Legge federale sugli assegni familiari

Disegno

(Legge sugli assegni familiari, LAFam) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20181, decreta: I La legge del 24 marzo 20062 sugli assegni familiari è modificata come segue: Titolo Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) Ingresso visto l'articolo 116 capoversi 1, 2 e 4 della Costituzione federale3; Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo francese Art. 1 cpv. 2 Le disposizioni della LPGA non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.

2

1 2 3

FF 2019 935 RS 836.2 RS 101

2018-2499

981

L sugli assegni familiari

FF 2019

Art. 3 cpv. 1 1

Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: a.

l'assegno per i figli, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo viene versato al posto dell'assegno per i figli; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA4), l'assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d'età;

b.

l'assegno di formazione, versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo; l'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.

Art. 19 cpv. 1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per il periodo della durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.

1ter

Titolo prima dell'art. 21f

Capitolo 3b: Aiuti finanziari a organizzazioni familiari Art. 21f

Scopo e ambiti di promozione

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività di promozione delle famiglie nei seguenti ambiti: a.

accompagnamento e consulenza alle famiglie e formazione dei genitori;

b.

conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione.

Art. 21g

Condizioni istituzionali

Possono chiedere aiuti finanziari le organizzazioni familiari: a.

4 5

982

attive sull'intero territorio nazionale o su tutto il territorio di una regione linguistica;

RS 830.1 RS 834.1

L sugli assegni familiari

b.

FF 2019

i cui statuti o il cui atto di fondazione stabiliscono che: 1. la loro sede si trova in Svizzera; 2. perseguono uno scopo che rientra in almeno uno dei due ambiti di promozione; 3. sono di utilità pubblica; 4. sono aconfessionali; 5. sono apartitici; e 6. in caso di scioglimento o di fusione trasferirebbero il loro patrimonio a un'altra organizzazione familiare di utilità pubblica.

Art. 21h

Ampia offerta

Gli aiuti finanziari possono essere concessi a un'organizzazione familiare, se essa propone un'ampia offerta nell'ambito di promozione interessato. L'offerta è ampia, se: 1

a.

è destinata a più gruppi bersaglio che la utilizzano;

b.

è tematicamente vasta e fondata su solide conoscenze specialistiche; e

c.

copre l'intero territorio nazionale.

Per valutare l'ampiezza dell'offerta dell'organizzazione familiare sono considerate anche le offerte delle sue organizzazioni affiliate che adempiono le condizioni di cui all'articolo 21g.

2

Gli aiuti finanziari possono essere concessi a un'organizzazione familiare attiva su tutto il territorio di una regione linguistica, se: 3

a.

nell'ambito di promozione interessato non opera alcuna organizzazione familiare attiva sull'intero territorio nazionale; o

b.

la sua offerta adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b e nella regione linguistica è più ampia di quella dell'organizzazione attiva sull'intero territorio nazionale.

Se gli aiuti richiesti dalle organizzazioni familiari superano complessivamente i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un ordine di priorità, mirando in particolare alla promozione di attività durevoli e a un rapporto costi-benefici vantaggioso.

4

Art. 21i

Procedura e quota massima

Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

1

2

Gli aiuti finanziari sono versati sulla base di un contratto di diritto pubblico.

3

Essi coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili (quota massima).

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura e delle spese computabili.

983

L sugli assegni familiari

FF 2019

Art. 27 cpv. 2 Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPGA6, il Consiglio federale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d'attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6

984

RS 830.1