Codice civile svizzero

Progetto

(Matrimonio per tutti) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 agosto 20191; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: Minoranza (Nidegger, Bregy, Geissbühler, Haab, Schwander, Walliser) Non entrare in materia I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 92 II. Partecipazione finanziaria

Concerne soltanto il testo tedesco Art. 94

A. Capacità al matrimonio

Concerne soltanto i testi tedesco e francese Minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser) Secondo il diritto vigente Questa proposta vale anche per gli articoli 96, 97a, 98 capoverso 1, 102 capoverso 2, 105 numero 1, 160 capoversi 2 e 3, 163 capoverso 1, 182 capoverso 2

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Art. 96 II. Matrimonio o unione domestica registrata antecedente

Chi vuol contrarre matrimonio deve fornire la prova che il matrimonio antecedente o l'unione domestica registrata contratta con una terza persona sono stati sciolti o dichiarati nulli.

Art. 97a

Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri

L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

1

2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 98 cpv. 1 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 102 cpv. 2 2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 105 n. 1 È data una causa di nullità se: 1.

al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata con una terza persona e il matrimonio antecedente o l'unione domestica registrata non erano stati sciolti;

Art. 160 cpv. 2 e 3 Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere il cognome da nubile o celibe di uno di loro.

2

Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendo il cognome da nubile o celibe di uno di loro. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo.

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Art. 163 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 182 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

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Art. 252 cpv. 2 ­ Minoranza (Flach, Aebischer Matthias, Arslan, Bauer, Burkhart, Fehlmann Rielle, Markwalder, Marti Min Li, Mazzone, Merlini, Naef, Wasserfallen Flavia) Fra l'altro genitore e il figlio, risulta dal matrimonio con la madre oppure, se previsto dalla legge, è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.

2

Titolo prima dell'art. 255 ­ Minoranza (Flach, Aebischer Matthias, Arslan, Bauer, Burkhart, Fehlmann Rielle, Markwalder, Marti Min Li, Mazzone, Merlini, Naef, Wasserfallen Flavia)

Capo secondo: Della genitorialità del marito o della moglie Art. 259a ­Minoranza (Flach, Aebischer Matthias, Arslan, Bauer, Burkhart, Fehlmann Rielle, Markwalder, Marti Min Li, Mazzone, Merlini, Naef, Wasserfallen Flavia) F. Genitorialità dei coniugi dello stesso sesso

Se al momento della nascita del figlio la madre è sposata con una donna, questa è considerata l'altro genitore.

1

Allo stato giuridico dell'altro genitore si applicano per analogia le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del padre.

2

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Art. 9g 4a. Regime dei beni in caso di matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all'estero prima dell'entrata in vigore integrale della modifica del ...

Alle coppie di persone dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all'estero prima dell'entrata in vigore integrale della modifica del presente Codice del ...4 si applica retroattivamente, dalla data della celebrazione del matrimonio, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, in quanto esse non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o patrimoniale.

1

Prima dell'entrata in vigore integrale delle disposizioni della modifica del presente Codice del ..., ogni coniuge può comunicare per scritto all'altro che il regime dei beni di cui all'articolo 18 della legge del 18 giugno 20045 sull'unione domestica registrata (LUD) è mantenuto fino al momento di detta entrata in vigore.

2

Il regime dei beni di cui all'articolo 18 LUD è mantenuto anche quando all'entrata in vigore integrale della modifica del presente 3

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Codice del ... è in corso un'azione per lo scioglimento del regime patrimoniale secondo il diritto svizzero.

Minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser) Stralciare II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Mette in vigore l'articolo 9g capoverso 2 del Titolo finale del presente Codice sei mesi prima delle altre disposizioni.

2

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 giugno 20046 sull'unione domestica registrata Titolo prima dell'articolo 1

Capitolo 1: Oggetto Art. 1 La presente legge disciplina gli effetti e lo scioglimento nonché la conversione in matrimonio dell'unione domestica registrata contratta da coppie omosessuali prima dell'entrata in vigore integrale della modifica del Codice civile del ...7.

Minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser) Secondo il diritto vigente La presente proposta vale anche per gli articoli 2, 3­8, 9 capoverso 1 lettere b e bbis e 26.

Art. 2 Abrogato Capitolo 2, sezioni 1 e 2 (art. 3­8) Abrogate Art. 9 cpv. 1 lett. b e bbis Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se: 1

b.

i partner sono parenti in linea retta oppure fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;

bbis. al momento della costituzione dell'unione domestica registrata uno dei partner era già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata e il matrimonio o l'unione domestica registrata contratti in precedenza non sono stati sciolti;

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Art. 26 Abrogato

Capitolo 4a: Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio Art. 35

Dichiarazione di conversione

In qualsiasi momento, i partner possono dichiarare congiuntamente all'ufficio dello stato civile di loro scelta di voler convertire l'unione domestica registrata in matrimonio.

1

Devono comparire personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile, provare la loro identità e l'esistenza dell'unione domestica registrata per mezzo di documenti e firmare la dichiarazione di conversione.

2

Su domanda, la dichiarazione di conversione è resa in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento nel locale dei matrimoni.

3

4

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser) Stralciare Art. 35a

Effetti della dichiarazione di conversione

Dal momento in cui la dichiarazione di conversione è firmata, i partner sono considerati coniugati.

1

Se gli effetti giuridici di una disposizione legale dipendono dalla durata del matrimonio, la durata dell'unione domestica registrata che lo precede è computata.

2

Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti ha effetto dalla data della conversione, salvo che i partner abbiano disposto altrimenti per convenzione patrimoniale o matrimoniale.

3

Se è stata conclusa una convenzione patrimoniale o matrimoniale, essa resta valida anche dopo la conversione.

4

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2. Legge federale del 18 dicembre 19878 sul diritto internazionale privato Art. 43 cpv. 1 e 2 Concerne soltanto il testo tedesco 8

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Minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser) Secondo il diritto vigente La presente proposta vale anche per gli articoli 45 capoversi 2 e 3, 50, 51 lettera b, 52 capoversi 2 e 3, 64 capoverso 1, 65 capoverso 1, 65a­65d Art. 45 cpv. 2 e 3 2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

3

Abrogato

Art. 50 III. Decisioni o provvedimenti stranieri

Le decisioni o i provvedimenti stranieri concernenti i diritti e i doveri coniugali sono riconosciuti in Svizzera se: a.

sono stati pronunciati nello Stato di domicilio o di dimora abituale di uno dei coniugi; o

b.

sono stati pronunciati nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.

Art. 51 lett. b Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti: b.

per la liquidazione del regime dei beni in caso di scioglimento giudiziale del matrimonio o di separazione, i tribunali svizzeri competenti in merito (art. 59, 60, 60a, 63, 64);

Art. 52 cpv. 2 e 3 2

3

I coniugi posso scegliere fra: a.

il diritto dello Stato in cui sono ambedue domiciliati o lo saranno dopo la celebrazione del matrimonio;

b.

il diritto del luogo di celebrazione del matrimonio; e

c.

il diritto di uno dei loro Stati di origine.

L'articolo 23 capoverso 2 è inapplicabile.

Art. 60a 3. Foro del luogo di celebrazione del matrimonio

Se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è cittadino svizzero, per le azioni di divorzio o separazione sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di celebrazione del matrimonio, sempre-

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ché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser) Stralciare Art. 64 cpv. 1 I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59, 60 o 60a. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).

1

Art. 65 cpv. 1 Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se: 1

a.

sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi;

b.

sono riconosciute in uno degli Stati di cui alla lettera a; o

c.

sono state pronunciate nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.

Art. 65a I. Applicazione del capitolo 3

Le disposizioni del capitolo 3 si applicano per analogia all'unione domestica registrata.

Art. 65b Abrogato Art. 65c

II. Diritto applicabile

Se il diritto applicabile in virtù delle disposizioni del capitolo 3 non prevede norme concernenti l'unione domestica registrata, si applicano le disposizioni del diritto matrimoniale.

Art. 65d Abrogato

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