Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Disegno

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20181, decreta: I La legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7: Messa in commercio di materie prime e prodotti Sezione 1: Carburanti e combustibili rinnovabili Titolo dopo l'art. 35d

Sezione 2: Legno e prodotti da esso derivati Art. 35e

Requisiti per la messa in commercio

È vietato mettere in commercio per la prima volta legno e prodotti da esso derivati che non soddisfano le prescrizioni del Paese di origine sul disboscamento e il commercio di legname.

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Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell'Unione europea.

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Art. 35f

Obbligo di diligenza

Chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati deve esercitare la dovuta diligenza al fine di garantire che la merce soddisfi i requisiti di cui all'articolo 35e.

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FF 2019 1123 RS 814.01

2018-0898

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Il Consiglio federale disciplina: a.

il tipo, il contenuto e l'entità dell'obbligo di diligenza;

b.

il controllo del rispetto dell'obbligo di diligenza;

c.

il riconoscimento di organismi che facilitano e verificano il rispetto dell'obbligo di diligenza, nonché il controllo della loro attività.

Il Consiglio federale può sottoporre i responsabili della prima messa in commercio di legno o prodotti da esso derivati all'obbligo di notifica.

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Il Consiglio federale può prevedere che in caso di violazione dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 35e il legno e i prodotti da esso derivati siano rispediti, sequestrati o confiscati. Può inoltre prevedere che in casi particolarmente gravi sia disposto il divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati.

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Art. 35g

Tracciabilità

I commercianti devono tenere una documentazione relativa ai fornitori dai quali hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e agli acquirenti ai quali li hanno rivenduti.

Art. 35h

Trattamento dei dati

Le autorità o terzi incaricati dell'esecuzione della presente legge, del controllo o della vigilanza sull'esecuzione possono trattare dati personali, compresi dati su sanzioni amministrative o penali, qualora ciò sia necessario per l'esecuzione delle disposizioni della presente sezione.

1

Le autorità svizzere possono comunicare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione su sanzioni amministrative o penali, ad autorità estere e istituzioni internazionali per l'esecuzione delle disposizioni dell'Unione europea sulla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati.

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Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a­29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1­4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a­35c (tasse d'incentivazione), 35d (carburanti e combustibili rinnovabili), 35e­35h (legno e prodotti da esso derivati), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

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Art. 60 cpv. 1 lett. r È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

r.

viola le prescrizioni sulla prima messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati (art. 35e e 35f cpv. 1 e 2 lett. a).

Art. 61 cpv. 1 lett. mbis 1

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: mbis. viola le prescrizioni sulla tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati (art. 35g);

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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