19.476 Iniziativa parlamentare Garantire il diritto alle prestazioni complementari alle persone che nell'infanzia hanno subito collocamenti coatti e alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 29 ottobre 2019

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (Concessione di prestazioni complementari alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981), che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

29 ottobre 2019

In nome della Commissione: Il presidente, Joachim Eder

2019-3726

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Rapporto 1

Situazione iniziale e genesi del progetto

Il 3 settembre 2019 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha deciso all'unanimità di elaborare la presente iniziativa, con la quale intende garantire che la riparazione morale per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 non pregiudichi il diritto alle prestazioni complementari (PC). A tale scopo è in particolare necessario stralciare la parte finale della lettera c dell'articolo 4 capoverso 6 della legge federale del 30 settembre 20161 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE).

1.1

La LMCCE e la sua genesi

La genesi della LMCCE è strettamente correlata all'iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)». Depositata nel dicembre 2014, l'iniziativa chiedeva l'istituzione di un fondo dotato di 500 milioni di franchi destinato a finanziare il versamento di riparazioni alle vittime e un'ampia analisi scientifica delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari risalenti al periodo anteriore al 1981.

Nel gennaio 2015 il Consiglio federale ha deciso di opporre un controprogetto indiretto all'iniziativa. Nel dicembre dello stesso anno ha presentato alle Camere federali un messaggio accompagnato da un disegno di legge (15.082)2. La nuova legge si prefiggeva di istituire condizioni quadro adeguate per trattare approfonditamente la questione, sia a livello sociale che a livello individuale.

Quale Camera prioritaria, il Consiglio nazionale ha approvato in ampia misura le proposte del Consiglio federale e il 27 aprile 2016, nella votazione sul complesso, ha adottato il progetto con 155 voti contro 25 e 2 astensioni3. Il Consiglio degli Stati ha seguito in tutti i punti il Consiglio nazionale e il 15 settembre 2016, nella votazione sul complesso, ha adottato il progetto con 36 voti contro 14. La legge è entrata in vigore il 1° aprile 2017 e comprende essenzialmente i punti esposti di seguito.

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1 2 3 4

La Confederazione riconosce le sofferenze inflitte alle vittime e gli effetti drammatici che queste hanno avuto su tutta la loro vita (art. 3). Il riconoscimento dell'ingiustizia e le scuse ufficiali per il torto e le sofferenze inflitti è accompagnato dalla riabilitazione di tutte le vittime, analogamente a quanto

RS 211.223.13 FF 2016 73 (messaggio) e 115 (disegno).

Boll. Uff. N 26 aprile 2016 e 27 aprile 2016 Boll. Uff. S 15 settembre 2016

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già avvenuto per le persone internate sulla base di una decisione amministrativa5.

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Quale riparazione e in segno di solidarietà sono previste prestazioni finanziarie per un importo di 300 milioni di franchi. I contributi ammontano al massimo a 25 000 franchi per ogni vittima (art. 7 cpv. 1). Queste prestazioni rappresentano il riconoscimento dell'ingiustizia subita e un'espressione di solidarietà della società. Le domande per la concessione di un contributo di solidarietà devono essere presentate entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (art. 5 cpv. 1).

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Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 (art. 10). Le persone oggetto di misure hanno diritto a un accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano (art. 11).

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I Cantoni gestiscono servizi di contatto che offrono consulenza, aiuto e assistenza alle vittime e alle altre persone interessate (art. 14).

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Il Consiglio federale provvede affinché le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 siano oggetto di studi scientifici. I risultati di questi lavori sono stati comunicati al pubblico, ad esempio mediante produzioni mediatiche, mostre e conferenze (art. 15)6.

1.2

I contributi di solidarietà al centro del dibattito politico

Dopo l'entrata in vigore della LMCCE, durante l'ora delle domande il consigliere nazionale Roger Golay ha chiesto se le vittime erano state sufficientemente informate in merito ai loro diritti e all'esistenza dei contributi di solidarietà (18.5181). Nella sua risposta del 12 marzo 2018 il Consiglio federale ha affermato che sono state diffuse informazioni sulla nuova legge in sei comunicati stampa; inoltre sono state organizzate due conferenze stampa ed è stato distribuito un opuscolo in oltre 45 000 esemplari. Infine, numerosi media hanno riferito delle nuove disposizioni e dei contributi di solidarietà in centinaia di articoli di stampa e trasmissioni radiofoniche e televisive.

