Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 2 aprile 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta:

I I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 22 agosto 2003, del 22 settembre 2008, del 7 dicembre 2009, del 15 gennaio 2013, del 19 agosto 2014 e del 2 maggio 20171 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile in Svizzera sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 3 lett. b Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CNM stampate in grassetto che figurano nell'allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.

3

L'attività che caratterizza l'impresa o la parte d'impresa rientra nel settore dell'edilizia principale quando l'impresa o la parte d'impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti: (...)

b.

1 2

Lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all'art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR)2, nonché il personale impiegato in queste strutture.

FF 1998 4469, 2003 5285, 2008 7009, 2009 7723, 2013 547, 2014 5437, 2017 3095 Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti, RS 814.600

2019-1181

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II Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 7 settembre 2009, del 7 dicembre 2009, del 2 dicembre 2010, del 15 gennaio 2013 del 26 luglio 2013, del 13 gennaio 2014, del 19 agosto 2014, del 11 settembre 2014, del 14 giugno 2016, del 2 maggio 2017 e del 6 febbraio 20193, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 19 cpv. 3

(Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)

(...) L'impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest'ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

3

Art. 25 cpv. 1

(Orario di lavoro settimanale e lavoro a sciolte)

Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale): l'orario di lavoro settimanale per l'anno successivo viene fissato dall'impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell'anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al cpv. 2. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l'impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d'impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, queste ultime possono scostarsi dal cpv. 2 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari o per parti d'impresa o unità che dedicano oltre il 60 per cento del tempo di lavoro alla posa di pavimentazioni. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e deve essere consegnato a detta Commissione entro metà gennaio.

1

Art. 26 cpv. 2 e 4

(Lavoro supplementare)

Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25 %. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Il resto delle ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base.

2

3

FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009, 2009 5393 7723, 2010 8021, 2013 547 5685, 2014 683 5437 5849, 2016 4475, 2017 3095, 2019 1251

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(...)

Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25 %.

4

Art. 45 cpv. 1 lett. e ed f

(Regolamentazioni salariali in casi particolari)

Casi particolari: per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per scritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo: 1

(...)

e)

lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nell'edilizia principale, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;

f)

lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla Commissione paritetica competente ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (...).

Art. 52 cpv. 3

(Generalità)

I supplementi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

3

Art. 65 cpv. 2

(Assicurazione contro gli infortuni)

Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce, in caso di colpevolezza dell'assicurato o di pericoli straordinari o di atti temerari, le prestazioni dell'assicurazione, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.

2

Art. 76 cpv. 2, 3 lett. a e 4bis

(Commissione professionale paritetica locale: nomina, competenze et compiti)

Competenze: le Commissioni professionali paritetiche locali sono autorizzate a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

2

3

Compiti: la Commissione professionale paritetica locale ha i seguenti compiti:

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a)

garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CNM, delle relative appendici e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CNM (...);

(...)

In singoli casi, la Commissione professionale paritetica può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

4bis

Art. 79 cpv. 2bis e 2ter

(Sanzioni)

La Commissione professionale paritetica può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le procedure di controllo.

2bis

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CNM o che ­ nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CNM ­ si sono comportati in modo da dar adito al controllo o all'avvio della procedura.

2ter

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

2 aprile 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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