Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Disegno

(LPPC) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2 e 61 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20182, decreta:

Titolo primo: Oggetto Art. 1 La presente legge disciplina: a.

i compiti e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e terzi nella protezione della popolazione;

b.

la protezione civile quale organizzazione partner della protezione della popolazione, in particolare l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile, l'istruzione e le costruzioni di protezione.

Titolo secondo: Protezione della popolazione Capitolo 1: Scopo, collaborazione e obblighi di terzi Art. 2

Scopo

Lo scopo della protezione della popolazione consiste nel proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di eventi dannosi di vasta portata (eventi maggiori), catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati, nel contribuire a limitare e superare gli effetti di eventi dannosi e nell'adottare i relativi preparativi.

1 2

RS 101 FF 2019 477

2017-1237

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 3

FF 2019

Organizzazioni partner e terzi

Le organizzazioni partner nella protezione della popolazione collaborano nella preparazione e nella gestione degli eventi e sono: 1

a.

la polizia, responsabile del mantenimento dell'ordine e della sicurezza;

b.

i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;

c.

i servizi della sanità pubblica, compreso il soccorso d'urgenza, incaricati di fornire le prestazioni mediche alla popolazione;

d.

i servizi tecnici, in particolare quelli responsabili della disponibilità dei beni e servizi indispensabili per la popolazione;

e.

la protezione civile incaricata di proteggere e portare in salvo la popolazione, assistere le persone in cerca di protezione, fornire aiuto alla condotta e sostenere le altre organizzazioni partner.

Alla preparazione e alla gestione di eventi possono essere chiamati a collaborare anche altri enti e organizzazioni, segnatamente: 2

a.

autorità;

b.

imprese;

c.

organizzazioni non governative.

Art. 4

Collaborazione

La Confederazione, i Cantoni e gli altri enti e organizzazioni collaborano nell'ambito delle loro competenze per adempiere i compiti secondo la presente legge, in particolare nei settori: a.

sviluppo concettuale della protezione della popolazione;

b.

protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici (protezione NBC);

c.

sistemi d'allarme e di comunicazione per la protezione della popolazione;

d.

informazione delle autorità e della popolazione;

e.

istruzione, ricerca e collaborazione internazionale.

Art. 5

Doveri di terzi

Ognuno è tenuto a rispettare le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento da adottare diramate dagli organi competenti in caso di allarme.

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

FF 2019

Capitolo 2: Compiti della Confederazione Art. 6

Compiti generali

La Confederazione coordina le attività delle organizzazioni partner e si assicura che queste ultime collaborino con le altre autorità e gli organi del settore della politica di sicurezza.

1

Il Consiglio federale disciplina quali misure devono essere adottate a protezione dei beni culturali nei settori delle costruzioni e delle installazioni delle costruzioni in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati.

2

Adotta misure volte a rafforzare la protezione della popolazione per il caso di conflitti armati.

3

Art. 7

Condotta e coordinamento

La Confederazione assicura la condotta e il coordinamento delle operazioni in caso di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza la cui gestione rientra nella sua sfera di competenza nonché in caso di conflitti armati.

1

D'intesa con i Cantoni interessati, essa può coordinare l'intervento o, all'occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, tutta la Svizzera o zone limitrofe dei Paesi confinanti.

2

L'organo di coordinamento per la protezione della popolazione a livello federale è lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Esso ha i seguenti compiti: 3

a.

coordinare l'elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e l'impiego dei mezzi d'intervento specializzati nonché di altri enti e organizzazioni;

b.

garantire la capacità di condotta;

c.

garantire la comunicazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere;

d.

garantire l'analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere;

e.

garantire la gestione delle risorse civili.

Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Può prevedere in particolare la collaborazione dei Cantoni e di altri enti e organizzazioni in seno allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione.

4

Art. 8 1

Protezione di infrastrutture critiche

La Confederazione elabora le basi per la protezione delle infrastrutture critiche.

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) tiene un inventario delle infrastrutture critiche e lo aggiorna regolarmente.

2

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

FF 2019

Esso coordina le misure di pianificazione e di protezione dei gestori di infrastrutture critiche, segnatamente le misure dei gestori di infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, e collabora con loro a tal fine.

3

Art. 9 1

2

Allerta, allarme e informazione in caso d'evento

L'UFPP è competente per i sistemi di: a.

allerta alle autorità in caso di pericolo imminente;

b.

allarme alla popolazione in caso d'evento;

c.

informazione alla popolazione in caso di pericolo imminente e in caso di evento.

Gestisce un sistema volto a dare l'allarme alla popolazione.

Gestisce altri sistemi volti a diramare informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare.

3

4

La Confederazione gestisce un canale radio di emergenza.

Il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare: 5

a.

la diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare;

b.

gli aspetti tecnici dei sistemi per allertare le autorità, per dare l'allarme e informare la popolazione e del canale radio di emergenza.

Art. 10 1

Centrale nazionale d'allarme

L'UFPP gestisce la Centrale nazionale d'allarme (CENAL).

Il Consiglio federale stabilisce i compiti della CENAL e disciplina le competenze, le direttive e le procedure concernenti l'allerta, l'allarme e l'informazione.

2

Art. 11

Laboratorio Spiez

1

L'UFPP gestisce il Laboratorio Spiez per la protezione NBC.

2

È competente in particolare per: a.

l'esecuzione di analisi di riferimento e valutazioni nel settore NBC;

b.

il sostegno degli obiettivi della Confederazione in materia di politica di controllo degli armamenti e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa NBC;

c.

il sostegno delle autorità nell'acquisizione di materiale NBC;

d.

il sostegno delle autorità in questioni concettuali inerenti alla gestione di eventi NBC;

e.

l'analisi dei rischi NBC;

f.

la ricerca e lo sviluppo nel settore NBC.

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 12

FF 2019

Organizzazioni d'intervento specializzate

La Confederazione sostiene i Cantoni con organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche Paesi terzi.

1

Gestisce altre organizzazioni d'intervento specializzate in altri ambiti e in caso d'evento le mette a diposizione degli organi coinvolti.

2

3

Può sostenere basi d'appoggio NBC con materiale d'intervento.

4

Il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative volte a: a.

stabilire a quali basi d'appoggio NBC deve essere fornito il materiale acquisito dalla Confederazione;

b.

garantire l'efficienza operativa del materiale acquisito dalla Confederazione.

Art. 13

Ricerca e sviluppo

L'UFPP si occupa, in collaborazione con i Cantoni e altri organi, della ricerca e dello sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente in materia di analisi dei pericoli e dei rischi, di sviluppo tecnico e di gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza.

1

Collabora con partner nazionali e internazionali nell'ambito della ricerca e dello sviluppo.

2

Capitolo 3: Compiti dei Cantoni e di terzi Art. 14

Compiti generali

I Cantoni disciplinano in particolare l'istruzione, la condotta e gli interventi delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione nonché di altri enti e organizzazioni.

