Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto

(Legge sul Parlamento, LParl) (Rafforzamento dell'alta vigilanza) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 2 luglio 20191; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 53a

Sezione 3a: Delegazione straordinaria di vigilanza Art. 53a Allorché occorra far luce su eventi di grande portata, le Commissioni della gestione e le Commissioni delle finanze (commissioni di vigilanza) possono istituire una delegazione straordinaria di vigilanza. La decisione di istituire siffatta delegazione richiede l'approvazione delle commissioni di vigilanza delle due Camere ed è resa pubblica. Ne stabilisce il mandato e il previsto fabbisogno di mezzi finanziari e in personale.

1

La Delegazione amministrativa approva i mezzi finanziari e in personale su proposta delle commissioni di vigilanza.

2

La delegazione straordinaria di vigilanza consta di un ugual numero di membri di ciascuna delle quattro commissioni di vigilanza. Ogni commissione di vigilanza designa i propri membri. Per quanto possibile, è tenuto conto della forza dei gruppi parlamentari e delle lingue ufficiali.

3

1

2 3

FF 2019 5131 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 171.10

2019-2459

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La delegazione straordinaria di vigilanza si costituisce da sé. Il presidente e il vicepresidente non possono essere membri della medesima Camera.

4

La delegazione straordinaria di vigilanza presenta alle commissioni di vigilanza un proprio rapporto corredato di proposte.

5

Minoranza (Birrer-Heimo, Campell, Feri Yvonne, Graf Maya, Hardegger, Marra, Piller Carrard, Streiff, Töngi, Wermuth): La delegazione straordinaria di vigilanza presenta alle commissioni di vigilanza un proprio rapporto corredato di proposte. Decide autonomamente se pubblicare i risultati delle sue inchieste.

5

6

Decide a maggioranza dei membri votanti.

Titolo prima dell'art. 53b

Sezione 3b: Commissione parlamentare d'inchiesta Art. 53b Allorché occorra far luce su eventi di grande portata, l'Assemblea federale può, nell'ambito dell'alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) delle due Camere per indagare su fatti e procurarsi altre basi di giudizio.

1

Sentito il Consiglio federale, la commissione d'inchiesta è istituita con decreto federale semplice. Questo ne stabilisce il mandato e i mezzi finanziari.

2

La commissione d'inchiesta consta di un ugual numero di membri di ciascuna Camera.

3

Per la designazione dei membri e della presidenza si applica per analogia l'articolo 43 capoversi 1­3 e, per la procedura decisionale, l'articolo 92 capoversi 1 e 2.

4

Art. 150 cpv. 3, primo periodo Esse prendono provvedimenti appropriati per garantire la protezione delle informazioni. ...

3

Art. 153

Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza

Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 150, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di richiedere o ottenere da essi qualsiasi informazione e documento utili ai loro lavori.

1

Le commissioni di vigilanza possono richiedere o ottenere informazioni e documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale, sempreché ciò sia necessario all'esercizio dell'alta vigilanza.

2

3

Possono incaricare le loro delegazioni di procedere a indagini se: a.

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non sono in grado di garantire esse stesse la protezione delle informazioni secondo l'articolo 150 capoverso 3; o

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b.

4

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i loro diritti d'informazione non sono sufficienti per esercitare l'alta vigilanza.

Le commissioni di vigilanza non hanno alcun diritto di farsi consegnare: a.

i verbali delle sedute del Consiglio federale;

b.

i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

Le commissioni di vigilanza decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione.

5

Art. 154

Diritti d'informazione delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta

La Delegazione delle finanze, la Delegazione delle Commissioni della gestione e le delegazioni straordinarie di vigilanza (delegazioni di vigilanza), nonché le commissioni parlamentari d'inchiesta hanno il diritto di ottenere tutte le informazioni, nonché di farsi consegnare e di consultare tutti i documenti necessari per adempiere i loro compiti. Non può essere sottaciuta loro alcuna informazione.

1

2

Possono interrogare persone in veste di testimoni.

La Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione ricevono costantemente tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi, nonché le note informative. Stabiliscono congiuntamente i dettagli della loro trasmissione, consultazione e conservazione.

