Controllo successivo concernente la nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale Rapporto sintetico della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 2 aprile 2019

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Rapporto 1

Introduzione

Fondandosi su una valutazione del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA)1, il 15 novembre 2013 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha adottato e pubblicato un rapporto sulla nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale2, nel quale rivolgeva sei raccomandazioni al Consiglio federale.

Poiché al termine della sua ispezione3 la CdG-N aveva ritenuto che la raccomandazione 6 «Limitare le nomine di competenza del Consiglio federale» fosse già stata attuata dal Consiglio federale, questa tematica non viene presa in considerazione ai fini del presente rapporto sintetico.

L'11 novembre 2016 la CdG-N ha annunciato al Consiglio federale l'avvio del controllo successivo in merito alla questione in oggetto. Il 12 aprile 2017 il Consiglio federale ha presentato alla CdG-N lo stato d'attuazione delle raccomandazioni4, rinviando nel contempo al suo parere del 28 gennaio 20155.

Per la CdG-N è importante che le istruzioni del Consiglio federale siano applicate scrupolosamente dai dipartimenti, motivo per cui ha incaricato il CPA di eseguire una valutazione sintetica per esaminare gli incarti relativi alle procedure di nomina svolte dal Consiglio federale (ad eccezione di quelle relative ai segretari generali). I risultati sono confluiti nella valutazione sintetica del 1° novembre 20186. Nella sua valutazione il CPA ha considerato 123 procedure di nomina, esaminando il contenuto delle proposte al Consiglio federale e i controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) eseguiti in corrispondenza a 85 proposte fra il 2015 e il 2017. Fra queste proposte 75 concernono il sistema di carriera del DDPS e del DFAE e 10 i direttori e i segretari di Stato. Ha inoltre esaminato nel dettaglio 4 procedure svolte dai dipartimenti (direttori e segretari di Stato) e 34 procedure concernenti i sistemi di carriera sino alla presentazione della proposta al Consiglio federale nel 2017 e 20187.

1

2

3 4 5 6

7

Valutazione della procedura di nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale. Rapporto del Controllo parlamentare dell'amministrazione a destinazione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (FF 2014 2535).

Nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 15 novembre 2013 (FF 2014 2523, qui di seguito: rapporto della CdG-N).

Lettera della CdG-N al Consiglio federale del 26 giugno 2015.

Lettera del Consiglio federale alla CdG-N del 12 aprile 2017.

Lettera del Consiglio federale alla CdG-N del 28 gennaio 2015.

Controllo successivo concernente la nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale. Valutazione sintetica del Controllo parlamentare dell'amministrazione del 1°novembre 2018 all'attenzione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (qui di seguito: valutazione sintetica del CPA).

Valutazione sintetica del CPA, n. 1.2.

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2

Procedura di selezione unificata per tutti i dipartimenti

2.1

Raccomandazione della CdG-N e parere del Consiglio federale

Raccomandazione 1

Definire una procedura di selezione unificata in base a un elenco di elementi di base validi per tutti i dipartimenti

La CdG-N invita il Consiglio federale a elaborare una lista di elementi di base vincolanti che possa tradursi in una procedura di selezione unificata valida per tutti i dipartimenti e per la Cancelleria federale. La procedura potrà essere adattata alle necessità specifiche del DFAE e del DDPS.

Il 28 novembre 2014 il Consiglio federale ha emanato le istruzioni8 relative agli elementi di base per la preparazione delle procedure di nomina da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale. Esse sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015 e sono vincolanti per i dipartimenti e la Cancelleria federale. Il Consiglio federale ritiene di aver in tal modo adempiuto la raccomandazione e le sue finalità9.

Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFAE e il DDPS di emanare istruzioni proprie per rispondere alle loro esigenze specifiche10. Nella lettera dell'11 gennaio 2017 il Consiglio federale affermava che il DDPS e il DFAE avevano pubblicato le istruzioni richieste rispettivamente il 31 agosto 2015 e il 15 marzo 2016, e che i due Dipartimenti applicavano queste norme speciali attestandone l'efficacia 11.

