Legge federale

Disegno

di attuazione della decisione quadro 2008/977/GAI del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 20091, decreta: Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri Art. 111c cpv. 3 3

Gli articoli 111a, 111d e 111f sono applicabili per analogia.

Art. 111e Abrogato Art. 111f primo periodo Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.

Art. 111g e 111h Abrogati

2. Legge del 26 giugno 19983 sull'asilo Ingresso visto l'articolo 121 della Costituzione4; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 19955,

1 2 3 4 5

FF 2009 5873 RS 142.20 RS 142.31 RS 101: nuovo testo giusta la modifica del ... (RU...; FF 2009 5873).

FF 1996 II 1

2009-2058

5911

Attuazione della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF

Art. 102d Abrogato Art. 102e primo periodo Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.

Art. 102f e 102g Abrogati

3. Legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati Ingresso visti gli articoli 95, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione7; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19888, Art. 7a Abrogato Art. 9

Restrizione del diritto d'accesso

Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

1

a.

una legge in senso formale lo preveda;

b.

interessi preponderanti di un terzo lo esigano.

Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

2

a.

un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esiga;

b.

la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un'istruzione penale o di un'altra procedura d'inchiesta.

Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l'organo federale deve fornire le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

3

6 7 8

RS 235.1 RS 101: nuovo testo giusta la modifica del ... (RU...; FF 2009 5873).

FF 1988 II 353

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Attuazione della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF

Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano suoi interessi preponderanti e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi.

4

Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l'informazione.

5

Art. 14 (nuovo)

Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità

Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

1

2

Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni: a.

l'identità del detentore della collezione di dati;

b.

le finalità del trattamento dei dati;

c.

le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati.

Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

3

L'obbligo d'informazione del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

4

a.

la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitament

b.

l'informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.

Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 4.

5

Art. 18a (nuovo)

Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali

Se vengono raccolti dati personali, l'organo federale ha l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

1

2

Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni: a.

l'identità del detentore della collezione di dati;

b.

le finalità del trattamento dei dati;

c.

le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati;

d.

il diritto d'accesso di cui all'articolo 8;

e.

le conseguenze del suo rifiuto di fornire i dati personali richiesti.

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Attuazione della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF

Se dati che non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

3

L'obbligo di informare dell'organo federale decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

4

a.

la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure

b.

l'informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.

Il Consiglio federale può limitare l'obbligo di informare alle raccolte di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità se tale obbligo pregiudica la competitività dell'organo federale.

5

Art. 18b (nuovo)

Restrizione dell'obbligo di informare

L'organo federale può rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 2.

1

Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l'organo federale è tenuto a rispettare l'obbligo d'informazione, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

2

Art. 21 cpv. 2 lett. b Gli organi federali distruggono i dati personali che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati:

2

b.

Art. 26

devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.

Nomina e statuto

L'Incaricato è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. La sua nomina sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

1

2 Il rapporto di lavoro dell'Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 20009 sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

L'Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente e senza ricevere istruzioni da alcuna autorità. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

3

Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale.

4

5

9

La sua remunerazione non dipende dalla valutazione delle sue prestazioni.

RS 172.220.1

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Attuazione della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF

Art. 26a (nuovo)

Rinnovo e cessazione del mandato

Il mandato è tacitamente rinnovato di quattro anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.

1

Con un preavviso di sei mesi, l'Incaricato può chiedere la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.

2

Il Consiglio federale può destituire l'Incaricato prima della scadenza del suo mandato se:

3

a.

intenzionalmente o per negligenza grave, ha gravemente violato i suoi doveri d'ufficio;

b.

ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 26b (nuovo)

Altra attività

Il Consiglio federale può autorizzare l'Incaricato a esercitare un'altra attività, sempreché questa non pregiudichi la sua indipendenza e la sua reputazione.

Art. 30 cpv. 1 L'Incaricato fa rapporto all'Assemblea federale periodicamente e secondo i bisogni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati.

