Legge federale Disegno sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63a, 64 capoverso 2, 66 capoverso 1 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20092, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo e oggetto

La Confederazione garantisce, insieme ai Cantoni, la competitività, il coordinamento e l'elevata qualità del settore universitario svizzero.

1

2

A tal fine, la presente legge istituisce nel settore universitario le basi per: a.

il coordinamento, in particolare prefigurando organi comuni;

b.

la garanzia della qualità e l'accreditamento;

c.

la pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti a livello nazionale;

d.

il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici;

e.

la concessione di sussidi federali.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali.

1

2

Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: a.

le università cantonali e i politecnici federali (PF);

b.

le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.

La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative.

3

1 2

RS 101 FF 2009 3925

2007-0429

4063

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche private e di altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge.

4

Art. 3

Obiettivi

Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a.

istituire condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità;

b.

promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza tra di esse, in particolare nel campo della ricerca;

c.

promuovere la creazione di poli di competenza e la concentrazione delle offerte, mantenendo un'offerta formativa differenziata e di elevata qualità;

d.

delineare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione;

e.

garantire la permeabilità e la mobilità tra università, PF, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche e tra istituti dello stesso genere;

f.

unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi;

g.

finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;

h.

provvedere a livello nazionale alla pianificazione della politica universitaria e alla ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi;

i.

prevenire le distorsioni di concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.

Art. 4

Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario

La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario.

1

2

Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge.

Essa dirige e finanzia i PF conformemente alla legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali e gli altri istituti accademici federali conformemente alle rispettive basi legali.

3

Con ordinanza dell'Assemblea federale e previa approvazione degli enti responsabili, la Confederazione può rilevare in tutto o in parte istituti accademici che rivestono un'importanza considerevole per la sua attività. Essa sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.

4

3

RS 414.110

4064

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

La Confederazione accorda, in virtù di leggi speciali, sussidi al Fondo nazionale svizzero, alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione, nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.

5

Art. 5

Principi da osservare nell'adempimento dei compiti

Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle particolarità delle universitarie, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici.

1

Essa rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca.

2

Capitolo 2: Convenzione sulla cooperazione Art. 6 Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono, conformemente alla presente legge e all'accordo intercantonale sulla cooperazione nel settore universitario (Concordato intercantonale sulle scuole universitarie), una Convenzione sulla cooperazione.

1

La Convenzione sulla cooperazione istituisce gli organi comuni previsti dalla presente legge.

2

3

Essa può conferire agli organi comuni le competenze previste dalla presente legge.

4

Se non lo fanno le disposizioni della presente legge, la Convenzione disciplina: a.

la concretizzazione e l'attuazione degli obiettivi comuni;

b.

le competenze, l'organizzazione e la procedura degli organi comuni.

Se la Convenzione è in contraddizione con una disposizione della presente legge, quest'ultima prevale.

5

6

Il Consiglio federale conclude la Convenzione per la Confederazione.

Capitolo 3: Organi comuni Sezione 1: Disposizioni generali Art. 7

Organi

Gli organi comuni sono: a.

la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, che si riunisce in forma di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie;

b.

la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

4065

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

c.

Art. 8

il Consiglio svizzero di accreditamento e l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità.

Diritto applicabile

Al personale degli organi comuni si applicano il diritto sul personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, fondandosi sulla Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto sul personale federale.

1

2 Gli organi comuni sono soggetti al diritto in materia di protezione dei dati e al diritto in materia di acquisti pubblici della Confederazione.

Art. 9

Assunzione dei costi

La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l'articolo 15.

1

Gli altri costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni.

2

3 L'Assemblea plenaria disciplina, conformemente alla Convenzione sulla cooperazione, l'assunzione dei costi degli altri organi comuni.

Sezione 2: Conferenza svizzera delle scuole universitarie Art. 10

Statuto e funzione

La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo supremo in materia di politica universitaria. Provvede al coordinamento sul piano nazionale delle attività della Confederazione e dei Cantoni connesse con la gestione strategica del settore universitario.

1

Essa si riunisce in forma di Assemblea plenaria o in veste di Consiglio delle scuole universitarie.

2

3

Essa dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

4

Il Consiglio delle scuole universitarie si dota di un regolamento di organizzazione.

Art. 11

Assemblea plenaria

In forma di Assemblea plenaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta:

1

a.

del membro competente del Consiglio federale designato dal Consiglio federale;

b.

di un membro del Governo di ciascun Cantone.

4066

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

2 L'assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e di tutti i Cantoni. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirle in particolare le seguenti competenze:

a.

definire le caratteristiche dei diversi generi di scuola universitaria;

b.

definire le direttive in materia di pianificazione finanziaria per la pianificazione della politica universitaria a livello nazionale; è fatta salva la competenza budgetaria degli enti competenti della Confederazione e dei Cantoni;

c.

definire i costi di riferimento per il calcolo dei sussidi di base concessi alle scuole universitarie;

d.

definire le categorie di sussidi determinanti in funzione delle discipline e dei campi specifici, la loro ponderazione, nonché la durata massima degli studi, di cui deve essere tenuto conto nel calcolo dei sussidi di base e dei sussidi concordatari;

e.

definire i principi per la determinazione dei settori particolarmente costosi;

f.

formulare raccomandazioni sulla riscossione di tasse universitarie e sull'assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni;

g.

altre competenze che risultano dalla presente legge.

Art. 12

Consiglio delle scuole universitarie

In forma di Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta:

1

a.

del membro competente del Consiglio federale designato dal Consiglio federale;

b.

di quattordici membri dei Governi dei Cantoni responsabili delle università, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.