2.2

Valutazione sintetica del CPA e valutazione della CdG-N

Concludendo la sua ispezione il 26 giugno 2015, la CdG-N si è detta soddisfatta delle istruzioni adottate dal Consiglio federale il 28 novembre 2014.

Le istruzioni del DDPS concernenti la nomina degli alti ufficiali superiori da parte del Consiglio federale12 sono state adottate sei mesi dopo quelle del Consiglio federale. Per quanto concerne le linee guida del DFAE, il CPA e la CdG-N hanno constatato che il Consiglio federale non è stato informato correttamente da parte del DFAE13. In effetti le istruzioni del DFAE non sono state emanate il 15 marzo 2016 8

9 10 11 12 13

Istruzioni del Consiglio federale del 28 novembre 2014 sulla nomina dei quadri di grado più elevato da parte del Consiglio federale (Elementi di base per la preparazione delle procedure di elezione da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale; FF 2014 8425).

Lettera del Consiglio federale alla CdG-N del 12 aprile 2017.

N. 1.3 e 1.4 delle istruzioni del Consiglio federale.

Lettera del Consiglio federale alla CdG-N dell'11 gennaio 2017.

Weisungen des VBS für die Vorbereitung von Ernennungen der Höheren Stabsoffiziere (HSO) zuhanden des Bundesrates del 31 agosto 2015 (disponibile soltanto in tedesco).

Valutazione sintetica del CPA, n. 2.2.

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come asserito dal Consiglio federale, bensì il 15 marzo 2017, ossia più di due anni dopo le istruzioni del Consiglio federale14. Inoltre nella lettera dell'11 gennaio 2017 il Consiglio federale affermava che entrambi i dipartimenti in questione stavano già applicando queste disposizioni speciali attestandone l'efficacia. Tale affermazione è tuttavia falsa, poiché in quel momento le linee guida del DFAE non erano ancora state adottate.

3

Eseguire sistematicamente il CSP ampliato con audizione prima della nomina

3.1

Raccomandazione della CdG-N e parere del Consiglio federale

Raccomandazione 2

Eseguire sistematicamente il CSP ampliato con audizione prima della nomina

La CdG-N invita il Consiglio federale a provvedere affinché le procedure di selezione effettuate dai dipartimenti si svolgano sempre in conformità alla legislazione vigente e in particolare alle disposizioni concernenti il CSP. Dovrà segnatamente fare in modo che i candidati siano sottoposti a un controllo ampliato con audizione secondo l'articolo 12 OCSP e che i risultati del controllo vengano messi a disposizione prima della nomina.

Nel parere del 28 gennaio 201515, il Consiglio federale si è detto favorevole affinché le persone la cui nomina rientra nella sua competenza siano sistematicamente oggetto di un controllo di sicurezza ampliato con audizione16 prima di essere nominate17.

Ha inoltre rinviato all'articolo 13 dell'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), che prevede una normativa derogatoria necessaria al DFAE per il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e impiegato all'estero. In caso di urgenza e in modo puntuale, il Dipartimento può derogare al livello di sicurezza prescritto18, a condizione di riattivare la procedura del CSP appena possibile. Sino ad oggi il DFAE non ha mai dovuto avvalersi di tale deroga19.

14 15 16 17 18 19

Valutazione sintetica del CPA, n. 2.2.

Lettera del Consiglio federale alla CdG-N del 28 gennaio 2015, pag. 2.

Cfr. ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4).

N. 6.6 delle istruzioni del Consiglio federale.

Cfr. art. 13 OCSP.

Lettera del Consiglio federale alla CdG-N del 28 gennaio 2015.

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3.2

Valutazione sintetica del CPA e valutazione della CdG-N

In seguito al parere del Consiglio federale del 201420 in merito a tale raccomandazione, la CdG-N aveva considerato che, contrariamente a quanto affermato da quest'ultimo, la raccomandazione non era stata attuata. Essa chiedeva infatti che il risultato del CSP venisse comunicato al Consiglio federale prima della nomina e che tale requisito si applicasse anche ai quadri del DFAE21.