1

2

Essi disciplinano la collaborazione intercantonale.

Art. 15

Condotta e coordinamento

I Cantoni sono responsabili per i seguenti compiti di condotta: a.

istituzione di organi di condotta per garantire la capacità di condotta e la gestione di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza;

b.

coordinamento dell'elaborazione delle pianificazioni preventive, dei preparativi e dell'intervento delle organizzazioni partner e di altri enti e organizzazioni;

c.

garantire l'efficienza operativa nell'ambito della protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 16

FF 2019

Allerta, allarme e informazione in caso d'evento

I Cantoni, in collaborazione con la Confederazione, garantiscono la trasmissione dell'allerta agli organi competenti e la trasmissione dell'allarme alla popolazione.

1

In collaborazione con la Confederazione garantiscono l'informazione della popolazione in caso d'evento.

2

Art. 17

Sistema d'allarme acqua

I gestori di impianti d'accumulazione che gestiscono un sistema d'allarme acqua ai sensi dell'articolo 11 della legge federale del 1° ottobre 20103 sugli impianti d'accumulazione, provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rimodernamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d'allarme acqua che non sono parte integrante del sistema ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2.

1

Il Consiglio federale disciplina le esigenze tecniche per i sistemi d'allarme acqua e per le installazioni edilizie nonché le competenze e le procedure per l'allerta e l'allarme.

2

3

Può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.

Capitolo 4: Sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi Art. 18

Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

Confederazione e Cantoni allestiscono e gestiscono congiuntamente un sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa tra le autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza nonché con terzi.

1

La Confederazione è responsabile per le componenti centralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza, per le componenti decentralizzate di sua competenza e per la sicurezza della loro alimentazione elettrica.

2

3

Essa assicura il funzionamento dell'intero sistema.

I Cantoni sono competenti per le componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione e per la sicurezza della loro alimentazione elettrica.

4

Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici.

Può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.

5

Può stabilire scadenze per Cantoni e terzi nell'ambito dell'attuazione e della salvaguardia del valore.

6

Decide, d'intesa con i Cantoni, in merito all'abbandono o alla sostituzione del sistema.

7

3

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RS 721.101

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 19

FF 2019

Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro

La Confederazione e i Cantoni realizzano e gestiscono congiuntamente un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro tra Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche. Il sistema è composto dalla rete per lo scambio di dati sicuro, dal sistema di accesso ai dati e dal sistema di comunicazione dei dati. Può essere utilizzato da altri sistemi.

1

La Confederazione è competente per le componenti centralizzate del sistema, per le componenti decentralizzate di sua competenza e per la sicurezza della loro alimentazione elettrica.

2

3

Essa assicura il funzionamento dell'intero sistema.

I Cantoni sono competenti per le componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione, in particolare per la sicurezza della loro alimentazione elettrica.

4

I terzi sono competenti per le componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza né della Confederazione né dei Cantoni, in particolare per quanto riguarda il raccordo delle loro reti al sistema nazionale e la sicurezza della loro alimentazione elettrica.

5

Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici nonché le direttive per altri usi. Può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.

6

Può stabilire scadenze ed emanare direttive per i Cantoni e per terzi nell'ambito dell'attuazione e della salvaguardia del valore.

7

Decide, d'intesa con i Cantoni, in merito all'abbandono o alla sostituzione del sistema.

8

Art. 20

Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga

La Confederazione e i Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa tra le autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza e con terzi.

1

La Confederazione è competente per le componenti centralizzate del sistema, per le componenti decentralizzate di sua competenza e per la sicurezza della loro alimentazione elettrica.

2

3

Essa assicura il funzionamento dell'intero sistema.

I Cantoni sono competenti per le componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione e per la sicurezza della loro alimentazione elettrica.

4

Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici.

Può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.

5

Può imporre ai Cantoni e a terzi scadenze per garantire la realizzazione del sistema ed emanare direttive per garantirne la salvaguardia del valore.

6

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

FF 2019

Decide, d'intesa con i Cantoni, in merito all'abbandono o alla sostituzione del sistema.

7

La Confederazione, singoli Cantoni e terzi possono realizzare un sottosistema nell'ambito di un progetto pilota. Il Consiglio federale disciplina le condizioni dei progetti pilota. L'UFPP li coordina.

8

Art. 21

Sistema nazionale di analisi integrata della situazione

La Confederazione e i Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un sistema nazionale di analisi integrata della situazione per lo scambio di informazioni tra Confederazione, Cantoni e terzi in caso di evento.

1

La Confederazione è competente per le componenti centralizzate del sistema, per le componenti decentralizzate di sua competenza e per la sicurezza della loro alimentazione elettrica.

2

3

Essa assicura il funzionamento dell'intero sistema.

I Cantoni sono competenti per le componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione, in particolare per i sistemi di presentazione elettronica della situazione e per la sicurezza della loro alimentazione elettrica.

4

I terzi sono competenti per le componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza né della Confederazione né dei Cantoni, in particolare per i sistemi di presentazione elettronica della situazione e per la sicurezza della loro alimentazione elettrica.

5

Il Consiglio federale stabilisce i dettagli dei compiti e disciplina gli aspetti tecnici.

Può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.

6

Può stabilire scadenze ed emanare direttive per Cantoni e terzi nell'ambito dell'attuazione e della salvaguardia del valore.

7

Decide, d'intesa con i Cantoni, in merito all'abbandono o alla sostituzione del sistema.

8

Capitolo 5: Istruzione Art. 22 La Confederazione coordina l'istruzione dei membri delle organizzazioni partner nell'ottica della collaborazione. Coordina le esercitazioni tra le organizzazioni partner e: 1

a.

gli organi di condotta;

b.

l'esercito;

c.

gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 3 capoverso 2.

L'UFPP assicura l'offerta formativa per l'istruzione di base e il perfezionamento degli organi cantonali di condotta.

2

562

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

FF 2019

Assicura l'istruzione nell'uso delle componenti dei sistemi di comunicazione nella protezione della popolazione e nell'uso dei sistemi per allertare le autorità e dare l'allarme e informare la popolazione.

3

Può accordarsi con i Cantoni, terzi e le competenti autorità delle zone limitrofe di Paesi confinanti in merito all'organizzazione di altri corsi d'istruzione ed esercitazioni.

4

5

Può offrire altre istruzioni nel settore della protezione della popolazione.

6

Gestisce un centro d'istruzione.

7

Il Consiglio federale disciplina le competenze nell'ambito dell'istruzione.

Capitolo 6: Finanziamento Art. 23 1

2

Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

La Confederazione si assume i costi per: a.

l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti centralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza nonché i relativi costi delle componenti decentralizzate di sua competenza;

b.

l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore dei suoi impianti di trasmissione e delle relative infrastrutture;

c.

l'approntamento dei terminali e l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello federale.

