Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981

Progetto

(LMCCE) (Concessione di prestazioni complementari alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 29 ottobre 20191 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge federale del 30 settembre 20163 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è modificata come segue: Art. 4 cpv. 6 lett. c 6

Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue: c.

non comporta una riduzione né delle prestazioni dell'aiuto sociale né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 21a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

L'articolo 4 capoverso 6 lettera c nella versione della modifica del ...5 si applica anche ai contributi di solidarietà versati prima di tale modifica.

1

1 2 3 4 5

FF 2019 6731 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 211.223.13 RS 831.30 RU 2019 ...

2019-3728

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Misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981. LF

FF 2019

Le decisioni riguardanti prestazioni complementari annue per il cui calcolo al fine del computo del reddito ai sensi dell'articolo 11 della legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stato preso in considerazione un contributo di solidarietà, in deroga all'articolo 53 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), devono essere riconsiderate, su richiesta dell'assicurato, se la presente modifica ha quale conseguenza un aumento della prestazione complementare annua.

2

In deroga all'articolo 24 LPGA, il diritto al versamento retroattivo di prestazioni complementari non si estingue in seguito alla presente modifica.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Qualora entro dieci giorni dopo la scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla scadenza del termine di referendum. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 831.30 RS 830.1

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