Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Rimessa in vigore e modifica dell'11 aprile 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 20 giugno 2013 e del 12 febbraio 2015 1, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, sono rimessi in vigore.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate di obbligatorietà generale: Art. 13 cpv. 1 e 2

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, 13ma mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari)

Salari base: Le classi salariali elencate di seguito valgono come salari base a cui il lavoratore ha diritto a titolo di salario minimo. Sono fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 13 capoverso 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera, i salari base per ogni classe salariale, ammontano a franchi svizzeri al mese: 1

Salari mensili per classe salariale Q

A

B1

B2

C

5296.­

5160.­

4770.­

4414.­

4293.­

Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario.

1

FF 2013 5355, 2015 1663

2019-1110

2587

FF 2019

Adeguamenti salariali: I salari effettivi registrano un aumento generale di 50 franchi al mese (27 centesimi all'ora). Gli aumenti salariali concessi dal datore di lavoro dal 31 marzo 2018 possono essere computati agli importi summenzionati.

2

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2019 e ha effetto sino al 31 maggio 2020.

11 aprile 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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