Termine di referendum: 1° ottobre 2009

Legge federale sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 17 giugno 20081; visto il parere del Consiglio federale del 20 agosto 20082, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta Art. 33 cpv. 1 lett. i 1

Sono dedotti dai proventi: i.

1 2 3 4

fino a concorrenza di un importo di 10 000 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti: 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici, 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

FF 2008 6565 FF 2008 6587 RS 642.11 RS 161.1

2008-1654

3771

Deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti. LF

2. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 9 cpv. 2 lett. l 2

Sono deduzioni generali: l.

fino a concorrenza di un importo stabilito dal diritto cantonale, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti: 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 19766 sui diritti politici, 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

Art. 72k

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 12 giugno 2009

Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2009, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni degli articoli 9 capoverso 2 lettera l e 25 capoverso 1 lettera e.

1

Scaduto tale termine, le modifiche degli articoli 9 capoverso 2 lettera l e 25 capoverso 1 lettera e si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. Si applicano gli importi di cui agli articoli 33 capoverso 1 lettera i e 59 capoverso 1 lettera e della legge federale del 14 dicembre 19907 sull'imposta federale diretta.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 23 giugno 20098 Termine di referendum: 1° ottobre 2009 5 6 7 8

RS 642.14 RS 161.1 RS 642.11; FF 2009 3771 FF 2009 3771

3772