3

Art. 154a, 155, 157 e 158 Abrogati Art. 162 cpv. 1 lett. d Le relazioni di servizio tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione sono rette per analogia dalle seguenti disposizioni concernenti le relazioni tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale: 1

d.

organizzazione e procedura delle inchieste delle commissioni di vigilanza, delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta (titolo nono).

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Titolo prima dell'art. 163

Titolo nono: Organizzazione e procedura delle inchieste delle commissioni di vigilanza, delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta Art. 163

Protezione delle informazioni e diritto di consultare i documenti

Le commissioni di vigilanza, le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta prendono provvedimenti appropriati per garantire la protezione delle informazioni.

1

Emanano istruzioni sulla protezione delle informazioni applicabili nel loro settore di competenza. Le commissioni di vigilanza limitano in particolare l'accesso ai corapporti.

2

Sul diritto di consultare i documenti delle commissioni di vigilanza, della Delegazione delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle finanze decide il presidente della commissione o delegazione interessata conformemente agli articoli 6­8a dell'ordinanza del 3 ottobre 20034 sull'amministrazione parlamentare.

3

Sul diritto di consultare i documenti della Delegazione di vigilanza della NFTA dopo che questa è stata sciolta decidono il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle finanze.

4

Sul diritto di consultare i documenti di inchieste concluse di una delegazione straordinaria di vigilanza o di una commissione parlamentare d'inchiesta decidono il presidente e il vicepresidente della delegazione o commissione interessata o, se essi non fanno più parte della Camera, il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.

5

Art. 164

Organizzazione

Le delegazioni straordinarie di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta dispongono di una propria segreteria. Il personale necessario è messo a disposizione dai Servizi del Parlamento.

1

Le commissioni di vigilanza, le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti.

2

Le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono inoltre far capo a inquirenti per l'assunzione delle prove; gli inquirenti operano conformemente al mandato e alle istruzioni della delegazione o commissione interessata. Gli inquirenti possono interrogare persone soltanto in veste di persone informate sui fatti.

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4

RS 171.115

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Art. 165

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Assistenza amministrativa e giudiziaria

Le autorità federali e cantonali prestano assistenza amministrativa e giudiziaria alle commissioni di vigilanza, alle delegazioni di vigilanza e alle commissioni parlamentari d'inchiesta. Le autorità federali le assistono nell'ambito di domande internazionali di assistenza amministrativa e giudiziaria.

1

2

Le autorità di polizia eseguono i mandati di accompagnamento.

Art. 166

Interrogatori

Le commissioni di vigilanza, le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta interrogano le persone in veste di persone informate sui fatti.

1

Le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono interrogare persone in veste di testimoni se una fattispecie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo. Se l'inchiesta è diretta interamente o prevalentemente contro una determinata persona, questa è interrogata in veste di persona informata sui fatti.

2

Prima di interrogare persone in veste di persone informate sui fatti o di testimoni, le commissioni di vigilanza, le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta le informano sull'oggetto dell'interrogatorio.

3

Informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono o gli erano subordinate e lo sentono, a sua richiesta, prima di farsi consegnare documenti.

4

5

L'interrogatorio è registrato su un supporto sonoro e verbalizzato.

Di principio l'estratto del verbale che la concerne è inviato alla persona interrogata; può esserle presentato per firma. Le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono derogare all'invio del verbale in particolare per motivi di protezione delle informazioni.

6

Art. 167

Diritti e obblighi delle persone interrogate

Le persone informate sui fatti sono rese attente sul loro diritto di non rispondere, i testimoni sul loro diritto di non deporre in virtù dell'articolo 42 capoverso 1 della legge del 4 dicembre 19475 di procedura civile federale e sul loro obbligo di deporre e di dire la verità.

1

Salvo disposizione contraria della presente legge, all'assunzione delle prove si applicano per analogia gli articoli 42­48 e 51­54 della legge di procedura civile federale.

2

5

RS 273

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Art. 168 1

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Falsa testimonianza e falsa perizia; disobbedienza

Ogni persona è obbligata a deporre ed è tenuta a dire la verità.

Chiunque, come testimone, fa una falsa deposizione o, come perito, fa un falso accertamento o fornisce una falsa perizia nella procedura dinanzi a una delegazione di vigilanza o a una commissione parlamentare d'inchiesta è punito in conformità dell'articolo 307 del Codice penale6.