I Cantoni si assumono i costi per: a.

l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti decentralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza e delle infrastrutture delle loro sottoreti;

b.

l'allacciamento delle infrastrutture delle loro sottoreti alle componenti centralizzate;

c.

i collegamenti ridondanti tra le sottoreti nella misura in cui non sono parte integrante del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro;

d.

l'approntamento dei terminali a livello cantonale, salvo se questi sono stati acquisiti dalla Confederazione (art. 77 cpv. 1);

e.

l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello cantonale.

Il Consiglio federale stabilisce le quote di partecipazione dei gestori delle sottoreti ai costi derivanti dalla coutenza degli impianti di trasmissione.

3

4

I terzi si assumono i costi dei propri terminali.

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

FF 2019

Il Consiglio federale può stabilire che i Cantoni o terzi si assumano i costi supplementari cagionati alla Confederazione a causa di ritardi accumulati nell'ambito dell'attuazione di misure di manutenzione o di salvaguardia del valore.

5

Art. 24

Sistema d'allarme, informazione in caso d'evento e radio d'emergenza

La Confederazione si assume i costi per il sistema d'allarme, i sistemi d'informazione in caso di evento e la radio d'emergenza.

1

I gestori di impianti d'accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate del sistema d'allarme acqua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2

Art. 25

Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e sistema nazionale di analisi integrata della situazione

Per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione, la Confederazione si assume i costi per: 1

2

a.

la totalità degli investimenti e della salvaguardia del valore con carattere d'investimento delle componenti centralizzate;

b.

la totalità degli investimenti, l'esercizio, la manutenzione, la salvaguardia del valore d'esercizio e la salvaguardia del valore a carattere d'investimento delle componenti decentralizzate di sua competenza;

c.

l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore d'esercizio delle componenti centralizzate proporzionalmente agli utenti.

I Cantoni e i terzi coinvolti si assumono i costi: a.

proporzionalmente per l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore d'esercizio delle componenti centralizzate;

b.

per la totalità degli investimenti, dell'esercizio, della manutenzione, della salvaguardia del valore d'esercizio e della salvaguardia del valore con carattere d'investimento delle componenti decentralizzate.

I Cantoni e i terzi che partecipano a un progetto pilota (art. 20 cpv. 8) per un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga se ne assumono i costi. Se in seguito il sistema è realizzato a livello nazionale, la Confederazione rimborsa ai Cantoni e ai terzi coinvolti i costi delle componenti centralizzate.

3

Art. 26

Istruzione

Confederazione e Cantoni si assumono ciascuno i costi per l'istruzione di loro competenza secondo l'articolo 22.

1

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'assunzione dei costi.

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 27

FF 2019

Altri costi

La Confederazione si assume: a.

i costi delle proprie spese per la ricerca e lo sviluppo (art. 13);

b.

i costi delle organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12);

c.

i costi del materiale d'intervento per le basi d'appoggio NBC (art. 12 cpv. 3);

d.

i costi delle proprie attività nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4).

Titolo terzo: Protezione civile Capitolo 1: Compiti Art. 28 In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati, la protezione civile svolge i seguenti compiti: 1

2

a.

proteggere e portare in salvo la popolazione;

b.

assistere le persone in cerca di protezione;

c.

sostenere gli organi di condotta;

d.

sostenere le altre organizzazioni partner, in particolare quelle della sanità pubblica e dei servizi sanitari di salvataggio;

e.

proteggere i beni culturali.

La protezione civile può inoltre essere chiamata a intervenire per: a.

adottare misure di prevenzione volte a impedire o ridurre i danni;

b.

svolgere lavori di ripristino dopo sinistri;

c.

svolgere interventi di pubblica utilità.

Capitolo 2: Obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 1: Cerchia di persone, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusione Art. 29

Persone tenute a prestare servizio di protezione civile

Sono tenuti a prestare servizio di protezione civile gli uomini di nazionalità svizzera dichiarati abili a tale servizio.

1

565

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

2

FF 2019

Non è tenuto a prestare servizio di protezione civile chi: a.

è tenuto a prestare servizio militare o servizio civile;

b.

ha assolto la scuola reclute;

c.

ha prestato almeno un numero di giorni di servizio militare e civile equivalente alla durata della scuola reclute;

d.

è domiciliato all'estero.

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni per gli svizzeri domiciliati nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti (cpv. 2 lett. d).

3

Art. 30

Esenzione di membri di autorità

Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone non sono tenute a prestare servizio di protezione civile: a.

i membri del Consiglio federale;

b.

il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;

c.

i membri dell'Assemblea federale;

d.

i giudici ordinari dei Tribunali federali;

e.

i membri degli esecutivi cantonali;

f.

i membri permanenti dei tribunali cantonali;

g

i membri degli esecutivi comunali.

Art. 31

Adempimento e durata del servizio di protezione civile

L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile deve essere adempiuto tra l'inizio del 19° anno d'età e la fine dell'anno in cui la persona compie i 36 anni.

1

2

L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura dodici anni.

Inizia nell'anno in cui la persona svolge l'istruzione di base, al più tardi tuttavia nell'anno in cui compie i 25 anni.

3

È adempiuto dopo complessivamente 245 giorni di servizio prestati. Il milite non può far valere il diritto di prestare complessivamente 245 giorni di servizio.

4

Per i sottufficiali superiori e gli ufficiali, l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura fino alla fine dell'anno in cui compiono i 40 anni, a prescindere da quando hanno iniziato e dai giorni di servizio prestati.

5

Per i militi in ferma continuata (art. 32), l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura 245 giorni.

6

Se la fine dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile cade durante un intervento in caso di catastrofe o una situazione d'emergenza, l'obbligo sarà prolungato fino alla fine dell'intervento.

7

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

8

FF 2019

Il Consiglio federale può: a.

prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio al massimo sino a 14 anni e fissare l'inizio dell'obbligo di prestare servizio al più tardi per l'anno in cui il milite compie i 23 anni;

b.

riassoggettare all'obbligo di prestare servizio persone congedate fino a cinque anni dopo il loro congedo;

Può prolungare di al massimo 100 giorni l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile se un Cantone colpito da una catastrofe o una situazione d'emergenza di lunga durata lo richiede, nel caso in cui a causa della catastrofe o della situazione d'emergenza troppi militi raggiungono contemporaneamente la fine del loro obbligo di servire mettendo così a repentaglio la capacità d'intervento.

9

Art. 32

Militi in ferma continuata

I militi possono adempiere su base volontaria il servizio obbligatorio senza interruzioni (militi in ferma continuata). Non sussiste il diritto a prestare servizio in ferma continuata.

1

I militi in ferma continuata seguono l'istruzione di base e susseguentemente prestano i rimanenti giorni di servizio senza interruzione.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare stabilisce i compiti che possono essere affidati ai militi in ferma continuata.

3

Art. 33

Estensione dell'obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato

In caso di conflitto armato, il Consiglio federale può inoltre obbligare a prestare servizio di protezione civile gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile.

