A Legge federale Progetto concernente il ruolo dei partiti politici nella formazione dell'opinione e della volontà popolari del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 93, 137­139a, 141 e 163­165 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 7 maggio 20092; visto il parere del Consiglio federale del 19 agosto 20093, decreta: I Gli atti normativi menzionati qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici (LDP) Titolo prima dell'art. 10

Capitolo 1 (nuovo): Decisione ed esecuzione Art. 11 cpv. 3bis (nuovo) 3bis Se il diritto cantonale lo prevede, il materiale di voto per una votazione popolare federale può essere accompagnato da una tavola sinottica in cui figurano le raccomandazioni di voto di tutti i partiti rappresentati nel Parlamento cantonale.

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RS 101 FF 2009 5065 FF 2009 5115 RS 161.1

2009-1144

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Ruolo dei partiti politici nella formazione dell'opinione e della volontà popolari. LF

Titolo prima dell'art. 15a

Capitolo 2 (nuovo): Tempo d'antenna gratuito prima di una votazione popolare federale Art. 15a (nuovo) Messaggi politici concernenti una votazione Prima di una votazione popolare federale, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e le altre emittenti titolari di concessioni con partecipazione al canone ai sensi dell'articolo 38 della legge federale del 24 marzo 20065 sulla radiotelevisione (LRTV) accordano agli aventi diritto un tempo d'antenna gratuito per i messaggi politici concernenti tale votazione.

1

Hanno diritto a un tempo d'antenna gratuito i partiti iscritti nel registro dei partiti politici (art. 76a) e rappresentati nell'Assemblea federale in seno a un gruppo parlamentare.

2

3

Hanno parimenti diritto a un tempo d'antenna gratuito: a.

in caso di votazione su un'iniziativa popolare, il comitato d'iniziativa;

b.

in caso di votazione su una legge o un decreto federale soggetti a referendum facoltativo, il o i promotori del referendum.

Nel caso di una votazione su un'iniziativa popolare o un referendum facoltativo, il promotore dell'iniziativa o del referendum ha diritto alla diffusione di un messaggio all'inizio e verso la fine del periodo durante il quale sono diffusi i messaggi.

4

5

L'Assemblea federale stabilisce: a.

il periodo durante il quale i messaggi politici sono diffusi prima di una votazione;

b.

la durata minima e massima di questi messaggi e il tempo d'antenna settimanale riservato alla loro diffusione;

c.

i criteri di ripartizione del tempo d'antenna fra i partiti e i comitati d'iniziativa e di referendum;

d.

le modalità di ripartizione del tempo d'antenna qualora sia un referendum promosso dai Cantoni sia un referendum popolare siano riusciti o qualora un referendum popolare sia riuscito grazie all'azione di più comitati;

e.

i programmi sui quali la SSR è tenuta a diffondere i messaggi;

f.

la procedura che gli ambienti coinvolti devono seguire per far valere i propri diritti e le modalità di consegna dei messaggi alle emittenti e di diffusione dei messaggi.

6 La Cancelleria federale stabilisce, per ogni votazione, il tempo d'antenna accordato ai partiti e ai comitati che hanno fatto valere i loro diritti.

5

RS 784.40

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Art. 15b (nuovo) Produzione e finanziamento dei messaggi 1

La produzione e il finanziamento dei messaggi competono agli aventi diritto.

Gli aventi diritto designano una persona fisica che è giuridicamente responsabile del contenuto del messaggio.

2

Art. 15c (nuovo)

Esigenze minime riguardo al contenuto dei messaggi

I messaggi rispettano le esigenze minime previste dall'articolo 4 capoversi 1 e 3 e articolo 5 LRTV6 come pure i diritti della personalità ai sensi dell'articolo 28 del Codice civile7.

1

È vietata qualsiasi affermazione che presenti i fatti in maniera palesemente inesatta.

2

Art. 15d (nuovo) Divieto di pubblicità 1

Nei messaggi concernenti una votazione, è vietato: a.

introdurre dichiarazioni a carattere pubblicitario che riguardano beni o servizi di terze persone;

b.

presentare beni o servizi di terze persone;

c.

citare uno sponsor.

Il procedimento per violazione del divieto di cui al capoverso 1 non è intentato contro l'emittente del programma, bensì contro l'avente diritto e le terze persone di cui al capoverso 1.

2

Art. 76a cpv. 4 (nuovo) Allorché un partito non adempie più le condizioni di iscrizione elencate nel capoverso 1, la Cancelleria federale lo cancella dal registro dei partiti politici.

4

Art. 80 cpv. 4 (nuovo) Le decisioni della Cancelleria federale in merito all'attribuzione del tempo d'antenna (art. 15a cpv. 6) possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera b della legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale federale. L'effetto sospensivo non può essere accordato.

