attuazione della revisione della legge sull'asilo, non occorre più intervenire nemmeno per i casi trattati nell'ambito della procedura Dublino. Secondo l'articolo 24 capoverso 3 lettera b LAsi, i richiedenti l'asilo oggetto di una procedura Dublino sono alloggiati in centri della Confederazione fino alla partenza. Inoltre, secondo l'articolo 5 capoverso 4 della pertinente ordinanza del DFGP del 4 dicembre 20185 sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti, per le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato con termine di partenza che dimorano in un centro della Confederazione, la SEM può prevedere in particolare un controllo rafforzato delle presenze. Questi controlli rafforzati, unitamente al mancato trasferimento nel Cantone, fanno sì che nell'ambito della procedura Dublino le partenze incontrollate sono costatate immediatamente e vengono registrate in SIMIC. Il Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli allontanamenti ha peraltro costatato che, sin dall'entrata in vigore dell'articolo 89b LAsi, il 1° ottobre 2016, la qualità dei dati riguardanti la registrazione delle partenze incontrollate nel settore Dublino è nettamente migliorata e che da allora la situazione non è pertanto più paragonabile a quella che ha caratterizzato il periodo 2011­2014, su cui verteva l'analisi del CPA. Secondo questa disposizione, se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione o li adempie
soltanto parzialmente e niente giustifica tale inadempienza, la Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati o rinunciare a versarli. I Cantoni hanno pertanto un interesse ancora maggiore a notificare le partenze incontrollate alla SEM, giacché così facendo evitano di dovere farsi carico di eventuali conseguenze finanziarie correlate all'espletamento di una procedura d'asilo nazionale dopo lo scadere del termine di trasferimento Dublino.

Per quanto riguarda i casi trattati in procedura ampliata conformemente all'articolo 26d LAsi, il Comitato tecnico intende adeguare i processi in modo tale che la SEM registri il processo «sostegno all'esecuzione» nel sistema SIMIC, anche qui in automatico, sin dalla notifica del passaggio in giudicato della decisione. La SEM dovrà poi informare il Cantone competente, con lettera standard, esigendo un pertinente riscontro qualora il Cantone rinunci al sostegno all'esecuzione offerto dalla SEM. Questo sarebbe il caso, nello specifico, ove la persona interessata abbia frattanto lasciato la Svizzera in modo incontrollato. All'arrivo di una notifica in tal senso la SEM dovrebbe registrare in SIMIC la partenza incontrollata e terminare il 4 5

RS 142.31 RS 142.311.23

6019

FF 2019

processo del «sostegno all'allontanamento». Al momento la SEM sta vagliando se occorra adeguare le basi legali afferenti o se sia sufficiente adeguare le pertinenti istruzioni e descrizioni dei processi.

Per quanto riguarda il confronto tra i dati inerenti le prestazioni del soccorso d'emergenza rilevati contestualmente al monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale e i dati riguardanti le partenze non controllate contenuti in SIMIC, la SEM intende inviare elenchi nominali alle autorità cantonali in materia di migrazione, esigendo che riprendano gli sforzi in vista di eseguire gli allontanamenti e che inoltrino alla SEM il relativo formulario riguardante la ripresa del soggiorno. Una volta ottenuto il formulario, la SEM registrerà i relativi codici in SIMIC.

Il Consiglio federale ha nuovamente esaminato la denominazione tedesca «unkontrollierte Abreise» («partenza incontrollata»). Sebbene nulla indichi che la maggior parte delle persone interessate rimanga in Svizzera, a suo tempo la SEM aveva utilizzato consapevolmente la nozione tedesca di Abreise riferita a questa categoria di persone ­ anziché la nozione di Ausreise (che suggerisce il fatto di lasciare il Paese) ­, volendo evitare termini inadeguati o che potessero indurre in errore. Per la natura stessa di queste partenze, le autorità non dispongono, di norma, di indicazioni precise circa la dimora esatta dei richiedenti l'asilo partiti in maniera non controllata.

