Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 114 capoverso 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 20192, decreta:

Sezione 1: Applicabilità della LPGA Art. 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili alle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Sezione 2: Principio Art. 2 La Confederazione concede prestazioni transitorie destinate a coprire il fabbisogno vitale alle persone di almeno 60 anni che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione, fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

1

Una persona ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione se ha esaurito il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) oppure se il diritto alle indennità giornaliere dell'AD si estingue dopo la scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione e non può essere aperto un nuovo termine quadro per la riscossione.

2

1 2 3

RS 101 FF 2019 6861 RS 830.1

2019-2206

6923

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF

FF 2019

L'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione avviene nel mese in cui è riscossa l'ultima indennità giornaliera o in cui scade il termine quadro per la riscossione della prestazione.

3

Sezione 3: Condizioni per le prestazioni transitorie Art. 3

Diritto alle prestazioni transitorie

Hanno diritto alle prestazioni transitorie le persone che hanno il domicilio o la dimora abituale (art. 13 LPGA4) in Svizzera, se: 1

2

a.

esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione nel mese in cui compiono il 60° anno d'età o successivamente;

b.

sono state assicurate all'AVS per almeno 20 anni e hanno conseguito in ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS);

c.

in 10 dei 15 anni immediatamente precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione hanno conseguito un reddito da attività lucrativa secondo la lettera b; e

d.

la loro sostanza netta è inferiore alla soglia di sostanza di cui all'articolo 9a della modifica del 22 marzo 20196 della legge federale del 6 ottobre 20067 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

Rientrano nella sostanza netta segnatamente: a.

i riscatti di prestazioni regolamentari della previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza professionale conformemente all'articolo 47 della legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e all'articolo 47a LPP nel tenore di cui alla cifra II n. 2 della modifica del 22 marzo 2019 della LPC;

b.

i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione.

Le persone che hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità o anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 LAVS non hanno diritto alle prestazioni transitorie.

3

4 5 6 7 8

RS 830.1 RS 831.10 FF 2019 2259 RS 831.30 RS 831.40

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Il Consiglio federale disciplina il diritto delle persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'articolo 14 della legge del 25 giugno 19829 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

4

Art. 4

Priorità delle prestazioni complementari

Se una persona ha diritto sia alle prestazioni transitorie che alle prestazioni complementari o se una persona ha diritto alle prestazioni transitorie e il coniuge ha diritto alle prestazioni complementari, sono versate le prestazioni complementari.

Sezione 4: Importo della prestazione transitoria Art. 5

Calcolo della prestazione transitoria

L'importo della prestazione transitoria è pari alle spese riconosciute che eccedono i redditi computabili, ma al massimo a: 1

a.

58 350 franchi all'anno per le persone sole;

b.

87 525 franchi all'anno per le coppie sposate.

Le spese riconosciute e i redditi computabili dei coniugi e dei figli minorenni o di età inferiore a 25 anni che seguono ancora una formazione che vivono nella stessa economia domestica sono sommati.

2

Per il calcolo non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute.

3

Il Consiglio federale disciplina il calcolo della prestazione transitoria nel caso in cui entrambi i coniugi adempiano le condizioni di diritto.

4

Art. 6

Calcolo della prestazione transitoria in caso di versamento all'estero

Se le prestazioni transitorie sono versate in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, gli importi delle spese riconosciute e dei redditi computabili vanno adeguati al potere d'acquisto dello Stato di domicilio.

Art. 7 1

Sono riconosciute le spese seguenti: a.

9

Spese riconosciute un importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno: 1. 24 310 franchi per le persone sole, 2. 36 470 franchi per le coppie sposate, 3. 10 170 franchi per i figli che hanno compiuto gli 11 anni di età ma sono ancora minorenni e quelli di età inferiore a 25 anni che seguono ancora una formazione; per i primi due figli si prende in considerazione la tota-

RS 837.0

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Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF

4.

