Termine di referendum: 11 luglio 2019

Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul CO2) del 22 marzo 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 20172, decreta:

Art. 1 L'Accordo del 23 novembre 20173 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare autonomamente un emendamento dell'Accordo concernente l'obbligo di partecipazione degli operatori di aeromobili.

3

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

1 2 3

RS 101 FF 2018 363 RS 0.814.011.268; FF 2018 419

2017-1790

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

2

Consiglio nazionale, 22 marzo 2019

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 2 aprile 20194 Termine di referendum: 11 luglio 2019

4

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Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge del 23 dicembre 20115 sul CO2 è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Fatti salvi i capoversi 2­5 qui appresso, in tutta la legge, eccettuati gli articoli 35 capoverso 3 e 41 capoverso 2, «impresa» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestore di impianti».

1

Nel titolo prima dell'articolo 31, come pure negli articoli 31 capoversi 4 e 5 e 31a capoverso 1, frase introduttiva, «impresa» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestore».

2

Nella rubrica dell'articolo 31a, «imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e hanno preso un impegno di riduzione» è sostituito con «gestori di impianti di cogenerazione che hanno preso un impegno di riduzione».

3

Nell'articolo 31a capoverso 1 lettera b, «dell'impresa» è sostituito con «dell'impianto».

4

Negli articoli 31a capoverso 2 e 32b capoverso 2, «imprese o impianti» è sostituito con «impianti».

5

Art. 2 cpv. 3 e 5 I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.

3

5

Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.

Art. 3 cpv. 3bis Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.

3bis

Art. 15

Partecipazione su richiesta

I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni di gas serra elevate o medie possono partecipare, su richiesta, al SSQE.

1

5

RS 641.71

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Essi devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione per impianti o certificati di riduzione delle emissioni in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti. Il Consiglio federale stabilisce la quota di certificati di riduzione delle emissioni che può essere consegnata; al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti e al riguardo considera: a.

come interagiscono l'aggravio dovuto alla tassa sul CO2 e il valore aggiunto degli impianti appartenenti alla categoria in questione;

b.

in che misura la tassa sul CO2 pregiudica la competitività internazionale degli impianti appartenenti alla categoria in questione.

Art. 16

Obbligo di partecipazione: gestori di impianti

I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE.

1

Essi devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione per impianti o certificati di riduzione delle emissioni in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti. Il Consiglio federale stabilisce la quota di certificati di riduzione delle emissioni che può essere consegnata; al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti.

Art. 16a

Obbligo di partecipazione: operatori di aeromobili

Gli operatori di aeromobili che decollano o atterrano in Svizzera sono tenuti a partecipare al SSQE secondo i termini stabiliti dagli accordi internazionali.

1

2

Il Consiglio federale disciplina: a.

le deroghe per i voli contemplati da un SSQE da esso riconosciuto;

b.

le deroghe per i voli che non partono dallo Spazio economico europeo (SEE) o che non sono diretti verso lo SEE, nonché ulteriori deroghe; al riguardo, tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Gli operatori di aeromobili devono consegnare annualmente alla Confederazione in misura corrispondente alle emissioni prodotte dagli aeromobili: 3

a.

diritti di emissione per aeromobili; o

b.

diritti di emissione per impianti o certificati di riduzione delle emissioni, per quanto l'Unione europea lo preveda.

Se in virtù di accordi internazionali esistono più sistemi internazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra degli aeromobili, il Consiglio federale provvede affinché gli operatori di aeromobili non siano sottoposti in maniera cumulativa a tali sistemi per quanto concerne le emissioni di gas serra causate dai voli.

4

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Art. 17

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Restituzione della tassa sul CO2

Ai gestori di impianti che partecipano al SSQE viene restituita, su richiesta, la tassa sul CO2 applicata ai combustibili.

