Traduzione

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi che modifica la Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito Concluso il 12 giugno 2019 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore con scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno dei Paesi Bassi, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e il suo Protocollo, firmati all'Aia il 26 febbraio 20102 (di seguito «Convenzione» e «Protocollo della Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Il titolo e il preambolo della Convenzione sono sostituiti dalle disposizioni seguenti: «Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno dei Paesi Bassi, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,

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FF 2019 6635 RS 0.672.963.61

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nell'intento di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:»

Art. 2 1. Al numero (i) della lettera h) del paragrafo 1 dell'articolo 3 è inserita una virgola dopo l'espressione «the Netherlands» (concerne solo il testo inglese).

2. Il numero (i) della lettera h) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente: «(ii) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;» 3. La seguente lettera j) è aggiunta dopo la lettera i) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione: «j) l'espressione «istituto di previdenza» designa tutti i piani, i sistemi, i fondi, i trust o gli altri istituti di uno Stato contraente, che: (i) sottostanno alle prescrizioni di questo Stato e sono generalmente esentati dall'imposta sul reddito, e (ii) servono principalmente all'amministrazione o al versamento di pensioni o rendite o al conseguimento di redditi a favore di uno o più istituti di questo tipo.» Art. 3 1. La lettera b) del paragrafo 3 dell'articolo 10 della Convenzione è sostituita dalla disposizione seguente: «b) il beneficiario effettivo dei dividendi è un istituto di previdenza.» 2. La lettera c) del paragrafo 3 dell'articolo 10 della Convenzione è abrogata.

Art. 4 L'articolo 18 (Pensioni, rendite e prestazioni dell'assicurazione sociale) è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti: «Art. 18

Pensioni, rendite e prestazioni dell'assicurazione sociale

1. Le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe nonché le rendite, comprese le prestazioni in capitale versate in luogo di una pensione, di altre rimunerazioni analoghe o di una rendita, provenienti da uno Stato contraente e pagate a un residente dell'altro Stato contraente, come pure i pagamenti versati secondo le disposizioni 6638

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relative al sistema di assicurazione sociale del primo Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nel primo Stato. Tuttavia, per i pagamenti ricorrenti (fatte salve le prestazioni in capitale versate in luogo di una pensione o di un'altra rimunerazione analoga nonché le rendite), l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'importo lordo del pagamento.

2. Una pensione o un'altra rimunerazione analoga o rendita proviene da uno Stato contraente nella misura in cui i contributi o i pagamenti relativi a questa pensione o altra rimunerazione analoga o rendita, o diritti acquisiti a tal titolo, sono presi in considerazione per uno sgravio fiscale in questo Stato.

3. Il termine «rendita» designa una somma predefinita, pagabile periodicamente a scadenze fisse, per tutta la vita o durante un lasso di tempo determinato o indeterminato, in virtù di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un pieno e sufficiente corrispettivo in denaro o valutabile in denaro, a condizione che il diritto o la contribuzione associata alla rendita sia stata considerata per uno sgravio fiscale nello Stato contraente da cui proviene la rendita.» Art. 5 L'articolo 22 (Eliminazione della doppia imposizione) è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti: «Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. I Paesi Bassi possono, per l'imposizione dei loro residenti, includere nella base imponibile per il calcolo dell'ammontare dell'imposta le componenti di reddito che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera.

2. Tuttavia, se un residente dei Paesi Bassi riscuote elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera conformemente ai paragrafi 1,3 e 4 dell'articolo 6, al paragrafo 1 dell'articolo 7, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8, al paragrafo 7 dell'articolo 10, al paragrafo 4 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 13, al paragrafo 1 dell'articolo 14, ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 15, al paragrafo 1 lettera a) dell'articolo 19 e al paragrafo 2 dell'articolo 21 della presente Convenzione e che sono inclusi nella base imponibile di cui al paragrafo 1, i Paesi Bassi esentano tali elementi di reddito accordando una riduzione della loro imposizione. Questa riduzione è calcolata conformemente alle disposizioni della legislazione olandese per evitare la doppia imposizione. A tale scopo, si ritiene che gli elementi di reddito succitati sono inclusi negli elementi di reddito esenti dall'imposta olandese in virtù di queste disposizioni.

3. I Paesi Bassi accordano inoltre, sull'imposta così calcolata, una deduzione per gli elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 10, al paragrafo 1 dell'articolo 16, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 e al paragrafo 1 dell'articolo 18 della presente Convenzione, nella misura in cui questi elementi di reddito sono inclusi nella base imponibile di cui al paragrafo 1.