Ove la designazione tedesca «unkontrollierte Abreise» non dovesse soddisfare la CdG-N, il Consiglio federale propone di adottare quella di «unkontrollierter Weggang», così da tenere conto delle preoccupazioni della Commissione. Il Consiglio federale chiede alla CdG-N di informarlo in merito alla designazione di sua preferenza. (La nozione italiana di «partenza» traduce tutt'e tre le designazioni tedesche in questione.)

Raccomandazione 2

Armonizzazione delle prassi in materia di ricorso alla carcerazione amministrativa e di esecuzione

Per i motivi precitati, la CdG-N invita il Consiglio federale a esaminare se in questo settore potrebbe essere opportuno trasferire determinate competenze alla Confederazione e lo invita parimenti a riferirle i risultati di tale esame.

La Commissione invita inoltre il Consiglio federale ad allestire periodicamente una statistica pubblica che informi in merito alle diverse prassi cantonali nell'applicazione della carcerazione amministrativa.

Il Consiglio federale rileva che nell'ambito del riassetto del settore dell'asilo la SEM, in collaborazione con i Cantoni, le città e i Comuni, ha esaminato approfonditamente anche la questione delle competenze e dei processi nel settore dell'esecuzione degli allontanamenti. Tutte le parti coinvolte sono giunte alla conclusione che anche la carcerazione in vista del rinvio dai centri della Confederazione deve essere ordinata dai Cantoni ­ come la carcerazione amministrativa secondo il diritto degli stranieri in generale.6 Questo, in particolare, anche perché la Confederazione non dispone delle competenze e dei mezzi di polizia necessari a tal fine. Inoltre, in 6

Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) del 3 settembre 2014 (FF 2014 6917, pag. 6966).

6020

FF 2019

occasione delle due conferenze nazionali sull'asilo del 21 gennaio 2013 e del 28 marzo 2014, i Cantoni si erano impegnati a predisporre i necessari posti di carcerazione amministrativa in vista del riassetto del settore dell'asilo e a definirne l'ubicazione in funzione delle regioni procedurali previste dal riassetto. La pianificazione generale e il relativo coordinamento erano stati demandati alla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). Dal punto di vista del Consiglio federale è pertanto ancora troppo presto ­ a soli sei mesi dall'entrata in vigore di questa revisione della legge sull'asilo ­ per procedere a nuovi adeguamenti legislativi di una così ingente entità.

Anche da un punto di vista sistemico il Consiglio federale non vede nessun vantaggio a trasferire determinate competenze alla Confederazione per quanto riguarda l'ordine e l'esecuzione della carcerazione amministrativa nel settore dell'asilo. Infatti l'esecuzione (di polizia) degli allontanamenti incomberebbe comunque ai Cantoni, anche perché la Confederazione non dispone di forze di polizia per eseguire gli allontanamenti. Il trasferimento di competenze al vaglio porterebbe pertanto a un frazionamento delle competenze in materia di esecuzione tra Confederazione e Cantoni, il che, con ogni probabilità, complicherebbe e renderebbe meno efficiente l'esecuzione degli allontanamenti. Inoltre, secondo l'articolo 2a OEAE, i Cantoni sono competenti, in linea di principio, anche per l'esecuzione dei colloqui sulla partenza.7 Il colloquio sulla partenza serve, tra le altre cose, ad accertare e documentare la volontà della persona interessata a lasciare la Svizzera, informare la persona interessata sull'obbligo di collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi e comminare all'occorrenza misure coercitive di diritto degli stranieri conformemente agli articoli 73­78 della legge del 16 dicembre 20058 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). La competente autorità cantonale conosce così meglio della SEM il caso specifico e può pertanto valutare meglio la necessità, esigibilità o proporzionalità di un eventuale ordine di carcerazione.