2

Chiunque, senza un motivo previsto dalla legge, si rifiuta di fare una dichiarazione o di consegnare un documento o non ottempera a una citazione a comparire è punito in conformità dell'articolo 292 del Codice penale.

3

4

I reati sottostanno alla giurisdizione federale.

Art. 169

Citazione e accompagnamento coattivo

Una commissione di vigilanza, una delegazione di vigilanza o una commissione parlamentare d'inchiesta può, su decisione del rispettivo presidente, citare persone soggette all'obbligo di informare.

1

In applicazione analogica degli articoli 207­209 del Codice di procedura penale7, chi non dà seguito a una citazione può essere sottoposto ad accompagnamento coattivo da parte di un organo di polizia.

2

La decisione relativa alla citazione e all'accompagnamento coattivo può essere impugnata mediante opposizione entro dieci giorni dinanzi al presidente della Camera a cui appartiene il presidente della commissione o della delegazione che ha preso la decisione. L'opposizione non ha effetto sospensivo. Se constata che la decisione è illegale o sproporzionata, il presidente della Camera può accordare all'opponente una riparazione. La decisione su opposizione è definitiva.

3

Art. 170

Obbligo di consegnare registrazioni

Chiunque sia invitato da una delegazione di vigilanza o da una commissione parlamentare d'inchiesta a consegnare registrazioni, è tenuto a farlo. L'obbligo di consegna concerne anche i dati marginali, sempre che questi siano necessari per l'esercizio dell'alta sorveglianza. È fatto salvo il diritto di non produrre documenti secondo l'articolo 51 della legge del 4 dicembre 19478 di procedura civile federale.

Art. 171

Statuto delle persone al servizio della Confederazione

Le persone che sono o erano al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a consegnare o indicare qualsiasi documento utile. È applicabile per analogia il diritto di non deporre in virtù dell'articolo 42 capoverso 1 della legge del 4 dicembre 19479 di procedura civile federale.

1

6 7 8 9

RS 311.0 RS 312.0 RS 273 RS 273

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L sul Parlamento (Rafforzamento dell'alta vigilanza)

FF 2019

Se nei confronti di una persona di cui al capoverso 1 che ha fatto una deposizione veridica dinanzi a una commissione di vigilanza, una delegazione di vigilanza o una commissione parlamentare d'inchiesta dev'essere aperto un procedimento penale o disciplinare, a tal fine è necessaria un'autorizzazione rilasciata dalla commissione o delegazione interessata.

2

Se la delegazione straordinaria di vigilanza o la commissione parlamentare d'inchiesta è già stata sciolta, decide la Delegazione delle Commissioni della gestione.

3

Art. 171a

Diritti del Consiglio federale nell'ambito dell'assunzione di prove da parte di commissioni parlamentari d'inchiesta

Il Consiglio federale ha il diritto di assistere all'audizione di persone informate sui fatti e di testimoni da parte di una commissione parlamentare d'inchiesta, di porre domande completive e di esaminare i documenti consegnati alla commissione parlamentare d'inchiesta, nonché i pareri e i verbali d'interrogatorio.

1

Può pronunciarsi sul risultato dell'inchiesta dinanzi alla commissione d'inchiesta e in un rapporto all'Assemblea federale.

2

Designa uno dei suoi membri quale rappresentante dinanzi alla commissione d'inchiesta. Il rappresentante del Consiglio federale può a sua volta incaricare un agente di collegamento idoneo di esercitare i diritti del Consiglio federale di cui al capoverso 1.

3

Art. 171b

Diritti delle persone interessate nella procedura dinanzi alle delegazioni di vigilanza e alle commissioni parlamentari d'inchiesta

Le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta stabiliscono quali persone sono direttamente toccate nei loro interessi dalle indagini e le informano.

1

Alle persone interessate da inchieste delle commissioni parlamentari d'inchiesta compete il diritto di cui all'articolo 171a capoverso 1.

2

Le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono consentire alle persone interessate di farsi patrocinare da un avvocato per l'intera procedura o per chiarire singoli fatti, qualora la protezione dei loro interessi legittimi sembri richiederlo. Il patrocinatore può unicamente offrire consulenza al suo cliente.

Ha il diritto di porre domande completive.