10 11

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lità dell'importo determinante, per i due figli successivi due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo, 7080 franchi per i figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età; per il primo figlio si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per ogni altro figlio l'importo si riduce di un sesto dell'importo applicabile al figlio precedente; l'importo per il quinto figlio si applica anche ai figli successivi;

b.

la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente: 1. 16 440 franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella regione 3 per le persone che vivono sole, 2. se più persone vivono nella stessa economia domestica, un supplemento di: ­ 3000 franchi in tutte e tre le regioni per la seconda persona ­ 2160 franchi nella regione 1 e 1800 franchi nelle regioni 2 e 3 per la terza persona ­ 1920 franchi nella regione 1, 1800 franchi nella regione 2 e 1560 franchi nella regione 3 per la quarta persona, 3. 6000 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella;

c.

in luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione transitoria sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia;

d.

le spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

e.

le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

f.

i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, inclusi i contributi alla previdenza professionale ed eccettuato il premio per l'assicurazione malattie;

g.

in caso di assicurazione facoltativa alla previdenza professionale: i contributi versati alla previdenza professionale minima conformemente all'articolo 47 LPP10 e all'articolo 47a LPP nel tenore di cui alla cifra II n. 2 della modifica del 22 marzo 201911 della LPC; per le persone che hanno compiuto il 55° anno di età, i contributi di risparmio non possono essere più elevati degli accrediti di vecchiaia di cui all'articolo 16 LPP;

h.

l'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde al premio medio cantonale o regionale per

RS 831.40 FF 2019 2259

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l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, compresa la copertura infortuni, ma al massimo al premio effettivo; i.

le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.

Se più persone vivono nella stessa economia domestica l'importo massimo riconosciuto per la pigione è fissato individualmente, per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune della prestazione transitoria secondo l'articolo 5 capoverso 2, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il numero di persone che vivono nell'economia domestica. I supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.

2

Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei Comuni tra le tre regioni. A tal fine si fonda sui livelli geografici dell'Ufficio federale di statistica.

3

Il Dipartimento federale dell'interno stabilisce la ripartizione dei Comuni in un'ordinanza. Riesamina la ripartizione quando l'Ufficio federale di statistica modifica i livelli geografici sui quali essa si fonda.

4

I Cantoni possono chiedere una riduzione o un aumento fino al 10 per cento degli importi massimi di cui al capoverso 1 lettera b in un Comune. La richiesta di riduzione è accolta solo se e fino a quando la pigione del 90 per cento dei beneficiari di prestazioni transitorie è coperta dagli importi massimi. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

5

Il Consiglio federale verifica almeno ogni dieci anni se e in che misura gli importi massimi coprono le pigioni effettive dei beneficiari di prestazioni transitorie e pubblica i risultati del suo esame. Anticipa l'esame e la pubblicazione se l'indice delle pigioni ha subito una variazione di oltre il 10 per cento dall'ultimo esame.

6

Art. 8 1

Redditi computabili

Sono computati come reddito: a.

due terzi dei redditi da attività lucrativa in denaro o in natura, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni che svolgono ancora una formazione; per i coniugi che non hanno diritto alla prestazione transitoria, il reddito da attività lucrativa è computato in ragione dell'80 per cento;

b.

i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario della prestazione transitoria o un'altra persona compresa nel calcolo di questa prestazione sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;

c.

un quindicesimo della sostanza netta, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per i figli minorenni o di età inferiore a 25 anni che svolgono ancora una formazione; se al beneficiario della prestazione transitoria o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione transitoria appartiene un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'im6927

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mobile eccedente 112 500 franchi è computato quale sostanza; il contributo di solidarietà di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 201612 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 non è computato quale sostanza;

2

d.

le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche;

e.

le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;

f.

gli assegni familiari;

g.

le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia;

h.

la riduzione individuale dei premi secondo l'articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199413 sull'assicurazione malattie.

Non sono computati: a.

le prestazioni dei parenti secondo gli articoli 328­330 del Codice civile14;

b.

gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

c.

le borse di studio e altri aiuti all'istruzione per i figli in formazione di età inferiore a 25 anni.