Va detto inoltre che anche l'ordine e l'esecuzione della carcerazione amministrativa di persone appartenenti al settore degli stranieri incomberebbero
comunque ai Cantoni. Nel settore della carcerazione amministrativa si assisterebbe pertanto a uno sdoppiamento delle competenze e dei processi ­ e forse anche delle infrastrutture (posti di carcerazione) ­, i quali divergerebbero a seconda che la persona in questione appartenga al settore dell'asilo o degli stranieri. Ben lungi dal considerarlo un valore aggiunto, il Consiglio federale ritiene che un tale sdoppiamento porterebbe a divergenze anche per quanto riguarda i rimedi giuridici secondo i quali sarebbe effettuato l'esame della carcerazione, giacché ove la carcerazione fosse ordinata dalla Confederazione (settore dell'asilo) l'esame spetterebbe al Tribunale amministrativo federale, mentre in caso di carcerazione ordinata dai Cantoni (settore degli stranieri) la competenza per l'esame della carcerazione spetterebbe ai tribunali cantonali (giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi) e in ultima istanza rimarrebbe appannaggio del Tribunale federale. Il Consiglio federale vuole pertanto 7

8

È eccettuata la procedura celere secondo l'articolo 26c LAsi, nel cui contesto la SEM, dopo la notifica della decisione di allontanamento, svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Previa approvazione della SEM, nell'ambito della procedura celere il colloquio sulla partenza può essere svolto dalla competente autorità cantonale (cfr. art. 2a cpv. 2 OEAE).

RS 142.20

6021

FF 2019

scongiurare il rischio di introdurre prassi di applicazione divergenti in tema di carcerazione amministrativa, giacché ciò andrebbe a scapito dell'interesse ad armonizzare il settore delle misure coercitive. Il Consiglio federale considera inoltre che, sotto il profilo specialistico, i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi sono in grado di esaminare meglio la carcerazione di quanto non lo sia il Tribunale amministrativo federale. Queste autorità giudiziarie sono specializzate nel vagliare la proporzionalità di eventuali misure coercitive.

Oltre che alle misure illustrate nel parere del 28 settembre 2018, che contribuiscono ad armonizzare la prassi in materia di applicazione, il Consiglio federale rimanda in particolare anche alla possibilità di ricorso delle autorità: secondo l'articolo 14 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 19999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP), la SEM è autorizzata a interporre ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri. Il ricorso delle autorità mira a garantire un'applicazione del diritto federale corretta e consona al principio della parità di trattamento. In questo contesto la SEM può chiedere al Tribunale federale di verificare anche le decisioni cantonali nel settore delle misure coercitive secondo il diritto degli stranieri. Qualora, in previsione di situazioni analoghe che potranno presentarsi in futuro, vi sia un grande interesse ad accertare i quesiti giuridici sollevati da una data situazione, la SEM impugna queste decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribunale federale.

Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che le competenze per quanto riguarda l'ordine e l'esecuzione della carcerazione amministrativa nel settore dell'asilo non debbano essere modificate. Concorda invece che in futuro dovranno essere pubblicate statistiche volte a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'attuazione cantonale della carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri. In futuro la SEM integrerà pertanto una siffatta statistica nel monitoraggio dell'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo pubblicato in virtù dell'articolo 46 capoverso 3 LAsi.

Raccomandazione 3

Verifica dell'esame della carcerazione previsto per legge

In questo contesto la CdG-N invita il Consiglio federale a verificare nuovamente l'introduzione di un esame automatico della carcerazione.

