Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Organizzazione del mondo del lavoro «igba» del 18 novembre 2019

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Organizzazione del mondo del lavoro (Oml) «Comunità svizzera d'interesse per la formazione professionale di specialisti stabilimenti balneari e piste di ghiaccio (igba)» secondo il corrispondente regolamento del 16 maggio 20192 allegato.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

18 novembre 2019

Au nom In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2019-2810

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FF 2019

Allegato (art. 1)

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Oml igba

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione

Il presente regolamento istituisce, con la denominazione «Fondo per la formazione professionale Oml igba», un fondo per la formazione professionale (Fondo) della Comunità svizzera d'interesse per la formazione professionale di specialisti stabilimenti balneari e piste di ghiaccio ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il Fondo ha lo scopo di promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel settore degli stabilimenti balneari e delle piste di ghiaccio.

1

Per raggiungere lo scopo del Fondo, le aziende assoggettate versano contributi secondo la sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido per la Svizzera tedesca, compresi i Cantoni di Argovia, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna (esclusa la regione amministrativa del Giura Bernese), Friburgo (solamente i distretti della Sense e di Lac), Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Turgovia, Uri, Vallese (esclusi i distretti di Conthey, Entremont, Hérens, Martigny e Monthey), Zugo e Zurigo.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo è valido per le seguenti aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica: 1

3

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a.

piscine e stabilimenti balneari pubblici;

b.

piste di ghiaccio pubbliche.

Una struttura è pubblica se è aperta alla collettività o a un'utenza non prestabilita.

Le piscine d'albergo e i bagni terapeutici non sono considerati pubblici.

2

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui lavorano persone che svolgono attività tipiche del settore secondo i seguenti titoli di formazione professionale superiore o formazione professionale continua: a.

specialista stabilimenti balneari con attestato professionale federale (APF);

b.

addetto/a agli stabilimenti balneari con attestato igba;

c.

addetto/a agli stabilimenti balneari con diploma igba;

d.

addetto/a alle piste di ghiaccio con attestato igba;

e.

addetto/a alle piste di ghiaccio con diploma igba;

f.

brevetto igba PRO valido;

g.

certificato di esperto igba valido;

h.

autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine secondo l'ordinanza del DFI del 28 giugno 20054 concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive (OADAP).

Art. 6

Validità per le singole aziende o parti di aziende

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il Fondo contribuisce a finanziare i seguenti provvedimenti:

4

a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua nel campo professionale degli stabilimenti balneari e delle piste di ghiaccio;

b.

responsabilità per la designazione e la sorveglianza degli organi d'esame per lo svolgimento dei corsi per l'autorizzazione speciale per la disinfezione

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dell'acqua nelle piscine in conformità all'OADAP5 secondo le direttive dell'Ufficio federale della sanità pubblica; questo sistema comprende, in particolare, l'assistenza e il controllo delle istituzioni di formazione certificate dall'ente responsabile, come pure il monitoraggio centralizzato e la certificazione dei partecipanti; c.

sviluppo, introduzione, certificazione e monitoraggio dei profili di qualificazione per i certificati rilasciati dall'associazione secondo le direttive dei rami professionali;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di profili di qualificazione e istruzioni relativi alla formazione professionale superiore;

e.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di qualificazione nel campo professionale di competenza dell'Oml igba;

f.

reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;

g.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di valutazione;

h.

formazione continua specifica per settore e funzione di periti d'esame e istruttori;

i.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dall'Oml igba per le prestazioni sopra menzionate.

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi destinati al Fondo è costituita dalla singola azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4.

1

2

Il contributo è calcolato in base a un'autodichiarazione dell'azienda.

3

Se l'azienda si rifiuta di inoltrare la dichiarazione, il contributo è calcolato secondo una stima.

Art. 9

Contributi

1

Un'azienda o parte di azienda può gestire uno o più stabilimenti.

2

Le aliquote contributive per stabilimento di cui agli articoli 4 e 5 ammontano a:

3

5

­

Categoria A

Piscine coperte

CHF 600.­

­

Categoria B

Piscine all'aperto o naturali (lago, fiume)

CHF 300.­

­

Categoria C

Piste di ghiaccio artificiale

CHF 400.­

I contributi devono essere versati ogni anno.

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I contributi di cui al capoverso 2 sono indicizzati secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2020. La Commissione del Fondo verifica annualmente i contributi e all'occorrenza li adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

4

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare alla Commissione del Fondo una richiesta motivata.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr6 in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20037 sulla formazione professionale.

2

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenendo conto della costituzione di una riserva adeguata.

1

Le riserve non possono superare il 50 per cento dei contributi totali ricevuti, calcolati su una media di sei anni.

2

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12

Comitato direttivo dell'Oml igba

Il Comitato direttivo dell'Oml igba è l'organo di vigilanza del Fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

2

6 7

Esso adempie in particolare i seguenti compiti: a.

nomina i membri della Commissione del Fondo;

b.

designa un organo amministrativo;

c.

emana un regolamento esecutivo;

d.

definisce periodicamente l'elenco delle prestazioni di cui all'articolo 7 e la quota destinata alla costituzione delle riserve;

e.

decide sui ricorsi contro le decisioni della Commissione del Fondo;

f.

approva il preventivo e i conti.

RS 412.10 RS 412.101

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Art. 13

Commissione del Fondo

La Commissione del Fondo è l'organo direttivo del Fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

1

È costituita di cinque­sette membri, di cui due sono proposti dalla Verband Hallen und Freibäder e uno dalla Gesellschaft Schweizerischer Kunsteisbahnen.

2

3

I membri sono nominati per un mandato di due anni. Sono ammesse più rinomine.

4

La Commissione del Fondo delibera in materia di:

5

a.

assoggettamento di un'azienda al Fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.

Sorveglia l'organo amministrativo.

Art. 14

Organo amministrativo

L'organo amministrativo dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento di contributi per le prestazioni di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

2

Art. 15

Presentazione dei conti, revisione e contabilità

L'organo amministrativo gestisce il Fondo in un conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico, un bilancio e un proprio centro di costi.

1

I conti del Fondo sono verificati da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni8 nell'ambito della revisione annuale dei conti dell'Oml igba.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16

Vigilanza

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr9.

1

I conti del Fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi alla SEFRI per conoscenza.

2

8 9

RS 220 RS 412.10

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Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 17

Approvazione

Il presente regolamento del Fondo è stato approvato il 16 maggio 2019 dall'assemblea dei delegati dell'Oml igba in virtù dell'articolo 14.3 degli statuti del 4 ottobre 2018 dell'Oml igba.

Art. 18

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 19

Scioglimento

Il Comitato direttivo dell'Oml igba, con il consenso della SEFRI, può sciogliere il Fondo.

1

2

Un eventuale capitale residuo del Fondo sarà destinato a uno scopo affine.

Zurigo, 16 maggio 2019

Oml igba: Tobias Bernhard, Presidente Norbert Hüsken, Amministratore delegato

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