Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche

Disegno

(Legge sui prodotti del tabacco, LPTab) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20182, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere l'essere umano contro gli effetti nocivi del consumo di prodotti del tabacco e dell'uso di sigarette elettroniche.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche messi a disposizione sul mercato; le disposizioni degli articoli 18­20 si applicano altresì agli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco.

1

2

1 2

Essa non si applica: a.

ai prodotti del tabacco di cui il tabacco è coltivato dai consumatori direttamente per uso personale, né a quelli prodotti o lavorati dai consumatori direttamente per uso personale;

b.

ai liquidi per sigarette elettroniche prodotti o lavorati dai consumatori direttamente per uso personale;

c.

ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche importati dai consumatori per uso personale; è fatto salvo l'articolo 27.

RS 101 FF 2019 837

2018-1722

915

L sui prodotti del tabacco

FF 2019

Non si applica ai prodotti che ricadono nel campo d'applicazione della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici o della legge del 3 ottobre 19514 sugli stupefacenti.

3

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

prodotto del tabacco: qualsiasi prodotto costituito da o contenente parti di foglie delle piante del genere Nicotiana (tabacco) destinato a essere fumato, inalato dopo essere stato riscaldato, fiutato o destinato a uso orale nonché qualsiasi prodotto da fumo a base di erbe di cui alla lettera e;

b.

prodotto del tabacco destinato a essere fumato: prodotto contenente tabacco consumato mediante un processo di combustione, segnatamente le sigarette, i sigari, il tabacco da arrotolare o il tabacco per pipe ad acqua;

c.

prodotto del tabacco destinato a essere riscaldato: dispositivo che permette di inalare le emissioni di un prodotto contenente tabacco riscaldato tramite una fonte di energia esterna, nonché le ricariche per tale dispositivo;

d.

prodotto del tabacco per uso orale: prodotto contenente tabacco che, durante il consumo, entra in contatto con le mucose orali e che non è né fumato, né riscaldato;

e.

prodotto da fumo a base di erbe: prodotto senza tabacco a base di piante, consumato mediante un processo di combustione, segnatamente le sigarette alle erbe;

f.

sigaretta elettronica: dispositivo utilizzato senza tabacco che permette di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, nonché le ricariche per tale dispositivo;

g.

messa a disposizione sul mercato: detenzione e offerta di un prodotto o di un dispositivo in vista della consegna ai consumatori, nonché la consegna stessa a titolo gratuito od oneroso; l'importazione in vista della consegna ai consumatori è equiparata alla messa a disposizione sul mercato.

Art. 4

Prodotti simili

Per prodotto simile si intende un prodotto comparabile per contenuto o modalità di consumo a un prodotto del tabacco o a una sigaretta elettronica.

1

Il Consiglio federale può classificare un prodotto simile in una delle categorie di cui all'articolo 3 lettere a­f, anche se quest'ultimo non soddisfa tutti gli elementi della definizione corrispondente.

2

Può prevedere disposizioni specifiche per questo prodotto se necessario per ragioni oggettive.

3

3 4

916

RS 812.21 RS 812.121

L sui prodotti del tabacco

Art. 5

FF 2019

Protezione dall'inganno

La presentazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche, nonché la loro pubblicità non devono essere ingannevoli per i consumatori.

1

Sono considerati ingannevoli se sono atti a suscitare nei consumatori un'idea sbagliata circa gli effetti sulla salute, i pericoli o le emissioni di tali prodotti.

2

Capitolo 2: Composizione ed emissioni Art. 6

Principi

I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche non devono contenere ingredienti che: 1

a.

al momento del loro impiego usuale, presentino un rischio immediato o inaspettato per la salute;

b.

ne aumentino in misura significativa la tossicità intrinseca; o

c.

abbiano un effetto psicotropo.

Il liquido usato nelle sigarette elettroniche o nei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati deve soddisfare i seguenti requisiti: 2

a.

deve presentare un elevato grado di purezza;

b.

ad eccezione della nicotina, non deve presentare rischi per la salute, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano riscaldati o meno.

Art. 7

Ingredienti vietati e quantità massime

Gli ingredienti vietati nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche figurano nell'allegato 1.

1

Le quantità massime delle emissioni delle sigarette e le quantità massime di sostanze che possono essere contenute nei prodotti del tabacco per uso orale e nei liquidi contenenti nicotina figurano nell'allegato 2.