Ogni Cantone ha diritto a un solo seggio in seno al Consiglio delle scuole universitarie. Le modalità di rappresentanza dei Cantoni responsabili nel Consiglio delle scuole universitarie sono rette dal Concordato sulle scuole universitarie.

2

Il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti degli enti responsabili delle scuole universitarie. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirgli in particolare le seguenti competenze:

3

a.

emanare prescrizioni: 1. sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché sulla permeabilità e mobilità tra università, PF, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche e tra istituti dello stesso genere; 2. sulla procedura di accreditamento e sull'accreditamento su proposta del Consiglio svizzero di accreditamento; 3. sul riconoscimento dei diplomi; 4. sulla formazione continua in forma di prescrizioni quadro unitarie;

b.

formulare raccomandazioni sui diritti di partecipazione dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti; 4067

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

c.

adottare a livello nazionale la pianificazione della politica universitaria per il settore universitario e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi;

d.

decidere in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti;

e.

coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per l'ammissione a determinati cicli di studio;

f.

esercitare l'alta vigilanza sugli organi che elegge;

g.

ulteriori competenze che risultano dalla presente legge.

Art. 13

Partecipazione con voto consultivo

Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: a.

il segretario di Stato per l'educazione e la ricerca;

b.

il direttore dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia;

c.

il segretario generale della Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE);

d.

il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

e.

il presidente del Consiglio dei PF;

f.

il presidente del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia;

g.

un rappresentante degli studenti delle scuole universitarie svizzere;

h.

i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie;

i.

altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza.

Art. 14

Presidenza

La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti.

1

Il presidente è il membro competente del Consiglio federale designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza.

2

I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza.

3

La presidenza cura le relazioni con gli istituti nazionali di formazione e ricerca e con i rappresentanti a livello nazionale dei membri delle scuole universitarie.

Incontra periodicamente i rappresentanti di queste cerchie.

4

In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere.

5

4068

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Art. 15

Gestione degli affari e collaborazione

Il Consiglio federale conferisce a un Dipartimento l'incarico di gestire gli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

1

Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza la collaborazione tra il Dipartimento incaricato e gli altri Dipartimenti che si occupano di questioni universitarie.

2

3

Il Dipartimento incaricato collabora con la CDPE.

Art. 16 1

Comitati

Per la preparazione delle decisioni il Consiglio delle scuole universitarie istituisce: a.

un comitato permanente per le questioni di medicina universitaria;

b.

un comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro;

c.

altri comitati permanenti o non permanenti, a seconda delle esigenze.

Possono far parte dei comitati anche persone che non sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

2

Art. 17

Procedura decisionale nell'Assemblea plenaria

1

Ogni membro dell'Assemblea plenaria dispone di un voto.

2

Per le decisioni dell'Assemblea plenaria occorrono: a.

la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti; e

b.

il voto della Confederazione.

In deroga alla disposizione del capoverso 2, per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere la maggioranza semplice dei membri presenti.

3

Art. 18

Procedura decisionale nel Consiglio delle scuole universitarie

Ogni membro del Consiglio delle scuole universitarie dispone di un voto. Inoltre, i rappresentanti dei Cantoni hanno un determinato numero di punti in funzione del loro numero di studenti. L'attribuzione dei punti è disciplinata nel Concordato sulle scuole universitarie.

1

2

Per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie occorrono: a.

la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti;

b.

il voto della Confederazione; e

c.

la maggioranza semplice dei punti.

In deroga alla disposizione del capoverso 2, per le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere la maggioranza semplice dei membri presenti.

3

4069

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Art. 19

Coinvolgimento dell'Assemblea federale

Il Consiglio federale informa le commissioni parlamentari competenti in materia di formazione e ricerca sugli sviluppi importanti in atto nella politica universitaria svizzera.

1

2 La pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi a livello nazionale sono portate a conoscenza delle commissioni parlamentari competenti in materia di formazione e ricerca.

Sezione 3: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie Art. 20

Composizione e organizzazione

La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie svizzere.

1

Essa si costituisce da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che deve essere approvato dal Consiglio delle scuole universitarie.

2

3

Essa dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

Art. 21

Compiti e competenze

La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie ha i compiti e le competenze che la Convenzione sulla cooperazione le conferisce. Questi compiti e competenze possono segnatamente essere: a.

sostenere il coordinamento e la cooperazione tra le scuole universitarie;

b.

rappresentare le scuole universitarie nella Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Sezione 4: Consiglio svizzero di accreditamento e Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità Art. 22

Consiglio svizzero di accreditamento

Il Consiglio svizzero di accreditamento è composto di 15­20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro e gli studenti. I settori dell'insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie, nonché i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività all'estero.

1

In base alla Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie elegge i membri del Consiglio di accreditamento per un periodo di quattro anni. È ammessa un'unica rielezione.

2

4070

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Il Consiglio di accreditamento decide, conformemente alla Convenzione sulla cooperazione, in merito agli accreditamenti secondo la presente legge.

3

4

Esso non sottostà a istruzioni.

5

Esso può suddividersi in camere.

Esso si organizza da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione, che deve essere approvato dal Consiglio delle scuole universitarie.

6

Esso dispone di un budget per sé e per l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e tiene la propria contabilità.

7

Su proposta del direttore dell'Agenzia di accreditamento, il Consiglio di accreditamento emana un regolamento di organizzazione per l'Agenzia di accreditamento, che deve essere approvato dal Consiglio delle scuole universitarie.