Nella valutazione sintetica il CPA ha esaminato i dati relativi alle 123 nomine che presupponevano lo svolgimento di controlli di sicurezza ampliati con audizione, constatando che i controlli sono stati effettuati per ognuna di esse e che i risultati erano noti al momento della decisione del Consiglio federale 22. Per quanto concerne la situazione speciale del DFAE, la CdG-N riconosce l'utilità di poter derogare alla norma, constatando che sino ad oggi non se ne è mai fatto uso. La CdG-N ritiene quindi che la raccomandazione sia stata perfettamente attuata dal Consiglio federale.

4

Ricerca di candidati allargata e trasparente

4.1

Raccomandazione della CdG-N e parere del Consiglio federale

Raccomandazione 3

Ricerca di candidati allargata e trasparente

La CdG-N chiede al Consiglio federale di provvedere affinché, con l'istituzione di una procedura di selezione più unificata per la nomina dei quadri superiori, il processo di ricerca dei candidati venga sempre portato a termine secondo programma. In particolare la decisione di rinunciare a mettere il posto a concorso deve essere comunicata in modo chiaro al Consiglio federale e motivata nella relativa documentazione. In particolare al Consiglio federale deve essere comunicato quante candidature sono state scartate e se esse erano interne all'Amministrazione federale oppure provenivano dall'esterno.

Con la modifica del 1° gennaio 201523 dell'ordinanza sul personale federale24 (OPers), il Consiglio federale ha rafforzato il principio della messa a pubblico concorso mediante l'adeguamento dell'articolo 2225. In seguito a questa modifica, sono esclusi dall'obbligo del pubblico concorso soltanto i posti che vengono occupati internamente nelle unità amministrative. I posti di segretario di Stato, di direttore d'ufficio, delle persone che hanno una responsabilità comparabile nei dipartimenti e 20 21 22 23 24 25

Nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale. Rapporto della CdG-N del 15 novembre 2013. Parere del Consiglio federale del 19 febbraio 2014 (FF 2014 2577).

Lettera della CdG-N del 5 settembre 2014 all'attenzione del Consiglio federale.

Valutazione sintetica del CPA del 1° novembre 2018, n. 5.

Modifica del 28 novembre 2014 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (RU 2014 4567).

Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3).

Modifica del 28 novembre 2014 (RU 2014 4567).

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di vicecancelliere devono essere messi a concorso in ogni caso. Il Consiglio federale ritiene che le nuove norme abbiano avuto effetti positivi nella pratica.

Taluni elementi relativi alla messa a concorso sono precisati anche nelle istruzioni del Consiglio federale26.

4.2

Valutazione sintetica del CPA e valutazione della CdG-N

Al termine della sua ispezione, la Commissione aveva anzitutto rilevato che era stata abrogata la possibilità di rinunciare incondizionatamente alla messa a pubblico concorso ­ precedentemente prevista nell'articolo 22 capoverso 3 OPers ­ riservando tale eventualità a casi estremamente specifici. La CdG-N aveva inoltre espresso soddisfazione per l'introduzione dell'obbligo del pubblico concorso per i posti di segretario di Stato, di direttore d'ufficio o di persone con responsabilità equivalenti, nonché di vicecancelliere della Confederazione.

Presso il DDPS, il sistema di carriera non prevede bandi di concorso, ad eccezione, dal 201727, della nomina di ufficiali di milizia alle cariche di alti ufficiali superiori.

Nella sua valutazione sintetica il CPA ha esaminato in che modo le istruzioni siano state applicate in relazione alla messa a concorso. Ha constatato che il concorso è stato indetto in tre dei quattro casi esaminati nel dettaglio e in tutti gli altri casi esaminati (dieci su dieci) al di fuori del sistema di carriera del DFAE e del DDPS relativi al periodo 2015/1628. Per il caso in cui la procedura usuale non è stata applicata e non vi è stato pubblico concorso, il DFAE adduce motivi d'urgenza e la vasta esperienza del candidato. Il Dipartimento precisa inoltre che, in base alle informazioni acquisite durante una procedura di nomina effettuata 18 mesi prima, la persona proposta aveva tutte le qualità richieste.

