Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) Proroga e modifica del 29 gennaio 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, dell'8 agosto 2006, del 26 ottobre 2006, del 1° novembre 2007, del 6 dicembre 2012, del 10 novembre 2015, del 14 giugno 2016 e del 7 agosto 20171 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN), è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN), allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione addizionale XI del 3 dicembre 2018 Art. 8 cpv. 1

(Contributi)

Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5 % del salario determinante. A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5 % fino al 31.12.2019 (totale 2,0 %) e allo 0,75 % dal 01.01.2020 (totale 2,25 %) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.

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FF 2003 3464, 2006 6191, 8149, 2007 7107, 2012 8589, 2015 6821, 2016 4477, 2017 4989

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Art. 15 cpv. 1

(Attività lavorative consentite)

Nel periodo in cui percepiscono una rendita transitoria, i lavoratori possono svolgere, in un'impresa sottoposta al CCL PEAN, un'attività rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN senza decurtazione delle prestazioni percepite nell'ambito del pensionamento anticipato, purché il guadagno annuo sia inferiore all'importo limite previsto dall'articolo 7 capoverso 1 LPP, più il 30 %. La metà del guadagno tra l'importo limite LPP e questo limite massimo è computata nella rendita transitoria e può essere dedotta dalle rendite transitorie correnti. I lavoratori possono svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o indipendente, a condizione che il guadagno annuo sia inferiore alla metà dell'importo limite previsto dall'articolo 7 capoverso 1 LPP.

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Art. 17bis

Differimento della percezione della rendita

La rendita transitoria mensile, calcolata in base alle precedenti disposizioni (art. 16 e 17), viene aumentata dell'8 % ­ tenuto conto degli importi limite di cui all'articolo 16 capoverso 2 CCL PEAN ­se il richiedente ne differisce l'inizio di almeno 12 mesi a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria. La rendita transitoria viene aumentata del 16 % se il periodo di differimento è di almeno 24 mesi. Se il differimento determina contemporaneamente un aumento della rendita per effetto di periodi di contribuzione supplementari giusta l'articolo 17 CCL PEAN, viene considerato solo l'aumento più favorevole per il richiedente.

Art. 19 cpv. 2 e 2bis

(Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP)

Nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 6 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita ­ dedotto l'importo di coordinamento ai sensi della LPP valido alla data d'inizio della rendita ­ ma al massimo al 6 % del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP. Non hanno diritto a questo contributo i beneficiari che prima di percepire la rendita PEAN o nel periodo in cui la percepiscono, ritirano del tutto o in parte il capitale della previdenza professionale o si fanno corrispondere una rendita di vecchiaia dalla loro ultima cassa pensioni. I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti e sono deducibili dalle rendite transitorie dovute.

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2bis

Abrogato

Art. 20 cpv. 3

(Permanenza nel proprio istituto di previdenza)

Il beneficiario di una rendita deve comunicare alla Fondazione se può mantenere l'affiliazione al proprio istituto di previdenza o se deve assicurarsi presso un altro istituto idoneo. La comunicazione sull'affiliazione a un istituto di previdenza è un presupposto indispensabile per beneficiare dei contributi di cui all'articolo 19 capoverso 2 CCL PEAN. (...)

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III 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2024.

2. Le modifiche riportate nella Convenzione addizionale XI del 3 dicembre 2018 sono valide per le nuove rendite decorrenti dall'entrata in vigore della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

29 gennaio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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