8

Art. 23

Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità

L'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia di accreditamento) è un ente giuridicamente non autonomo.

1

2

Essa è subordinata al Consiglio svizzero di accreditamento.

Capitolo 4: Ammissione alle scuole universitarie e struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali Art. 24

Ammissione alle università, ai PF e alle alte scuole pedagogiche

Per l'ammissione al primo livello di studio, le università, i PF e le alte scuole pedagogiche richiedono, per principio, una maturità liceale.

1

Possono prevedere l'ammissione al primo livello di studio sulla base di una formazione pregressa equivalente. Il Consiglio delle scuole universitarie emana, in base alla Convenzione sulla cooperazione, direttive sull'equivalenza.

2

Art. 25

Ammissione alle scuole universitarie professionali

Per l'ammissione al primo livello di studio, le scuole universitarie professionali richiedono:

1

a.

una maturità professionale congiunta a una formazione professionale di base in un ambito affine al campo specifico;

b.

una maturità liceale e un'esperienza lavorativa di almeno un anno che abbia fornito conoscenze professionali pratiche e teoriche in una professione affine al campo specifico; oppure

c.

una maturità specializzata in un indirizzo di studi affine al campo specifico.

Conformemente alla Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie specifica le condizioni d'ammissione per i singoli campi specifici. Può anche prevedere condizioni d'ammissione supplementari.

2

4071

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Art. 26

Struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali

Mediante cicli di studio orientati alla pratica, le scuole universitarie professionali preparano all'esercizio di attività professionali che richiedono l'applicazione di conoscenze e metodi scientifici e, a seconda del campo specifico, di capacità creative e artistiche.

1

Di regola, al primo livello di studio esse preparano gli studenti al conseguimento di un diploma che attesti le loro qualifiche professionali.

2

Conformemente alla Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie emana principi per l'offerta di programmi di studio, in particolare per le qualifiche professionali necessarie per il primo e il secondo livello di studio.

3

Capitolo 5: Garanzia della qualità e accreditamento Art. 27

Garanzia e sviluppo della qualità

La garanzia della qualità deve assicurare che le scuole universitarie e gli altri istituti accademici soddisfino esigenze qualitative elevate per quanto concerne l'insegnamento, la ricerca e i servizi e ne sviluppino costantemente la qualità.

1

È compito delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici garantire la qualità.

2

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici istituiscono e gestiscono un sistema di garanzia della qualità e ne verificano periodicamente l'efficacia.

3

Il Consiglio delle scuole universitarie emana conformemente alla Convenzione sulla cooperazione direttive tese ad assicurare la garanzia della qualità.

4

Art. 28 1

2

3

Accreditamento istituzionale e accreditamento di programmi

Sono accreditati: a.

le scuole universitarie e gli altri istituti accademici (accreditamento istituzionale);

b.

i programmi di studio delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici (accreditamento di programmi).

L'accreditamento istituzionale è condizione per: a.

il diritto alla denominazione;

b.

la concessione di sussidi federali;

c.

l'accreditamento di programmi.

L'accreditamento di programmi è facoltativo.

Art. 29

Diritto alla denominazione

Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria

1

4072

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale».

La protezione della denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali.

2

Art. 30

Condizioni per l'accreditamento istituzionale

L'accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1

a.

la scuola universitaria o l'istituto accademico dispone di un sistema di garanzia della qualità che assicura: 1. l'elevata qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi, nonché una corrispondente qualifica del personale; 2. l'osservanza delle condizioni d'ammissione di cui agli articoli 24 e 25 e, a seconda dei casi, dei principi per la struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali di cui all'articolo 26; 3. un'organizzazione e una direzione efficienti; 4. adeguati diritti di partecipazione alle persone che vi operano ; 5. nell'adempimento dei suoi compiti, la promozione delle pari opportunità e dell'effettiva uguaglianza tra donna e uomo; 6. l'adempimento dei compiti in sintonia con lo sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico; 7. la possibilità di verificare se l'istituto adempie il suo mandato;

b.

le università, i PF e le scuole universitarie professionali offrono un insegnamento, una ricerca e servizi in più discipline o campi specifici;

c.

le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, come pure gli enti che ne sono responsabili, presentino le garanzie per un esercizio durevole.

Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce le condizioni in direttive di accreditamento. A tal fine tiene conto delle particolarità delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici.

2

Art. 31

Condizioni per l'accreditamento di programmi

L'accreditamento di programmi è concesso se sono adempiute le seguenti condizioni:

1

a.

la scuola universitaria o l'istituto accademico garantisce un insegnamento di elevata qualità;

b.

la scuola universitaria o l'istituto accademico, nonché gli enti che ne sono responsabili, garantiscono che il programma di studi può essere portato a termine.

Il Consiglio delle scuole universitarie concretizza le condizioni in direttive di accreditamento.

2

4073

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Art. 32

Procedura di accreditamento

In virtù della Convenzione sulla cooperazione, l'Agenzia di accreditamento svolge la procedura di accreditamento secondo la presente legge.

1

2

Essa può collaborare con un'altra agenzia.

La scuola universitaria o l'istituto accademico può chiedere una tale collaborazione.

3

Il Consiglio delle scuole universitarie disciplina gli altri aspetti della procedura di accreditamento. Tale procedura deve soddisfare gli standard internazionali.

