Legge federale sulla lotta contro il fallimento abusivo

Disegno

(Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, del Codice delle obbligazioni, del Codice penale, del Codice penale militare e della legge sul casellario giudiziale) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20191, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni2 Art. 684a III. Nullità del trasferimento del mantello giuridico

Il trasferimento di azioni è nullo se la società è stata liquidata e abbandonata senza previo scioglimento.

Art. 727a cpv. 2, secondo periodo ... La rinuncia vale soltanto per gli esercizi futuri e deve essere notificata all'ufficio del registro di commercio prima dell'inizio dell'esercizio.

2

Art. 787a d. Nullità del trasferimento del mantello giuridico

1 2

Il trasferimento di quote sociali è nullo se la società è stata liquidata e abbandonata senza previo scioglimento.

FF 2019 4321 RS 220

2019-1023

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Lotta contro il fallimento abusivo. LF

FF 2019

Art. 928a3 cpv. 2bis­2quater L'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché la banca dati centrale delle persone non contenga iscrizioni incompatibili con l'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 del Codice penale4, l'articolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 19275 o l'articolo 16a capoverso 1 del Diritto penale minorile del 20 giugno 20036. Esamina in particolare la compatibilità delle interdizioni di esercitare un'attività comunicate secondo l'articolo 64a della legge del 17 giugno 20167 sul casellario giudiziale con le funzioni registrate nella banca dati centrale delle persone.

2bis

Se constata un'incompatibilità, informa il competente ufficio cantonale del registro di commercio.

2ter

L'ufficio cantonale del registro di commercio invita l'ente giuridico a prendere le misure necessarie.

2quater

Art. 928b8 cpv. 1, primo periodo, 2, primo periodo nonché 3, secondo periodo L'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. ...

1

La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio. ...

2

... L'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio rende accessibili gratuitamente in Internet i dati delle persone fisiche per la consultazione individuale.

3

Art. 9429 cpv. 3 Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all'ufficio del registro di commercio e le notificano all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio.

3

3 4 5 6 7 8 9

FF 2017 2117 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.1 FF 2016 4315 FF 2017 2117 FF 2017 2117

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2. Legge federale dell'11 aprile 188910 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 43 E. Eccezioni all'esecuzione in via di fallimento

1

L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per: a.

contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 200411 sull'unione domestica registrata;

b.

pretese tendenti alla prestazione di garanzia.

Il creditore deve indicare esplicitamente nella domanda di continuazione dell'esecuzione se l'esecuzione va proseguita in via di pignoramento o di fallimento per: 2

a.

imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari;

b.

premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Art. 190 cpv. 1 n. 4 Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione: 1

4.

nei casi previsti all'articolo 43 capoverso 2, se il creditore possiede un attestato di carenza di beni dopo pignoramento rilasciato contro il debitore negli ultimi sei mesi.

3. Codice penale12 Art. 67a cpv. 2 Linterdizione ai sensi dellarticolo 67 vieta allautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale o in un'altra funzione da iscrivere nel registro di commercio, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

2

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RS 281.1 RS 211.231 RS 311.0

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4. Codice penale militare del 13 giugno 192713 Art. 50a cpv. 2 Linterdizione ai sensi dellarticolo 50 vieta allautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale o in un'altra funzione da iscrivere nel registro di commercio, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

2

5. Legge del 17 giugno 201614 sul casellario giudiziale Art. 47 lett. e Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 3 per autorità (art. 39), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: e.

l'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio:

per effettuare l'esame di cui all'articolo 928a capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni (CO)15.

Inserire prima del titolo ottavo Art. 64a

Comunicazione all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio

Il Servizio del casellario giudiziale comunica periodicamente all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio un elenco di tutte le interdizioni di esercitare un'attività rilevanti per l'esame di cui all'articolo 928a capoverso 2bis CO16, valide e iscritte in VOSTRA riguardanti persone registrate nella banca dati centrale delle persone di cui all'articolo 928b CO.

1

La comunicazione dei dati di cui al capoverso 1 avviene mediante un'interfaccia elettronica tra la banca dati centrale delle persone e VOSTRA. La preparazione e le comunicazioni si svolgono automaticamente con l'utilizzazione del numero d'assicurato.

2

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 321.0 FF 2016 4315 RS 220 RS 220

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