5

6

La legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa (RS 211.223.12) è il risultato di un'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Paul Rechsteiner (11.431) che prevedeva il riconoscimento delle ingiustizie subite, l'analisi scientifica degli eventi, la conservazione degli atti relativi all'internamento amministrativo e il diritto per gli interessati di consultare tali atti.

È stata esclusa ogni pretesa finanziaria. La legge è stata abrogata con l'entrata in vigore della LMCCE (art. 21 cpv. 1 LMCCE).

Cfr. in proposito il sito Internet della Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi e segnatamente il rapporto finale della Commissione del 2 settembre 2019: www.uek-administrative-versorgungen.ch. La CPI è stata istituita con la legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa (cfr. nota 5).

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Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande per la concessione di un contributo di solidarietà, il 31 marzo 2018, sempre durante l'ora delle domande la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha chiesto informazioni sul numero delle domande pervenute e sull'importo dei contributi accordati (18.5308).

Il 4 giugno 2018 il Consiglio federale ha indicato che le domande pervenute erano 9018 e che tutte le persone la cui domanda sarà approvata riceveranno il contributo massimo di 25 000 franchi. La priorità sarà data alle domande presentate da persone gravemente malate o molto anziane. In linea di principio si farà il possibile per esaminare tutte le domande entro il termine prescritto, ossia la fine di marzo 20217.

Il 10 dicembre 2018 il Consiglio federale ha sostanzialmente confermato queste affermazioni nella sua risposta alla domanda del consigliere nazionale Beat Jans (18.5706), precisando che saranno trattate anche le domande presentate troppo tardivamente, a condizione che le persone interessate non abbiano rispettato il termine previsto senza colpa propria.

Una mozione presentata il 14 dicembre 2018 dal consigliere nazionale Beat Jans e non ancora trattata dalla Camera chiede di prorogare fino al 31 dicembre 2022 il termine per presentare le domande di concessione dei contributi di solidarietà (18.4295). Il Consiglio federale respinge questo intervento in quanto sarebbe in contrasto con l'obiettivo di un trattamento rapido delle domande8. Anche un'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Raphaël Comte chiede una proroga del termine di cui all'articolo 5 capoverso 1 LMCCE (19.471). Questa iniziativa è stata esaminata il 28 ottobre 2019 dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S), che vi ha dato seguito.

1.3

I contributi di solidarietà e le prestazioni complementari

Oltre alla questione di sapere se i contributi di solidarietà raggiungono tutte le vittime, è stato sollevato anche il problema del coordinamento fra la LMCCE e la legge federale del 6 ottobre 20069 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

Nella sua domanda del 12 marzo 2019, la consigliera nazionale Ursula Schneider Schüttel ha rilevato che il pagamento del contributo di solidarietà può portare a una riduzione delle PC. Ha quindi chiesto al Consiglio federale quante persone sarebbero interessate da una riduzione delle prestazioni e quali soluzioni permetterebbero di evitare questo effetto indesiderato (19.5157). Il 18 marzo 2019 il Consiglio federale ha risposto che i contributi di solidarietà non devono comportare una riduzione delle prestazioni dell'aiuto sociale e delle PC. Tuttavia questo principio è in conflitto con l'articolo 11 capoverso 1 lettere b e c LPC, secondo cui per il calcolo della PC oc7

8 9

Riguardo allo scadenzario per il trattamento delle domande cfr. l'interpellanza della consigliera nazionale Ursula Schneider Schüttel del 28 settembre 2017 (17.3811) e la risposta del Consiglio federale del 22 novembre 2017.

Cfr. anche la domanda della consigliera nazionale Sandra Sollberger del 13 marzo 2019 (19.5192) e la risposta del Consiglio federale del 18 marzo 2019.

RS 831.30

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corre tener conto sia dell'importo del contributo di solidarietà come parte della sostanza, sia del provento di questa parte della sostanza come reddito. Il Consiglio federale ha sottolineato che solo una modifica della legge può permettere di evitare che il contributo di solidarietà sia computato nel calcolo delle PC. Ha affermato di non conoscere il numero di persone toccate da una riduzione delle prestazioni complementari, precisando tuttavia che l'Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva ricevuto circa 20 richieste di informazioni a questo proposito da parte di vittime.