4

Art. 33 1

Decisione

Il Consiglio svizzero di accreditamento decide in merito: a.

all'accreditamento istituzionale in base alla proposta dell'Agenzia di accreditamento;

b.

all'accreditamento di programmi in base alla proposta dell'Agenzia di accreditamento o di un'altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta.

Il Consiglio svizzero di accreditamento può vincolare l'accreditamento a oneri e impartire un termine adeguato per il loro adempimento.

2

3

Nega l'accreditamento se non sono adempiute condizioni sostanziali.

Art. 34

Durata dell'accreditamento e rinnovo

Il Consiglio delle scuole universitarie determina la durata dell'accreditamento.

Questa va da sei a otto anni.

1

L'accreditamento può essere rinnovato secondo la procedura prevista per l'accreditamento iniziale.

2

Il Consiglio delle scuole universitarie determina la durata del rinnovo dell'accreditamento. Questa va da sei a otto anni.

3

Art. 35

Emolumenti

Il Consiglio svizzero di accreditamento e l'Agenzia di accreditamento riscuotono emolumenti a copertura dei costi occasionati dalle loro decisioni e prestazioni.

1

Il Consiglio di accreditamento emana il regolamento in materia di emolumenti, che deve essere approvato dal Consiglio delle scuole universitarie.

2

4074

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Capitolo 6: Pianificazione della politica universitaria e ripartizione dei compiti a livello nazionale Art. 36

Principi

Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni la pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti a livello nazionale; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.

1

2

La pianificazione e la ripartizione dei compiti comprendono: a.

la definizione di priorità nell'ambito degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 lettere a-g e di misure trasversali necessarie a tal fine;

b.

la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi;

c.

la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell'ottica dell'armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili.

Art. 37

A livello di scuole universitarie

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici elaborano una pianificazione finanziaria e di sviluppo pluriennale. Essa comprende gli obiettivi e le priorità pluriennali, nonché il fabbisogno finanziario.

1

Le scuole universitarie, gli altri istituti accademici e i rispettivi enti responsabili tengono conto delle direttive della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e delle raccomandazioni della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

2

Art. 38

A livello di Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie

La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presenta alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie una proposta per la pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi a livello nazionale.

1

A tal fine, essa si basa sulla pianificazione finanziaria e di sviluppo delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici e tiene conto:

2

a.

delle direttive della Conferenza svizzera delle scuole universitarie;

b.

della pianificazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni.

3 Essa determina, per il periodo di pianificazione considerato, i bisogni di coordinamento tra le scuole universitarie e adotta le misure appropriate.

4075

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Art. 39

A livello di Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Il Consiglio delle scuole universitarie approva la pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi a livello nazionale e definisce, nell'ambito degli obiettivi comuni, le priorità e le misure trasversali necessarie.

1

2 Esso presenta periodicamente alle autorità federali e cantonali competenti una stima dei fondi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Esso può prevedere misure per ampliare l'offerta di cicli di studio che rientrano nell'interesse nazionale e di cui l'offerta delle singole scuole universitarie non tiene sufficientemente conto.

3

Art. 40

Ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi

La ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi permette di suddividere in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario e di ottimizzare l'impiego dei fondi disponibili.

1

Su proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, il Consiglio delle scuole universitarie definisce i settori costosi e decide in merito alla ripartizione dei compiti in questi settori.

2

Se un ente responsabile di una scuola universitaria non ottempera a queste decisioni, possono essergli ridotti o rifiutati i sussidi federali concessi secondo la presente legge.

3

Capitolo 7: Finanziamento Sezione 1: Principi Art. 41 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che i poteri pubblici mettano a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.

1

2 Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento unitari.

Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dai poteri pubblici.

3

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.

4

4076

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Sezione 2: Determinazione del fabbisogno di fondi pubblici Art. 42

Procedura

Per ogni periodo di pianificazione, il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

1

2

A tal fine esso si basa in particolare su: a.

i pertinenti rilevamenti statistici dell'Ufficio federale di statistica;

b.

la contabilità analitica delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;

c.

i piani di sviluppo e i piani finanziari delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;

d.

i costi di riferimento;

e.

il numero di studenti previsto;

f.

la pianificazione della politica universitaria a livello nazionale.

Art. 43

Direttive in materia di pianificazione finanziaria

L'Assemblea plenaria definisce, nell'ambito delle pianificazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni, le direttive in materia di pianificazione finanziaria da applicare a ciascun periodo di pianificazione; a tale proposito sente dapprima la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

Art. 44

Costi di riferimento

I costi di riferimento sono le spese per studente necessarie per garantire un insegnamento competitivo e di elevata qualità.

1

I costi di riferimento sono calcolati a partire dai costi medi dell'insegnamento che risultano dalla contabilità analitica delle scuole universitarie.

2

I costi medi vengono adeguati in modo che i sussidi garantiscano il finanziamento di un insegnamento di elevata qualità e della ricerca necessaria a tale scopo. In proposito è tenuto conto delle particolarità delle università, dei PF e delle scuole universitarie professionali e quelle dei loro campi specifici.

3

4

L'Assemblea plenaria definisce i costi di riferimento e li verifica periodicamente.

Capitolo 8: Sussidi federali Sezione 1: Diritto ai sussidi Art. 45

Condizioni

La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi le scuole universitarie che:

1

4077

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

a.

dispongono di un accreditamento istituzionale;

b.

offrono servizi pubblici d'insegnamento; e

c.

rappresentano un complemento, un'estensione o un'alternativa ragionevole a istituzioni esistenti.

