Termine per la raccolta delle firme: 26 agosto 2020

Iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)», presentata il 25 gennaio 2019; dopo che il 23 gennaio 2019 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)», presentata il 25 gennaio 2019, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2019-0446

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Barrile Angelo, Sihlquai 282, 8005 Zurigo 2. Birrer-Heimo Prisca, Felsenegg 40, 6023 Rothenburg 3. Carobbio Guscetti Marina, Via Tamporiva 28, 6533 Lumino 4. Daurù Andreas, Bahnstrasse 27, 8400 Winterthur 5. Feri Yvonne, Etzelmatt 12, 5430 Wettingen 6. Gysi Barbara, Marktgasse 80, 9500 Wil 7. La Mantia Gina, Solario 30, 6718 Olivone 8. Lepori Carlo, Via Ernest Bloch 79, 6957 Roveredo TI 9. Levrat Christian, Route des Colombettes 297, 1628 Vuadens 10. Maillard Pierre-Yves, Rue du Lac 34, 1020 Renens 11. Nordmann Roger, Rue de l'Ale 25, 1003 Losanna 12. Rossini Stéphane, Chemin du Cerisier 80, 1997 Nendaz 13. Ruiz Rebecca, Rue du Valentin 33, 1004 Losanna 14. Schläfli Nina, Schmittenstrasse 18, 8280 Kreuzlingen 15. Sorg Michael, Ernastrasse 30, 8004 Zurigo 16. Steiert Jean-François, Avenue du Général-Guisan 12, 1700 Friburgo 17. Wyss Sarah, Erlenmattstrasse 19, 4058 Basilea 18. Ziltener Erika, Thurwiesenstrasse 8, 8037 Zurigo

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Iniziativa popolare federale «Per premi meno onerosi», Theaterplatz 4, casella postale, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 26 febbraio 2019.

12 febbraio 2019

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 117 cpv. 35 Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie. I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10 per cento del reddito disponibile. La riduzione dei premi è finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per l'importo rimanente dai Cantoni.

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Art. 197 n. 126 12. Disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 3 (Riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie) Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 117 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione d'esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

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RS 101 La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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