Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20182, decreta:

Art. 1 1

Sono approvati: a.

lo scambio di note del 15 febbraio 20183 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011;

b.

lo scambio di note del 15 febbraio 20184 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2017/2225 che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (EES).

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004 5 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante 2

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2019 171 RS ...; FF 2019 229 RS ...; FF 2019 231 RS 0.362.31

2017-1123

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Sviluppo dell'aquis di Schengen. Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2017/2226 e (UE) n. 2017/2225. DF

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l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2 È adottata la modifica della legge del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione qui allegata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato.

2

6

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RS 142.20

Sviluppo dell'aquis di Schengen. Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2017/2226 e (UE) n. 2017/2225. DF

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Allegato (Art. 2)

Modifica di un atto normativo La legge del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue: Art. 7 cpv. 3 Se conformemente al codice frontiere Schengen8 i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

3

Art. 103a Articolo 103b vigente Art. 103b

Sistema di ingressi/uscite

Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, in conformità del regolamento (UE) n. 2017/22269, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

1

Le seguenti categorie di dati saranno trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale: 2

7 8

9

a.

dati alfanumerici dei cittadini di Stati terzi interessati, nonché i dati riguardanti i visti accordati, se è necessario rilasciarne;

b.

immagine del volto;

RS 142.20 Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/2225, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

Regolamento (UE) n. 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

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c.

momento dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso e valico di frontiera nonché autorità incaricata del controllo alla frontiera;

d.

entrate rifiutate.

Se i cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen non sono soggetti all'obbligo del visto, le autorità competenti, oltre ai dati di cui al capoverso 2, ne registrano le impronte digitali e le trasmettono all'EES.

3

Art. 103c

Inserimento, consultazione e trattamento dei dati nell'EES

Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell'EES conformemente al regolamento (UE) 2017/222610: 1

2

a.

il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell'ambito del controllo alle frontiere;

b.

la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: nell'ambito della revoca, dell'annullamento o della proroga di un visto o di un soggiorno autorizzato non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

c.

il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: per l'esame della legalità del soggiorno in Svizzera e per l'allestimento e l'aggiornamento del fascicolo EES.

Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES: a.

il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero;

b.

la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) (art. 109a);

c.

il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: al fine di verificare le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell'EES con un'altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

10

224

Cfr. nota ad art. 103b cpv. 1.

Sviluppo dell'aquis di Schengen. Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2017/2226 e (UE) n. 2017/2225. DF

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Le autorità di cui al capoverso 2 hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico secondo l'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.

3

Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 4

a.

fedpol;

b.

il SIC;

c.

il Ministero pubblico della Confederazione;

d.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.

5

Art. 103d

Comunicazione di dati dell'EES

Per principio, i dati provenienti dall'EES non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

1

La SEM può tuttavia comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o a un'organizzazione internazionale figurante nell'allegato I al regolamento (UE) 2017/222611, se necessario per provare l'identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.

2

Art. 103e

Scambio d'informazioni con Stati membri dell'UE che non applicano il regolamento (UE) 2017/2226

Gli Stati membri dell'UE per i quali il regolamento (UE) 2017/200812 non è ancora entrato in vigore o non è applicabile possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 103c capoverso 4.

Art. 103f

Disposizioni esecutive per l'EES

Il Consiglio federale disciplina:

11 12

a.

a quali unità delle autorità di cui all'articolo 103c capoversi 1 e 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;

b.

la procedura di acquisizione dei dati dell'EES da parte delle autorità di cui all'articolo 103c capoverso 4;

c.

l'elenco dei dati rilevati nell'EES e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 103c capoversi 1 e 2;

Cfr. nota ad art. 103b cpv. 1.

Cfr. nota ad art. 103b cpv. 1.

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Sviluppo dell'aquis di Schengen. Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2017/2226 e (UE) n. 2017/2225. DF

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d.

la conservazione e la cancellazione dei dati;

e.

le modalità relative alla sicurezza dei dati;

f.

la collaborazione con i Cantoni;

g.

la responsabilità del trattamento dei dati;

h.

l'elenco dei reati secondo l'articolo 103c capoverso 4;

i.

la procedura per lo scambio d'informazioni secondo l'articolo 103e;

j.

quali autorità possono accedere agli elenchi generati dal meccanismo di informazione riportanti le persone il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima consentita.

Art. 103g

Controllo di frontiera automatizzato all'aeroporto

Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata.

1

Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla propria nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio munito di un microchip. Il microchip contiene un'immagine del volto del titolare, la cui autenticità e integrità devono poter essere verificate.

2

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità del controllo di frontiera automatizzato.

Nel quadro del controllo di frontiera automatizzato le impronte digitali e l'immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio munito di un microchip.

4

Art. 109a cpv. 1 Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200813.

1

Art. 120d

Trattamento indebito di dati personali dei sistemi d'informazione della SEM

Ciascuna autorità competente assicura che il trattamento dei dati personali nei sistemi d'informazione della SEM sia proporzionale agli obiettivi perseguiti e si limiti ai dati necessari per l'adempimento dei propri compiti.

1

13

226

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/2226, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

Sviluppo dell'aquis di Schengen. Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 2017/2226 e (UE) n. 2017/2225. DF

2

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È punito con la multa chi tratta dati personali: a.

del sistema nazionale visti o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a­109d;

b.

dell'EES per uno scopo diverso da quelli di cui all'articolo 103c.

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