Art. 34 1

Volontariato

Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: a.

gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile;

b.

gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile;

c.

le donne di nazionalità svizzera dal 19° anno d'età;

d.

gli stranieri domiciliati in Svizzera dal 19° anno d'età.

I Cantoni decidono in merito all'ammissione dei volontari al servizio di protezione civile. Non vi è un diritto a essere ammessi.

2

Le persone che prestano volontariamente servizio nella protezione civile hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei militi della protezione civile.

3

Su domanda, i volontari sono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio se hanno prestato almeno tre anni di servizio di protezione civile. Su domanda dovutamente motivata sono prosciolti prima.

4

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

FF 2019

I volontari che percepiscono una rendita di vecchiaia ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono prosciolti d'ufficio dall'obbligo di prestare servizio.

5

Art. 35

Reclutamento

Il reclutamento serve a giudicare l'idoneità al servizio di protezione civile. L'esercito e la protezione civile procedono al reclutamento comune dei militi.

1

Non sono reclutate nella protezione civile le persone soggette all'obbligo di leva che: 2

a.

risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza penale secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19955;

b.

non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, nella misura in cui manifestano segni esteriori tali da far ritenere ch'esse siano potenzialmente violente.

Art. 36

Incorporazione dei militi

In linea di principio i militi della protezione civile sono a disposizione del Cantone in cui sono domiciliati. D'intesa con i Cantoni interessati, i militi possono essere assegnati ad un altro Cantone.

1

2

I Cantoni cui sono assegnati i militi decidono in merito alla loro incorporazione.

I militi che spostano il loro domicilio all'estero sono registrati nel pool di personale. In caso di ritorno in Svizzera possono essere reincorporati, nella misura in cui sono ancora soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

3

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione un numero sufficiente di militi idonei per adempiere i compiti di aiuto alla condotta e di protezione NBC che rientrano nelle competenze della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

4

Art. 37

Pool di personale

I militi non incorporati sono registrati in un pool di personale nazionale e non sono istruiti.

1

Se del caso, i militi possono essere messi a disposizione di un Cantone o della Confederazione ed essere incorporati da questi.

2

3

Non vi è il diritto a essere incorporati e a prestare servizio di protezione civile.

Art. 38

Proscioglimento anticipato

Su relativa domanda i Cantoni possono prosciogliere anticipatamente i militi indispensabili a un'organizzazione partner ai sensi dell'articolo 3.

1

4 5

568

RS 831.10 RS 510.10

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

FF 2019

Il Consiglio federale stabilisce quali militi possono essere prosciolti anticipatamente dalla protezione civile e quali reincorporati. Esso determina le organizzazioni partner aventi diritto e disciplina la procedura e le condizioni per il proscioglimento anticipato e la reincorporazione nella protezione civile.

2

Art. 39

Esclusione

I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

Sezione 2: Diritti e doveri dei militi Art. 40 1

Soldo, vitto, alloggio e trasporto

Chi presta servizio di protezione civile ha diritto: a.

al soldo;

b.

al vitto gratuito;

c.

al trasporto gratuito, con mezzi pubblici, per l'entrata in servizio e il proscioglimento, nonché per gli spostamenti fra il luogo di servizio e il domicilio durante i congedi;

d.

all'alloggio gratuito, se non può alloggiare nel proprio alloggio privato.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni volte a far valere i diritti ai sensi del capoverso 1. Può stabilire che la convocazione dia il diritto all'utilizzazione dei trasporti pubblici.

2

Art. 41

Indennità per perdita di guadagno

Chi presta servizio di protezione civile ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno ai sensi della legge federale del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno.

Art. 42

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Per il calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare secondo la legge federale del 12 giugno 19597 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, sono computati tutti i giorni di servizio prestati nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile per i quali è previsto il versamento del soldo. Non sono computati i giorni di servizio prestati a titolo volontario ai sensi dell'articolo 34.

6 7

RS 834.1 RS 661

569

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 43

FF 2019

Assicurazione

Chi presta servizio di protezione civile è assicurato secondo la legge federale del 19 giugno 19928 sull'assicurazione militare (LAM).

1

L'UFPP emana prescrizioni per la prevenzione di incidenti e danni alla salute nella protezione civile.

2

Art. 44

Durata massima dei servizi di protezione civile

I servizi di protezione civile secondo gli articoli 50­54 non possono superare complessivamente 66 giorni all'anno.

Art. 45 1

Obblighi

I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio loro impartiti.

Possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i servizi corrispondenti.

2

3I

quadri devono adempiere anche compiti fuori servizio, in particolare quelli relativi ai preparativi dei servizi d'istruzione e degli interventi della protezione civile.

I militi sono soggetti all'obbligo di notifica. Il Consiglio federale disciplina genere e portata degli obblighi di notifica.

4

I militi possono utilizzare il loro equipaggiamento personale esclusivamente nell'ambito di servizi di protezione civile.

5

Sezione 3: Chiamata e controlli Art. 46

Convocazione al servizio d'istruzione

La convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo gli articoli 32 capoverso 2 e 50­53 e ai corsi di ripetizione secondo l'articolo 54 è emessa dai Cantoni. Questi disciplinano le modalità di convocazione.

1

L'UFPP disciplina la convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo l'articolo 55 capoversi 2­4.

2

La convocazione è inviata ai militi della protezione civile almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio.

3

Le richieste di differimento del servizio devono essere inoltrate all'organo che ha emesso la convocazione.

4

8

570

RS 833.1

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 47 1

FF 2019

Chiamata per interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati

Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi della protezione civile: a.

in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l'intera Svizzera;

b.

in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono le zone limitrofe di Paesi confinanti;

c.

in caso di conflitti armati.

I Cantoni possono chiamare in servizio i militi della protezione civile in caso di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono il territorio cantonale o le zone limitrofe dei Paesi confinanti; possono chiamare in servizio i militi della protezione civile anche per prestare supporto ad altri Cantoni colpiti.

2

3

I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

L'UFPP disciplina la procedura di chiamata dei militi messi a disposizione per adempiere i compiti di cui all'articolo 36 capoverso 4.

4

Art. 48

Controlli

I Cantoni tengono il controllo dei militi della protezione civile. Il controllo è effettuato nel sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA).

1

2

L'UFPP controlla se: a.

i limiti temporali massimi di cui agli articoli 44 e 50­54 sono osservati;

b.

gli interventi di pubblica utilità di cui all'articolo 54 capoverso 3 sono compatibili con i compiti della protezione civile.

Se i limiti temporali massimi di cui agli articoli 44 e 50­54 sono superati, l'UFPP ordina al Cantone interessato di non chiamare in servizio i militi e informa l'Ufficio centrale di compensazione.

3

L'UFPP tiene il controllo dei militi impiegati per adempiere i compiti di cui all'articolo 36 capoverso 4. Il controllo è effettuato nel sistema PISA.