L'ammontare di questa deduzione è pari all'imposta pagata in Svizzera su questi 6639

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elementi di reddito, ma in nessun caso, se le disposizioni della legislazione olandese per evitare la doppia imposizione lo prevedono, può eccedere l'ammontare della deduzione che sarebbe accordata se gli elementi di reddito così inclusi fossero i soli elementi di reddito esenti dall'imposta olandese conformemente alle disposizioni della legislazione olandese per evitare la doppia imposizione.

Il presente paragrafo non limita gli sgravi attuali o futuri accordati dalle disposizioni della legislazione olandese intesa a evitare la doppia imposizione, ma solo nella misura in cui il calcolo dell'ammontare della deduzione dell'imposta olandese è toccato dalla somma dei redditi provenienti da diverse Giurisdizioni nonché dal riporto sugli anni seguenti dell'imposta pagata in Svizzera sugli elementi di reddito in questione.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i Paesi Bassi accordano, a titolo di imposta pagata in Svizzera sugli elementi di reddito imponibili in Svizzera conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 7, al paragrafo 7 dell'articolo 10, al paragrafo 4 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, al paragrafo 4 dell'articolo 13 e al paragrafo 2 dell'articolo 21 della presente Convenzione e nella misura in cui tali elementi di reddito non sono inclusi nella base imponibile di cui al paragrafo 1, una deduzione sull'imposta olandese a titolo di imposta riscossa in un'altra Giurisdizione su questi elementi di reddito. Per il calcolo di questa deduzione si applicano mutatis mutandis le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

5. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

se un residente della Svizzera ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nei Paesi Bassi, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni delle lettere b) e c); per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, la Svizzera può però applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 e ai redditi di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 unicamente se ne è comprovata l'effettiva imposizione nei Paesi Bassi;

b)

se un residente della Svizzera ritrae dividendi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, sono imponibili nei Paesi Bassi, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata nei Paesi Bassi, secondo le disposizioni dell'articolo 10, sull'imposta sul reddito di suddetto residente; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde ai redditi imponibili nei Paesi Bassi, o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera sui dividendi, pari almeno all'imposta prelevata nei Paesi Bassi sull'ammontare lordo dei dividendi.

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La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni.

c)

se un residente della Svizzera riceve pagamenti ricorrenti che, conformemente alle disposizioni del secondo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 18, sono imponibili nei Paesi Bassi, la Svizzera accorda, su domanda, uno sgravio che consiste in una deduzione pari a un terzo dell'ammontare netto delle pensioni o delle rendite in questione.

6. Le disposizioni del paragrafo 2 e della lettera a del paragrafo 5 non si applicano ai redditi di un residente di uno Stato terzo se l'altro Stato contraente applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10.» Art. 6 I paragrafi 6 e 7 dell'articolo 24 della Convenzione sono sostituiti dalle disposizioni seguenti: «6. I contributi pagati da o per conto di una persona fisica esercitante un lavoro subordinato o una professione indipendente in uno Stato contraente («Stato d'accoglienza»), a un istituto di previdenza riconosciuto fiscalmente nell'altro Stato contraente («Stato d'origine») sono ai fini: a)

della determinazione dell'imposta dovuta da questa persona fisica nello Stato d'accoglienza; e

b)

della determinazione degli utili del suo datore di lavoro imponibili nello Stato d'accoglienza,

trattati in questo Stato allo stesso modo e soggiacciono alle stesse condizioni e restrizioni dei contributi versati a un istituto di previdenza riconosciuto fiscalmente nello Stato d'accoglienza, nella misura in cui essi non siano trattati in questo stesso modo nello Stato d'origine.

7. Il paragrafo 6 si applica solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

3

a)

la persona fisica è assoggettata alla legislazione dello Stato d'origine conformemente all'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; e

b)

la persona fisica non era residente dello Stato d'accoglienza e partecipava al piano di un istituto di previdenza (o di un altro istituto di previdenza simile che ha sostituito il primo istituto di previdenza menzionato), immediatamente prima dell'inizio dell'esercizio del suo lavoro subordinato o della sua professione indipendente nello Stato d'accoglienza; e

RS 0.142.112.681

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c)

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l'istituto di previdenza è riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'accoglienza come corrispondente in generale a un istituto di previdenza riconosciuto fiscalmente per le persone fisiche da questo Stato.

8. Le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 si applicano di conseguenza ai contributi versati a un'assicurazione di rendita olandese, che comprende un sistema di previdenza offerto da una compagnia assicurativa al quale partecipa una persona fisica per assicurarsi pensioni o prestazioni di rendita.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione, nonostante le disposizioni dell'articolo 2.» Art. 7 Il paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.» Art. 8 L'articolo seguente è aggiunto alla Convenzione dopo l'articolo 27: «Art. 27a

Diritti ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, tranne nel caso in cui sia stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» Art. 9 Il preambolo del Protocollo della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «In relazione alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali, i firmatari hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono parte integrante della presente Convenzione.»