Alla fine di agosto 2019 i contributi di solidarietà sono tornati al centro dell'attenzione pubblica. L'emissione «Kassensturz» della SRF ha riferito di una vittima le cui prestazioni secondo la LPC sono state ridotte a causa del computo del contributo di solidarietà nella sostanza10. Il 30 agosto 2019 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha depositato una mozione che invita il Consiglio federale ad adottare misure volte a garantire che alle persone che nella loro infanzia hanno subito collocamenti coatti sia versata senza indugio l'indennità prevista a titolo di riparazione morale, senza che tale importo sia preso in considerazione nel regime delle prestazioni complementari (19.3971). Nella seduta del 3 settembre 2019 anche la CAG-S ha deciso all'unanimità di depositare una mozione dello stesso tenore (19.3973).

Sempre il 3 settembre 2019, la CSSS-S si è occupata a sua volta della questione e ha deciso all'unanimità di elaborare la presente iniziativa. Il 17 ottobre 2019 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha sostenuto questo approccio anch'essa all'unanimità. Il 29 ottobre 2019 la CSSS-S ha adottato all'unanimità il progetto di legge e lo ha sottoposto, con il presente rapporto, al Consiglio degli Stati. Nel contempo ha trasmesso il progetto di legge e il rapporto al Consiglio federale per parere11.

Nella sua risposta a una domanda del consigliere nazionale Gerhard Pfister (19.5412), il 16 settembre 2019 il Consiglio federale ha confermato che è necessario modificare la legge per evitare che il contributo di solidarietà sia preso in considerazione nel calcolo delle PC. Ha inoltre aggiunto che ritiene giustificata una modifica volta a
escludere le perdite di reddito dovute al versamento dei contributi di solidarietà. Se il Parlamento deciderà di seguire la via di un'iniziativa parlamentare, il Consiglio federale si è detto disposto a dare il suo contributo per chiarire la questione il più rapidamente possibile.

10 11

Kassensturz del 27 agosto 2019: «Schlag ins Gesicht. Verdingkindern wird Rente gekürzt» (Pugno in faccia. Rendite ridotte alle vittime di collocamenti coatti).

Nella sessione autunnale 2019 il consigliere nazionale Beat Jans ha presentato un'iniziativa parlamentare dal titolo «Nessuna riduzione delle prestazioni complementari delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari» (19.483). La richiesta principale, ossia stralciare la parte finale della lettera c dell'articolo 4 capoverso 6 LMCCE, è identica a quella della presente iniziativa.

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2

Rinuncia alla procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 200512 sulla consultazione (LCo), per la preparazione di progetti di legge deve generalmente essere indetta una procedura di consultazione. Si può tuttavia rinunciarvi se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto13.

La consultazione sull'avamprogetto della LMCCE si è tenuta tra il 24 giugno e il 30 settembre 201514. Erano pervenuti quasi 90 pareri, tendenzialmente tutti favorevoli o molto favorevoli all'avamprogetto. Nessuno aveva contestato il fatto che le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 hanno subito un'ingiustizia e che sono state loro inflitte gravi sofferenze. Una maggioranza preponderante dei partecipanti alla consultazione auspicava che la riabilitazione e la riparazione morale fossero accompagnate da prestazioni finanziarie. L'UDC, il PLR, l'USAM, il Centre Patronal e il Cantone di Appenzello Esterno avevano tuttavia espresso riserve in merito alle prestazioni finanziarie.

L'avamprogetto sanciva il principio secondo cui il versamento di un contributo di solidarietà non deve portare a una situazione in cui questa prestazione potrà essere ridotta in virtù di norme in materia di diritto fiscale, di esecuzione e fallimento e di aiuto sociale (art. 4 cpv. 5 AP-LMCCE). Questa disposizione è stata accolta positivamente da diversi partecipanti alla consultazione (i Cantoni di Appenzello Esterno, Basilea Campagna, Friburgo e San Gallo, il PSS e i Verdi). La questione se i contributi di solidarietà dovessero essere presi in considerazione nel determinare le prestazioni secondo la LPC non era stata considerata nell'avamprogetto e non era stata affrontata neppure nel rapporto esplicativo, tuttavia alcuni partecipanti alla consultazione avevano menzionato questo punto. I Cantoni di Ginevra, San Gallo e Vaud, il Comitato dell'iniziativa per la riparazione, l'associazione RAVIA per la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa 1942­1983, l'Unione delle città svizzere e l'associazione Netzwerk-verdingt avevano raccomandato di non tener conto del contributo di solidarietà
nel calcolo delle prestazioni complementari, né come reddito né come parte della sostanza.

