Decreto federale I concernente il preventivo per il 2009 del 16 dicembre 2008
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 20082, decreta: Art. 1
Conto economico
È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per il 2009.
1
2
Il conto economico chiude con: Franchi
a.
spese di
58 759 885 783
b.
ricavi di
60 755 224 449
c.
un'eccedenza di ricavi di
Art. 2
1 995 338 666
Settore degli investimenti
Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per il 2009 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento: Franchi
a.
uscite per investimenti di
b.
entrate per investimenti di
Art. 3
7 124 887 050 187 886 000
Trasferimenti di crediti
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) (Ufficio federale del personale) è autorizzato, d'intesa con i servizi interessati, a effettuare trasferimenti tra crediti per le spese per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale.
1
2 I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti di spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.
1 2
RS 101 Non pubblicato nel FF.
2009-0099
459
Preventivo per il 2009. DF I
Le unità amministrative sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro e il credito destinato alle spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito autorizzato per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.
3
Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa autorizzato, né l'importo di 5 milioni di franchi.
4
Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è autorizzato, d'intesa con il DFF (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)), a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l'esercizio del settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 10 per cento del credito d'investimento autorizzato.
5
Art. 4
Uscite ed entrate
Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvati per il 2009 nel quadro del conto di finanziamento: Franchi
a.
uscite totali di
59 019 551 861
b.
entrate totali di
60 198 182 740
Art. 5
Freno all'indebitamento
In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 59 668 341 826 franchi.
Art. 6 1
Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese
Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi
a.
Ordine e sicurezza pubblica
b.
Difesa nazionale
c.
Programma edilizio 2009 del settore dei PF
87 950 000
d.
Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui
313 000 000
e.
Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento
300 000 000
460
39 970 000 1 071 022 000
Preventivo per il 2009. DF I
2 Sono
a.
autorizzati i seguenti crediti aggiuntivi: per il credito quadro per la cultura e il tempo libero di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera b del decreto federale I del 18 dicembre 20073 concernente il preventivo per il 2008: Franchi
Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici 20082011 b.
9 103 400
per il credito quadro per la protezione dell'ambiente e l'assetto del territorio di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera c del decreto federale I del 18 dicembre 2007 concernente il preventivo per il 2008: Franchi
Art. 7
1.
Protezione contro le piene 20082011
2.
Protezione contro i pericoli naturali 20082011
189 000 000 30 000 000
Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese
Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi
a.
Programma edilizio 2009 del settore dei PF
30 850 000
b.
Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui
55 260 000
Art. 8 1
Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2009 del settore dei PF
Il DFI è autorizzato a effettuare trasferimenti: a.
tra i due crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2009 del settore dei PF, ai sensi dell'articolo 8 lettera c e dell'articolo 9 lettera a;
b.
all'interno dei due crediti complessivi ai sensi della lettera a.
I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.
2
Art. 9
Mezzi finanziari a favore della promozione delle esportazioni per gli anni 20082011
L'importo massimo del limite di spesa per la promozione delle esportazioni 2008 2011 secondo il decreto federale del 18 settembre 20074 ammonta ora a 78 000 000 di franchi.
3 4
FF 2008 6925 FF 2008 47
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Preventivo per il 2009. DF I
Art. 10
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2008
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2008
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab
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