3

Le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono sottoporre a restrizioni i diritti secondo i capoversi 2 e 3 se: 4

a.

vi è il sospetto che una persona interessata abusi dei suoi diritti;

b.

la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto;

c.

l'esercizio dei diritti di partecipazione comprometterebbe lo scopo delle indagini.

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L sul Parlamento (Rafforzamento dell'alta vigilanza)

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Se sottopongono i diritti a restrizioni in virtù del capoverso 4, comunicano alla persona interessata il contenuto essenziale dell'assunzione delle prove e le danno la possibilità di esprimersi.

5

Se i diritti secondo i capoversi 2 e 3 sono sottoposti a restrizioni, le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono fondare il loro rapporto su documenti a cui la persona interessata non ha avuto accesso soltanto nella misura in cui essa sia stata informata del contenuto essenziale degli stessi.

6

Chiuse le indagini delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta e prima della presentazione del rapporto alle Camere, alle persone cui sono mossi rimproveri è data la possibilità di esaminare la parte del progetto di rapporto che le riguarda e di esprimersi a voce o per scritto. Nel rapporto è riportato il contenuto essenziale del loro parere.

7

Art. 171c

Obbligo del segreto nella procedura dinanzi alle delegazioni straordinarie di vigilanza e alle commissioni parlamentari d'inchiesta

Le persone partecipanti alle sedute e all'assunzione delle prove delle delegazioni straordinarie di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta sono tenute al segreto fintanto che il relativo rapporto non sia pubblicato. Le persone interrogate che sono o erano al servizio della Confederazione non sono in particolare autorizzate nei confronti dei loro superiori o di altri impiegati della Confederazione a rilasciare dichiarazioni sugli interrogatori o sulle domande di documentazione a esse indirizzate.

1

Dopo la pubblicazione del rapporto, si applicano le disposizioni generali sulla natura confidenziale delle sedute di commissione.

2

3

La violazione dell'obbligo del segreto sottostà alla giurisdizione federale.

Art. 171d

Parere dell'autorità interessata

Prima che una commissione di vigilanza, una delegazione di vigilanza o una commissione parlamentare d'inchiesta riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria, all'autorità interessata è data la possibilità di esprimersi.

Art. 171e

Raccomandazione all'autorità responsabile

Nell'ambito dell'alta vigilanza, una commissione di vigilanza, una delegazione di vigilanza o una commissione parlamentare d'inchiesta può rivolgere raccomandazioni all'autorità responsabile.

1

L'autorità responsabile informa la commissione di vigilanza, la delegazione di vigilanza o la commissione parlamentare d'inchiesta sulla realizzazione di tali raccomandazioni.

2

Le raccomandazioni medesime e i pareri dell'autorità responsabile vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione.

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Art. 171f

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Ripercussioni delle inchieste delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta su altri procedimenti e indagini

L'istituzione di una delegazione straordinaria di vigilanza o di una commissione parlamentare d'inchiesta esclude che altre commissioni o delegazioni si occupino di chiarire ulteriormente i fatti concernenti lo stesso affare.

1

Se, dopo l'istituzione di una delegazione straordinaria di vigilanza, l'Assemblea federale istituisce per lo stesso affare una commissione parlamentare d'inchiesta, la delegazione straordinaria di vigilanza cessa i suoi lavori.

2

La commissione parlamentare d'inchiesta può farsi consegnare i documenti raccolti da una delegazione straordinaria di vigilanza istituita per lo stesso affare. Le dichiarazioni fatte dinanzi alla delegazione straordinaria di vigilanza da persone non tenute a deporre possono essere utilizzate dalla commissione parlamentare d'inchiesta soltanto con il loro consenso.

3

Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono o sono stati oggetto di un'inchiesta di una delegazione di vigilanza o di una commissione parlamentare d'inchiesta possono essere avviate o proseguite unicamente con l'autorizzazione della delegazione o commissione interessata. Le procedure in corso devono essere sospese finché la delegazione o commissione interessata non ne autorizzi il proseguimento.

4

Se è controversa la necessità dell'autorizzazione, decide in merito, sentito il Consiglio federale, la delegazione o commissione interessata. Se la delegazione o commissione interessata è già stata sciolta, decidono il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.

5

Un'inchiesta di una delegazione di vigilanza o di una commissione parlamentare d'inchiesta non impedisce l'esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.

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II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

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