La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi gli altri istituti accademici che:

2

3

a.

dispongono di un accreditamento istituzionale;

b.

offrono servizi pubblici di formazione; e

c.

la loro integrazione in una scuola universitaria esistente non è opportuna; e

d.

svolgono compiti che rientrano nell'interesse della politica universitaria e si integrano nella pianificazione della politica universitaria a livello nazionale decisa dal Consiglio delle scuole universitarie.

Sono considerati pubblici i servizi di formazione: a.

che rispondono una necessità pubblica;

b.

che risultano da un mandato pubblico fondato su una base giuridica; e

c.

i cui curricoli o diplomi sono definiti nell'ambito della politica pubblica della formazione.

Art. 46

Decisione

Il Consiglio federale decide in merito al diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

1

2

Esso sente dapprima l'Assemblea plenaria.

Sezione 2: Generi di sussidi e finanziamento Art. 47

Generi di sussidi

Entro i limiti dei crediti approvati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di:

1

a.

sussidi di base;

b.

sussidi per gli investimenti edili e le spese locative;

c.

sussidi vincolati a progetti.

Le alte scuole pedagogiche possono beneficiare unicamente di sussidi vincolati a progetti.

2

La Confederazione può accordare aiuti finanziari in forma di sussidi a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici se queste infrastrutture adempiono compiti di importanza nazionale. Tali sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese d'esercizio.

3

4078

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Art. 48

Stanziamento dei crediti

L'Assemblea federale determina i fondi destinati a finanziare i sussidi federali mediante limiti di spesa pluriennali e crediti d'impegno.

1

2

Essa stabilisce mediante decreto federale semplice un limite di spesa distinto per: a.

i sussidi di base destinati alle università cantonali e ad altri istituti accademici;

b.

i sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali e ad altri istituti accademici.

I limiti di spesa devono essere stabiliti in modo che i corrispondenti crediti di pagamento annui garantiscano le aliquote previste per i sussidi di base.

3

L'Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice un credito d'impegno distinto per:

4

a.

i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative, nonché i sussidi alle infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;

b.

i sussidi vincolati a progetti.

Sezione 3: Sussidi di base Art. 49

Impiego previsto

I sussidi di base sono accordati per finanziare le spese d'esercizio.

Art. 50

Aliquote

Dell'importo globale dei costi di riferimento la Confederazione assume: a.

il 20 per cento per le università cantonali;

b.

il 30 per cento per le scuole universitarie professionali.

Art. 51

Principi di calcolo

L'importo complessivo annuo è ripartito tra gli aventi diritto principalmente in funzione delle loro prestazioni in materia d'insegnamento e di ricerca.

1

La quota relativa all'insegnamento è calcolata sulla base dei costi di riferimento. In proposito sono considerati i seguenti criteri:

2

a.

il numero di studenti;

b.

il numero di diplomi;

c.

la durata media degli studi;

d.

la proporzione professori/studenti;

e.

la ripartizione degli studenti per discipline o campi specifici.

4079

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

3

Per il calcolo della quota relativa alla ricerca sono considerate: a.

le prestazioni nel campo della ricerca;

b.

l'acquisizione di fondi di terzi, in particolare del Fondo nazionale svizzero, dei programmi di ricerca dell'UE, della Commissione per la tecnologia e l'innovazione, nonché di altre fonti pubbliche e private.

È erogato al massimo il 10 per cento dell'importo complessivo annuo a ciascun avente diritto in funzione della sua quota di studenti stranieri rispetto al totale di studenti stranieri nelle scuole universitarie svizzere.

4

Il Consiglio federale definisce le quote per l'insegnamento, la ricerca e gli studenti stranieri, nonché la combinazione e la ponderazione dei criteri di calcolo. Esso definisce questi fattori in modo che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine, tiene conto:

5

a.

dei gruppi di discipline e di campi specifici definiti dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, della loro ponderazione, nonché della durata massima degli studi;

b.

delle particolarità delle università, dei PF e delle scuole universitarie professionali, nonché dei loro campi specifici.

Il Consiglio federale verifica periodicamente le quote per l'insegnamento, la ricerca e gli studenti stranieri, nonché la combinazione e la ponderazione dei criteri di calcolo.

6

7

Esso emana le disposizioni d'esecuzione necessarie al calcolo.

8

Esso sente dapprima l'Assemblea plenaria.

Art. 52

Decisione

1

Il Dipartimento competente decide in merito alla concessione dei sussidi di base.

2

Esso può delegare la decisione all'Ufficio federale competente.

Art. 53

Sussidi fissi a istituti accademici

L'Ufficio federale competente può conferire mandati di prestazioni agli istituti accademici aventi diritto ai sussidi che non sono scuole universitarie, oppure concludere con questi istituti convenzioni sulle prestazioni e concedere loro, invece dei sussidi di base secondo gli articoli 50­52, sussidi fissi per le spese d'esercizio.

1

2

Un tale sussidio non può eccedere il 45 per cento delle spese d'esercizio.

Il Consiglio delle scuole universitarie emana conformemente alla Convenzione sulla cooperazione principi sulla concessione di sussidi fissi.

3

4080

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Sezione 4: Sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative Art. 54

Impiego previsto ed eccezioni

I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l'acquisto, l'utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari.

1

2

Non sono concessi sussidi per: a.

l'acquisto o l'urbanizzazione dei terreni;

b.

la manutenzione degli edifici;

c.

tasse, ammortamenti e interessi sul capitale.

Alle cliniche universitarie non sono concessi sussidi né per investimenti edili né per spese locative.