2

Capitolo 3: Imballaggi Sezione 1: Confezionamento Art. 8

Confezionamento delle sigarette

Le sigarette devono essere preimballate e possono essere consegnate ai consumatori soltanto in pacchetti contenenti almeno 20 pezzi.

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L sui prodotti del tabacco

Art. 9

FF 2019

Confezionamento dei liquidi contenenti nicotina

Al momento della consegna al consumatore, non devono essere superati i seguenti volumi di liquidi contenenti nicotina: a.

10 millilitri per ciascuna ricarica;

b.

2 millilitri per ciascuna sigaretta elettronica «usa e getta» e ciascuna cartuccia monouso.

Sezione 2: Etichettatura Art. 10

Indicazioni obbligatorie

Al momento della consegna al consumatore, su ogni imballaggio di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche devono figurare le indicazioni seguenti: 1

a.

la denominazione specifica di cui all'articolo 11;

b.

la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell'importatore o il numero dell'impegno di garanzia assegnato dalla Direzione generale delle dogane secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera b della legge del 21 marzo 19695 sull'imposizione del tabacco;

c.

il Paese di produzione, qualora non risulti già dall'indicazione di cui alla lettera b;

d.

le avvertenze di cui agli articoli 13 e 14.

Su ogni contenitore di liquido contenente nicotina deve inoltre figurare il tenore di nicotina in milligrammi per millilitro.

2

Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2, tenendo conto dei vari tipi d'imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche.

3

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi che disciplinano le indicazioni di provenienza nonché le disposizioni della legge del 15 dicembre 20007 sui prodotti chimici concernenti la classificazione, l'imballaggio e la caratterizzazione.

4

Art. 11

Denominazione specifica

La denominazione specifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche deve corrispondere alla natura, al genere, al tipo o alle proprietà del prodotto.

1

La denominazione specifica dei prodotti da fumo a base di erbe deve essere completata dalla seguente indicazione: «a base di erbe, senza tabacco».

2

5 6 7

918

RS 641.31 RS 232.11 RS 813.1

L sui prodotti del tabacco

Art. 12

FF 2019

Indicazioni vietate

Sui prodotti del tabacco destinati a essere fumati e sul loro imballaggio sono vietate le seguenti menzioni: 1

a.

indicazioni, marchi ed elementi figurativi suscettibili di dare l'impressione che un determinato prodotto sia meno nocivo di altri, come «light», «mild», «bio», «naturale» o «senza additivi»;

b.

il tenore di nicotina, catrame o monossido di carbonio nelle emissioni del prodotto.

Sul prodotto o sull'imballaggio è vietata ogni menzione che attribuisce ai prodotti del tabacco o alle sigarette elettroniche proprietà curative, lenitive o preventive.

2

Sezione 3: Avvertenze Art. 13

Avvertenze per i prodotti del tabacco destinati a essere fumati

Al momento della consegna al consumatore, su ogni imballaggio di prodotti del tabacco destinati a essere fumati devono figurare le seguenti avvertenze: 1

a.

«Il fumo uccide ­ smetti subito»;

b.

«Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene»; e

c.

un'avvertenza combinata comprendente: 1. una fotografia e la relativa avvertenza testuale, che spieghi gli effetti del tabagismo sulla salute, 2. informazioni utili per smettere di fumare.

Il Consiglio federale stabilisce quali testi, fotografie e informazioni devono figurare sugli imballaggi conformemente al capoverso 1 lettera c.

2

Può esentare determinati prodotti del tabacco destinati a essere fumati dall'obbligo di recare l'avvertenza prevista dal capoverso 1 lettera b.

3

Art. 14

Avvertenze per altre categorie di prodotti

Al momento della consegna al consumatore, su ogni imballaggio devono figurare le seguenti avvertenze: 1

a.

per i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati, fiutati o per uso orale: «Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca un'elevata dipendenza»;

b.

per i prodotti da fumo a base di erbe: 1. «Il fumo di questo prodotto nuoce alla tua salute», 2. un'avvertenza combinata secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettera c, 3. inoltre per i prodotti contenenti canapa: «Questo prodotto può compromettere la capacità di guida. Si sconsiglia di mettersi alla guida di un veicolo dopo il consumo»; 919

L sui prodotti del tabacco

FF 2019

c.

per le sigarette elettroniche contenenti nicotina: «Questo prodotto può nuocere alla tua salute e provocare un'elevata dipendenza»;

d.

per le sigarette elettroniche senza nicotina: «Questo prodotto può nuocere alla tua salute».