1

Per le centrali termiche a combustibili fossili la restituzione è effettuata soltanto nella misura in cui il prezzo del CO2 supera un importo minimo. Quest'ultimo si fonda sul valore medio dei costi esterni dopo deduzione dei costi delle aste per i diritti di emissione consegnati.

2

Art. 18

Determinazione della quantità di diritti di emissione disponibili

Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno fino al 2020 per gli impianti e per gli aeromobili; al riguardo, tiene conto dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 e delle normative internazionali paragonabili.

1

Può adeguare la quantità di diritti di emissione disponibili se designa nuove categorie di impianti secondo l'articolo 16 capoverso 3 o se esclude successivamente categorie di impianti dall'obbligo di partecipazione al SSQE, oppure se vengono cambiate normative internazionali paragonabili.

2

Riserva ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e per aeromobili per renderli accessibili ai partecipanti al SSQE futuri e a quelli in forte crescita.

3

Art. 19 1

Assegnazione di diritti di emissione per impianti

I diritti di emissione per impianti sono assegnati annualmente.

Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

2

La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra di impianti di riferimento.

3

Ai gestori di impianti per la produzione di elettricità non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.

4

Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei rimanenti diritti di emissione sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono messi all'asta e quelli che non sono acquistati all'asta vengono cancellati.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

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Art. 19a 1

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Assegnazione di diritti di emissione per aeromobili

I diritti di emissione per aeromobili sono assegnati annualmente.

Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

2

La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un operatore di aeromobili è determinata in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro effettuate nel 2018.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo, tiene conto delle norme dell'Unione europea.

4

Art. 20

Rapporto

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sulle emissioni di gas serra che producono.

Art. 21 cpv. 1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2 equivalente (CO2eq) per le emissioni che non sono coperte né da diritti di emissione né, per quanto siano ammessi, da certificati di riduzione delle emissioni.

1

Capitolo 4, sezione 2 (art. 22­25) Abrogata Titolo dopo l'art. 28

Sezione 3a: Registro dello scambio di quote di emissioni Art. 28a La Confederazione tiene un registro pubblico dello scambio di quote di emissioni.

Il registro serve alla conservazione e transazione di diritti di emissione, attestati e certificati di riduzione delle emissioni.

1

Nel registro dello scambio di quote di emissioni possono iscriversi soltanto persone che hanno la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera o nello SEE e che dispongono di un conto bancario in Svizzera o nello SEE. Il Consiglio federale disciplina le deroghe.

2

Il Consiglio federale può prevedere che i pagamenti in denaro relativi alle vendite all'asta di diritti di emissione possano essere effettuati soltanto per il tramite di conti bancari in Svizzera o nello SEE.

3

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FF 2019

Art. 39 cpv. 1bis e 5 Nell'ambito dell'attuazione degli accordi internazionali sul collegamento di SSQE, il Consiglio federale può: 1bis

a.

emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera;

b.

affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.

L'Ufficio federale dell'ambiente emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti. Può ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.

5

Art. 40a

Obbligo di informare

Alle autorità federali vanno fornite le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

1

2

Sono soggetti all'obbligo di informare in particolare: a.

i gestori di impianti di cui agli articoli 15 e 16;

b.

gli operatori di aeromobili di cui all'articolo 16a;

c.

le persone assoggettate alla tassa secondo l'articolo 30;

d.

i gestori di impianti che s'impegnano a ridurre le emissioni di gas serra secondo l'articolo 31 capoverso 1;

e.

i gestori di impianti di cogenerazione secondo l'articolo 32a;

f.

le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO 2 secondo l'articolo 32c.

Alle autorità federali vanno forniti a titolo gratuito i documenti necessari e deve essere accordato l'accesso all'azienda durante il normale orario di lavoro.

3

Art. 40b

Trattamento di dati personali

Nell'ambito dello scopo della presente legge, le autorità federali competenti possono trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi o penali.

1

2

Dette autorità possono conservare tali dati su supporto elettronico.

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di dati personali che possono essere trattati e per quanto tempo essi devono essere conservati.

3

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