19.054 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Ucraina per evitare le doppie imposizioni del 9 ottobre 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Ucraina per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 ottobre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio L'attuale Convenzione tra la Svizzera e l'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-UA) risale al 30 ottobre 2000 e non prevede alcuna disposizione specifica sullo scambio di informazioni.

Il Protocollo che modifica la CDI-UA completa la Convenzione con l'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard internazionale come pure con l'integrazione delle novità scaturite dal piano d'azione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Si tratta in particolare delle disposizioni volte ad attuare gli standard minimi per impedire l'uso illecito dei trattati fiscali e a migliorare la risoluzione delle controversie. In aggiunta il Protocollo adegua la CDI-UA all'attuale politica convenzionale dei due Paesi.

Le trattative si sono concluse nel mese di gennaio 2018 e il Protocollo di modifica è stato firmato il 24 gennaio 2019. I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-UA)1 è stata conclusa il 30 ottobre 2000 e non è mai stata emendata in seguito.

A seguito della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di ritirare la riserva della Svizzera in merito allo scambio di informazioni secondo il Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE, di seguito «Modello OCSE»), che ha segnato così l'inizio della modifica della politica convenzionale svizzera, l'Ucraina si è rivolta alla Svizzera per completare la CDI-UA con una disposizione in linea con l'articolo 26 del Modello OCSE.

Sebbene la CDI-UA contenga già una disposizione sullo scambio di informazioni, questa si limita soltanto alle informazioni necessarie alla corretta applicazione della Convenzione. Il 3 ottobre 2013, dopo due cicli di negoziati, è stato parafato a Kiev un Protocollo che modifica la CDI-UA (di seguito «Protocollo di modifica CDIUA»). Tuttavia, poco tempo dopo, l'Ucraina ha inserito la Svizzera in una lista come «low tax jurisdiction for transfer pricing purposes» e l'ha eliminata il 6 settembre 2015. Ciò ha ritardato il processo di approvazione della firma del Protocollo.

Dopo l'eliminazione della Svizzera da tale lista, sono stati avviati i lavori necessari alla firma del Protocollo di modifica. Tuttavia, nella primavera 2016, l'Ucraina ha comunicato alla Svizzera di volere adeguare il Protocollo di modifica parafato nel 2013 alla sua recente politica convenzionale.

Il 7 giugno 2017 la Svizzera ha firmato la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»)2. La Convenzione BEPS contiene una serie di disposizioni volte ad adeguare le vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Una parte di tali disposizioni mira all'adempimento degli standard minimi derivanti dalle azioni 6 e 14 del piano d'azione concernente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili dell'OCSE3 (di seguito «piano d'azione BEPS»).

I negoziati per la firma del Protocollo di modifica contenente le novità scaturite dal
piano d'azione BEPS si sono tenuti a Berna nell'agosto 2017 e sono stati conclusi per corrispondenza. Il Protocollo di modifica è stato firmato il 24 gennaio 2019 a Davos. I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia sono stati consultati nell'agosto 2018 e ne hanno approvato la conclusione.

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RS 0.672.976.71 FF 2018 4569 Consultabile all'indirizzo: www.oecd.org > Fiscalité > Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices > Documents clés > Exposé des actions: Plan d'action sur le BEPS.

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1.2

Valutazione

Il Protocollo di modifica attua gli standard minimi in materia di CDI. Permette inoltre di adeguare la CDI-UA all'attuale politica convenzionale dei due Paesi.

Il Protocollo di modifica adegua la CDI-UA agli standard minimi per le CDI definiti dal piano d'azione BEPS. In qualità di Stato membro dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata a recepire nelle proprie CDI quelle disposizioni relative alle CDI che costituiscono standard minimi del piano d'azione BEPS. Con il Protocollo di modifica la Svizzera compie un ulteriore passo in questa direzione.

Inoltre, la disposizione sullo scambio di informazioni è in linea con lo standard internazionale per lo scambio di informazioni su domanda.

Per quanto riguarda l'imposizione dei dividendi, basterà una quota del 10 anziché del 20 per cento nella società distributrice perché una partecipazione sia considerata qualificata. Inoltre, è stata convenuta l'esenzione dei dividendi pagati al Governo dell'altro Stato, a una sua suddivisione politica, a un suo ente locale, alla banca centrale o a un istituto di previdenza dell'altro Stato contraente.