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Art. 10 1. I vigenti numeri II, III, IV, V, VI e VII del Protocollo della Convenzione sono rinumerati in numeri III, IV, V, VI, VII e VIII.

2. Il seguente nuovo numero II è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «II. Ad art. 3 par. 1 lett. j Resta inteso che l'espressione «istituto di previdenza» comprende i seguenti istituti nonché tutti gli istituti identici o analoghi, costituiti sulla base delle leggi interne emanate dopo il 1° gennaio 2018:

4 5 6 7 8 9 10 11

a)

nei Paesi Bassi, tutti gli istituti di previdenza secondo: (i) la legge sulle pensioni (Pensioenwet), (ii) la legge sulla partecipazione obbligatoria a un istituto di previdenza d'impresa (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000), (i) la legge sulla previdenza obbligatoria per le categorie professionali (Wet verplichte beroepspensioenregeling), (iv) la legge sulla professione notarile (Wet op het notarisambt), (v) la legge sulla vigilanza finanziaria (Wet op financieel toezicht);

b)

in Svizzera, tutti gli istituti di previdenza secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 19595 sull'assicurazione per l'invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (iv) la legge del 25 settembre 19527 sulle indennità di perdita di guadagno, (v) la legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, compresi gli istituti di previdenza non registrati che offrono piani di previdenza professionali, e le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata secondo: ­ la legge del 17 dicembre 19939 sul libero passaggio, ­ l'articolo 89a capoversi 6 e 7 del Codice civile10, ­ l'articolo 331 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni11.»

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 834.1 RS 831.40 RS 831.42 RS 210 RS 220

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Art. 11 Il vigente numero III (rinumerato in n. IV) del Protocollo della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «IV. Ad art. 4 par. 1 1. L'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende le organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) le quali sono residenti di uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o la totalità dei loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo il diritto interno di questo Stato.

2. L'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende anche gli istituti di previdenza.» Art. 12 Il vigente numero VIII del Protocollo della Convenzione è abrogato.

Art. 13 Il numero IX del Protocollo della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «IX. Ad art. 4, art. 10 par. 1 e 2 e art. 21 1. Resta inteso che un fondo d'investimento olandese esente da imposta «VBI» (vrijgestelde beleggingsinstelling), un fondo contrattuale di investimento svizzero, una società di investimento a capitale variabile svizzera «SICAV» e una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale svizzera «SAcCol» non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 10 e dell'articolo 21:

12

a.

i Paesi Bassi possono applicare la loro legislazione fiscale nazionale per quanto riguarda un diritto o una partecipazione a un fondo d'investimento olandese esente da imposta «VBI» (vrijgestelde beleggingsinstelling), ma se il beneficiario effettivo di questo diritto o questa partecipazione è residente in Svizzera, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'importo lordo del reddito imponibile;

b.

la Svizzera può applicare la sua legislazione fiscale nazionale per quanto riguarda un diritto o una partecipazione a un fondo contrattuale di investimento svizzero, una società di investimento a capitale variabile svizzera «SICAV» o una società in accomandita per investimento collettivi di capitale svizzera «SAcCol» conformemente alla legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi, ma se il beneficiario effettivo di questo diritto o que-

RS 951.31

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sta partecipazione è residente nei Paesi Bassi, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'importo lordo del reddito imponibile.

3. Con riferimento alle lettere a e b del paragrafo 2, il numero XIII e l'articolo 22 sono, se del caso, applicabili.» Art. 14 I vigenti numeri X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI del Protocollo della Convenzione sono rinumerati in numeri XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII.

Art. 15 Il seguente nuovo numero X è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «X. Ad art. 10 par. 3 1. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10 non si applicano a una persona che secondo la legge olandese sull'imposta sugli utili delle società è un fondo d'investimento «FBI» (fiscale beleggingsinstelling).

2. Inoltre le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10 si applicano agli istituti olandesi PPI (premiepensioeninstelling) soltanto nella misura in cui i dividendi sono pagati in un sistema di previdenza di un datore di lavoro residente nei Paesi Bassi.».

Art. 16 Il presente Protocollo entrerà in vigore l'ultimo giorno del mese successivo al mese di ricezione dell'ultima notifica in cui gli Stati contraenti si confermano reciprocamente, per scritto, che le formalità costituzionali richieste in ogni Stato sono soddisfatte, e le sue disposizioni saranno applicabili agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

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Fatto all'Aia, il 12 giugno 2019, in due esemplari in lingua olandese, francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo olandese e quello francese, prevale il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Regno dei Paesi Bassi:

...

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