Il capoverso 1 non si applica agli imballaggi dei dispositivi di riscaldamento se questi ultimi non contengono né tabacco né liquido.

2

Art. 15

Presentazione delle avvertenze

Le avvertenze di cui agli articoli 13 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 1, ad eccezione della lettera b numero 2, devono figurare sulla parte inferiore dell'imballaggio e coprire almeno il 35 per cento del lato più visibile, escluso il bordo, fatto salvo il capoverso 4.

1

L'avvertenza di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b deve figurare sulla parte inferiore di una delle superfici laterali dell'imballaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per determinati tipi d'imballaggi.

2

L'avvertenza combinata di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera c deve coprire il 50 per cento del lato dell'imballaggio opposto all'avvertenza di cui agli articoli 13 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 1 lettera b, escluso il bordo, fatto salvo il capoverso 4.

3

Per imballaggi destinati a prodotti diversi dalle sigarette la cui superficie visibile supera i 75 cm2, la superficie delle avvertenze deve essere almeno di 26,25 cm2 per ogni lato.

4

Le avvertenze non devono essere dissimulate o distrutte all'apertura dell'imballaggio.

5

Le avvertenze devono figurare anche su ogni imballaggio esterno, esclusi gli involucri trasparenti.

6

Sezione 4: Requisiti specifici applicabili alle sigarette elettroniche e ai prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati Art. 16

Requisiti di sicurezza

I contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina devono essere: a.

muniti di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino;

b.

protetti contro la rottura;

c.

muniti di un dispositivo che garantisca una ricarica senza perdite.

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L sui prodotti del tabacco

Art. 17

FF 2019

Foglietto illustrativo

Tutti gli imballaggi di sigarette elettroniche e di prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati devono contenere un foglietto illustrativo su cui figurino le seguenti indicazioni: 1

a.

elenco di tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso;

b.

le istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;

c.

la menzione che l'uso del prodotto è sconsigliato ai minorenni e ai non fumatori;

d.

le controindicazioni;

e.

le avvertenze per specifici gruppi a rischio;

f.

gli eventuali effetti nocivi;

g.

l'effetto di dipendenza e la tossicità;

h.

i dati del fabbricante o dell'importatore.

Il capoverso 1 non si applica agli imballaggi dei dispositivi di riscaldamento se questi ultimi non contengono né tabacco né liquido.

2

3

Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua del foglietto illustrativo.

Capitolo 4: Pubblicità Art. 18

Restrizioni della pubblicità

La pubblicità per i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche e gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco è vietata se si rivolge specificamente ai minorenni; essa è vietata segnatamente: 1

a.

sul materiale scolastico;

b.

sui giocattoli;

c.

su vettori pubblicitari consegnati ai minorenni;

d.

su quotidiani, riviste o altre pubblicazioni destinati principalmente ai minorenni;

e.

nei luoghi frequentati principalmente da minorenni e in occasione di manifestazioni alle quali partecipano principalmente minorenni.

La pubblicità radiotelevisiva per i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche e gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco è disciplinata dalla legge federale del 24 marzo 20068 sulla radiotelevisione.

2

8

RS 784.40

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L sui prodotti del tabacco

Art. 19

FF 2019

Avvertenza sulla pubblicità

La pubblicità per i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche e gli oggetti che costituiscono con essi un'unità funzionale deve recare l'avvertenza corrispondente di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera a oppure all'articolo 14 capoverso 1, ad eccezione della lettera b numeri 2 e 3.

1

Il Consiglio federale disciplina la collocazione, le dimensioni e la lingua dell'avvertenza.

2

Art. 20

Restrizioni supplementari dei Cantoni

I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe concernenti la pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche nonché per gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco.

Capitolo 5: Consegna ai minorenni e test d'acquisto Art. 21

Consegna ai minorenni

La consegna di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche ai minorenni è vietata.

1

All'interno dei punti di vendita deve essere esposto in maniera visibile e leggibile il divieto di consegna ai minorenni.

2

I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche possono essere venduti in distributori automatici solo se questi prodotti non sono accessibili ai minorenni.

