Legge federale sui diritti politici

Progetto

(Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 12 maggio 20091 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 20 maggio 20092, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue: Art. 68 cpv. 1 lett. c La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per una iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:

1

c.

una clausola di ritiro ai sensi dell'articolo 73;

Art. 73a (nuovo) Ritiro incondizionato e ritiro condizionato 1

Il ritiro di un'iniziativa popolare è di massima incondizionato.

Tuttavia, se al più tardi al momento del voto finale sull'iniziativa popolare l'Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato di iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare.

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3

1 2 3

Il ritiro condizionato ha effetto immediato: a.

alla scadenza inutilizzata del termine di referendum contro il controprogetto;

b.

con l'accertamento giuridicamente valido della non riuscita del referendum contro il controprogetto; o

c.

in caso di referendum, con l'omologazione secondo l'articolo 15 capoverso 1 del risultato della votazione popolare in cui il controprogetto è stato accettato.

FF 2009 3019 FF 2009 3037 RS 161.1

2009-1092

3035

Diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare). LF

Art. 74 cpv. 2 e 2bis (nuovo) 2

Abrogato

In caso di ritiro condizionato a favore di un controprogetto indiretto, il Consiglio federale sottopone l'iniziativa popolare al voto del popolo e dei Cantoni entro dieci mesi dall'accertamento definitivo secondo l'articolo 15 capoverso 1 del risultato della votazione popolare in cui il controprogetto indiretto è stato respinto.

2bis

Art. 90a (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...

Alle iniziative popolari federali che sono pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge si applica il nuovo diritto.

II Modifica del diritto vigente La legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 105 cpv. 1bis (nuovo) Se un disegno di atto legislativo, sotto forma di legge federale e strettamente connesso all'iniziativa popolare, si trova nella procedura di appianamento delle divergenze, l'Assemblea federale può prorogare di un ulteriore anno il termine di trattazione.

1bis

Art. 173 n. 7 (nuovo) 7. Disposizione transitoria dell'articolo 105 cpv. 1bis conformemente alla modifica del ... della presente legge Alle iniziative popolari federali pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge si applica il nuovo diritto.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2010. In caso di referendum e di accettazione della legge in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 171.10

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