3

Art. 55 1

2

Condizioni

I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto: a.

genera spese superiori a cinque milioni di franchi;

b.

risponde a principi economici;

c.

soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;

d.

soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e

e.

soddisfa le esigenze dei disabili.

I sussidi per le spese locative sono concessi se: a.

l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi;

b.

l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni;

c.

l'utilizzo risponde a principi economici;

d.

l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;

e.

l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e

f.

l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili.

Art. 56

Quota massima

La quota finanziata dalla Confederazione ammonta al massimo al 30 per cento delle spese computabili.

Art. 57

Calcolo

Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle spese computabili. Sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.

1

4081

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

2 Esso può prevedere un metodo di calcolo forfetario, segnatamente aliquote massime per metro quadrato di superficie utile.

Art. 58

Decisione

Il Dipartimento competente decide in merito alle domande di sussidio per gli investimenti edili e per le spese locative.

1

2

Esso può delegare la decisione all'Ufficio federale competente.

Sezione 5: Sussidi vincolati a progetti Art. 59

Impiego previsto e condizioni

Per compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale possono essere erogati sussidi pluriennali vincolati a progetti.

1

Sono considerati compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale in particolare:

2

a.

la costituzione di centri di competenza di importanza nazionale o regionale di cui sono congiuntamente responsabili diverse scuole universitarie o altri istituti accademici;

b.

la realizzazione di programmi d'eccellenza a livello internazionale;

c.

lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la ripartizione dei compiti tra di esse;

d.

la promozione del plurilinguismo per quanto concerne le lingue nazionali;

e.

la promozione delle pari opportunità e l'effettiva uguaglianza tra donna e uomo;

f.

la promozione dello sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future.

I Cantoni, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che partecipano ai progetti devono fornire una prestazione propria adeguata.

3

Art. 60

Basi di calcolo e limitazione nel tempo

I sussidi vincolati a progetti sono erogati in funzione dei costi di pianificazione, realizzazione ed esercizio di un progetto.

1

2

La loro erogazione è limitata nel tempo.

Art. 61

Decisione e convenzione sulle prestazioni

Il Consiglio delle scuole universitarie decide in merito all'erogazione di sussidi vincolati a progetti.

1

4082

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Fondandosi sulla decisione del Consiglio delle scuole universitarie, il Dipartimento competente stipula con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni. Essa definisce:

2

a.

gli obiettivi da raggiungere;

b.

le modalità di verifica dei risultati;

c.

le conseguenze in caso di insufficiente raggiungimento degli obiettivi.

Capitolo 9: Protezione delle denominazioni e dei titoli, sanzioni e protezione giuridica Art. 62

Protezione delle denominazioni e dei titoli

Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario professionale» o «istituto universitario»).

1

I titoli conferiti ai diplomati delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla presente legge sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili.

2

Art. 63

Disposizioni penali

I responsabili di un istituto non accreditato conformemente alla presente legge che impiega la denominazione «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» o una denominazione che ne deriva, sia in una lingua nazionale sia in un'altra lingua, sono puniti:

1

2

a.

con una multa fino a 200 000 franchi se hanno agito intenzionalmente;

b.

con una multa fino a 100 000 franchi se hanno agito per negligenza.

Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l'istituto.

Art. 64

Provvedimenti amministrativi

Il Consiglio svizzero di accreditamento adotta i provvedimenti amministrativi necessari se le condizioni dell'accreditamento non sono più soddisfatte o se eventuali oneri non sono stati adempiuti entro il termine impartito a tal fine.

1

2

Si applicano in particolare i seguenti provvedimenti amministrativi: a.

la diffida;

b.

l'imposizione di oneri;

c.

la revoca dell'accreditamento.

4083

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

I provvedimenti amministrativi presi dalle autorità federali competenti in materia di sussidi sono retti dalla legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi, quelli adottati dai Cantoni dal Concordato sulle scuole universitarie.

3

Art. 65

Protezione giuridica

Le decisioni emanate in virtù della presente legge, delle sue disposizioni di esecuzione o della Convenzione sulla cooperazione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

Le decisioni del Consiglio federale in merito al diritto ai sussidi non sono impugnabili.

2

3

Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sulla procedura federale.

Capitolo 10: Competenza del Consiglio federale a concludere accordi internazionali Art. 66 Il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi internazionali nel settore delle scuole universitarie in materia di:

1

2

a.

cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne la struttura degli studi e il riconoscimento delle prestazioni di studio, dei diplomi e delle equivalenze nel settore universitario;

b.

promozione della mobilità internazionale;

c.

partecipazione a programmi e progetti internazionali di promozione.

Negli accordi ai sensi del capoverso 1, il Consiglio federale può anche convenire: a.

il controllo finanziario e gli audit;

b.

i controlli di sicurezza relativi alle persone;

c.

la salvaguardia e l'attribuzione della proprietà intellettuale che origina o si rende necessaria nell'ambito della cooperazione scientifica;

d.

la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;

e.

l'adesione a organizzazioni internazionali.

In virtù della Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipano alla preparazione di tali accordi. La Convenzione sulla cooperazione disciplina la procedura di partecipazione.

3

4

RS 616.1

4084

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Capitolo 11: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 67

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione nella misura in cui l'esecuzione della presente legge rientra nella sua competenza.

Art. 68

Conferimento dell'obbligatorietà generale ai Concordati sulle scuole universitarie

Il conferimento dell'obbligatorietà generale agli accordi intercantonali nel settore delle scuole universitarie è retta dall'articolo 14 della legge federale del 3 ottobre 20035 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.