A titolo preliminare, il Consiglio federale fa notare che al momento di recepire e trasporre il Regolamento Dublino III10 era risaputo che i Cantoni applicavano prassi parzialmente diverse in materia di carcerazione amministrativa. Nel suo rapporto del

9 10

RS 172.213.1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

6022

FF 2019

24 agosto 200511 sull'applicazione e l'effetto delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri la CdG-N rilevava divergenze cantonali per quanto riguarda l'applicazione delle misure coercitive. Anche il Consiglio federale ha ribadito a più riprese che non è possibile escludere prassi cantonali d'esecuzione differenti, giacché le disposizioni afferenti conferiscono un semplice margine di apprezzamento, per cui spetta ai Cantoni decidere di caso in caso se le misure coercitive in questione sono adeguate in vista dell'espletamento del mandato esecutivo cantonale. 12 Per quanto riguarda l'esame della carcerazione contestualmente alla procedura Dublino (art. 80a cpv. 3 LStrI) menzionato dalla CdG-N, il Consiglio federale rimanda a titolo complementare alle proprie considerazioni nel parere del 28 settembre 2018 in merito al DTF 142 I 135, nel quale il Tribunale federale ha definito principi riguardanti questo tipo di carcerazione. Il Tribunale federale ha considerato, tra l'altro, che nell'ambito della motivazione di primi ricorsi contro l'ordine della carcerazione nell'ambito della procedura Dublino (art. 76a LStrI) non devono essere formulate esigenze formali elevate. Questo, tra le altre cose, anche perché, contrariamente agli altri tipi di carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri, come per esempio la carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l'articolo 76 LStrI, l'ordine di carcerazione nell'ambito della procedura Dublino non viene esaminato d'ufficio da un'autorità giudiziaria bensì su richiesta della persona interessata.

Inoltre, contestualmente all'attuazione della procedura d'asilo celere, dal 1 ° marzo 2019, e quindi anche grazie alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale gratuite cui hanno diritto in tale contesto (art. 102f segg. LAsi), i richiedenti l'asilo sono informati in maniera più circostanziata e sono sostenuti meglio, nell'ambito delle possibilità offerte loro dalla legge di quanto non lo fossero in passato. Il Consiglio federale considera pertanto che le persone incarcerate nell'ambito della procedura Dublino non sono svantaggiate dalla legislazione vigente, anche perché l'articolo 80a capoverso 3 LStrI prevede espressamente la possibilità di chiedere in ogni tempo che la legalità e l'adeguatezza della carcerazione siano
esaminate da un'autorità giudiziaria. Pertanto, anche dopo aver nuovamente esaminato le pertinenti basi legali, il Consiglio federale considera che sono adeguate e che garantiscono una protezione sufficiente dei diritti fondamentali.

Contrariamente alle previsioni della CdG-N, nemmeno l'introduzione dell'articolo 89b LAsi (si veda il parere ad raccomandazione 1) ha generato nella prassi un aumento degli ordini di carcerazione nell'ambito della procedura Dublino. L'ordine della carcerazione amministrativa è e rimane una soluzione di ultimo ricorso e viene applicata unicamente ove misure alternative meno drastiche non siano efficaci (come p. es. l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio secondo l'art. 74 LStrI). Il nuovo articolo 89b LAsi deve semmai 11

12

Applicazione ed effetto delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri.

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) del 24 agosto 2005 (FF 2006 2415).

Cfr. p.es. il parere del Consiglio federale del 30 novembre 2012 sull'Ip. 12.3830; si veda inoltre: Protezione dei fanciulli e misure coercitive nel diritto degli stranieri. Rapporto del 7 novembre 2006 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale. Parere del Consiglio federale del 16 marzo 2007 (FF 2007 2329).

6023

FF 2019

incitare i Cantoni ad avviare tempestivamente le misure in vista dell'esecuzione ­ come la prenotazione dei biglietti aerei o, all'occorrenza, le necessarie visite mediche. Del resto, secondo l'articolo 46 capoverso 1 LAsi, i Cantoni erano tenuti a eseguire le decisioni di allontanamento passate in giudicato anche prima che fosse introdotta questa nuova disposizione.

Raccomandazione 5

Posti di carcerazione per minori

Alla luce di quanto sopra, la CdG-N invita il Consiglio federale a prendere posizione e a indicare quali misure intende adottare nell'ambito delle proprie competenze e in collaborazione con i Cantoni interessati.