4

Il Consiglio federale stabilisce l'entità del controllo di cui al capoverso 1. Può emanare regolamenti di tipo amministrativo e tecnico sull'uso del sistema PISA.

5

6

Disciplina la procedura di controllo secondo il capoverso 2.

Capitolo 3: Istruzione Art. 49

Competenza dei Cantoni

I Cantoni sono competenti per l'istruzione, nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente.

571

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 50

FF 2019

Istruzione di base

I militi della protezione civile incorporati dopo il reclutamento seguono l'istruzione di base al più presto dal 19° anno d'età, ma al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono 25 anni.

1

2

L'istruzione di base dura 10­19 giorni.

In caso di cambiamento di incorporazione i militi possono essere tenuti a seguire ancora una volta un'istruzione di base nel nuovo settore. I Cantoni decidono in merito ai cambiamenti d'incorporazione.

3

I militi della protezione civile registrati nel pool di personale senza incorporazione e senza istruzione di base possono essere chiamati a seguire tale istruzione entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni.

4

Le persone naturalizzate dopo il compimento dei 24 anni sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento. Svolgono l'istruzione di base entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni.

5

Le persone che prestano volontariamente servizio di protezione civile svolgono l'istruzione di base entro tre anni dal reclutamento. Qualora una persona disponga già di un'istruzione equivalente, il Cantone decide se essa debba svolgere l'istruzione di base.

6

Art. 51

Istruzione complementare

I militi cui si prevede di affidare compiti speciali possono essere chiamati a seguire un'istruzione complementare di al massimo 19 giorni per ogni compito speciale.

1

Il Consiglio federale può prolungare la durata di un'istruzione complementare fino ad un massimo di 54 giorni.

2

Art. 52

Istruzione dei quadri

I militi cui si prevede di affidare funzioni di quadro seguono un'istruzione per quadri per ogni funzione di quadro prevista.

1

L'istruzione dei quadri comprende una parte teorica e una parte pratica. Dura al massimo 19 giorni.

2

3

Il Consiglio federale disciplina l'istruzione dei quadri. Stabilisce in particolare: a.

le competenze, la ripartizione dell'istruzione dei quadri su singoli moduli e le condizioni di ammissione;

b.

i servizi d'istruzione per i gradi superiori e la loro durata.

Art. 53

Perfezionamento

I militi con funzioni di quadro o di specialista possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima di cinque giorni l'anno.

572

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 54

FF 2019

Corsi di ripetizione

Dopo l'istruzione di base i militi sono convocati ogni anno a corsi di ripetizione di 3­21 giorni.

1

I corsi di ripetizione servono in particolare a raggiungere e mantenere l'operatività della protezione civile.

2

3

Gli interventi di pubblica utilità sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione.

I corsi di ripetizione possono essere svolti anche nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti.

4

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità; disciplina in particolare: 5

a.

il divieto d'impiego a favore del proprio datore di lavoro;

b.

l'obbligo di versare una parte degli introiti al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

Art. 55

Competenze e direttive dell'UFPP

L'UFPP allestisce, in collaborazione con i Cantoni, le basi per un'istruzione unificata.

1

2

È competente per: a.

l'istruzione alla condotta degli ufficiali centralizzata;

b.

l'istruzione tecnica di quadri e specialisti;

c.

l'istruzione dei militi della protezione civile messi a disposizione della Confederazione per assolvere compiti di cui all'articolo 36 capoverso 4.

Può convenire con i Cantoni di svolgere corsi d'istruzione e di perfezionamento per loro conto.

3

Può permettere ai membri di organizzazioni partner nonché a enti e organizzazioni di cui all'articolo 3 di usufruire della sua offerta formativa.

4

5

Disciplina: a.

i contenuti dell'istruzione in materia di protezione civile;

b.

le condizioni per l'istruzione abbreviata.

Art. 56 1

Istruzione di personale insegnante

L'UFPP assicura l'istruzione del personale insegnante della protezione civile.

Permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di cui all'articolo 3 di usufruire della sua offerta formativa.

2

Disciplina l'istruzione del personale insegnante della protezione civile e la partecipazione ai servizi d'istruzione della protezione civile da parte del personale insegnante delle organizzazioni partner di cui all'articolo 3.

3

573

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 57 1

FF 2019

Infrastruttura per l'istruzione

L'UFPP gestisce un centro nazionale d'istruzione della protezione civile.

I Cantoni comunicano all'UFPP la soppressione di centri cantonali d'istruzione della protezione civile.

2

In caso di soppressione di un centro cantonale della protezione civile, i sussidi federali non devono essere rimborsati alla Confederazione; sono fatti salvi i sussidi federali concessi per l'acquisto di terreni, nella misura in cui il terreno sia alienato con utile.

3

Capitolo 4: Diritti e doveri di terzi Art. 58

Proprietari di edifici abitativi e locatari

I proprietari di edifici abitativi e i locatari provvedono alla preparazione e all'esecuzione delle misure loro prescritte.

1

Se viene ordinata l'occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti non utilizzati.

2

Art. 59

Uso di proprietà e diritto di requisire

I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi attività ufficiali e gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

1

In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell'esercito.

2

Art. 60

Copertura assicurativa di privati tramite l'assicurazione militare

I privati tenuti a prestare aiuto nell'ambito di un intervento della protezione civile sono assicurati secondo la LAM9.

Capitolo 5: Costruzioni di protezione Sezione 1: Rifugi e contributi sostitutivi Art. 61

Principio

Ogni abitante deve disporre di un posto protetto in un rifugio nelle vicinanze della sua abitazione.

9

574

RS 833.1

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 62

FF 2019

Obbligo di costruire e obbligo di versare contributi sostitutivi

Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, i proprietari che costruiscono edifici abitativi devono realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se non devono realizzare rifugi, sono tenuti a versare un contributo sostitutivo.

1

I proprietari che costruiscono istituti od ospedali devono realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, devono versare un contributo sostitutivo.

2

I Comuni provvedono affinché le zone in cui il numero di posti protetti è insufficiente dispongano di sufficienti rifugi pubblici equipaggiati.

3

Art. 63

Gestione della realizzazione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei contributi sostitutivi

I Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi per garantire un'offerta sufficiente e opportunamente ripartita di posti protetti.

1

2

I contributi sostitutivi di cui all'articolo 62 capoversi 1 e 2 spettano ai Cantoni.

Questi sono destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rimodernamento dei rifugi privati. I fondi rimanenti possono essere utilizzati esclusivamente per: 3

a.

il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione per scopi legati alla protezione civile;

b.

lo smantellamento degli impianti di protezione, se continuano ad essere utilizzati per scopi di protezione civile (art. 92 cpv. 3);

c.

l'acquisizione di materiale secondo l'articolo 93 lettera c;

d.

il controllo periodico dei rifugi;

e.

la copertura dei costi derivanti dall'amministrazione del fondo.

Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, l'ammontare dei contributi sostitutivi e l'utilizzazione dei fondi per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione per scopi legati alla protezione civile.

4

Su richiesta dell'UFPP, i Cantoni gli rendono conto dell'utilizzazione dei contributi sostitutivi.

5

Art. 64

Permessi di costruzione

I permessi di costruzione per la realizzazione di edifici abitativi, istituti e ospedali possono essere accordati solo quando gli organi competenti hanno deciso in merito all'obbligo di costruire un rifugio.

1

Per assicurare la corretta realizzazione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il proprietario della costruzione fornisca una garanzia.

2

575

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 65

FF 2019

Protezione dei beni culturali

I Cantoni possono obbligare il proprietario e il detentore di beni culturali mobili o immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni.

1

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi delle misure edilizie destinate a proteggere i beni culturali di importanza nazionale e i requisiti delle installazioni dei rifugi per beni culturali.

2

Art. 66

Manutenzione

La manutenzione dei rifugi è compito dei proprietari.

Art. 67

Soppressione

1

I rifugi sono soppressi dai Cantoni.

2

Il Consiglio federale definisce le condizioni.

Sezione 2: Impianti di protezione Art. 68

Tipi di impianti di protezione

Sono impianti di protezione: a.

i posti di comando;

b.

gli impianti d'apprestamento;

c.

i centri sanitari protetti;

d.

gli ospedali protetti.

Art. 69

Prescrizioni della Confederazione

Il Consiglio federale disciplina la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rimodernamento e il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione al fine di garantirne un'efficienza operativa sufficiente.

1

Disciplina la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione. Nella pianificazione del fabbisogno sono considerati gli impianti di protezione che possono essere tenuti in esercizio dal punto di vista tecnico e del personale.

2

3

Stabilisce gli intervalli dell'aggiornamento della pianificazione.

Può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici in questo ambito.

4

L'UFPP disciplina gli aspetti tecnici della manutenzione e del rimodernamento degli impianti di protezione.

5

576

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 70

FF 2019

Compiti dei Cantoni

1

I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.

2

Sottopongono la pianificazione del fabbisogno all'UFPP per approvazione.

Provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti.

3

Art. 71

Compiti degli enti ospedalieri

Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento degli ospedali protetti.

Art. 72

Soppressione

Gli impianti di protezione possono essere soppressi solo previa autorizzazione dell'UFPP.

1

Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, la sostituzione del numero di posti letto soppressi dev'essere garantita in base alla pianificazione del fabbisogno.

2

L'UFPP disciplina la procedura di autorizzazione per la soppressione di impianti di protezione.

3

Sezione 3: Disposizioni comuni Art. 73

Esigenze minime

Il Consiglio federale fissa le esigenze minime per le costruzioni di protezione.

Art. 74

Efficienza operativa

I proprietari e i detentori devono provvedere affinché, su ordine della Confederazione, le costruzioni di protezione possano essere messe in funzione.

Art. 75

Esecuzione sostitutiva

Se il proprietario o il detentore non adotta le misure prescritte, l'autorità federale o cantonale competente vi provvede, se del caso, a spese del proprietario o del detentore.

Art. 76

Delega di competenze legislative

Nell'ambito delle costruzioni di protezione, il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare: a.

la progettazione, la realizzazione, l'equipaggiamento, la qualità, il rimodernamento, l'utilizzo, la manutenzione, i controlli periodici e la soppressione; 577

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

FF 2019

b.

la gestione della costruzione di rifugi e la pianificazione dell'attribuzione;

c.

l'utilizzo da parte di terzi;

d.

le condizioni della procedura di omologazione per le componenti che devono essere omologate.

Capitolo 6: Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione Art. 77 1

La Confederazione è competente per l'acquisizione: a.

del materiale standardizzato della protezione civile;

b.

dei mezzi di comunicazione della protezione civile, compresi i terminali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza;

c.

dell'equipaggiamento e del materiale per gli impianti di protezione;

d.

dell'equipaggiamento personale e del materiale d'intervento dei militi messi a disposizione per adempiere i compiti di cui all'articolo 36 capoverso 4.

Può, d'intesa con i Cantoni, provvedere all'acquisizione del materiale d'intervento e dell'equipaggiamento personale per i militi della protezione civile.

2

Il Consiglio federale stabilisce il genere e l'entità del materiale standardizzato secondo il capoverso 1 lettera a. Può emanare direttive in materia di organizzazione, istruzione e intervento.

3

Può delegare all'UFPP competenze legislative per assicurare l'efficienza operativa del materiale e dell'equipaggiamento di cui capoverso 1 acquisiti dalla Confederazione.

4

Capitolo 7: Distintivo internazionale e carta d'identità della protezione civile Art. 78 Il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile.

1

2

Possono inoltre essere contrassegnate con il distintivo: a.

privati che, rispondendo a un appello delle autorità competenti, adempiono compiti di protezione civile sotto la loro direzione;

b.

persone di organi federali, cantonali e comunali che adempiono compiti amministrativi per la protezione civile.

Ai militi della protezione civile è rilasciata la carta d'identità per il personale della protezione civile.

3

578

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

FF 2019

Il distintivo e la carta d'identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 197710 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali.

4

Capitolo 8: Responsabilità per danni Art. 79

Principi

La Confederazione, i Cantoni o i Comuni sono responsabili di qualsiasi danno causato illecitamente a terzi nell'adempimento dei compiti della protezione civile da parte del personale insegnante o dei militi della protezione civile, a meno che possano provare che il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa della parte lesa o di terzi.

1

È tenuto al risarcimento dei danni l'ente pubblico cui sottostà l'autorità che ha emesso la convocazione.

2

Se a una fattispecie sono applicabili altre disposizioni di responsabilità civile, queste ultime prevalgono sulla presente legge.

3

Le persone danneggiate non possono far valere alcun diritto nei confronti del personale insegnante o dei militi.

4

Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle esercitazioni della protezione civile cui partecipano altre organizzazioni partner di cui all'articolo 3 o l'esercito.

5

In caso di conflitto armato, le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili.

6

Art. 80

Regresso e indennizzo

La Confederazione, i Cantoni o i Comuni che hanno risarcito il danno hanno diritto di regresso contro il personale insegnante o i militi della protezione civile che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

1

Chi chiede un intervento di pubblica utilità a livello nazionale (art. 54 cpv. 3) deve indennizzare la Confederazione, i Cantoni o i Comuni per le prestazioni fornite a terzi in caso di sinistro e non può far valere pretese di risarcimento nei confronti di tali enti per i danni che gli sono stati direttamente arrecati; sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

2

Art. 81

Responsabilità nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

Il personale insegnante e i militi della protezione civile sono responsabili per i danni causati direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni violando i propri doveri intenzionalmente o per negligenza grave.

1

10

RS 0.518.521

579

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

FF 2019

Essi sono responsabili del materiale loro assegnato e rispondono dei danni arrecati intenzionalmente o per negligenza grave.

