Legge federale
Progetto
che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2 Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 giugno 20191; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: Minoranza (Imark, Egger Mike, Hess Erich, Müri, Page, Rösti, Ruppen, Wobmann, Zanetti Claudio) Non entrare in materia I La legge federale del 21 giugno 19963 sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue: Art. 2 cpv. 3 lett. d 3
Nel senso della presente legge si considera: d.
Art. 2a
«biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.
Designazione dei biocarburanti
Il Consiglio federale designa i biocarburanti di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettera d.
1 2 3
FF 2019 4719 Sarà pubblicato successivamente nel FF.
RS 641.61
2019-2543
4753
Proroga dei termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e modifica della legge sul CO2. LF
Art. 12a
FF 2019
Agevolazione fiscale per il gas naturale e il gas liquido
L'imposta sul gas naturale e sul gas liquido utilizzati come carburante è inferiore di 40 centesimi per equivalente di litro di benzina rispetto all'imposta secondo la tariffa dell'imposta sugli oli minerali.
1
L'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali sono riscossi conformemente alla tariffa dell'allegato 1a della presente legge.
2
Art. 12b
Agevolazione fiscale per biocarburanti
Su richiesta, per i biocarburanti è accordata un'agevolazione fiscale se sono soddisfatte le seguenti esigenze: 1
a.
dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti emettono gas serra in misura notevolmente inferiore rispetto alla benzina fossile;
b.
dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i biocarburanti non inquinano l'ambiente in misura notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;
c.
la coltivazione delle materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici che presentano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità;
d.
le materie prime sono state coltivate su superfici acquistate legalmente;
e.
i biocarburanti sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.
Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere ad sono considerate in ogni caso soddisfatte per i biocarburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.
2
Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può prescrivere che la produzione dei biocarburanti non debba avvenire a scapito della sicurezza alimentare. A questo riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.
3
Il Consiglio federale determina l'entità dell'agevolazione fiscale; a questo riguardo tiene conto della competitività dei biocarburanti rispetto ai carburanti di origine fossile.
4
Art. 12c
Prova e tracciabilità dei biocarburanti
Chiunque intenda ottenere un'agevolazione fiscale per biocarburanti deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3.
1
2
La prova consiste in: a.
indicazioni comprensibili e verificabili che assicurino la tracciabilità dei biocarburanti attraverso tutte le fasi della produzione; e
b.
documenti a sostegno di tali indicazioni.
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Proroga dei termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e modifica della legge sul CO2. LF
FF 2019
L'autorità fiscale può esigere che l'esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti.
3
Il Consiglio federale designa le indicazioni e i documenti necessari. Può alleviare l'onere della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 sono soddisfatte.
4
Art. 12d
Domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti
La domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti deve essere presentata per scritto all'autorità fiscale prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.
1
L'autorità fiscale decide in merito all'agevolazione fiscale d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale dell'agricoltura e la Segreteria di Stato dell'economia.
2
3
Il Consiglio federale disciplina la procedura.
Art. 12e
Neutralità dei proventi
Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate, al più tardi il 31 dicembre 2028, mediante una maggiore imposizione della benzina e dell'olio Diesel.
1
Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina e per l'olio Diesel contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.
2
Art. 18 cpv. 3bis Per i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 non possono essere chieste restituzioni dell'imposta secondo il capoverso 3.
3bis
Art. 20a
Miscele di carburanti
All'atto della dichiarazione delle miscele di biocarburanti e altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare separatamente: 1
a.
la quota di biocarburanti che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3;
b.
la quota di biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3; e
c.
la quota di altri carburanti.
Vanno dichiarate separatamente soltanto le quote di carburanti che superano un'esigua quantità. Il Consiglio federale stabilisce tale quantità.
2
L'agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell'aliquota d'imposta vigente per gli altri carburan3
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ti. Se la condizione per l'agevolazione fiscale non è più adempiuta, l'anticipazione deve essere rimborsata.
4
Il Consiglio federale disciplina la procedura.
Allegato 1
L'iscrizione delle voci di tariffa 2711.1110, 2711.1190 e 2711.1910 è sostituita dalla versione seguente: Voce di tariffa4
Designazione della merce
2711.
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: liquefatti: gas naturale: destinato a essere utilizzato come carburante altro
1110 1190
Aliquota di dazio Fr.
409.90 2.10 per 1000 l a 15 °C
propano:
...
