Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2019 del 13 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20182, decreta:

Art. 1

Conto economico

Le spese e i ricavi della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2019 sono approvati.

1

2

Il conto economico preventivato chiude con:

Franchi

a.

spese di

71 416 785 057

b.

ricavi di

73 893 764 200

c.

un'eccedenza di ricavi di

Art. 2

2 476 979 143

Conto degli investimenti

1 Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2019 sono approvati.

2

Il conto degli investimenti preventivato chiude con: a.

uscite per investimenti di

b.

entrate per investimenti di

c.

un'eccedenza di uscite di

Art. 3

Franchi

11 119 098 500 694 188 900 10 424 909 600

Trasferimenti di crediti nel settore amministrativo considerato

L'amministrazione è autorizzata a effettuare trasferimenti di crediti tra preventivi globali, tra preventivi globali e singoli crediti come pure tra singoli crediti.

1

1 2

RS 101 Non pubblicato nel FF.

2019-0673

1789

FF 2019

Con il trasferimento di crediti il preventivo globale o il singolo credito può essere aumentato al massimo del 3 per cento del credito a preventivo stanziato. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF; Amministrazione federale delle finanze e Organo direzione informatica della Confederazione) può autorizzare eccezioni per il finanziamento di investimenti attivabili non preventivati presso il fornitore di prestazioni informatiche.

2

Art. 4

Rimanenti trasferimenti di crediti

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE; Direzione dello sviluppo e della cooperazione, DSC) è autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito di spesa per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Sostegno finanziario ad azioni umanitarie». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 7 milioni di franchi.

1

Il DFAE (Direzione politica) è autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito di spesa per il pool di esperti per la promozione civile della pace (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 3 milioni di franchi.

2

Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti a preventivo per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e la collaborazione multilaterale allo sviluppo, da un lato, e il credito a preventivo per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie, dall'altro. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.

3

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR; Segreteria generale) e il DFF (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, UFCL) sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per le costruzioni del settore dei PF e il contributo finanziario al settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del singolo credito stanziato per le costruzioni dei PF.

4

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC; Ufficio federale dell'energia, UFE e Ufficio federale dell'ambiente, UFAM) è autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito a preventivo per il Programma Edifici (UFE) e il credito a preventivo per la ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili (UFAM).

5

Art. 5

Conto di finanziamento

Le uscite e le entrate della Confederazione Svizzera preventivate per l'esercizio 2019 sono approvate.

1

1790

FF 2019

2

Il conto di finanziamento preventivato chiude con:

Franchi

a.

uscite di

72 333 900 157

b.

entrate di

73 555 884 800

c.

un'eccedenza di entrate di

Art. 6

1 221 984 643

Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 73 261 661 261 franchi.

Art. 7 1

Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

Franchi

a.

premesse istituzionali e finanziarie

23 190 000

b.

sicurezza

c.

educazione e ricerca

d.

programma edilizio 2019 del settore dei PF (progetti singoli)

e.

trasporti

60 000 000

f.

ambiente e assetto del territorio

22 000 000

176 000 000 5 400 000 135 400 000

La durata di validità del credito d'impegno per la protezione contro l'inquinamento fonico 2016­2018 chiesto con il decreto federale I del 17 dicembre 20153 concernente il preventivo per il 2016 è prorogata di quattro anni, fino al 2022. Al contempo è stanziato un credito aggiuntivo di 36 milioni di franchi.

2

3

È stanziato il seguente credito quadro:

costruzioni dei PF 2019 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)

Art. 8

Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

3

Franchi

120 000 000

Franchi

a.

premesse istituzionali e finanziarie

19 019 000

b.

programma edilizio 2019 del settore dei PF (progetti singoli)

14 000 000

c.

cultura e tempo libero (Mondiali di ciclismo 2020)

5 000 000

FF 2016 1961

1791

FF 2019

Art. 9

Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2019 del settore dei PF

Il DEFR è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d, all'articolo 8 lettera b e il credito quadro di cui all'articolo 7 capoverso 3.

1

Il DEFR è inoltre autorizzato a effettuare trasferimenti nel decreto federale Ia del 15 dicembre 20164 concernente il preventivo per il 2017 tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b e il credito quadro di cui al capoverso 2 lettera a, come pure nel decreto federale Ia del 14 dicembre 2017 5 concernente il preventivo per il 2018 tra il credito quadro di cui all'articolo 7 capoverso 2 e i crediti d'impegno di cui all'articolo 8 lettera b.

2

I trasferimenti di crediti non possono superare il 5 per cento del credito che deve essere aumentato.

3

Art. 10

Proroga della durata di validità di crediti d'impegno senza aumento dei fondi

La durata di validità dei decreti federali qui appresso è prorogata come segue: a.

decreto federale del 10 dicembre 20096 concernente un credito quadro della Confederazione per la realizzazione della prima tappa della terza correzione del Rodano (R3) per il periodo 2009­2014, prorogato l'11 dicembre 20147 e il 14 dicembre 20178, di un ulteriore anno sino al 31 dicembre 2019;

b.

decreto del 16 settembre 20149 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, di un anno sino al 31 gennaio 2020.

Art. 11

Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali: a.

educazione e ricerca

Art. 12

Franchi

23 916 000

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2018

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2018

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

4 5 6 7 8 9

FF 2017 1033 FF 2018 637 FF 2009 7989 FF 2015 1647 FF 2018 637 FF 2015 1223

1792