3

Art. 22

Test d'acquisto

Al fine di verificare il rispetto del limite d'età per la consegna di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche, l'autorità cantonale competente può effettuare test d'acquisto direttamente o incaricando a tale scopo terzi.

1

Un test d'acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto del tabacco o di una sigaretta elettronica da parte di un minorenne appositamente incaricato.

2

Le informazioni ottenute nell'ambito dei test d'acquisto possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 3

a.

i test d'acquisto sono stati effettuati dall'autorità cantonale o da un'organizzazione specializzata riconosciuta;

b.

i minorenni e i detentori dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;

c.

l'autorità cantonale competente o un'organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che: 1. i minorenni sono idonei all'attività prevista, e 2. sono stati sufficientemente preparati;

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L sui prodotti del tabacco

4

FF 2019

d.

i minorenni svolgono la loro attività in forma anonima e accompagnati da una persona adulta;

e.

non è stata presa alcuna misura per nascondere la loro età reale;

f.

il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato.

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;

b.

le modalità riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;

c.

i requisiti che devono soddisfare la verbalizzazione e la documentazione del test d'acquisto effettuato;

d.

la comunicazione dei risultati dei test nei punti di vendita interessati.

Capitolo 6: Obblighi dell'azienda e limitazioni dell'importazione Art. 23

Controllo autonomo

Chi mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto al controllo autonomo per quanto riguarda il rispetto dei requisiti della presente legge.

1

Il Consiglio federale disciplina le modalità di applicazione e documentazione del controllo autonomo. Può dichiarare obbligatorie determinate procedure d'analisi. Al riguardo, tiene conto delle norme internazionali armonizzate.

2

Art. 24

Notifica dei prodotti

Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto a notificarli all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) entro un anno dalla loro messa a disposizione sul mercato.

1

Per ogni modifica sostanziale del prodotto deve essere presentata una nuova notifica.

2

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità della notifica.

4

L'UFSP pubblica le notifiche in Internet.

Art. 25 1

Contenuto della notifica

La notifica deve comprendere: a.

il nome della ditta;

b.

la categoria del prodotto di cui all'articolo 3 lettere a­f;

c.

il marchio del prodotto;

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L sui prodotti del tabacco

d.

la composizione del prodotto, compresi gli additivi;

e.

le funzioni degli ingredienti utilizzati.

FF 2019

Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, per determinati prodotti la notifica deve comprendere: 2

a.

per le sigarette: il tenore di catrame , nicotina e monossido di carbonio;

b.

per i prodotti da fumo a base di erbe: una certificazione attestante che il prodotto non contiene nicotina, né sostanze con effetto psicotropo;

c.

per i prodotti con un liquido contenente nicotina: il tenore di nicotina.

Il notificante deve inoltre fornire gli studi e le informazioni scientifiche relativi al capoverso 1 lettera d di cui dispone.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera d nel rispetto della tutela dei segreti di fabbricazione.

4

Art. 26

Obblighi successivi alla messa a disposizione sul mercato

Chi constata di aver messo a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche nocivi secondo l'articolo 6 capoverso 1 deve adottare le misure necessarie affinché i consumatori siano danneggiati il meno possibile, segnatamente ritirando o richiamando il prodotto.

1

Il Consiglio federale può stabilire quali indicazioni relative a tali constatazioni devono essere notificate alla competente autorità cantonale e all'UFSP.

2

Art. 27

Limitazioni dell'importazione per prodotti del tabacco per uso personale

Per prevenire l'importazione a scopo commerciale, il Consiglio federale può stabilire la quantità di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche che un consumatore può importare per uso personale.

Capitolo 7: Esecuzione Sezione 1: Confederazione Art. 28

Compiti esecutivi

Le autorità federali competenti adempiono i compiti conferiti loro espressamente dalla presente legge.

1

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sorveglia i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche al momento dell'importazione.

2

Può, in singoli casi, delegare determinate analisi di laboratorio e la relativa decisione definitiva al Cantone interessato.

3

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L sui prodotti del tabacco

Art. 29 1

FF 2019

Vigilanza e coordinamento

L'UFSP vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

Coordina le misure d'esecuzione e l'attività di informazione se ciò è necessario per garantire un'esecuzione uniforme. A questo scopo può, in particolare: 2

a.

prescrivere ai Cantoni l'adozione di determinate misure in vista di un'esecuzione uniforme;

b.

obbligare i Cantoni a informare l'Ufficio sulle misure d'esecuzione.