La CdG-N constata che il Consiglio federale ha seguito la sua raccomandazione e che le istruzioni di quest'ultimo sono attuate correttamente da parte dei dipartimenti.

La questione relativa al numero di candidature respinte e alla loro provenienza viene esaminata nel numero 6.2 del presente rapporto sintetico.

26 27 28

N. 3.3 delle istruzioni del Consiglio federale.

Valutazione sintetica del CPA, n. 3.1.

Valutazione sintetica del CPA, n. 3.1.

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5

Processo di selezione coerente e fondato su criteri prestabiliti

5.1

Raccomandazione della CdG-N e parere del Consiglio federale

Raccomandazione 4

Processo di selezione coerente e fondato su criteri prestabiliti

La CdG-N invita il Consiglio federale a provvedere affinché con l'istituzione di una procedura di selezione più unificata per la nomina dei quadri superiori venga elaborato un elenco di criteri di selezione prestabiliti, precisi e trasparenti, valido per tutte le fasi della procedura. L'elenco deve segnatamente comprendere il parere di una terza persona, il coinvolgimento del responsabile del dipartimento e l'esecuzione di un assessment.

Nelle sue istruzioni29 il Consiglio federale ha disciplinato la questione relativa ai criteri e agli strumenti, conformemente a quanto richiesto dalla CdG-N. Esse prevedono che i dipartimenti o la Cancelleria federale istituiscano al loro interno una commissione di selezione composta di almeno due membri, fra cui il segretario generale.

Secondo le istruzioni30, per ogni candidato selezionato deve essere presentata almeno una referenza ­ che funge da parere esterno ­ e deve essere consultato il capodipartimento. Le conoscenze specialistiche, le attitudini di direzione, le competenze linguistiche e personali e i tratti caratteriali del candidato devono essere valutati per il tramite di strumenti adatti al caso preciso (p. es. colloquio strutturato, valutazione, test della personalità, esame linguistico), senza che sia tuttavia imposto un determinato tipo di strumento.

Le istruzioni del Consiglio federale31 conferiscono al capo del dipartimento interessato o al cancelliere della Confederazione la responsabilità di preparare e assicurare il corretto svolgimento della procedura di selezione sino alla decisione del Consiglio federale. Esse impongono inoltre al capodipartimento o al cancelliere della Confederazione di svolgere un colloquio con almeno un candidato proposto dalla commissione di selezione, lasciandogli la facoltà di estendere ad altri candidati l'invito a un colloquio32.

Per motivi di economia procedurale, il Consiglio federale considera superfluo qualsiasi ulteriore obbligo33.

29 30 31 32 33

N. 4 e 5 delle istruzioni del Consiglio federale.

N. 5.5 delle istruzioni del Consiglio federale.

N. 2.1 delle istruzioni del Consiglio federale.

N. 6.3 delle istruzioni del Consiglio federale.

Lettera del Consiglio federale alla CdG-N del 28 gennaio 2015, pag. 3.

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5.2

Valutazione sintetica del CPA e valutazione della CdG-N

Al termine dell'ispezione34, la CdG-N aveva rilevato che il Consiglio federale aveva ripreso diversi punti della raccomandazione (coinvolgimento del capodipartimento, menzione dell'assessment in quanto esempio di «strumento adeguato», presentazione di almeno una referenza). La CdG-N era convinta che il Consiglio federale avrebbe applicato lo strumento dell'assessment, che veniva già utilizzato per il reclutamento a funzioni analoghe al di fuori dell'Amministrazione federale. Questi singoli aspetti sono affrontati qui di seguito.

5.2.1

Commissione di selezione

Secondo la valutazione sintetica del CPA35, in quasi tutti i casi sono state istituite commissioni di selezione. L'assenza di una commissione di selezione per una procedura di nomina riguarda un caso particolare e giustificato (cfr. anche n. 4.2).

