Termine di referendum: 10 ottobre 2019
Decreto federale che approva la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul trasferimento dei beni culturali e della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera) del 21 giugno 2019
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20182, decreta:
Art. 1 La Convenzione del 2 novembre 20013 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è approvata.
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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
All'atto della ratifica, in virtù dell'articolo 28 della Convenzione, il Consiglio federale formula la seguente dichiarazione: 3
«La Svizzera dichiara che le Regole di cui all'articolo 33 della Convenzione si applicano alle sue acque interne.» Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.
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RS 101 FF 2019 423 RS ...; FF 2019 455
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Approvazione e trasposizione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. DF
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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.
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Consiglio nazionale, 21 giugno 2019
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019
La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 2 luglio 20194 Termine di referendum: 10 ottobre 2019
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Approvazione e trasposizione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. DF
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Allegato (art. 2)
Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 20 giugno 20035 sul trasferimento dei beni culturali Ingresso visti gli articoli 69 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale 6; in esecuzione della Convenzione del 14 novembre 19707 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970); in esecuzione della Convenzione del 2 novembre 20018 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convenzione UNESCO 2001); Art. 2 cpv. 1 1 Per
bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970 o nell'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001.
2. Legge federale del 23 settembre 19539 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Ufficio svizzero della navigazione marittima» è sostituito con «USNM».
Art. 8 cpv. 2 La sorveglianza diretta spetta al Dipartimento federale degli affari esteri, che l'esercita per mezzo dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM).
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RS 444.1 RS 101 RS 0.444.1 RS ...; FF 2019 455 RS 747.30
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Approvazione e trasposizione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. DF
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Titolo prima dell'art. 124a
Titolo VIa: Patrimonio culturale subacqueo Art. 124a Per patrimonio culturale subacqueo s'intendono tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni (art. 1 par. 1 della Convenzione del 2 novembre 200110 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo).
1
È vietato distruggere o danneggiare in modo grave il patrimonio culturale subacqueo a partire da una nave svizzera.
2
Chiunque, a partire da una nave svizzera, scopre un elemento del patrimonio culturale subacqueo o intende effettuare un intervento sul patrimonio culturale subacqueo, deve comunicarlo al capitano. Il capitano trasmette la comunicazione all'USNM.
3
L'USNM inoltra senza indugio la comunicazione all'Ufficio federale della cultura.
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Inserire prima del titolo del Capo IV Art. 151a Distruzione e Chiunque, a partire da una nave svizzera, distrugge o danneggia in grave danneggiamento del patrimo- modo grave il patrimonio culturale subacqueo senza averne diritto, è nio culturale punito con una pena detentiva fino a un anno o con una multa.
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RS ...; FF 2019 455
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