Traduzione

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Concluso l'8 agosto 2019 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda, desiderosi di modificare la Convenzione del 6 giugno 19802 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda, nell'intento di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:»

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FF 2019 6657 RS 0.672.961.41

2019-2704

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Prot. con la Nuova Zelanda

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Art. II 1. Il vigente paragrafo 7 dell'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione diventa il paragrafo 8.

2. Il seguente paragrafo 7 è aggiunto all'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione: «7. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.» Art. III 1. Il vigente paragrafo dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è rinumerato in paragrafo 1.

2. Il seguente paragrafo 2 è aggiunto all'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.» 3. Il seguente paragrafo 3 è aggiunto all'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione: «3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un'impresa, e tassare di conseguenza, utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati in ragione delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall'impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.» Art. IV Il seguente paragrafo 6 è aggiunto all'articolo 22 (Eliminazione delle doppie imposizioni) della Convenzione: «6. Le disposizioni del paragrafo 3 non sono applicabili ai redditi di un residente della Svizzera se la Nuova Zelanda applica le disposizioni della presente
Convenzione per esentare questi redditi da imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 2, all'articolo 11 paragrafo 2 o all'articolo 12 paragrafo 2.» 6660

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Art. V Il primo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 23 (Procedura amichevole) della Convenzione è abrogato e sostituito dal periodo seguente: «Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti.» Art. VI I seguenti paragrafi 5 e 6 sono aggiunti all'articolo 23 (Procedura amichevole) della Convenzione: «5. Quando: a)

in virtù del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione; e

b)

le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso secondo il paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato. Tuttavia, tali questioni irrisolte non possono essere sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Salvo che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata indipendentemente dai termini previsti dalla loro legislazione nazionale. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del collegio arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo collegio sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio secondo l'articolo 24 paragrafo 1.» Art. VII Il seguente articolo 25a (Diritto ai benefici) è aggiunto alla Convenzione dopo l'articolo 25: «Art. 25a

Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a elementi di reddito, se è 6661

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ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» Art. VIII 1. Il vigente numero 4 del Protocollo della Convenzione è rinumerato in numero 5.

2. Il seguente numero 4 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «4. Per quanto concerne l'articolo 23 paragrafo 5: Nonostante le disposizioni dell'articolo 23 paragrafo 5, un caso non può essere sottoposto ad arbitrato se: a)

nel caso della Nuova Zelanda: (i) rientra nel campo di applicazione della normativa generale antiabuso della Nuova Zelanda («section BG 1 of the Income Tax Act 2007»), comprese eventuali disposizioni successive che sostituiscono, adeguano o aggiornano questa normativa. La Nuova Zelanda notificherà alla Confederazione Svizzera per via diplomatica simili disposizioni successive, (ii) rientra nel campo di applicazione della normativa antiabuso relativa alle stabili organizzazioni («section GB 54 of the Income Tax Act 2007»), comprese eventuali disposizioni successive che sostituiscono, adeguano o aggiornano questa normativa. La Nuova Zelanda notificherà alla Confederazione Svizzera per via diplomatica simili disposizioni successive; e

b)

nel caso della Svizzera: è oggetto di elusione fiscale ai sensi della definizione data dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

Resta inoltre inteso che l'articolo 23 paragrafo 5 non è applicabile se: a)

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il caso in questione è oggetto dell'applicazione da parte di uno Stato contraente del capitolo VI D.4 (beni immateriali di difficile valutazione) delle Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali (luglio 20173 o dei successivi aggiornamenti delle Linee Guida), nell'ambito di una rettifica conformemente all'articolo 9 paragrafo 1, che: (i) è effettuata nel corso di un periodo fiscale non ancora prescritto, ma riguarda redditi di periodi fiscali già prescritti in questo Stato contraente, o

Queste Linee Guida sono consultabili su www.oecd.org > publications.

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(ii) è effettuata secondo il diritto nazionale, che prevede termini di prescrizione più lunghi per i beni immateriali di difficile valutazione rispetto ai termini di prescrizione usuali applicabili alla correzione di una tassazione; b)

il caso in questione è connesso a frode, negligenza grave od omissione volontaria.»

Art. IX 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica. Le sue disposizioni si applicheranno: a)

nel caso della Nuova Zelanda: (i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte su redditi o utili di un non residente, alle somme pagate o accreditate il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data, (ii) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° aprile dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data; e

b)

nel caso della Svizzera: (i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data, (ii) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 lettere a e b, le modifiche previste agli articoli II, III, V, VI e VIII del presente Protocollo saranno applicabili dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo senza tenere conto del periodo fiscale considerato. Tuttavia, per i casi che al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo sono oggetto di una procedura secondo l'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione, quale giorno di decorrenza del termine di tre anni di cui all'articolo 23 paragrafo 5 della Convenzione vale la data di entrata in vigore del presente Protocollo o la data che, in virtù dell'articolo 23 paragrafo 5 della Convenzione, sarebbe applicabile, a seconda di quale delle due date sia più lontana.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Wellington, in due esemplari, l'8 agosto 2019, in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Nuova Zelanda:

David Vogelsanger

Stuart Nash

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