Il Consiglio federale rimanda al finanziamento di posti di carcerazione (art. 82 cpv. 1 LStrI) con cui la Confederazione provvede all'allestimento di posti di carcerazione adatti ai minorenni e alle persone che li accompagnano. Conformemente all'articolo 15j lettera d OEAE, la Confederazione concede sussidi per la costruzione e la sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali soltanto se lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini. Anche il gruppo di lavoro istituito dalla CDDGP e incaricato di monitorare la capacità di accoglienza delle strutture carcerarie esamina se i posti messi a disposizione dai Cantoni per la carcerazione amministrativa conformemente al diritto in materia di stranieri sono consoni alle prescrizioni o se occorrono pertinenti misure.

Il Consiglio federale ritiene che al momento non occorrano ulteriori misure. In Svizzera vi sono, in linea di principio, posti di carcerazione a sufficienza in grado di rispondere alle esigenze dei minori. Ciò non da ultimo anche perché il numero di ordini di carcerazione nei confronti di minori è in costante diminuzione. Nel 2018 la carcerazione amministrativa è stata ordinata nei confronti di otto minori di età superiore a 15 anni (senza contare i fermi secondo l'art. 73 LStrI).13 Secondo il Consiglio federale non occorre che ogni Cantone disponga di posti di carcerazione specifici per minori. I Cantoni che non dispongono di siffatti posti di carcerazione possono chiedere ad altri Cantoni di mettere a loro disposizione i posti di carcerazione di cui abbisognano per alloggiare i minorenni nei cui confronti intendono ordinare la carcerazione amministrativa. Vi sono peraltro Cantoni che rinunciano del tutto a ordinare la carcerazione amministrativa nei confronti di minori.

Tra i principali obiettivi del finanziamento dei posti di carcerazione figura anche l'utilizzo sovraregionale delle capacità in vista della carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri. Secondo l'articolo 15j
lettera b OEAE, una delle condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione è che un dato stabilimento carcerario sia a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l'esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni o delle espulsioni giudiziarie.14 Con questa disposizione s'intende incoraggiare la collaborazione intercantonale nel settore dell'esecuzione della carcerazione amministrativa. L'idea è che i Cantoni mettano a disposizione di altri Cantoni un numero maggiore di posti di carcerazione 13 14

Tra cui anche casi LStrI, dunque non soltanto persone del settore dell'asilo.

Sono possibili deroghe dovute alla situazione geografica dei Cantoni.

6024

FF 2019

e, possibilmente, predispongano congiuntamente appositi stabilimenti, per esempio in virtù di concordati cantonali. Si vuole altresì garantire che gli stabilimenti carcerari raggiungano una certa entità (cfr. in merito anche l'art. 15k OEAE, secondo il quale è maggiore il sussidio della Confederazione per stabilimenti carcerari di grosse dimensioni). Secondo il Consiglio federale occorre abbandonare l'idea che ogni Cantone debba gestire piccole unità carcerarie per l'esecuzione della carcerazione amministrativa. È più opportuno edificare un numero maggiore di stabilimenti di detenzione destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione amministrativa prevista dal diritto sugli stranieri. In questo modo è possibile ossequiare interamente il principio di separazione delle persone in carcerazione amministrativa dalle persone che scontano una pena (art. 81 cpv. 2 LStrI). Ciò consente al tempo stesso di accrescere ulteriormente la qualità dei posti di carcerazione amministrativa. Questa dimensione più spiccatamente regionale dell'esecuzione degli allontanamenti va peraltro di pari passo con l'approccio della revisione della legge sull'asilo per velocizzare le procedure entrata in vigore il 1° marzo 2019, nel cui ambito sono state create sei regioni per l'espletamento delle procedure d'asilo e, pertanto, anche per l'esecuzione degli allontanamenti.

6025

FF 2019

6026