Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione

Disegno

(LCMIF) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 66 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20192, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo della cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale in materia di formazione mira a: a.

rafforzare e ampliare le competenze dei singoli;

b.

mettere maggiormente in contatto le istituzioni e le organizzazioni del settore della formazione e sviluppare le loro attività;

c.

consolidare e sviluppare la qualità e la competitività dello spazio formativo svizzero.

Art. 2

Definizione e campo d'applicazione

La cooperazione internazionale in materia di formazione ai sensi della presente legge comprende la mobilità internazionale per l'apprendimento e la cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni del settore della formazione.

1

Questa legge si applica alla scuola dell'obbligo, alla formazione professionale di base, alle scuole di cultura generale del livello secondario II, alla formazione professionale superiore, alle scuole universitarie, alla formazione continua e alle attività giovanili extrascolastiche.

2

Si applica soltanto nella misura in cui la promozione delle attività secondo gli articoli 3 e 4 non si basi su altre leggi federali.

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1 2

RS 101 FF 2019 6937

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Sezione 2: Promozione da parte della Confederazione Art. 3

Ambiti di promozione

Fatta riserva delle decisioni riguardanti il preventivo e il piano finanziario prese dagli organi federali competenti, la Confederazione può promuovere la cooperazione internazionale negli ambiti seguenti: a.

la mobilità internazionale delle persone in formazione, degli insegnanti della scuola dell'obbligo e del livello post-obbligatorio, dei formatori, di altri responsabili della formazione e delle persone attive nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche;

b.

le attività di cooperazione internazionale di istituzioni e organizzazioni del settore della formazione per sviluppare le offerte di formazione, favorire la creazione di reti e lo scambio di esperienze, promuovere la formazione di nuove leve qualificate e competitive nonché aumentare il riconoscimento e l'attrattiva del sistema formativo svizzero oltrefrontiera;

c.

il sostegno a strutture e processi sia a livello nazionale che internazionale per facilitare e promuovere le attività di cui alle lettere a e b.

Art. 4 1

Tipi di sussidi

La Confederazione può concedere: a.

sussidi per la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali;

b.

sussidi per l'attuazione di programmi avviati dalla Confederazione che non si basano sull'associazione a un programma internazionale; se la Svizzera è associata a un programma internazionale nello stesso campo, tali sussidi sono ammessi soltanto per gli ambiti non contemplati dall'associazione;

c.

sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale complementari ai programmi di cui alle lettere a e b, importanti per la Confederazione sotto il profilo della politica della formazione;

d.

borse di studio individuali per seguire formazioni d'eccellenza all'estero presso istituzioni selezionate;

e.

sussidi per l'esercizio a istituzioni selezionate del settore della formazione all'estero che accolgono persone beneficiarie di una borsa di studio di cui alla lettera d;

f.

sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento, se tali misure non sono realizzate dalla Confederazione, in particolare per punti di contatto, reti o iniziative specifiche che: 1. sostengono attività promosse con la presente legge, o 2. permettono di rappresentare a livello internazionale gli interessi della Svizzera nel settore della formazione.

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Concede alla Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris sussidi per l'esercizio e la manutenzione.

2

Può concedere i sussidi destinati a singole persone ai sensi dell'articolo 3 lettera a anche a istituzioni e organizzazioni del settore della formazione, che li trasferiscono ai beneficiari.

3

4

Il Consiglio federale definisce: a.

il quadro dei programmi di cui al capoverso 1 lettera b;

b.

le istituzioni selezionate di cui al capoverso 1 lettere d ed e;

c.

le misure di accompagnamento di cui al capoverso 1 lettera f;

d.

per i sussidi di cui al capoverso 1 lettere b­f i costi computabili, il calcolo, la limitazione nel tempo e le procedure applicabili;

e.

i criteri per il trasferimento ai beneficiari secondo il capoverso 3.