Art. 69

Valutazione

Il Consiglio federale riferisce ogni quattro anni all'Assemblea federale sui fondi pubblici impiegati e sulle ripercussioni del sistema di finanziamento sulle finanze di Confederazione e Cantoni, nonché sulle scuole universitarie, sugli altri istituti accademici e sulle loro discipline.

1

2

Il Consiglio federale sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.

Art. 70

Determinazione dell'equivalenza di diplomi esteri

Su richiesta l'Ufficio federale competente definisce con decisione formale l'equivalenza dei diplomi esteri con i diplomi delle scuole universitarie professionali svizzere nell'ottica di un loro impiego sul mercato del lavoro.

1

2 Esso può delegare a terzi il compito di definire tale equivalenza; i terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 71 L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 72

Adeguamento delle aliquote di sussidio

Se il volume annuo dei sussidi di base medi della Confederazione determinati per la prima volta conformemente alla presente legge differisce in modo rilevante dal

1

5

RS 613.2

4085

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

volume medio dei sussidi di base e d'esercizio annui erogati dalla Confederazione per le università cantonali e le scuole universitarie professionali nell'arco di quattro anni secondo il diritto vigente, il Consiglio federale presenta contemporaneamente alla proposta del primo limite di spesa calcolato in base alla presente legge una proposta di adeguamento delle aliquote di sussidio secondo l'articolo 50 per i sussidi di base.

Il Consiglio federale definisce il periodo quadriennale di sovvenzionamento e i criteri per determinare se vi è differimento rilevante secondo il capoverso 1.

2

3

Esso sente dapprima l'Assemblea plenaria.

Art. 73

Ammissione alle scuole universitarie professionali

Fino alla determinazione delle condizioni di ammissione da parte del Consiglio della scuole universitarie, l'ammissione alle scuole universitarie professionali è retta dalle disposizioni dei capoversi 2­4.

1

L'ammissione senza esami a livello di bachelor in una scuola universitaria professionale nei campi tecnica e tecnologia dell'informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi nonché design presuppone:

2

a

una maturità professionale congiunta a una formazione di base in una professione connessa con il programma di studio;

b.

una maturità federale o riconosciuta dalla Confederazione e di norma un'esperienza lavorativa di almeno un anno che abbia permesso di acquisire conoscenze professionali pratiche e teoriche in una professione connessa con il programma di studio.

Per l'ammissione a livello di bachelor a una scuola universitaria professionale nei campi sanità, lavoro sociale, musica, teatro e altre arti, psicologia applicata, nonché linguistica applicata fanno stato le seguenti decisioni6 determinanti al 31 agosto 2004: 3

6

a.

decisione dell'Assemblea generale della Conferenza nazionale dei direttori cantonali della sanità per la formazione nel campo sanitario nell'ambito delle scuole universitarie professionali;

b.

decisione dell'Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica per la formazione in lavoro sociale nell'ambito delle scuole universitarie professionali;

c.

decisioni dell'Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica per le scuole universitarie di musica, di teatro, di arti visive e applicate nonché per la formazione in psicologia applicata e la formazione in linguistica applicata nell'ambito delle scuole universitarie professionali.

Non pubblicate nella RU. Il testo di queste decisioni può essere richiesto all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna e consultato all'indirizzo www.bbt.admin.ch.

4086

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

4

Il Dipartimento competente definisce: a.

le ulteriori condizioni di ammissione che possono essere previste;

b.

le condizioni di ammissione per diplomati di altri cicli di studio;

c.

gli obiettivi di apprendimento connessi all'esperienza lavorativa di un anno nei singoli campi specifici.

Art. 74

Sussidi di coesione

Nei primi anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, in media il sei per cento dei fondi disponibili per i sussidi di base può essere impiegato per sostenere le scuole universitarie i cui sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento.

1

L'erogazione di sussidi di coesione avviene in modo decrescente e deve cessare entro otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 75

Diritto ai sussidi e accreditamento

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici devono ottenere un accreditamento istituzionale conformemente alla presente legge entro la fine del 2016.

1

2 Il diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 19997 sull'aiuto alle università e secondo la legge del 6 ottobre 19958 sulle scuole universitarie professionali permane fino alla decisione del Consiglio svizzero di accreditamento sull'accreditamento istituzionale, ma non oltre il 31 dicembre 2016.

L'accreditamento istituzionale delle scuole universitarie e degli altri istituti del settore universitario effettuato dopo il 1°gennaio 2011 secondo il diritto previgente vale fino alla fine del 2018.

3

Art. 76

Diritto alla denominazione e sanzioni

Per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che non hanno ottenuto l'accreditamento istituzionale secondo la presente legge o che dispongono di un accreditamento istituzionale fino alla fine del 2018 ai sensi dell'articolo 75 capoverso 3, la protezione della denominazione e le corrispondenti sanzioni penali e amministrative sono rette fino al 31 dicembre 2016 dal diritto previgente.

Art. 77

Domande pendenti

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il nuovo diritto.

1

2

7 8

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni in casi motivati.

RS 414.20; RU 2008 307 RS 414.71

4087

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Art. 78

Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali

I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti conformemente al diritto previgente.

1

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali, nonché il diritto dei diplomati di portare i titoli secondo il diritto previgente.

Esso provvede alle trasformazioni necessarie per quanto concerne i titoli conferiti secondo il diritto previgente.

3

Art. 79

Disciplinamenti provvisori dei Cantoni nel settore delle scuole universitarie professionali

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i Governi cantonali possono, se indispensabile, adeguare in via d'ordinanza le loro legislazioni in materia di scuole universitarie professionali.