2

I contabili sono responsabili della contabilità, del denaro e dei mezzi loro affidati, nonché del loro impiego conforme alle prescrizioni. Essi rispondono dei danni arrecati intenzionalmente o per negligenza grave; lo stesso si applica agli organi di controllo incaricati della tenuta dei conti, in caso di violazione dei loro doveri di controllo.

3

Art. 82

Determinazione del risarcimento

L'ammontare del risarcimento è determinato, per analogia, in base agli articoli 42, 43 capoversi 1 e 1bis, 44 capoverso 1, 45­47, 49 e 53 del Codice delle obbligazioni (CO)11.

1

In caso di responsabilità da parte del personale insegnante o di militi della protezione civile è inoltre tenuto conto del loro comportamento in servizio, delle loro condizioni finanziarie e del tipo di servizio.

2

Art. 83

Danneggiamento o perdita di oggetti personali

Il personale insegnante e i militi della protezione civile si assumono i costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento di oggetti di loro proprietà.

1

Se il danno è causato da un incidente di servizio o costituisce la diretta conseguenza dell'esecuzione di un ordine, la Confederazione, i Cantoni o i Comuni versano un'equa indennità.

2

In caso di responsabilità del danneggiato, l'indennità può essere ridotta in misura adeguata. In tal caso, se l'uso dell'oggetto personale in questione era necessario per ragioni di servizio, se ne terrà debitamente conto.

3

Art. 84

Prescrizione

Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni secondo gli articoli 79 e 83 si prescrive conformemente alle disposizioni del CO12 in materia di atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell'articolo 135 numero 2 CO anche la richiesta di risarcimento inviata per scritto alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.

1

Il diritto di regresso della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni secondo l'articolo 80 capoverso 1 si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziario della responsabilità della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni e, in ogni caso, nel termine di dieci anni; in caso di morte o di lesione corporale di una persona, esso si prescrive in 20 anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

2

Il diritto della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni al risarcimento del danno secondo l'articolo 81 si prescrive in tre anni dal momento in cui la Confederazione, 3

11 12

580

RS 220 RS 220

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

FF 2019

il Cantone o il Comune ha avuto conoscenza del danno e dell'identità del responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento che ha causato il danno.

Se con il suo comportamento dannoso la persona responsabile ha commesso un atto punibile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive non prima della scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se quest'ultima non si prescrive più a seguito della pronuncia di una sentenza in prima istanza, il diritto al risarcimento si prescrive non prima di tre anni dalla comunicazione della sentenza.

4

Capitolo 9: Diritto di ricorso e procedura Sezione 1: Pretese non pecuniarie Art. 85

Apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile

Contro le decisioni delle Commissioni per la visita sanitaria in merito all'apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile è ammesso il ricorso presso un'altra Commissione per la visita sanitaria. Quest'ultima decide definitivamente.

1

Ha il diritto di ricorrere la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale.

2

Art. 86

Attribuzione a una funzione

Chi non accetta l'attribuzione a una funzione nella protezione civile può interporre ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il DDPS decide in modo definitivo.

Art. 87

Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultimo grado

Nelle controversie di natura non pecuniaria, le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale; è fatto salvo l'ambito delle chiamate in servizio.

1

Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultimo grado con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su richiesta dell'UFPP, le autorità cantonali di ultimo grado gli notificano senza indugio e gratuitamente le loro decisioni.

2

Sezione 2: Pretese pecuniarie Art. 88 I Cantoni designano le autorità chiamate a decidere, a livello cantonale o comunale, sulle pretese di risarcimento e sulle azioni di regresso concernenti danni occorsi durante i servizi di protezione civile cantonali e comunali. Contro le decisioni di queste autorità è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

581

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

FF 2019

L'UFPP decide in merito alle pretese di risarcimento e alle azioni di regresso concernenti danni occorsi durante i servizi di protezione civile che rientrano nella competenza di convocazione o chiamata in servizio della Confederazione.

2

L'UFPP decide in merito alle pretese di natura pecuniaria della Confederazione o nei confronti di essa, che sono fondate sulla presente legge, ma non concernono la responsabilità per danni.

3

Capitolo 10: Disposizioni penali Art. 89 1

Infrazioni alla presente legge

È punito con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: a.

in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, abusa di un congedo o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio;

b.

disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola le persone che prestano servizio di protezione civile;

c.

incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate.

Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

2

3

È punito con la multa chiunque intenzionalmente: a.

in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile: 1. si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli, 2. viene meno agli ordini di servizio, 3. utilizza l'equipaggiamento personale fuori dal servizio di protezione civile, 4. viola gli obblighi di notifica, disciplinati conformemente all'articolo 45 capoverso 4;

b.

disattende ordini o regole di comportamento relativi all'allarme;

c.

abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

Nei casi di cui al capoverso 3 lettera a cifre 2­4 nonché lettere b e c, se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

4

Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l'interessato.

5

6

Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.

582

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 90

FF 2019

Infrazioni alle prescrizioni esecutive

Chiunque viola intenzionalmente prescrizioni emanate in esecuzione della presente legge e la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione è punito con la multa.

1

Nei casi gravi o in caso di recidiva l'autore può essere punito con la multa sino a 20 000 franchi. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

2

Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l'interessato.

3

Art. 91

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

Capitolo 11: Finanziamento Art. 92 1

Confederazione

La Confederazione si assume i costi derivanti: a.

dal reclutamento dei militi della protezione civile;

b.

dall'istruzione da essa organizzata in virtù della presente legge e dall'infrastruttura necessaria a questo scopo;

c.

dagli interventi dei militi in caso di chiamata da parte del Consiglio federale;

d.

dall'istruzione, dagli interventi e dai controlli dei militi messi a disposizione per adempiere i compiti di cui all'articolo 36 capoverso 4;

e.

dal materiale d'intervento e dal materiale per gli impianti di protezione secondo l'articolo 77 capoverso 1;

f.

dal soldo, dalla convocazione, dal trasporto, dal vitto e dall'alloggio dei militi per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale;

g.

dal rinforzo della protezione civile in caso di conflitto armato;

h.

dagli interventi in caso di conflitto armato.

Si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento di impianti di protezione.

2

Si assume i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione che sono messe fuori uso. Non si assume i costi per lo smantellamento degli impianti di protezione, se questi ultimi continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile o sono destinati ad altra utilizzazione dalle competenti autorità o da terzi.

3

Se a seguito della soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto il numero di posti letto è inferiore a quello stabilito nella pianificazione del 4

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fabbisogno, la Confederazione, in caso di sostituzione, non si assume i relativi costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e l'equipaggiamento.

La Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rimodernamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale nonché per il loro arredamento.

5

Essa versa un contributo forfettario annuale al fine di garantire l'efficienza operativa in caso di conflitto armato.