Su richiesta dell'Ucraina, le disposizioni sugli interessi e sui canoni sono adeguate alle nuove esigenze della sua politica convenzionale. In entrambi i casi viene quindi prelevata un'imposta residua del 5 per cento. Tuttavia, una clausola evolutiva della nazione più favorita permette di ridurre le aliquote sia per i dividendi qualificati, sia per gli interessi e i canoni, se l'Ucraina conclude una Convenzione più vantaggiosa in questo ambito con uno Stato membro dell'OCSE.

Su richiesta della Svizzera, il Protocollo di modifica prevede l'introduzione di una clausola arbitrale. La procedura amichevole in vigore nella CDI-UA non comporta alcun obbligo di garantire il risultato. Attualmente non si può quindi escludere che la procedura amichevole tra autorità competenti svizzere e ucraine non sia sempre in grado di evitare singoli casi di doppia imposizione. Si tratta di una situazione insoddisfacente sotto il profilo della certezza del diritto, cui si pone ora rimedio con la clausola arbitrale.

Le soluzioni del Protocollo di modifica tengono conto dell'attuale situazione politica e finanziaria dell'Ucraina e contribuiranno allo sviluppo positivo delle relazioni economiche bilaterali.

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Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Il Protocollo di modifica adegua e completa singole disposizioni della CDI-UA.

Oltre agli adeguamenti di natura formale, contiene le seguenti modifiche: Art. I del Protocollo di modifica concernente il preambolo della CDI-UA Come previsto dallo standard minimo definito nell'azione 6 del piano d'azione BEPS e dal Modello OCSE nella versione aggiornata di novembre 2017, nel preambolo si specifica che la CDI-UA intende anche prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.

Art. III del Protocollo di modifica concernente l'art. 3 della CDI-UA (Definizioni generali) L'articolo 3 paragrafo 1 lettera j CDI-UA definisce l'espressione «istituto di previdenza» in base ai lavori dell'OCSE in questo campo, senza che ciò comporti una differenza materiale rispetto alla definizione utilizzata nelle recenti CDI concluse dalla Svizzera. Questa disposizione è precisata al numero 2 del Protocollo della CDI-UA con riferimento alle legislazioni interne dei due Stati. Per la Svizzera, l'espressione comprende gli istituti delle assicurazioni sociali e della previdenza (1° e 2° pilastro nonché il pilastro 3a).

Art. V del Protocollo di modifica concernente l'art. 7 della CDI-UA (Utili delle imprese) Conformemente allo standard minimo delineato nell'azione 14 del piano d'azione BEPS «Rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie», i Paesi devono recepire, se possibile, il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello OCSE nelle loro convenzioni fiscali con il seguente tenore: «L'accordo [amichevole] concluso è attuato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti». Se ciò non dovesse essere fattibile, devono introdurre nelle proprie convenzioni altre disposizioni che limitano il termine per una rettifica di cui all'articolo 7 paragrafo 2 o all'articolo 9 paragrafo 1 del Modello OCSE, al fine di evitare rettifiche successive che non possono più essere oggetto di uno sgravio in virtù di una procedura amichevole. Tali disposizioni sono contenute nel commentario del Modello OCSE nella versione aggiornata di novembre 2017.

Gli Stati che recepiscono il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 non sono tuttavia tenuti a introdurre simili disposizioni nelle loro convenzioni.

Poiché, conformemente alla politica convenzionale svizzera, la CDI-UA non
comprende il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2, l'articolo 7 paragrafo 7 CDIUA stabilisce che per gli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente non si può più eseguire una rettifica decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Per quanto riguarda le imprese associate, attualmente è già prevista una disposizione analoga all'articolo 9 CDI-UA (par. 3).

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Art. VII, VIII e IX del Protocollo di modifica concernenti gli art. 10 (Dividendi), 11 (Interessi) e 12 (Canoni) della CDI-UA Per quanto riguarda i dividendi, sono state mantenute le esistenti aliquote d'imposta residua del 15 per cento e del 5 per cento. Ciononostante, la quota di partecipazione è stata ridotta dal 20 al 10 per cento. Inoltre, i dividendi provenienti da uno Stato contraente e pagati all'altro Stato, a una sua suddivisione politica, a un suo ente locale, alla banca centrale o a un istituto di previdenza di questo Stato beneficiano di un'esenzione (art. 10 par. 3 CDI-UA).

Nel caso degli interessi, l'aliquota d'imposta residua del 10 per cento è stata ridotta al 5 per cento e si applicherà anche agli interessi in relazione alla vendita a credito e agli interessi su prestiti di qualunque natura concessi da un istituto bancario.

Per quanto concerne i canoni, l'imposta residua del 10 per cento è stata anch'essa ridotta al 5 per cento e si applicherà parimenti ai canoni pagati nell'ambito industriale, commerciale o scientifico.

L'adeguamento dell'imposta residua prelevata sui redditi passivi è in linea con l'attuale politica convenzionale dell'Ucraina, che sta attuando in tutte le sue CDI.

Tuttavia, nel nuovo numero 6 del Protocollo della CDI-UA è prevista una clausola evolutiva della nazione più favorita per i dividendi da partecipazioni qualificate, gli interessi e i canoni. Pertanto, se l'Ucraina conclude una soluzione più vantaggiosa con uno Stato terzo membro dell'OCSE, le disposizioni più favorevoli si applicheranno anche alla Svizzera.

Art. X del Protocollo di modifica concernente l'art. 23 della CDI-UA (Eliminazione della doppia imposizione) Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni, l'articolo 23 paragrafo 1 lettera a CDI-UA è completato in modo che la Svizzera conservi il diritto di assoggettare a imposta gli utili in capitale derivanti dall'alienazione di società immobiliari, se questi utili non sono stati effettivamente tassati in Ucraina.

Art. XI del Protocollo di modifica concernente l'art. 25 della CDI-UA (Procedura amichevole) Il presente articolo prevede, da un lato, un adeguamento dell'articolo 25 paragrafo 1 CDI-UA. Questa disposizione disciplina le richieste di procedura amichevole e, in particolare, l'accertamento dell'autorità competente
presso cui presentare la richiesta di procedura amichevole.

Conformemente alla disposizione in vigore, quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla CDI-UA, deve rivolgersi all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

L'articolo 25 paragrafo 1 CDI-UA viene adeguato in modo da non limitare più una persona nella scelta dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta di procedura amichevole. Il tenore della disposizione corrisponde all'attuale versione del Modello OCSE.

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D'altro lato, il paragrafo 3 viene completato al fine di corrispondere al Modello OCSE e allo standard minimo del piano d'azione BEPS. In questo modo le autorità competenti degli Stati contraenti potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

Art. XII del Protocollo di modifica concernente il nuovo art. 25a della CDI-UA (Arbitrato) Questo articolo prevede l'inserimento nella CDI-UA di una clausola arbitrale, corrispondente essenzialmente a quella contenuta nella parte VI della Convenzione BEPS. Gli obblighi assunti corrispondono in gran parte a quelli dell'articolo 25 paragrafo 5 del Modello OCSE, che la Svizzera ha concordato in numerose CDI.

Questa clausola, analogamente a quella prevista nella Convenzione BEPS, fornisce molti più dettagli sulla procedura rispetto a quella disciplinata nell'articolo 25 paragrafo 5 del Modello OCSE. Tuttavia, alcuni aspetti della procedura non vengono regolati (ad es. i termini). Il paragrafo 10 prevede pertanto che le autorità competenti regolino la procedura arbitrale in modo esaustivo mediante accordo amichevole.

Se nell'ambito di una procedura amichevole le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo entro un periodo di tre anni (par. 1), il contribuente può richiedere per scritto che il caso sia sottoposto ad arbitrato.

Conformemente al paragrafo 4 la decisione arbitrale è definitiva e vincolante per entrambi gli Stati contraenti. Le autorità competenti sono tenute ad attuarla mediante l'accordo amichevole. Tuttavia, se la persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, ad esempio perché tale persona decide di sottoporre le questioni non risolte a un tribunale, viene meno la vincolatività della decisione. Questo meccanismo permette di tenere conto degli interessi dei contribuenti che subiscono una doppia imposizione e di garantire la certezza del diritto.

I paragrafi 5-9 disciplinano in modo dettagliato il calcolo del termine di tre anni, durante i quali le autorità competenti dispongono del tempo necessario per risolvere il caso mediante accordo amichevole. I paragrafi 2 e 3 disciplinano le modalità di calcolo del termine di tre anni in circostanze particolari.

I paragrafi 12-14 contengono
regole volte a disciplinare la nomina dei membri di un collegio arbitrale. Trovano applicazione solo nel caso in cui le autorità competenti svizzere e ucraine non stabiliscano di comune accordo regole diverse.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale (par. 12 lett. a). Ciascuna autorità competente deve designare un membro del collegio, e i due membri così designati devono nominare un terzo membro, che non deve avere la nazionalità né essere residente della Svizzera o dell'Ucraina e che assumerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale (par. 12 lett. b). Ogni membro del collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti così come alle persone interessate dalla procedura amichevole e ai loro consulenti (par. 12 lett. c).

