Termine di referendum: 16 gennaio 2020
Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del 27 settembre 2019 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20181, decreta: I La legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 35d
Capitolo 7: Messa in commercio di materie prime e prodotti Sezione 1: Biocarburanti e biocombustibili Titolo dopo l'art. 35d
Sezione 2: Legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti Art. 35e
Requisiti per la messa in commercio
È vietato mettere in commercio per la prima volta legno e prodotti da esso derivati che non soddisfano le prescrizioni del Paese di origine sul disboscamento e il commercio di legname.
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Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell'Unione europea.
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FF 2019 1123 RS 814.01
2018-0898
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L sulla protezione dell'ambiente
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Il Consiglio federale può, in conformità degli standard internazionali, stabilire requisiti per la messa in commercio di altre materie prime e prodotti o vietarne la messa in commercio se la loro coltura, estrazione o produzione grava notevolmente sull'ambiente o compromette notevolmente l'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali.
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Art. 35f
Obbligo di diligenza
Chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati o altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l'articolo 35e capoverso 3 deve esercitare la dovuta diligenza al fine di garantire che la merce soddisfi i requisiti di cui all'articolo 35e.
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Il Consiglio federale disciplina: a.
il tipo, il contenuto e l'entità dell'obbligo di diligenza;
b.
il controllo del rispetto dell'obbligo di diligenza;
c.
il riconoscimento delle organizzazioni che supportano e verificano il rispetto dell'obbligo di diligenza, nonché il controllo della loro attività.
Il Consiglio federale può sottoporre a un obbligo di notifica chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati.
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Il Consiglio federale può prevedere che in caso di violazione dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 35e il legno e i prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l'articolo 35e capoverso 3 siano rispediti, sequestrati o confiscati. Può inoltre prevedere che in casi particolarmente gravi sia disposto il divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati.
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Art. 35g
Tracciabilità e dichiarazione
I commercianti devono documentare da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti; il Consiglio federale può introdurre l'obbligo di documentazione per altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l'articolo 35e capoverso 3.
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Chi fornisce legno o prodotti da esso derivati ai consumatori deve dichiarare il tipo e la provenienza del legno. Il Consiglio federale definisce il legno e i prodotti da esso derivati che sottostanno all'obbligo di dichiarazione.
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Art. 35h
Trattamento dei dati
Le autorità o terzi incaricati dell'esecuzione della presente legge oppure del controllo o della vigilanza sulla sua esecuzione possono trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, qualora ciò sia necessario per l'esecuzione delle disposizioni della presente sezione.
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Le autorità svizzere possono comunicare ad autorità estere e istituzioni internazionali dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, ai fini dell'esecuzione delle disposizioni dell'Unione europea sulla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati.
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Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 14 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a35c (tasse d'incentivazione), 35d (biocarburanti e biocombustibili), 35e35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.
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Art. 60 cpv. 1 lett. r È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1
r.
viola le prescrizioni sulla prima messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l'articolo 35e capoverso 3 (art. 35e e 35f cpv. 1 e 2 lett. a).
Art. 61 cpv. 1 lett. mbis 1
È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: mbis. viola le prescrizioni sulla tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l'articolo 35e capoverso 3 per i quali è stato introdotto un obbligo di documentazione (art. 35g cpv.1);
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 27 settembre 2019
Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019
La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 8 ottobre 20193 Termine di referendum: 16 gennaio 2020
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