Art. 30

Raccolta di basi scientifiche

L'UFSP acquisisce le basi scientifiche necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 31

Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

Nell'emanare le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale tiene conto delle direttive, delle raccomandazioni e delle norme riconosciute a livello internazionale.

1

Può delegare il compito di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa all'UFSP.

2

Art. 32

Collaborazione internazionale

Le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere, sia con le organizzazioni internazionali.

1

Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti: 2

a.

lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi d'informazione internazionali per i consumatori o per le autorità;

b.

la partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione del tabagismo.

Sezione 2: Cantoni Art. 33 I Cantoni sono incaricati dell'esecuzione della presente legge, nella misura in cui essa non incomba alla Confederazione.

1

Essi effettuano le analisi di laboratorio delegate loro dall'AFD secondo l'articolo 28 capoverso 3 e prendono la relativa decisione definitiva.

2

Essi emanano le disposizioni d'esecuzione a livello cantonale e disciplinano i compiti e l'organizzazione dei propri organi d'esecuzione nel quadro della presente legge.

3

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L sui prodotti del tabacco

FF 2019

Sezione 3: Informazione del pubblico Art. 34 1

Le autorità federali e cantonali competenti informano il pubblico in particolare: a.

sui rischi per la salute dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche;

b.

sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell'ambito della protezione della salute in relazione ai prodotti del tabacco o alle sigarette elettroniche e nell'ambito della prevenzione delle malattie provocate dal consumo di tali prodotti;

c.

sulle loro attività di controllo e sull'efficacia di tali attività.

L'UFSP informa il pubblico in particolare sugli ingredienti nocivi per la salute ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 di cui è stata rilevata la presenza in un prodotto del tabacco o in una sigaretta elettronica messi a disposizione sul mercato, nonché sul comportamento consigliato da tenere rispetto a questo prodotto.

2

Sezione 4: Controllo, misure e denuncia penale Art. 35

Controllo e misure

Le autorità federali e cantonali competenti sono autorizzate, per garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge, a sorvegliare il mercato e a controllare la pubblicità.

1

A questo scopo, in caso di sospetto motivato, possono esigere da tutte le persone interessate che, senza alcun compenso: 2

a.

forniscano le necessarie informazioni;

b.

effettuino accertamenti o permettano l'esecuzione degli stessi;

c.

acconsentano al prelievo di campioni o su richiesta mettano a disposizione dei campioni.

Le autorità federali e cantonali competenti possono, a spese dell'azienda sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per eliminare le situazioni illegali.

Possono in particolare, per quanto riguarda i prodotti controllati: 3

a.

vietarne la messa a disposizione sul mercato;

b.

disporne il richiamo, il ritiro o la distruzione;

c.

respingerli al momento dell'importazione;

d.

vietare la relativa pubblicità o disporne il ritiro, sequestrare i vettori pubblicitari, conservarli d'ufficio o distruggerli.

Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può in particolare conferire obbligatorietà alle procedure riconosciute relative alla campionatura e all'analisi.

4

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L sui prodotti del tabacco

Art. 36

FF 2019

Denuncia penale

Le autorità federali e cantonali competenti denunciano alle autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sui prodotti del tabacco.

1

2

Nei casi di lieve entità possono rinunciare alla denuncia.

Sezione 5: Trattamento dei dati Art. 37

Trattamento dei dati personali e delle informazioni

Le autorità federali e cantonali competenti hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, nonché informazioni concernenti persone giuridiche, per quanto necessario all'esecuzione dei loro compiti conformemente alla presente legge.

1

Il Consiglio federale disciplina la forma del trattamento e la natura dei dati e delle informazioni trattate; stabilisce inoltre i termini per la conservazione e distruzione di tali dati e informazioni.

2

Art. 38

Scambio di dati tra autorità svizzere

Le autorità federali e cantonali competenti si scambiano reciprocamente i dati di cui necessitano per svolgere i loro compiti secondo la presente legge.

1

Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio e la forma nella quale mettere a disposizione tali dati.

2

Art. 39

Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

Il Consiglio federale disciplina le competenze e le procedure per lo scambio di dati con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.

1

I dati concernenti procedimenti amministrativi o penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se: 2

a.

lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure

b.

è assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la salute.

Sezione 6: Finanziamento Art. 40

Ripartizione dei costi

La Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza.

