Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 N. 300755 del 14 gennaio 2019

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE2) Gli integratori alimentari composti da coenzima Q10 e vitamina C, fabbricati secondo il diritto austriaco e legalmente immessi in commercio in Austria, possono essere importati o fabbricati e immessi in commercio in Svizzera anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e dell'Austria. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi austriaci e dell'UE: Bundesgesetz über Sicherheitsanforderungen und weitere Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz; LMSVG)3 Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari4

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8) BGBl. I n. 13/2006 GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51­57

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Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über Nahrungsergänzungsmittel (Nahrungsergänzungsmittelverordnung; NEMV)5 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione6 Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari7 3. Oneri relativi alla protezione della salute (art. 16d cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 4 lett. b LOTC) Nell'integratore alimentare non può essere superata la quantità massima di coenzima Q10 (ubichinone o ubichinolo) di 200 mg per dose giornaliera raccomandata per gli adulti.

Nell'integratore alimentare non può essere superata la quantità massima di vitamina C di 750 mg per dose giornaliera raccomandata per gli adulti.

4. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera devono essere osservate le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali.

5. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021).

15 gennaio 2019

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BGBl. II n. 588/2004 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18­63 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9­25

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria