Traduzione

Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran che modifica la Convenzione del 27 ottobre 2002 (Aban 5, 1381, solar Hijra) tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio e il suo Protocollo Concluso il 3 giugno 2019 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, nell'intento di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 27 ottobre 20022 (Aban 5, 1381, solar Hijra) tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio e il suo Protocollo (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale, nell'intento di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscali (inclu-

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se le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:»

Art. 2 L'articolo 3 (Definizioni generali) paragrafo 1 lettera f) numero (ii) della Convenzione è sostituito dal numero seguente: «(ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;» Art. 3 1. Il seguente nuovo paragrafo 8 è aggiunto all'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione: «8. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.» 2. Il seguente nuovo paragrafo 3 è aggiunto all'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione: «3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un'impresa, e tassare conseguentemente, utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati in ragione delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall'impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.» 3. La seguente disposizione è aggiunta alla fine del paragrafo 2 dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione: «L'accordo è attuato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale dei due Stati contraenti, ma al più tardi dieci anni dopo la fine dell'anno fiscale considerato.»

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Art. 4 L'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo: «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione nazionale relativa alle imposte di ogni natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione nazionale di questo Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte, della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte o del controllo di quanto precede. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche se queste informazioni non gli sono utili per fini fiscali propri.

L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire informazioni solo perché, per tali informazioni, non sussiste alcun interesse nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni 5977

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unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.» Art. 5 I vigenti articoli 28 e 29 della Convenzione vengono rinumerati in articolo 29 e 30.

Art. 6 Nella Convenzione è introdotto il seguente nuovo articolo 28 (Diritto ai benefici): «Art. 28

Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a elementi di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» Art. 7 Il seguente numero 5 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «5. Ad articolo 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti d'informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta, compresi, laddove disponibile, il suo nome nonché qualsiasi altro elemento che faciliti la sua identificazione, come l'indirizzo, il numero d'identificazione fiscale, il numero d'identificazione nazionale ecc.; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) se sono noti, il nome, l'indirizzo e gli elementi di cui al numero i del detentore presunto delle informazioni richieste.

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c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri i­v della lettera b devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che l'articolo 26 non impone agli Stati contraenti di procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico; non esclude nemmeno queste forme di scambio di informazioni se gli Stati contraenti dovessero adottarle mediante accordo successivo.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.

f)

Se, in un caso, lo scambio di informazioni genera costi che eccedono i costi amministrativi usualmente sostenuti dallo Stato richiesto, lo Stato richiedente si fa carico della parte eccedente i costi.

g)

Se viene accertato che sono state scambiate informazioni erronee o informazioni che non avrebbero dovuto essere scambiate, lo Stato richiedente ne viene informato senza indugio. Esso è tenuto a correggere o distruggere queste informazioni.»

Art. 8 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica.

2. Le disposizioni del presente Protocollo si applicheranno alle domande di informazioni presentate il giorno dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data, in relazione ad anni fiscali che: a)

nel caso della Svizzera, iniziano il, o dopo il, 1° gennaio (corrispondente al Dey 11, solar Hijra) dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo;

b)

nel caso della Repubblica Islamica dell'Iran, iniziano il, o dopo il, primo giorno del farvardin (corrispondente al 21 marzo) dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Teheran, il 3 giugno 2019, corrispondente al Khordad 13, 1398, solar Hijra, nelle lingue tedesca, persiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran:

Markus Leitner Ambasciatore di Svizzera in Iran

Mohammed Ghasem Panahi Presidente in carica dell'autorità fiscale iraniana

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