Il disegno sottoposto al Parlamento dal Consiglio federale ha tenuto conto di queste preoccupazioni solo in relazione alle entrate, ma non per quanto riguarda la sostanza e i proventi della sostanza. Le corrispondenti disposizioni dell'articolo 4 capoverso 6 lettere b e c LMCCE non erano state oggetto di discussione né nelle Commissioni né nelle Camere ed erano state adottate senza modifiche (cfr. n. 3).

Dall'entrata in vigore della LMCCE nessuno dei privilegi accordati al contributo di solidarietà in base al diritto in materia fiscale, di esecuzione, di aiuto sociale e di assicurazioni sociali è stato seriamente contestato. Finora l'UFG non è venuto a conoscenza di reazioni da parte degli abituali partecipanti alle procedure di consultazione che avrebbero avuto l'obiettivo di sminuire in qualche modo il valore simbo12 13 14

RS 172.061 Art. 3a cpv. 1 lett. b LCo I risultati della procedura di consultazione sono disponibili all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Consultazioni concluse > 2015 > DFGP.

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lico del contributo di solidarietà per le vittime, come potrebbe essere il caso in relazione alle prestazioni complementari. Sembra improbabile che nell'ipotesi di una nuova consultazione i partecipanti possano presentare elementi sconosciuti o nuove argomentazioni. Inoltre, la presente richiesta di revisione riguarda una modifica di legge con conseguenze finanziarie molto esigue per la Confederazione e i Cantoni (cfr. n. 5.1). In questo contesto, sembra ammissibile rinunciare a una procedura di consultazione.

3

Punti essenziali del progetto

La LMCCE prevede che le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 ricevano un contributo di solidarietà per un importo massimo di 25 000 franchi. Alcune di queste persone dipendono da prestazioni dell'ente pubblico per il proprio sostentamento.

Sebbene il contributo di solidarietà non debba comportare riduzioni delle prestazioni versate secondo la LPC, l'articolo 4 capoverso 6 lettera c LMCCE precisa tuttavia che l'articolo 11 capoverso 1 lettere b e c LPC è fatto salvo. Ciò significa che il provento della parte della sostanza corrispondente al contributo di solidarietà è preso in considerazione come reddito nel calcolo delle PC. Inoltre, lo stesso contributo di solidarietà è considerato come parte della sostanza. Tuttavia nel calcolo delle PC viene applicata una franchigia sulla sostanza, che attualmente ammonta a 37 500 franchi per le persone sole e a 60 000 franchi per le coppie sposate15. La parte della sostanza inferiore a questa franchigia non è presa in considerazione nel calcolo. La parte della sostanza che supera questa soglia è invece computata, in parte, come reddito (di solito 1/10 all'anno, ma al massimo 1/5). Nel caso di persone la cui sostanza, in seguito al versamento del contributo di solidarietà, supera l'importo della franchigia ciò può comportare una riduzione delle PC.

La CSSS-S ritiene inaccettabile che il contributo di solidarietà possa provocare una riduzione o addirittura, in rari casi, una perdita del diritto alle prestazioni versate secondo la LPC. I contributi di solidarietà sono un segno di riconoscimento dell'ingiustizia subita da queste persone e un'espressione di solidarietà della società nei loro confronti. Il fatto che la Confederazione corrisponda un contributo alle vittime e nel contempo ne recuperi una parte riducendo le PC, agli occhi della Commissione sminuisce in modo inaccettabile il senso di questo gesto di riconoscimento.

I contributi di solidarietà non dovrebbero in nessun caso comportare una riduzione delle prestazioni versate secondo la LPC. La riserva di cui all'articolo 4 capoverso 6 lettera c LMCCE deve quindi essere stralciata. In tal modo i contributi di solidarietà non saranno più presi in considerazione come sostanza o provento della sostanza ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1
lettere b e c LPC. Ciò significa che per le persone interessate il computo del contributo di solidarietà nel calcolo delle PC verrà annullato e se questa nuova modalità di calcolo è più favorevole, sarà quella che verrà 15

In seguito alla revisione della LPC (16.065) adottata dal Parlamento il 22 marzo 2019, l'importo della franchigia sarà ridotto a 30 000 franchi per le persone sole e a 50 000 franchi per le coppie sposate.

