Decreto federale I concernente il preventivo per il 2009 del 16 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 20082, decreta: Art. 1

Conto economico

È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per il 2009.

1

2

Il conto economico chiude con: Franchi

a.

spese di

58 759 885 783

b.

ricavi di

60 755 224 449

c.

un'eccedenza di ricavi di

Art. 2

1 995 338 666

Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per il 2009 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento: Franchi

a.

uscite per investimenti di

b.

entrate per investimenti di

Art. 3

7 124 887 050 187 886 000

Trasferimenti di crediti

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) (Ufficio federale del personale) è autorizzato, d'intesa con i servizi interessati, a effettuare trasferimenti tra crediti per le spese per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

1

2 I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti di spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

1 2

RS 101 Non pubblicato nel FF.

2009-0099

459

Preventivo per il 2009. DF I

Le unità amministrative sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro e il credito destinato alle spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito autorizzato per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.

3

Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa autorizzato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

4

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è autorizzato, d'intesa con il DFF (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)), a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l'esercizio del settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 10 per cento del credito d'investimento autorizzato.

5

Art. 4

Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvati per il 2009 nel quadro del conto di finanziamento: Franchi

a.

uscite totali di

59 019 551 861

b.

entrate totali di

60 198 182 740

Art. 5

Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 59 668 341 826 franchi.

Art. 6 1

Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi

a.

Ordine e sicurezza pubblica

b.

Difesa nazionale

c.

Programma edilizio 2009 del settore dei PF

87 950 000

d.

Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui

313 000 000

e.

Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento

300 000 000

460

39 970 000 1 071 022 000

Preventivo per il 2009. DF I

2 Sono

a.

autorizzati i seguenti crediti aggiuntivi: per il credito quadro per la cultura e il tempo libero di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera b del decreto federale I del 18 dicembre 20073 concernente il preventivo per il 2008: Franchi

Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici 2008­2011 b.

9 103 400

per il credito quadro per la protezione dell'ambiente e l'assetto del territorio di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera c del decreto federale I del 18 dicembre 2007 concernente il preventivo per il 2008: Franchi

Art. 7

1.

Protezione contro le piene 2008­2011

2.

Protezione contro i pericoli naturali 2008­2011

189 000 000 30 000 000

Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi

a.

Programma edilizio 2009 del settore dei PF

30 850 000

b.

Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui

55 260 000

Art. 8 1

Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2009 del settore dei PF

Il DFI è autorizzato a effettuare trasferimenti: a.

tra i due crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2009 del settore dei PF, ai sensi dell'articolo 8 lettera c e dell'articolo 9 lettera a;

b.

all'interno dei due crediti complessivi ai sensi della lettera a.

I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.

2

Art. 9

Mezzi finanziari a favore della promozione delle esportazioni per gli anni 2008­2011

L'importo massimo del limite di spesa per la promozione delle esportazioni 2008­ 2011 secondo il decreto federale del 18 settembre 20074 ammonta ora a 78 000 000 di franchi.

3 4

FF 2008 6925 FF 2008 47

461

Preventivo per il 2009. DF I

Art. 10

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2008

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2008

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

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