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Nel caso in cui un membro o il Presidente del collegio arbitrale non venga nominato, è previsto che tale nomina sia effettuata dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l'amministrazione fiscali dell'OCSE che non abbia la nazionalità svizzera o ucraina (par. 13 e 14). Questo dispositivo, che si applica soltanto qualora le autorità competenti non concordino regole diverse, impedisce che l'arbitrato per le questioni sollevate in un caso di procedura amichevole possa essere rinviato indebitamente.

I paragrafi 15 e 16 disciplinano la confidenzialità. Per garantire che la procedura arbitrale raggiunga il suo scopo senza violare la confidenzialità della procedura amichevole, il paragrafo 15 stabilisce che ai membri del collegio arbitrale siano applicati gli obblighi di confidenzialità previsti dall'articolo 26 CDI-UA. Le autorità competenti della Svizzera e dell'Ucraina devono assicurarsi che tali membri e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione previsti dall'articolo 26 CDI-UA (par. 16).

Se nel corso della procedura arbitrale le autorità competenti della Svizzera e dell'Ucraina risolvono il caso mediante accordo amichevole, la procedura arbitrale si conclude (par. 17). Lo stesso vale se la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.

Il paragrafo 18 regola il tipo di procedura arbitrale: il metodo applicato, a meno di diverso accordo tra le autorità competenti svizzere e ucraine, è quello dell'«offerta definitiva» («final offer»), denominato anche metodo della «miglior offerta definitiva» («best and final offer»). Tale metodo prevede che le autorità competenti svizzere e ucraine sottopongano ciascuna al collegio arbitrale una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso concreto. Le proposte di risoluzione sottoposte dall'autorità competente di ciascuno Stato contraente possono essere corroborate da un documento a supporto della propria posizione. Ciascuna autorità competente può anche sottoporre una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione presentati dall'altra autorità
competente. La memoria di replica permette di rispondere soltanto alle posizioni e alle argomentazioni dell'altra autorità competente, ma non offre a un'autorità competente la possibilità di formulare argomentazioni aggiuntive a sostegno della propria posizione. Quale decisione, il collegio arbitrale sceglie una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio e non contiene alcuna motivazione o spiegazione. La decisione è comunicata per scritto alle autorità competenti della Svizzera e dell'Ucraina e non ha valore di precedente in nessun altro caso.

Il paragrafo 19 stabilisce che gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, nonché qualsiasi costo sostenuto in relazione alla procedura arbitrale dalla Svizzera e dall'Ucraina, siano a carico di queste ultime secondo modalità da stabilirsi di comune accordo. In assenza di tale accordo, la Svizzera e l'Ucraina sostengono ciascuna le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Il costo del Presidente del collegio arbitrale è a carico degli Stati contraenti in parti uguali.

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Il paragrafo 20, infine, statuisce che le questioni non risolte relative a un caso di procedura amichevole già sottoposte alla decisione di un collegio arbitrale non possono più essere sottoposte ad arbitrato.

Art. XIII del Protocollo di modifica concernente l'art. 26 CDI-UA (Scambio di informazioni) Il Protocollo di modifica introduce una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Le seguenti considerazioni illustrano unicamente singoli aspetti dell'articolo 26 CDI-UA e delle relative disposizioni previste dal Protocollo della CDI-UA (n. 8).

Il campo di applicazione dello scambio d'informazioni si limita alle imposte considerate dalla presente Convenzione.

In occasione dei negoziati la delegazione svizzera ha comunicato alla delegazione ucraina che la Svizzera non darà seguito a domande di assistenza amministrativa in materia fiscale basate su dati ottenuti illegalmente.

Le disposizioni dell'articolo 26 vengono concretizzate nel numero 8 del Protocollo della CDI-UA (art. XV n. 5 del Protocollo di modifica). Questa disposizione disciplina nel dettaglio anche le condizioni che una domanda di informazioni deve soddisfare (lett. b). In particolare è indispensabile identificare il contribuente interessato (ricorrendo a tutti gli elementi che ne consentono l'identificazione) e comunicare, se noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es. di una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il Protocollo della CDI-UA stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (lett. c).

Lo standard internazionale in materia sancisce che lo scambio di informazioni sia limitato alle domande concrete. Vi sono comprese anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si suppone non abbiano adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La CDI-UA permette di dare seguito a queste domande. Fornendo informazioni dettagliate riguardo al gruppo di contribuenti che permettono allo Stato richiesto di determinare concretamente quali sono le persone interessate, lo Stato richiedente adempie all'obbligo di identificazione dei contribuenti interessati dalla domanda (lett. b).