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applicata. Le riduzioni delle PC effettuate in passato in seguito al computo del contributo di solidarietà saranno annullate e ai beneficiari verrà restituito un importo corrispondente alla somma ridotta. Nei rari casi in cui la presa in considerazione del contributo di solidarietà abbia comportato una soppressione del diritto alle PC, gli interessati potranno nuovamente far valere tale diritto a partire dal momento del versamento del contributo di solidarietà, purché le altre condizioni siano adempiute.

Se il progetto sarà adottato, l'UFG in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) informerà per scritto della modifica della legge le persone che hanno ricevuto un contributo di solidarietà. Le persone interessate da una riduzione delle PC o da una soppressione del diritto a tali prestazioni potranno rivolgersi agli organi cantonali delle PC per ottenere la restituzione degli importi loro dovuti. La lettera spiegherà la modifica della legge e informerà le persone in merito alla procedura da seguire. Saranno inoltre indicate le coordinate degli organi cantonali delle PC.

La mancata presa in considerazione della parte della sostanza corrispondente al contributo di solidarietà a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 è una disposizione speciale che non crea un precedente per altri casi di prestazioni versate a titolo di riparazione morale.

4

Commento ai singoli articoli

Art. 4 cpv. 6 lett. c La disposizione vigente stabilisce il principio secondo cui il contributo di solidarietà non comporta una riduzione delle prestazioni dell'aiuto sociale e delle prestazioni secondo la LPC, tuttavia prevede una riserva per la presa in considerazione della sostanza nel calcolo delle prestazioni complementari. Secondo le disposizioni vigenti dell'articolo 11 capoverso 1 lettere b e c LPC, un decimo della sostanza netta è computato come reddito per il calcolo delle prestazioni complementari per i beneficiari di rendite di vecchiaia se supera la franchigia di 37 500 franchi per le persone sole o di 60 000 franchi per le coppie sposate. Con la riforma della LPC, questi importi saranno ridotti a 30 000 franchi (persone sole) e 50 000 franchi (coppie sposate). Inoltre, anche i proventi della sostanza mobile e immobile sono computati come reddito. Questa normativa si applica anche alle prestazioni a titolo di riparazione morale, motivo per cui i contributi di solidarietà ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LMCCE sono presi in considerazione come sostanza. Questa riserva dev'essere stralciata senza sostituzione. Con la soppressione della parte finale della lettera c dell'articolo 4 capoverso 6 LMCCE, in futuro ma anche retroattivamente (cfr. il commento all'art. 21a di seguito), i contributi di solidarietà versati in virtù di questa legge non saranno più computati nel calcolo delle prestazioni complementari.

La non considerazione dei contributi di solidarietà vale anche per la determinazione della soglia d'entrata per le prestazioni complementari che sarà introdotta con la modifica della LPC del 22 marzo 2019 (riforma delle PC).

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Art. 21a La non considerazione dei contributi di solidarietà nel calcolo delle PC vale per l'intero periodo di applicazione della LMCCE. Poiché quest'ultima è entrata in vigore il 1° aprile 2017, la modifica deve avere effetto retroattivo.

Tra i beneficiari del contributo di solidarietà attualmente non è possibile individuare coloro che riscuotono anche prestazioni complementari. Gli organi delle PC non raccolgono infatti i dati riguardanti la composizione e la provenienza della sostanza e non sono quindi in grado di individuare i casi di riduzione o di soppressione delle PC. L'UFG, dal canto suo, dispone dei dati concernenti i beneficiari di un contributo di solidarietà, ma non è in grado di identificare tra queste persone i beneficiari di PC.

Senza conoscere il numero AVS, è ancora impossibile identificare automaticamente i beneficiari di PC mediante una trasmissione dei dati. Per questo motivo è previsto che le persone interessate debbano annunciarsi esse stesse al competente organo delle PC. L'UFG, in collaborazione con l'UFAS, invierà alle persone che hanno ricevuto un contributo di solidarietà una lettera con tutte le principali informazioni riguardanti la modifica della legge e indicazioni su come procedere per ottenere la restituzione degli importi dovuti. Saranno inoltre indicate le coordinate degli organi cantonali delle PC.