Nell'ambito del sistema di carriera del DFAE e del DDPS, le informazioni relative alla commissione di selezione non sono di norma menzionate nelle proposte, a meno che la nomina non concerna ad esempio il capo dell'esercito o di una direzione particolare in seno al DFAE.

La CdG-N considera quindi adeguata l'applicazione dell'istruzione.

5.2.2

Strumenti per la valutazione delle candidature

Secondo la valutazione sintetica del CPA36, sono stati effettuati assessment in nove procedure su quattordici37. Nel caso del DFF preso in esame, il CPA constata che durante l'intera procedura non ci si è mai avvalsi di una prospettiva esterna: nella commissione, composta unicamente del capodipartimento e di un suo collaboratore, non figura alcun membro esterno, così come non è stato svolto alcun assessment e non sono state chieste referenze.

Anche nell'ambito di una procedura del DDPS non è stato svolto alcun assessment.

Secondo la CdG-N, che concorda pienamente con il CPA, gli argomenti addotti dal Dipartimento per spiegare tale omissione sono poco convincenti se rapportati all'utilità di questo strumento per una funzione politicamente sensibile.

34 35 36 37

Lettera della CdG-N al Consiglio federale del 26 giugno 2015, pag. 3.

Valutazione sintetica del CPA, n. 3.2.

Valutazione sintetica del CPA, n. 3.3.

I cinque casi per i quali non sono stati effettuati assessment concernono il DDPS (due casi), e il DFAE, il DEFR e il DFF (un caso ciascuno). In relazione al DEFR sono state chieste delle referenze. In altri tre casi (DDPS, DFF e DFAE) sono stati scelti candidati interni.

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La CdG-N rileva che, a suo modo di vedere, una prospettiva esterna è indispensabile per valutare le candidature e vede quindi con occhio critico il caso del DFF di cui sopra. Invita pertanto il Consiglio federale a prevedere in modo sistematico lo svolgimento di assessment o il ricorso ad altri strumenti che garantiscano una prospettiva esterna.

5.2.3

Colloquio con il capodipartimento

Le istruzioni38 prevedono lo svolgimento di un colloquio con il capodipartimento o il cancelliere della Confederazione. Ciononostante, soltanto in 12 delle 14 propose sottoposte al Consiglio federale se ne fa menzione. Il numero di candidati convocati per il colloquio con il capodipartimento o il cancelliere della Confederazione secondo le procedure si situa fra uno e sei.

La CdG-N constata che l'istruzione è seguita nella maggior parte dei casi, ma che a volte non vi sono informazioni al riguardo.

6

Informazioni sui candidati proposti dai dipartimenti nelle proposte al Consiglio federale

6.1

Raccomandazione della CdG-N e parere del Consiglio federale

Raccomandazione 5

Comunicazione tempestiva di tutte le informazioni importanti

La CdG-N invita il Consiglio federale a provvedere affinché i membri del Collegio governativo possano disporre di tempo a sufficienza a prendere conoscenza di tutte le informazioni concernenti i candidati proposti dai dipartimenti, i criteri di selezione adottati e gli elementi positivi e negativi delle candidature non tenute in considerazione.

Il Consiglio federale considera essenziale essere informato tempestivamente e in modo esaustivo in merito a tutti gli importanti aspetti della procedura di selezione e ha quindi inserito i pertinenti requisiti nelle istruzioni al fine di migliorare la procedura39. Tutte le proposte indirizzate al Consiglio federale devono contenere spiegazioni sulle candidature considerate per la procedura di selezione ristretta. Le istruzioni del Consiglio federale prevedono che la proposta comprenda anche un riassunto reso anonimo di tutti i candidati presi in considerazione nella procedura di valutazione40, a condizione che non sia possibile risalire ai singoli candidati. Inoltre, informazioni complementari possono essere fornite oralmente in qualsiasi momento durante la seduta del Consiglio federale.

38 39 40

N. 6.3 delle istruzioni del Consiglio federale.

Lettera del Consiglio federale alla CdG-N del 12 aprile 2017.