Tale interpretazione segue la regola interpretativa sui presupposti
di una domanda (lett. c in combinato disposto con lett. b) che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza peraltro autorizzare le «fishing expedition». Le premesse procedurali per entrare nel merito di domande raggruppate sono stabilite nella legge del 28 settembre 20124 sull'assistenza amministrativa fiscale.

L'articolo 26 CDI-UA non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico.

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RS 651.1

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La nuova disposizione si applica agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data.

Art. XIV del Protocollo di modifica concernente l'art. 26a CDI-UA (Diritto ai benefici) Il paragrafo 1 introduce una clausola antiabuso che fa riferimento allo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione («principal purpose test» oppure «regola PPT»). In virtù di tale clausola, i benefici previsti dalla CDI-UA non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDIUA. La regola PPT mette in pratica lo standard minimo definito nell'azione 6 del piano d'azione BEPS ed è contenuta nel Modello OCSE, nella versione aggiornata del novembre 2017.

Sebbene si tratti di una clausola nuova, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute negli ultimi anni dalla Svizzera nel quadro di numerose CDI.

La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali i dividendi, gli interessi e i canoni, ma è applicabile a tutti i redditi previsti dalla CDI-UA. Di conseguenza, tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola si differenzia da quello delle numerose CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto. In base al testo riportato, si è infatti in presenza di abuso non soltanto nelle situazioni in cui l'ottenimento di benefici convenzionali è lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione, ma anche laddove rappresenta solamente uno degli scopi principali.

Nella prassi, entrambe le formulazioni dovrebbero consentire di giungere al medesimo risultato. Infatti, la seconda parte della clausola antiabuso prevede che i benefici della Convenzione siano comunque concessi se ciò è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui l'ottenimento dei benefici convenzionali non era lo scopo principale dell'accordo, dello strumento o della
transazione.

Il paragrafo 2 corrisponde a una disposizione integrativa proposta nel commentario del Modello OCSE relativo alla regola PPT. Ai sensi di tale norma è possibile accordare determinati benefici convenzionali anche in situazioni di abuso di cui al paragrafo 1, se tali benefici fossero stati accordati in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione abusiva. La disposizione garantisce che, in caso di uso illecito della convenzione, uno Stato contraente possa adottare i provvedimenti fiscali previsti per la fattispecie che sarebbe sussistita in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione abusiva. Per la Svizzera tale disposizione è meramente di natura dichiarativa, in quanto le autorità fiscali hanno già la facoltà di concedere secondo il diritto interno benefici fiscali anche senza una simile clausola.

Infine, il paragrafo 3 dispone che le autorità competenti si consultino prima di rifiutare un beneficio convenzionale concesso in base all'articolo 26a CDI-UA.

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Art. XVI del Protocollo di modifica (Entrata in vigore) Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del Protocollo stesso, o dopo tale data. Lo stesso vale anche per le disposizioni sullo scambio di informazioni.

3

Ripercussioni finanziarie

In ogni CDI le due parti contraenti rinunciano a una parte delle loro entrate fiscali.

Nel complesso, le misure concordate salvaguardano le condizioni quadro fiscali e si ripercuotono, quindi, positivamente sull'economia svizzera. L'introduzione di una disposizione relativa allo scambio di informazioni non determina una diminuzione diretta delle entrate fiscali. Al contrario, una simile clausola potrebbe generare gettito fiscale supplementare, poiché consentirebbe alla Svizzera di presentare all'Ucraina domande di assistenza amministrativa. Tuttavia non è possibile formulare stime al riguardo. Il Protocollo di modifica può essere attuato con le attuali risorse di personale.

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Aspetti giuridici

Il Protocollo di modifica CDI-UA si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)5, in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (vedi anche art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Nella fattispecie, non esiste alcuna legge o trattato internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere un trattato quale il Protocollo di modifica CDI-UA. Il Parlamento ha pertanto facoltà di approvare il Protocollo di modifica.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il Protocollo di modifica contiene disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). Il Protocollo contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'arti5 6 7

RS 101 RS 172.010 RS 171.10

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colo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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Procedura di consultazione

Il Protocollo di modifica sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20058 sulla procedura di consultazione (LCo) si impone l'obbligo di svolgere una procedura di consultazione. Per il Protocollo di modifica CDI-UA è stata svolta una procedura informativa. In questo contesto, nell'agosto 2018 i Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa. Il Protocollo di modifica è stato accolto favorevolmente e senza obiezioni. Essendo le posizioni degli ambienti interessati note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione.

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RS 172.061

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