1910
altri: destinati a essere utilizzati come carburante per 1000 kg
a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili
409.90 per 1000 l a 15 °C
altri ...
4
RS 632.10 Allegato
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209.10
Proroga dei termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e modifica della legge sul CO2. LF
FF 2019
Allegato 1a (art. 12a cpv. 2)
Tariffa d'imposta per il gas naturale e il gas liquido utilizzati come carburante Voce di tariffa5 Designazione della merce
Imposizione Agevolazio- Imposizione Imposta fiscale6 ne fiscale fiscale sugli oli minerali (art. 12) (art. 12a) (art. 12a)
Supplemento fiscale sugli oli minerali
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg
2711.
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: liquefatti: gas naturale, non miscelato: 1110 destinato a essere utilizzato come carburante
809.20
587.00
222.20
112.50
per 1000 l a 15 °C
per 1000 l a 15 °C
per 1000 l a 15 °C
per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C
294.10
215.00
88.30
126.70
294.10
215.00
88.30
126.70
294.10
215.00
88.30
126.70
propano, non miscelato: 1210 destinato a essere 509.10 utilizzato come carburante butani, non miscelati: 1310 destinato a essere 509.10 utilizzato come carburante etilene, propilene, butilene e butadiene, non miscelati: 1410 destinato a essere 509.10 utilizzato come carburante altri, non miscelati: 1910 destinato a essere utilizzato come carburante
109.70
per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg
a partire 809.20 da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili 5
6
587.00
222.20
112.50
109.70
RS 632.10 Allegato; giusta l'art. 5 cpv. 1 della L 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali del (RS 170.512), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU.
Il testo può essere consultato all'indirizzo www.ezv.admin.ch. Le modifiche sono pure riprese nella tariffa doganale, consultabile all'indirizzo www.tares.ch.
Imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali
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Proroga dei termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e modifica della legge sul CO2. LF
Voce di tariffa
Designazione della merce
altri allo stato gassoso: gas naturale: 2110 destinato a essere utilizzato come carburante altri: 2910 destinato a essere utilizzato come carburante
FF 2019
Imposizione Agevolazio- Imposizione Imposta fiscale ne fiscale fiscale sugli oli minerali (art. 12) (art. 12a) (art. 12a)
Supplemento fiscale sugli oli minerali
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
per 1000 l a 15 °C
per 1000 l a 15 °C
per 1000 l a 15 °C
per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C
509.10
294.10
215.00
88.30
126.70
per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg
809.20
587.00
222.20
112.50
109.70
809.20
587.00
222.20
112.50
109.70
II La legge del 23 dicembre 20117 sul CO2 è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1bis Nel 2021 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte di un ulteriore 1,5 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali.
1bis
Minoranza (Müller-Altermatt, Bäumle, Friedl, Girod, Grunder, Jans, Marchand-Balet, Nordmann, Reynard, Semadeni, Vogler, Thorens Goumaz) Art. 3 cpv. 1bis Dal 2021, le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte ogni anno del 3 per cento rispetto al 1990. Sino a 1,25 per cento può essere raggiunto con misure attuate all'estero. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali.
1bis
Minoranza (Girod, Bäumle, Friedl, Grunder, Jans, Marchand-Balet, Müller-Altermatt, Nordmann, Reynard, Semadeni, Vogler, Thorens Goumaz) Art. 10 cpv. 1bis e 2bis Dal 2021, le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte ogni anno del 3 per cento.
1bis
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Proroga dei termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e modifica della legge sul CO2. LF
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Dal 2021, le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte del 3 per cento all'anno.
2bis
Art. 10 cpv. 4 I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati sinora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti ai valori obiettivo di tali capoversi. Definisce i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.
4
Art. 15 cpv. 2 Queste imprese devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.
2
Art. 16 cpv. 2 Queste imprese devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.
2
Art. 16a cpv. 3 Gli operatori di aeromobili devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte dagli aeromobili.
3
Art. 18 cpv. 1 Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno per gli impianti e per gli aeromobili; al riguardo, tiene conto dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 e delle normative internazionali paragonabili.
1
Art. 21 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2 equivalente (CO2eq) per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.
1
I diritti di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo.
2
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Minoranza (Thorens Goumaz, Bäumle, Friedl, Girod, Grunder, Jans, Marchand-Balet, Müller-Altermatt, Nordmann, Reynard, Semadeni, Vogler) Art. 26 cpv. 2bis Dal 2021, l'aliquota di compensazione massima aumenta ogni anno del 5 per cento e comprende le quote in Svizzera e all'estero.