Art. 9

Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

Il Consiglio federale determina: a.

la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute e della sostanza;

b.

il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta;

c.

i redditi e le spese determinanti nel tempo;

d.

l'importo forfettario per le spese accessorie di un immobile occupato dal proprietario o dall'usufruttuario;

e.

l'importo forfettario per le spese di riscaldamento di un appartamento locato, per quanto queste ultime siano assunte direttamente dal locatario.

Art. 10

Adeguamento degli importi delle spese riconosciute e dei redditi computabili

Nel ricalcolare le rendite conformemente all'articolo 33ter LAVS15, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi delle spese riconosciute e dei redditi computabili.

12 13 14 15

RS 211.223.13 RS 832.10 RS 210 RS 831.10

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Art. 11

FF 2019

Rinuncia a proventi e parti di sostanza

Se il coniuge rinuncia volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall'articolo 8 capoverso 1 lettera a.

1

Gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui una persona ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuta e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito, come se la rinuncia non fosse avvenuta.

2

È altresì computata una rinuncia se, a partire dalla nascita del diritto alle prestazioni transitorie, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10 per cento della sostanza. Se la sostanza non supera 100 000 franchi, il limite è di 10 000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli; definisce in particolare i validi motivi.

3

Art. 12

Inizio e fine del diritto alle prestazioni transitorie

Il diritto alle prestazioni transitorie nasce il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.

1

Il diritto alle prestazioni transitorie si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni non è più adempiuta.

2

Art. 13

Esecuzione forzata e compensazione

1

Le prestazioni transitorie non sono soggette a esecuzione forzata.

2

Gli importi da restituire possono essere compensati con le seguenti prestazioni: a.

prestazioni transitorie esigibili;

b.

prestazioni esigibili in virtù di altre leggi in materia di assicurazioni sociali, se esse prevedono questa possibilità;

c.

prestazioni esigibili della previdenza professionale.

Prima di procedere alla compensazione, il condono dell'obbligo di restituzione di cui all'articolo 25 capoverso 1 LPGA16 è esaminato d'ufficio.

3

Se un organo incaricato dell'esecuzione ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un altro assicuratore sociale o a un istituto di previdenza, questi non possono più, nella misura della compensazione, versare le prestazioni all'assicurato con effetto liberatorio.

4

Art. 14

Esclusione del regresso

Gli articoli 72­75 LPGA17 non sono applicabili.

16 17

RS 830.1 RS 830.1

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Sezione 5: Competenze, organizzazione, procedura e vigilanza Art. 15

Organi competenti

Per il ricevimento e l'esame delle domande nonché la determinazione e il versamento delle prestazioni transitorie sono responsabili gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC18 del Cantone in cui i beneficiari hanno il domicilio.

1

La contabilità, la revisione e la responsabilità per danni da parte degli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC sono rette dalle pertinenti disposizioni della LPC.

2

Art. 16

Applicabilità della LAVS

Si applicano per analogia le seguenti disposizioni della LAVS19, incluse le eventuali deroghe alla LPGA20, che disciplinano: 1

a.

il trattamento di dati personali: articolo 49a LAVS;

b.

la comunicazione di dati: articolo 50a LAVS;

c.

l'assegnazione del numero d'assicurato: articolo 50c LAVS;

d.

l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato quale numero d'assicurazione sociale: articolo 50d LAVS;

e.

la comunicazione del numero d'assicurato nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale: articolo 50f LAVS;

f.

le misure di sicurezza: articolo 50g LAVS.

Gli organi di cui all'articolo 15 capoverso 1 possono accedere mediante procedura di richiamo al registro centrale delle prestazioni correnti dell'Ufficio centrale di compensazione (art. 50b LAVS).

2

Art. 17

Comunicazione delle prestazioni transitorie e registrazione nel sistema d'informazione sulle PC

Gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC21 comunicano i beneficiari e gli importi delle prestazioni transitorie all'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 LAVS22 per il sistema d'informazione sulle PC di cui all'articolo 26b della modifica del 22 marzo 201923 della LPC.