1

Art. 34 cpv. 1 1

Sono punite, a querela di parte, con la multa le persone private che: a.

contravvengono agli obblighi previsti dagli articoli 8­10 e 14 fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete;

b.

omettono intenzionalmente di: 1. informare la persona interessata conformemente all'articolo 14 capoverso 1; oppure 2. fornire alla persona interessata le informazioni previste dall'articolo 14 capoverso 2 lettere a­c.

Art. 38a

Disposizione transitoria della modifica del ...

Il diritto anteriore è applicabile alla nomina e alla cessazione del mandato dell'Incaricato fino alla fine della legislatura nel corso della quale entra in vigore la presente modifica.

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Attuazione della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF

4. Codice penale10 Ingresso visto l'articolo 123 della Costituzione11; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 191812, Art. 355f (nuovo) 1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vinco1bis Cooperazione giudiziaria 13 nell'ambito degli lato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato accordi di associa- Schengen) possono essere comunicati all'autorità competente di uno zione a Schengen: comunicazione di Stato terzo o a un organo internazionale se: dati personali a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o a. A uno Stato perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia terzo o a un organo internapenale; zionale

b.

il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;

c.

lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e

d.

lo Stato terzo o l'organo internazionale assicura un'adeguata protezione dei dati.

In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se: 2

10 11 12 13

a.

il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e

b.

la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

RS 311.0 RS 101; nuovo tenore secondo la modifica del ... (RU ...; FF 2009 5873).

FF 1918 II 1 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.362.1); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33).

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Attuazione della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF

L'autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.

3

In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se: 4

a.

la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;

b.

la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o

c.

garanzie sufficienti assicurano un'adeguata protezione dei dati.

Art. 355g (nuovo) b. A una persona fisica o giuridica

I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati in singoli casi a una persona fisica o giuridica se:

1

a.

la legislazione speciale o un accordo internazionale lo prevede;

b.

lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;

c.

nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e

d.

la comunicazione è indispensabile: 1. all'adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica; 2. per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per eseguire una decisione in materia penale; 3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica; o 4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.

L'autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall'autorità.

2

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Attuazione della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF

5. Legge federale del 12 giugno 200914 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen Art. 2 cpv. 3 Il trattamento di informazioni ai sensi della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni; sono fatti salvi gli articoli 6a­6c.

3

Art. 6a (nuovo)

Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali

Se lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali lo richiede esplicitamente, l'autorità di perseguimento penale non informa la persona interessata.

Art. 6b (nuovo)

Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen

1 L'autorità di perseguimento penale può comunicare i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

a.

la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;

b.

il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato;

c.

lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e

d.

lo Stato terzo o l'organo internazionale assicura un'adeguata protezione dei dati.

In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

2

a.

il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e

b.

la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

L'autorità di perseguimento penale informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.

3

In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

4

a.

14

la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi; RS ...; FF 2009 3873

5918

Attuazione della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF

b.

la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o

c.

garanzie sufficienti assicurano un'adeguata protezione dei dati.

Art. 6c (nuovo)

Comunicazione a una persona fisica o giuridica di dati provenienti da uno Stato Schengen

L'autorità di perseguimento penale può comunicare in singoli casi a una persona fisica o giuridica i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen se:

1

a.

la legislazione speciale o un accordo internazionale lo prevede;

b.

lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;

c.

nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e

d.

la comunicazione è indispensabile: 1. all'adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica; 2. per prevenire, accertare o perseguire un reato; 3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica; o 4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.

L'autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall'autorità.

2

6. Legge del 20 giugno 199715 sulle armi Art. 11 cpv. 2 lett. e 2

Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti: e.

un'indicazione sul trattamento di dati personali in relazione con il contratto secondo le disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati, se sono alienate armi da fuoco

Art. 32f Abrogato

15

RS 514.54

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Attuazione della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF

Art. 32g primo periodo Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.

Art. 32h e 32i Abrogati

7. Legge del 3 ottobre 195116 sugli stupefacenti Ingresso visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione17; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 195118, Art. 18b Abrogato Art. 18c primo periodo Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.

Art. 18d e 18e Abrogati

16 17 18

RS 812.121 RS 101; nuovo testo giusta la modifica del ... (RU ...; FF 2009 5873).

FF 1951 I 841 ediz. franc., 829 ediz. ted.

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