N. 7.3.4 delle istruzioni del Consiglio federale.

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Nel complesso il Consiglio federale ritiene di aver sempre ottenuto, nell'ambito delle discussioni sulle candidature, tutte le informazioni necessarie per prendere la decisione di nomina. La questione non è mai stata oggetto di discussione né di corapporto da parte dei singoli dipartimenti41.

6.2

Valutazione sintetica del CPA e valutazione della CdG-N

La CdG-N aveva riconosciuto al termine dell'ispezione che il Consiglio federale aveva preso una serie di provvedimenti per rimediare alle lacune della procedura precedente e in futuro avrebbe voluto ottenere sia informazioni generiche sull'organizzazione della procedura di selezione sia informazioni più specifiche sui candidati proposti42.

Il CPA ha valutato diversi aspetti relativi alle modalità seguite dai dipartimenti per preparare le proposte al Consiglio federale. I vari punti vengono illustrati qui di seguito.

6.2.1

Riassunto della procedura

Secondo le istruzioni43, la proposta al Consiglio federale deve contenere un riassunto in forma anonima dell'intera procedura di selezione.

Il CPA44 ritiene che l'istruzione sia applicata correttamente sia al di fuori del sistema di carriera sia nei quattro casi esaminati nel dettaglio.

Occorre tuttavia interrogarsi sull'utilità di talune informazioni standardizzate nelle proposte relative ai sistemi di carriera. Nel DDPS le informazioni standardizzate potrebbero indurre a pensare che vi siano più candidati proposti per la stessa funzione e che vengano effettuati diversi colloqui con tali candidati, mentre ciò di regola non avviene.

La CdG-N invita pertanto il Consiglio federale a chiedere informazioni più dettagliate che riflettano, fra l'altro, lo svolgimento reale della procedura seguita, che si tratti sia di una nomina nell'ambito del sistema di carriera sia di una nomina ordinaria.

41 42 43 44

Lettera del Consiglio federale alla CdG-N del 14 dicembre 2018.

Lettera della CdG-N al Consiglio federale del 26 giugno 2015, pag. 3.

N. 7.3.1 delle istruzioni del Consiglio federale.

Valutazione sintetica del CPA, n. 5.1.

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6.2.2

Profilo delle candidature pervenute

Secondo il CPA45, le informazioni relative al profilo delle candidature pervenute sono fornite quasi sistematicamente. Il CPA constata invece un'interpretazione diversa delle istruzioni per quanto concerne la nozione di candidatura interna e di candidatura esterna. La designazione «interna» si applica in effetti indistintamente a una persona proveniente dallo stesso servizio, dallo stesso dipartimento o dall'Amministrazione federale. Senza una precisazione al riguardo non è possibile alcun raffronto fra le cifre presentate.

La CdG-N invita il Consiglio federale a vigilare affinché vengano apportati i chiarimenti necessari per garantire la comparabilità fra le cifre.

6.2.3

Profilo delle candidature prese in considerazione

Il CPA46 ritiene sia difficile valutare l'attuazione di questa istruzione poiché la nozione di «candidati presi in considerazione nella procedura di valutazione» non è chiara. Fra le 13 proposte al Consiglio federale che sono state oggetto di concorso e che sono state esaminate, 4 non contenevano informazioni al riguardo e una conteneva informazioni relative alla preselezione dei candidati.

La CdG-N invita il Consiglio federale a vigilare sull'attuazione dell'istruzione, invitandolo a precisare la nozione di «candidati presi in considerazione nella procedura di valutazione».

6.2.4

Raffronto con gli altri candidati e motivazione della proposta di nomina

Secondo il CPA47, questa istruzione del Consiglio federale48 che richiede un raffronto sintetico e in forma anonima con gli altri candidati, a condizione che non sia possibile l'identificazione, non è affatto attuata. Soltanto una proposta su quattordici contiene il raffronto richiesto. La situazione non è cambiata neanche dopo la valutazione del CPA e le raccomandazioni della CdG-N del 2013. Lo stesso vale per la motivazione della proposta di nomina49.