18 19 20 21 22 23

RS 831.30 RS 831.10 RS 830.1 RS 831.30 RS 831.10 FF 2019 2259

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Art. 18

FF 2019

Accesso al sistema d'informazione sulle PC

Possono accedere mediante procedura di richiamo ai dati di cui all'articolo 17 nel sistema d'informazione sulle PC: a.

gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC24;

b.

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Art. 19

Effetto sospensivo

Gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC25 possono, nella loro decisione, togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro; per il resto trova applicazione l'articolo 55 capoversi 2­4 della legge federale del 20 dicembre 196826 sulla procedura amministrativa.

Art. 20

Vigilanza della Confederazione

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge. Allo scopo di garantire un'esecuzione uniforme, può incaricare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni agli organi che ne sono incaricati.

1

I Cantoni forniscono ai servizi designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti di cui necessitano nell'esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, essi presentano al Consiglio federale un rapporto annuale e il conto annuale, con i dati statistici richiesti.

2

Sezione 6: Finanziamento Art. 21 Le prestazioni transitorie sono finanziate con le risorse generali della Confederazione.

1

2

I Cantoni assumono le spese d'esecuzione.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura per il versamento delle risorse della Confederazione di cui al capoverso 1 ai Cantoni.

3

24 25 26

RS 831.30 RS 831.30 RS 172.021

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Sezione 7: Disposizione penale Art. 22 È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale27 commina una pena più grave, chiunque: 1

a.

mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b.

mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

c.

viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione ufficiale o professionale a danno di terzi o a suo vantaggio;

d.

non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA28).

È punito con la multa fino a 5000 franchi, sempre che non sia data una fattispecie descritta nel capoverso 1, chiunque: 2

3

a.

violando l'obbligo che gli incombe, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni;

b.

si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi altro modo lo impedisce.

L'articolo 90 LAVS29 è applicabile.

27 28 29

RS 311.0 RS 830.1 RS 831.10

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Sezione 8: Rapporto con il diritto europeo Art. 23 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 199930 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): 1

30 31

32

33

34

a.

regolamento (CE) n. 883/200431;

b.

regolamento (CE) n. 987/200932;

c.

regolamento (CEE) n. 1408/7133;

d.

regolamento (CEE) n. 574/7234.

RS 0.142.112.681 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1).

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

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Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196035 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): 2

a.

regolamento (CE) n. 883/2004;

b.

regolamento (CE) n. 987/2009;

c.

regolamento (CEE) n. 1408/71;

d.

regolamento (CEE) n. 574/72.

Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

3

Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

4

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 24

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 25

Disposizioni transitorie

Le persone che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione prima dell'entrata in vigore della presente legge non hanno diritto alle prestazioni transitorie.

1

L'articolo 8 capoverso 1 lettera c ultima frase si applica anche ai contributi di solidarietà versati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 26

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

35

RS 0.632.31

6934

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FF 2019

Allegato (art. 24)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 30 settembre 201636 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 Art. 4 cpv. 6 lett. c: 6

Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue: c.

non comporta una riduzione né delle prestazioni dell'aiuto sociale né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 6 ottobre 200637 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) né delle prestazioni ai sensi della legge federale del ...38 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani; è fatto salvo l'articolo 11 capoverso 1 lettere b e c LPC.

2. Legge federale del 14 dicembre 199039 sull'imposta federale diretta Art. 24 lett. k Non sottostanno all'imposta sul reddito: k.

i proventi ricevuti in virtù della legge federale del ...40 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

3. Legge federale del 14 dicembre 199041 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 4 lett. n 4

Sono esenti dall'imposta soltanto: n.

36 37 38 39 40 41 42

i proventi ricevuti in virtù della legge federale del ...42 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

RS 211.223.13 RS 831.30 RS ...; FF 2019 6923 RS 642.11 RS ...; FF 2019 6923 RS 642.14 RS ...; FF 2019 6923

6935

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF

FF 2019

4. Legge del 25 giugno 198243 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 90a cpv. 2 La partecipazione della Confederazione è aumentata di 69,5 milioni di franchi all'anno per il periodo 2020­2022, al fine di promuovere il reinserimento dei lavoratori residenti.

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RS 837.0

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