Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» depositata il 26 febbraio 20082; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20083, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 26 febbraio 2008 «contro le retribuzioni abusive» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 95 cpv. 3 (nuovo) Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi: 3
a.
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l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;
RS 101 FF 2008 2225 FF 2009 265
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Iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»
b.
i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica;
c.
gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;
d.
l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere ac è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 95 cpv. 3 Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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