Art. 5

Condizioni per la concessione dei sussidi

I sussidi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b, c ed e possono essere concessi, su loro richiesta, a istituzioni od organizzazioni del settore della formazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1

a.

l'attività alla quale è destinato il sussidio non ha scopo di lucro;

b.

l'istituzione o l'organizzazione garantisce che i sussidi siano impiegati in maniera efficiente e con oneri amministrativi contenuti;

c.

l'istituzione o l'organizzazione fornisce una prestazione propria;

d.

nel caso di una cooperazione tra istituzioni od organizzazioni, tale cooperazione si basa su un accordo tra le parti.

Le borse di studio di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d possono essere concesse, su loro richiesta, a singoli che hanno svolto una parte sostanziale della loro formazione nel sistema formativo svizzero.

2

I sussidi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera f possono essere concessi, su loro richiesta, a istituzioni od organizzazioni del settore della formazione se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b nonché le condizioni seguenti: 3

a.

la misura di accompagnamento risponde a un'esigenza comprovata dello spazio formativo svizzero;

b.

la misura di accompagnamento non può essere finanziata attraverso altre fonti.

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Sezione 3: Delega di compiti a un'agenzia nazionale Art. 6 Il Consiglio federale può designare come agenzia nazionale un'istituzione od organizzazione di diritto privato o pubblico con sede in Svizzera e delegarle compiti di attuazione in relazione alle misure di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b ed f. La delega è definita mediante una convenzione sulle prestazioni.

1

I sussidi vengono assegnati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione anche nel caso della delega di compiti di cui al capoverso 1.

2

Per poter essere definita agenzia nazionale, l'istituzione od organizzazione deve soddisfare le condizioni e gli oneri seguenti: 3

a.

tra i suoi scopi rientrano la promozione della cooperazione internazionale e della mobilità nazionale e internazionale in materia di formazione;

b.

dispone delle conoscenze specialistiche e delle capacità necessarie per assicurare un'attuazione coordinata a livello nazionale dei compiti che le sono stati delegati;

c.

garantisce che i sussidi siano impiegati in maniera efficiente e con oneri amministrativi contenuti.

La Confederazione indennizza l'agenzia nazionale per i costi di esecuzione dei compiti che le sono delegati. L'indennità può essere forfettaria.

4

L'agenzia nazionale rende conto al Consiglio federale della sua gestione e contabilità. Pubblica i suoi conti e il suo rapporto di attività annuali.

5

Il Consiglio federale vigila sull'adempimento dei compiti da parte dell'agenzia nazionale. Definisce le rispettive misure di gestione e di controllo nella convenzione sulle prestazioni.

6

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Sezione 4: Finanziamento, trattati internazionali, vigilanza e statistica Art. 7

Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice, i limiti di spesa o i crediti d'impegno per la promozione della cooperazione internazionale in materia di formazione.

Art. 8

Trattati internazionali

Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali concernenti la cooperazione internazionale in materia di formazione.

1

2

Nei trattati può convenire: a.

il controllo finanziario e gli audit;

b.

la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;

c.

l'adesione a organizzazioni internazionali.

Quando tali trattati prevedono impegni finanziari per la Svizzera, il Consiglio federale li conclude fatta riserva delle decisioni riguardanti il preventivo e il piano finanziario prese dagli organi federali competenti.

3

Art. 9

Vigilanza

1

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge.

2

Controlla l'impiego dei sussidi concessi.

Art. 10

Statistica

Il Consiglio federale dispone le rilevazioni statistiche necessarie all'applicazione della presente legge. Tali rilevazioni sono effettuate conformemente alla legislazione federale in materia di statistica.

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Sezione 5: Disposizioni finali Art. 11

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 12

Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale dell'8 ottobre 19993 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è abrogata.

Art. 13

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale è modificata come segue: Art. 68, rubrica e cpv. 2 Riconoscimento di diplomi e certificati esteri Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.

2

Art. 14

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 4

RU 2000 310, 2004 445, 2008 309, 2013 293 RS 412.10

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