4

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RS 784.40 RS 210 RS 173.110

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2. Legge federale del 24 marzo 20069 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 2 lett. c Nella presente legge si intende per: c.

trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità o tempo d'antenna precedente una votazione popolare ai sensi dell'articolo 15a della legge federale del 17 dicembre 197610 sui diritti politici (LDP);

Art. 11a (nuovo) Messaggi politici concernenti una votazione I messaggi politici concernenti una votazione ai sensi dell'articolo 15a LDP11 devono essere separati dalle trasmissioni pubblicitarie.

1

2

Non sono computati nella durata massima della pubblicità accordata all'emittente.

Art. 83 cpv. 1 lett. a e cpv. 1bis (nuovo) 1

L'Autorità di ricorso è competente per: a.

esaminare i ricorsi sul contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 94) e dei messaggi politici concernenti una votazione ai sensi dell'articolo 15a LDP12;

1bis Su domanda dell'emittente e prima della diffusione, controlla la legalità dei messaggi politici concernenti una votazione.

Art. 86 cpv. 1 e 5 L'Ufficio federale vigila sul rispetto della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione, della concessione, del divieto di introdurre dichiarazioni a carattere pubblicitario nei messaggi politici concernenti una votazione (art. 15d LDP13) e delle convenzioni internazionali pertinenti. L'Autorità di ricorso è competente per trattare i ricorsi riguardanti il contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 83 cpv. 1 lett. a).

1

L'Autorità di ricorso giudica unicamente i ricorsi interposti contro trasmissioni radiotelevisive che sono già state diffuse da emittenti svizzere come pure contro messaggi politici concernenti una votazione ai sensi dell'art. 15a LDP, in procinto di essere diffusi o già diffusi. Non interviene d'ufficio.

5

9 10 11 12 13

RS 784.40 RS 161.1 RS 161.1 RS 161.1 RS 161.1

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Art. 86a (nuovo)

Controllo preliminare dei messaggi politici concernenti una votazione

In caso di dubbio circa la legalità di un messaggio, l'emittente può sottoporlo per controllo preliminare all'Autorità di ricorso, entro una settimana dal ricevimento.

1

Entro due settimane, l'Autorità di ricorso controlla la conformità del messaggio alle esigenze minime stabilite nell'articolo 15c LDP14. Le deliberazioni non sono pubbliche.

2

Se l'Autorità di ricorso giudica il messaggio palesemente illegale, quest'ultimo non è trasmesso.

3

Il ricorso al Tribunale federale (art. 99) contro una decisione dell'Autorità di ricorso in seguito al controllo preliminare non ha effetto sospensivo.

4

Art. 90 cpv. 2 lett. o e p (nuove) Può essere condannato a versare un importo sino a 10 000 franchi chiunque non adempie uno dei seguenti obblighi o lo fa in modo tardivo o incompleto, oppure, in tal ambito, fornisce false indicazioni:

2

o.

obbligo di diffondere gratuitamente messaggi politici prima di una votazione popolare conformemente agli articoli 15a­d LDP15;

p.

obbligo di rispettare il divieto di pubblicità nei messaggi concernenti una votazione ai sensi dell'articolo 15d LDP.

Art. 91 cpv. 3 lett. abis (nuova) e cpv. 3bis (nuovo) 3

Gli organi di mediazione trattano reclami contro: abis. messaggi concernenti una votazione diffusi, interposti per violazione delle esigenze minime stabilite nell'articolo 15c LDP16;

Il procedimento per violazione delle esigenze minime stabilite nell'articolo 15c LDP è intentato unicamente nei confronti dell'avente diritto.

3bis

Art. 95 cpv. 3 lett. c (nuova) 3

Il ricorso deve indicare brevemente: c.

14 15 16 17

in che modo il messaggio concernente una votazione viola le disposizioni dell'articolo 15c LDP17.

RS 161.1 RS 161.1 RS 161.1 RS 161.1

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Art. 97 cpv. 2 lett. c (nuova) 2

L'Autorità di ricorso accerta se: c.

il messaggio concernente una votazione ha violato le disposizioni dell'articolo 15c LDP18.

3. Legge del 17 giugno 200519 sul Tribunale federale (LTF) Art. 100 cpv. 3 lett. c (nuova) 3

Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: c.

della Cancelleria federale concernenti l'attribuzione del tempo d'antenna conformemente all'articolo 15a capoverso 6 della legge federale del 17 dicembre 197620 sui diritti politici (LDP).

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Joder, Bugnon, Fehr Hans, Geissbühler, Hiltpold, Mörgeli, Moret, Müri, Perrin, Schibli) Non entrare in materia

18 19 20

RS 161.1 RS173.110 RS 161.1

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