6

La Confederazione non si assume i costi supplementari riconosciuti né versa l'importo forfettario annuale per gli impianti che non figurano nella pianificazione del fabbisogno approvata dall'UFPP.

7

La Confederazione può sostenere finanziariamente le attività svolte da organizzazioni pubbliche e private nel campo della protezione civile.

8

9

La Confederazione non si assume:

10

a.

i costi per l'acquisto di terreni né le indennità per l'uso di terreni pubblici o privati;

b.

le tasse cantonali e comunali;

c.

i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione.

Il Consiglio federale stabilisce: a.

le condizioni per l'assunzione o il rifiuto dei costi supplementari riconosciuti ai sensi dei capoversi 2, 4 e 5 nonché per il versamento o il rifiuto del contributo forfettario ai sensi del capoverso 6 e ne disciplina la procedura;

b.

l'ammontare dei costi supplementari riconosciuti e del contributo forfettario; può stabilire un importo forfettario per i costi supplementari riconosciuti;

c.

l'assunzione dei costi per gli interventi di pubblica utilità.

L'UFPP può, nell'ambito degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale rimborsati ai Cantoni, stabilire un importo forfettario per milite della protezione civile.

11

Art. 93

Cantoni

I Cantoni prendono a carico i costi che secondo l'articolo 92 non si assume la Confederazione, segnatamente i costi per: a.

l'istruzione e gli interventi dei militi;

b.

l'istruzione che la Confederazione ha convenuto con i Cantoni ai sensi dell'articolo 55 capoverso 3;

c.

il materiale d'intervento e l'equipaggiamento personale dei militi come pure i costi sostenuti dalla Confederazione per l'acquisizione ai sensi dell'articolo 77 capoverso 2;

d.

l'investimento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore della parte del sistema PISA volta al controllo dei militi.

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Titolo quarto: Dati personali Art. 94

Trattamento di dati

Per adempiere i suoi compiti nel quadro del reclutamento (art. 35) e dei controlli (art. 48), l'UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel sistema PISA. A tal fine può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità: 1

a.

dati concernenti la salute;

b.

profili della personalità: 1. per decisioni concernenti l'attribuzione della funzione di base, 2. per l'accertamento del potenziale per funzioni di quadro.

Per organizzare i servizi d'istruzione, esso tratta i dati personali dei partecipanti ai corsi in un apposito sistema di gestione. A tal fine può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità: 2

a.

dati concernenti la salute;

b.

profili della personalità per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro o di specialista.

I Cantoni possono trattare i dati riguardanti i militi della protezione civile se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge. In particolare, essi possono trattare i dati sanitari riguardanti i militi della protezione civile necessari per l'apprezzamento dell'idoneità a prestare un servizio imminente.

3

Dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile, i dati di cui al capoverso 3 sono conservati per cinque anni e poi distrutti.

4

Per svolgere i loro compiti di controllo, l'UFPP e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero di assicurato secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194613 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti delle persone di cui trattano i dati personali.

5

Art. 95

Comunicazione di dati

Gli organi cantonali addetti ai controlli comunicano all'UFPP i dati relativi ai militi della protezione civile di cui necessita per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

1

Comunicano all'assicurazione militare i dati di cui quest'ultima necessita per adempiere i suoi compiti secondo la LAM14.

2

L'UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili dell'istruzione le valutazioni del potenziale per funzioni di quadro o di specialista dei partecipanti ai servizi d'istruzione della Confederazione.

3

13 14

RS 831.10 RS 833.1

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Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell'UFPP Art. 96 1

L'UFPP può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni: a.

sono in stretta relazione con i suoi compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono importanti mezzi materiali e risorse di personale supplementari.

Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta una concorrenza per l'economia privata.

2

Titolo sesto: Disposizioni finali Art. 97

Esecuzione

L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui non sia disposto diversamente.

Art. 98

Delega di compiti d'esecuzione

Per l'esecuzione della presente legge, la Confederazione può, nel quadro delle sue competenze, ricorrere a terzi e delegare loro compiti d'esecuzione.

Art. 99

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 100

Disposizioni transitorie

I Cantoni continuano ad apprestare le sirene secondo le direttive della Confederazione (art. 9 cpv. 2) fino ad al massimo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quel momento provvedono alla loro manutenzione e permanente efficienza operativa. In contropartita la Confederazione rimborsa ai Cantoni fino a 400 franchi l'anno per sirena.

1

La Confederazione può prefinanziare l'ammodernamento tecnico degli impianti di trasmissione del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza del tipo stazione base T-BS400e (art. 18 e 23) acquistati dai Cantoni con prestito privo di interessi, a condizione che tale soluzione permetta di accorciare l'esercizio parallelo e risulti complessivamente più economica. I Cantoni restituiscono il prefinanziamento entro il 2028.

2

I Cantoni possono disporre che, per le persone le quali al momento dell'entrata in vigore della legge erano già state soggette all'obbligo di prestare servizio nella 3

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protezione civile per 12 anni oppure che hanno già prestato 245 giorni di servizio, l'obbligo di prestare servizio sia prolungato fino alla fine dell'anno in cui compiono 40 anni. È possibile prolungare l'obbligo di prestare servizio solo se ciò è necessario per mantenere l'effettivo richiesto e se la carenza di militi è una conseguenza della riduzione della durata del servizio. La durata può essere prolungata solo nei cinque anni successivi all'entrata in vigore.

I Cantoni inoltrano all'UFPP la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione secondo l'articolo 69 entro tre anni dall'entrata in vigore della legge. La Confederazione versa l'importo forfetario annuale secondo il diritto previgente (art.

71 cpv. 3 della legge federale del 4 ottobre 200215 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile) fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore della legge. In questi quattro anni non sono concesse autorizzazioni per la soppressione di impianti di protezione secondo l'articolo 72.

4

Art. 101

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

15

RU 2003 4187

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Allegato (art. 99)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge federale del 4 ottobre 200216 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 17 giugno 201117 sulla promozione dello sport Art. 16 cpv. 2 lett. c 2

A tale scopo adotta in particolare le misure seguenti: c.

offre agli sportivi di punta la possibilità di mettere a profitto il servizio militare per lo sviluppo del livello competitivo.

2. Legge federale del 19 giugno 199218 sull'assicurazione militare Art. 1a cpv. 1 lett. h 1

È assicurato presso l'assicurazione militare: h.

16 17 18 19

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chiunque presta aiuto quale terzo ai sensi della legge federale del ... 19 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile durante l'intervento di un'organizzazione di protezione civile.

RU 2003 4187 4327, 2005 2881, 2006 2197, 2009 6617, 2010 6015, 2011 5891, 2014 3545, 2015 187, 2016 4277, 2018 5343 RS 415.0 RS 833.1 RS 520.1

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3. Legge sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 195220 Art. 1a cpv. 3 Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 40 capoverso 1 lettera a della legge federale del ... 21 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 54 capoverso 3 LPPC.

3

20 21

RS 834.1 RS 520.1

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