927

L sui prodotti del tabacco

Art. 41

FF 2019

Emolumenti

Gli organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni possono riscuotere emolumenti per i controlli effettuati e le misure adottate, ad eccezione dei casi in cui i controlli non hanno rilevato infrazioni.

1

Il Consiglio federale disciplina le prescrizioni riguardanti gli emolumenti per i controlli e le misure degli organi esecutivi della Confederazione.

2

Capitolo 8: Disposizioni penali Art. 42

Delitti

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chi mette a disposizione sul mercato intenzionalmente prodotti del tabacco o sigarette elettroniche contenenti ingredienti che, nell'impiego usuale, presentano un rischio immediato o inaspettato per la salute (art. 6 cpv. 1 lett. a).

1

2

Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria.

Il rispetto dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 26 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante della pena.

3

Art. 43 1

Contravvenzioni

È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi intenzionalmente: a.

contravviene alle prescrizioni della presente legge riguardanti la protezione contro l'inganno (art. 5);

b.

mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche la cui composizione o le cui emissioni non sono conformi ai requisiti stabiliti nella presente legge (art. 6 cpv. 1 lett. b e c, nonché cpv. 2 e art. 7); il rispetto dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 26 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante della pena;

c.

contravviene alle prescrizioni della presente legge sugli imballaggi (art. 8­ 17);

d.

contravviene alle prescrizioni della presente legge sulla pubblicità (art. 18 cpv. 1 e 19);

e.

contravviene alle prescrizioni della presente legge sulla consegna ai minorenni (art. 21);

f.

contravviene alle prescrizioni della presente legge riguardanti gli obblighi dell'azienda e le limitazioni dell'importazione (art. 23­25 e 27);

g.

fornisce alle autorità competenti informazioni false o incomplete o si rifiuta di effettuare accertamenti o di permetterne l'esecuzione o di acconsentire al prelievo o alla messa a disposizione di campioni (art. 35 cpv. 2).

928

L sui prodotti del tabacco

2

Chi ha agito per negligenza è punito con una multa fino a 20 000 franchi.

3

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 44

FF 2019

Utilizzazione delle informazioni in un procedimento penale

Le informazioni che le autorità di esecuzione ottengono in virtù dell'obbligo di collaborare di cui all'articolo 35 capoverso 2 possono essere utilizzate in un procedimento penale contro la persona interessata solo se quest'ultima ha dato il suo consenso o se tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua collaborazione.

Art. 45

Infrazioni commesse nell'azienda e falsità in documenti

Le disposizioni penali sulle infrazioni commesse nell'azienda e sulla falsità in documenti di cui agli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 1974 9 sul diritto penale amministrativo si applicano anche al perseguimento penale da parte di autorità cantonali.

Art. 46 1

Perseguimento penale

Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

Sono perseguite e giudicate dall'AFD se costituiscono infrazioni connesse all'importazione e contemporaneamente è stata commessa un'infrazione alla legge del 18 marzo 200510 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200911 sull'IVA. L'AFD infligge la pena prevista per l'infrazione più grave e può aumentarla adeguatamente.

2

Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 47

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 48

Disposizione transitoria

I prodotti del tabacco destinati a essere messi a disposizione sul mercato la cui etichettatura non corrisponde a quanto stabilito negli articoli 10­15 possono continuare a essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore12 per un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino ad esaurimento delle scorte.

1

9 10 11 12

RS 313.0 RS 631.0 RS 641.20 Le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari ai sensi dell'articolo 73 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (FF 2014 4409).

929

L sui prodotti del tabacco

Art. 49 1

FF 2019

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue: 2

a.

l'articolo 73 capoverso 2 della legge del 20 giugno 201413 sulle derrate alimentari (all. 3 n. 1) entra in vigore il 1° maggio 2021, tranne nel caso in cui il Consiglio federale abbia posto in vigore le altre disposizioni ai sensi della lettera b a una data anteriore;

b.

il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

In caso contrario, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore di tutte le disposizioni.