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 80 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.

Le disposizioni relative alla pianificazione universitaria e alla ripartizione dei compiti a livello nazionale (cap. 6, art. 36­40), al finanziamento (cap. 7, art. 41­44) e ai sussidi federali (cap. 8, art. 45­61) saranno poste in vigore entro cinque anni dall'entrata in vigore delle altre disposizioni.

3

4088

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Allegato (art. 71)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 6 ottobre 19959 sulle scuole universitarie professionali è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 luglio 200510 sul Tribunale amministrativo federale Art. 32 cpv. 1 lett. d Abrogata

2. Legge federale del 13 dicembre 200211 sulla formazione professionale Art. 39 cpv. 2 Abrogato

3. Legge federale del 4 ottobre 199112 sui politecnici federali Art. 3 cpv. 3 e 4 Coordinano le loro attività e partecipano, nell'ambito della legislazione federale, al coordinamento del settore universitario svizzero e della ricerca. Partecipano alla pianificazione della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi.

3

I PF presentano alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie i loro costi medi d'insegnamento per studente.

4

9 10 11 12

RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635 RS 173.32 RS 412.10 RS 414.110

4089

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Art. 10a

Garanzia della qualità e accreditamento

I PF verificano periodicamente la qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi e provvedono a garantire a lungo termine la qualità e il suo sviluppo.

1

Istituiscono a tale scopo un sistema di garanzia della qualità ai sensi dell'articolo 27 capoverso 3 della legge federale del ...13 sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero.

2

3

Provvedono a ottenere un accreditamento istituzionale.

Art. 25 cpv. 1 lett. g 1

Il Consiglio dei PF: g.

è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la legge federale del ...14 sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero;

4. Legge federale del 7 ottobre 198315 sulla ricerca Art. 5a cpv. 3 Di sua iniziativa o su mandato del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimento federale dell'economia o della Conferenza svizzera delle scuole universitarie si esprime su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.

3

5. Legge del 9 ottobre 199216 sulla statistica federale Art. 3 cpv. 1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e sull'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, dell'educazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.

1

13 14 15 16

RS ...; FF 2009 4063 RS ...; FF 2009 4063 RS 420.1 RS 431.01

4090

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

6. Legge del 23 giugno 200617 sulle professioni mediche Art. 12 cpv. 3 3 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche e il Consiglio delle scuole universitarie, il Consiglio federale determina il numero di punti di credito formativo di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 23 cpv. 1 I cicli di studio finalizzati all'ottenimento di un diploma federale devono essere accreditati conformemente alla legge federale del ...18 sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU) e alla presente legge. Si svolge una sola procedura di accreditamento. Essa è retta dall'articolo 32 LASU.

1

Art. 24

Cicli di studio

Un ciclo di studio finalizzato all'ottenimento di un diploma federale è accreditato se risponde, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 31 LASU19, ai criteri seguenti: 1

2

a.

consente agli studenti di raggiungere gli obiettivi di formazione relativi alla professione medica universitaria prescelta;

b.

abilita gli studenti a seguire un perfezionamento.

Prima dell'accreditamento viene sentita la Commissione delle professioni mediche.

Il Consiglio federale può stabilire criteri di accreditamento speciali concernenti la struttura dei cicli di studio e il sistema di valutazione degli studenti, se ciò è indispensabile per la preparazione all'esame federale. Sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.

3

Titolo prima dell'art. 26

Sezione 3: Procedura di accreditamento per i cicli di perfezionamento Art. 26 cpv. 1 L'organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento presenta la domanda di accreditamento all'istanza di accreditamento (art. 47 cpv. 2).

1

17 18 19

RS 811.11 RS ...; FF 2009 4063 RS ...; FF 2009 4063

4091

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Art. 27 cpv. 1 1 L'organo di accreditamento (art. 48 cpv. 2) istituisce commissioni peritali incaricate di verificare i cicli di perfezionamento.

Art. 30 cpv. 1 Se l'accreditamento è vincolato a oneri, l'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento deve dimostrare, entro il termine stabilito nella decisione di accreditamento, che gli oneri sono adempiuti.

1

Art. 31

Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato

Ogni modifica sostanziale del contenuto o dell'impostazione di un ciclo di perfezionamento accreditato deve essere comunicata all'istanza di accreditamento.

1

Se la modifica è contraria ai criteri di accreditamento, l'istanza di accreditamento può imporre oneri.

2

Art. 32 cpv. 1 Le spese di accreditamento dei cicli di studio sono finanziate conformemente all'articolo 35 LASU20.

1

Art. 47 cpv. 1 1 L'accreditamento di cicli di studio finalizzati all'ottenimento di un diploma federale compete al Consiglio svizzero di accreditamento di cui all'articolo 22 LASU21.

Art. 48

Organo di accreditamento

L'esame delle domande di accreditamento presentate da scuole universitarie compete all'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all'articolo 23 LASU22 o, su proposta del richiedente rivolta all'istanza di accreditamento, a un'istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta.

1

Il Consiglio federale designa l'organo incaricato di esaminare le domande di accreditamento presentate dall'organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento. Può delegare tale compito all'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità.

2

20 21 22

RS ...; FF 2009 4063 RS ...; FF 2009 4063 RS ...; FF 2009 4063

4092

Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

Art. 50 cpv. 1 lett. a e c La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze:

1

a.

prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al Dipartimento e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento;

c.

riferire regolarmente al Dipartimento e al Consiglio delle scuole universitarie.

Art. 57 Abrogato

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Aiuto alle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero. LF

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