La CdG-N invita il Consiglio federale a provvedere affinché vengano presentati, in forma sintetica, un raffronto con gli altri candidati e la motivazione della proposta di nomina.

45 46 47 48 49

Valutazione sintetica del CPA, n. 5.2.

Valutazione sintetica del CPA, n. 5.3.

Valutazione sintetica del CPA, n. 5.5 e 5.8.

N. 7.3.4 delle istruzioni del Consiglio federale.

N 7.3.7 delle istruzioni del Consiglio federale.

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6.2.5

Strumenti

Secondo il CPA50 e la CdG-N, le informazioni fornite dai dipartimenti in merito agli strumenti sono complessivamente adeguate.

6.2.6

Curriculum vitæ e relazioni d'interesse

Le istruzioni del Consiglio federale51 prevedono che la proposta al Consiglio federale contenga un riassunto del curriculum vitæ nel quale figurino le eventuali relazioni d'interesse del candidato proposto.

Secondo il CPA52, le informazioni relative al curriculum vitæ sono precisate in tutte le proposte, senza eccezioni, mentre le informazioni relative alle relazioni d'interesse mancano o sono poco precise nella metà delle proposte. In due casi (DFGP e DDPS) non è presente alcuna informazione e in altri due casi (DATEC e DFF) il percorso professionale fa emergere una relazione d'interesse che non viene più affrontata nella proposta al Consiglio federale.

La CdG-N invita quindi il Consiglio federale a far sì che l'istruzione sia applicata in modo sistematico dai dipartimenti e ritiene insufficienti le informazioni attualmente fornite al Consiglio federale sulle relazioni d'interesse. Considera che le relazioni d'interesse siano una componente importante del profilo di un candidato, a maggior ragione per le funzioni politicamente esposte. Vista l'importanza di questa componente, segnatamente in un'ottica di gestione dei rischi, la Commissione invita il Consiglio federale a provvedere affinché tali informazioni gli siano messe a disposizione per prendere le decisioni che gli competono.

7

Conclusione

Nel complesso la CdG-N valuta positivamente l'attuazione delle istruzioni. Ha tuttavia constatato che i dipartimenti, pur disponendo di procedure in gran parte adeguate, omettono talune informazioni in modo ricorrente nelle proposte di nomina e che le informazioni fornite dai dipartimenti sono talvolta imprecise, in particolare per quanto concerne le relazioni d'interesse dei candidati. La CdG-N invita da ultimo il Consiglio federale a controllare che le istruzioni vengano adeguatamente attuate dai dipartimenti e a far sì che le istruzioni del 28 novembre 2014 siano applicate sistematicamente.

50 51 52

Valutazione sintetica del CPA, n. 5.6.

N. 7.3.6 delle istruzioni del Consiglio federale.

Valutazione sintetica del CPA, n. 5.7.

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La CdG-N ha deciso di chiudere il controllo successivo sulla valutazione sintetica in oggetto. Procederà a un altro controllo successivo sulle relazioni d'interesse fra uno o due anni.

2 aprile 2019

In nome della Commissione della gestione del Consiglio nazionale: La presidente, Doris Fiala La segretaria delle Commissioni della gestione, Beatrice Meli Andres La presidente della Sottocommissione DFF/DEFR, Yvonne Feri Il segretario della Sottocommissione DFF/DEFR, Pierre-Alain Jaquet

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Elenco delle abbreviazioni CdG

Commissioni della gestione delle Camere federali

CdG-N

Commissione della gestione del Consiglio nazionale

CPA

Controllo parlamentare dell'amministrazione

CSP

Controllo di sicurezza relativo alle persone

DDPS

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

DATEC

Dipartimento federale dell'ambiente, dei traporti, dell'energia e delle comunicazioni

DFAE

Dipartimento federale degli affari esteri

DFF

Dipartimento federale delle finanze

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

FF

Foglio federale

OPers

Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3)

OCSP

Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4)

RU

Raccolta ufficiale delle leggi federali

RS

Raccolta sistematica del diritto federale

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