La richiesta di non prendere in considerazione il contributo di solidarietà nel calcolo delle PC non sottostà ad alcuna esigenza formale; potrà essere fatta in modo semplice, ad esempio per telefono.

Se la modifica dell'articolo 4 capoverso 6 lettera c LMCCE ha quale conseguenza un aumento dell'importo delle prestazioni complementari annuali, l'organo delle PC, su richiesta, riesaminerà la decisione di determinazione delle prestazioni. Se, in seguito a questo nuovo calcolo, verrà riconosciuto il diritto al versamento retroattivo di prestazioni complementari, il termine di prescrizione di cui all'articolo 24 della legge federale del 6 ottobre 200016 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) non si applicherà.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni sulle PC

Il numero di beneficiari di PC che hanno subito una riduzione delle prestazioni in seguito alla concessione del contributo di solidarietà può essere soltanto stimato.

L'UFG non dispone di informazioni che gli consentano di stabilire se un richiedente è un beneficiario di PC, poiché le condizioni finanziarie sono irrilevanti per il pagamento del contributo di solidarietà. Neppure il registro delle PC contiene informazioni sulle persone che hanno ricevuto un contributo di solidarietà. Per la presente stima è stato necessario formulare ipotesi circa la riscossione delle prestazioni complementari e la situazione patrimoniale degli interessati. Complessivamente sono pervenute circa 9000 domande per ricevere un contributo di solidarietà. Dal 2018 sono stati versati contributi di solidarietà a 8300 persone (stato ottobre 2019), mentre 16

RS 830.1

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circa 600 domande sono ancora pendenti. Quasi due terzi di coloro che hanno ricevuto questo contributo avevano già raggiunto l'età pensionabile. Sapendo che il tasso di beneficiari di prestazioni complementari ammonta al 13,8 per cento fra i pensionati, si può stimare, sulla base di 6000 persone che hanno presentato una domanda per un contributo di solidarietà e sono in età pensionabile, a circa 828 il numero di persone potenzialmente interessate dalla modifica della legge.

Si può tuttavia presumere che una parte di queste persone non sia interessata da un'eventuale riduzione delle prestazioni complementari poiché non dispone di una sostanza sufficiente. Le prestazioni complementari possono infatti essere ridotte unicamente se il beneficiario possiede altre parti di sostanza, dato che il contributo di solidarietà di 25 000 franchi, da solo, è inferiore all'importo della franchigia sulla sostanza (cfr. n. 4). Si può supporre che a partire dal 2018, anno in cui sono stati versati i primi contributi di solidarietà, dovranno essere effettuati versamenti retroattivi per circa 0,6 milioni di franchi. È tuttavia probabile che l'importo effettivo dei versamenti retroattivi sia inferiore a questa stima e dipenderà, in definitiva, dalla situazione patrimoniale delle persone interessate.

5.2

Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Questo progetto ha un impatto sulla Confederazione e sui Cantoni unicamente per quanto riguarda le prestazioni complementari. Secondo le stime (cfr. n. 5.1), a partire dal 2018 dovrebbe essere restituito un importo dell'ordine di 0,6 milioni di franchi, ossia circa 0,2 milioni di franchi per la Confederazione e 0,4 milioni di franchi per i Cantoni.

5.3

Altre ripercussioni

Il presente progetto non comporta altre ripercussioni finanziarie o economiche.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari sono stati di regola eseguiti in applicazione del diritto cantonale in materia di assistenza o di disposizioni del diritto federale in materia di protezione dei minori o di tutela. La revisione della LMCCE è dunque strettamente connessa con il diritto civile. La legislazione in questo ambito è di competenza della Confederazione (art. 122 cpv. 1 della Costituzione federale17 [Cost.]). Il presente progetto si basa inoltre sull'articolo 112a Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di prestazioni complementari.

17

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6.2

Forma dell'atto

Il progetto stabilisce norme di diritto. Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.

6.3

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto prevede un aumento dei sussidi per la Confederazione al di sotto della soglia (20 mio. fr. per nuove spese uniche o 2 mio. fr. per nuove spese ricorrenti) che prevede l'applicazione del freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

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