3

13

930

RS 817.0

L sui prodotti del tabacco

FF 2019

Allegato 1 (art. 7 cpv. 1)

Ingredienti vietati nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche Ingrediente

1

Acido agarico

2

Olio di catrame di betulla (Oleum Betulae empyreumaticum)

3

Olio di mandorle amare contenente acido cianidrico libero o combinato

4

Felce dolce (Rhizoma Polypodii, Rhizoma Filicis dulcis)

5

Sostanze odoranti e aromatiche estratte dai fusti di dulcamara (Stipites Dulcamarae)

6

Olio di canfora

7

Canfora

8

Legno di canfora (Lignum Camphorae)

9

Cumarina

10

Menta poleggio (Herba Pulegii)

11

Legno quassio (Lignum Quassiae, legno amaro, legno del Suriname)

12

Corteccia di quillaia (Cortex quillaiae, legno di Panama)

13

Tanaceto (Herba Tanaceti)

14

Ruta (Herba Rutae)

15

Safrolo

16

Legno di sassofrasso (Lignum Sassafras)

17

Foglie di sassofrasso (Folia Sassafras)

18

Corteccia di sassofrasso (Cortex Sassafras)

19

Olio di sassofrasso (Oleum Sassafras)

20

Meliloto officinale (Melilotus officinalis)

21

Tujone

22

Fave di Tonka (Semen Toncae)

23

Liatris odoratissima

24

Olio di Cade (Oleum Juniperi empyreumaticum)

25

Asperula (Asperula odorata)

931

L sui prodotti del tabacco

FF 2019

Allegato 2 (art. 7 cpv. 2)

Quantità massime delle emissioni e delle sostanze 1. Sigarette Emissioni

Quantità massima nel fumo di una sigaretta

1

Catrame

10 mg

2

Nicotina

1 mg

3

Monossido di carbonio

10 mg

2. Prodotti del tabacco per uso orale Sostanza

Quantità massima riferita alla sostanza secca

1

Piombo

3 mg/kg

2

Aflatossine B1, B2, G1 e G2

In totale 0,005 mg/kg

3

N'-nitrosonornicotina (NNN) e 4(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanone (NNK)

In totale 2 mg/kg

4

Benzopirene

0,003 mg/kg

3. Liquidi contenenti nicotina 1

932

Sostanza

Quantità massima

Nicotina

20 mg/ml

L sui prodotti del tabacco

FF 2019

Allegato 3 (art. 47)

Modifica di altri atti normativi 1. Legge del 20 giugno 201414 sulle derrate alimentari Art. 14a

Test d'acquisto di alcol

Al fine di verificare il rispetto del limite d'età per la consegna di bevande alcoliche, l'autorità cantonale competente può effettuare test d'acquisto direttamente o incaricando a tale scopo terzi.

1

Un test d'acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di una bevanda alcolica da parte di un minorenne appositamente incaricato.

2

Le informazioni ottenute nell'ambito dei test d'acquisto possono essere utilizzate in procedimenti penali o procedure amministrative soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 3

4

a.

i test d'acquisto sono stati effettuati dall'autorità cantonale o da un'organizzazione specializzata riconosciuta;

b.

i minorenni e i detentori dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;

c.

l'autorità cantonale competente o un'organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che: 1. i minorenni sono idonei all'attività prevista e 2. sono stati sufficientemente preparati;

d.

i minorenni svolgono la loro attività in forma anonima e accompagnati da una persona adulta;

e.

non è stata presa alcuna misura per nascondere la loro vera età;

f.

il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato.

Il Consiglio federale disciplina in particolare:

14

a.

il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;

b.

le modalità riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;

c.

i requisiti che devono soddisfare la verbalizzazione e la documentazione del test d'acquisto effettuato;

d.

la comunicazione dei risultati del test nei punti di vendita interessati.

RS 817.0

933

L sui prodotti del tabacco

FF 2019

Art. 73 cpv. 2 2

Il termine di cui al capoverso 1 è portato da quattro a sei anni.

2. Legge federale del 3 ottobre 200815 concernente la protezione contro il fumo passivo Art. 2 cpv. 1 1

Nei locali di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2 è vietato: a.

fumare prodotti del tabacco di cui all'articolo 3 lettera a della legge del ... 16 sui prodotti del tabacco (LPTab);

b.

usare prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati nonché sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere c e f LPTab.

3. Legge federale del 24 marzo 200617 sulla radiotelevisione Art. 10 cpv. 1 lett. a 1

È vietata la pubblicità per: a.

15 16 17 18

934

i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere a e f della legge del ...18 sui prodotti del tabacco (LPTab) nonché gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco;

RS 818.31 RS ...; FF 2019 915 RS 784.40 RS ...; FF 2019 915