2bis
Minoranza (Girod, Bäumle, Jans, Reynard) Art. 26 cpv. 3bis Dal 2021, l'aumento ammissibile applicato ai carburanti aumenta ogni anno di 1 centesimo per litro.
3bis
Minoranza (Reynard, Friedl, Girod, Jans, Müller-Altermatt, Nordmann, Reynard, Semadeni, Vogler) Art. 29 cpv. 2bis Dal 2021, l'aliquota della tassa massima aumenta ogni anno di 10 franchi per tonnellata di CO2.
2bis
Art. 31 cpv. 1bis Su richiesta presentata entro il 31 maggio 2021, l'impegno di riduzione di cui al capoverso 1 può essere prorogato sino alla fine del 2021, a condizione che la misura della riduzione venga mantenuta in modo lineare.
1bis
Art. 48a
Trasferimento dei diritti di emissione e dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 20132020
I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 20132020 possono essere riportati al 2021.
1
I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 20132020 possono essere riportati in misura limitata al 2021. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
2
III La legge del 7 ottobre 19838 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 7 cpv. 9 Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.
9
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Titolo prima dell'art. 35d
Capitolo 7: Messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili Art. 35d Se biocarburanti e biocombustibili o miscele contenenti biocarburanti e biocombustibili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 19969 sull'imposizione degli oli minerali sono messi in commercio in grande quantità, il Consiglio federale può prevedere che i biocarburanti e i biocombustibili da esso designati possano essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche o sociali.
1
2
È esonerato dall'obbligo di omologazione l'etanolo destinato alla combustione.
Tenendo conto delle disposizioni della legislazione sull'imposizione degli oli minerali, il Consiglio federale stabilisce: 3
a.
le esigenze ecologiche o sociali che i biocarburanti e i biocombustibili soggetti a omologazione devono soddisfare;
b.
la procedura di omologazione.
Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 14 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a35c (tasse d'incentivazione), 35d (messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.
1
Art. 61a
Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione e sui biocarburanti e i biocombustibili
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude una tassa ai sensi degli articoli 35a, 35b o 35bbis, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l'ammontare della tassa viene stimato.
1
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in commercio biocarburanti o biocombustibili senza omologazione secondo l'articolo 35d o ottiene un'omologa2
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zione fornendo indicazioni false, inesatte o incomplete, è punito con la multa fino a 500 000 franchi.
3
Il tentativo di commettere una delle infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 è punibile.
L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'Amministrazione federale delle dogane.
4
Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi dei capoversi 13 e un'infrazione a un altro atto normativo federale che l'Amministrazione federale delle dogane è incaricata di perseguire, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.
5
Art. 62 cpv. 2 Alle infrazioni secondo l'articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo.
2
IV 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue: 2
a.
la cifra I (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali), senza le modifiche degli allegati 1 e 1a, entra in vigore il 1° luglio 2020, con effetto sino all'entrata in vigore della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono;
b.
l'allegato 1 della cifra I (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali) entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2019;
c.
l'allegato 1a della cifra I (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali) entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2019, con effetto sino all'entrata in vigore della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono;
d.
la cifra II (legge del 23 dicembre 2011 sul CO2) entra in vigore il 1° gennaio 2021;
e.
la cifra III (legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente) entra in vigore il 1° luglio 2020, con effetto sino all'entrata in vigore della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
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Minoranza (Bäumle, Egger Mike, Hess Erich, Imark, Müri, Rösti, Ruppen, Wasserfallen, Wobmann, Zanetti Claudio) Cpv. 2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue: 2
a.
la cifra I (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali), senza le modifiche degli allegati 1 e 1a, entra in vigore il 1° luglio 2020, con effetto sino all'entrata in vigore della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2030; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono;
b.
l'allegato 1 della cifra I (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali) entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2019;
c.
l'allegato 1a della cifra I (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali) entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2019, con effetto sino all'entrata in vigore della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2030; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono;
d.
la cifra II (legge del 23 dicembre 2011 sul CO2) entra in vigore il 1° gennaio 2021.
e.
la cifra III (legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente) entra in vigore il 1° luglio 2020, con effetto sino all'entrata in vigore della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2030; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuosamente o la presente legge sia accettata in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3
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