Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007­2013) del ...

La Confederazione Svizzera, di seguito denominata «la Svizzera», da un lato, e La Comunità europea, di seguito denominata «la Comunità», dall'altro, entrambe in appresso denominate «le parti», considerando quanto segue: (1) la dichiarazione comune allegata ai sette accordi tra la Svizzera e la Comunità firmati il 21 giugno 1999 prevede la negoziazione futura di un accordo per la partecipazione della Svizzera ai programmi per la formazione e la gioventù; (2) il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007­2013 e il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente sono stati istituiti rispettivamente con le decisioni n. 1719/2006/CE1 e n. 1720/2006/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006; (3) l'articolo 5 della decisione che istituisce il programma «Gioventù in azione» e l'articolo 7 della decisione che istituisce il programma di apprendimento permanente prevedono la partecipazione della Svizzera sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale tra la Svizzera e la Comunità, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 La Svizzera partecipa al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (in appresso «i programmi»), secondo le modalità e le condizioni esposte nel presente accordo e negli allegati I, II e III, che ne fanno parte integrante.

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GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

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Condizioni per la partecipazione al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007­2013).

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Art. 2 Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall'altro, ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità, alle condizioni previste da detto trattato.

Art. 3 Il presente accordo è concluso per la durata dei programmi in corso. Tuttavia, fatto salvo il secondo paragrafo del presente articolo, se la Comunità europea decide di prorogare tale durata senza apportare modifiche ai programmi, anche il presente accordo sarà automaticamente prorogato di conseguenza, a meno che una delle parti informi l'altra, entro 30 giorni dalla decisione di proroga dei programmi, che essa rinuncia a prorogare la cooperazione. Durante il periodo di proroga, la Svizzera dovrà versare un contributo finanziario annuale identico al suo contributo finanziario per l'anno 2013.

Il presente accordo non sarà prorogato in caso di estinzione o denuncia dell'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro.

La Svizzera o la Comunità possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte. L'accordo cessa di essere applicato a partire dall'esercizio finanziario successivo alla notifica, se questa è anteriore al 1° ottobre.

In caso contrario, l'applicazione cessa a partire dal secondo esercizio finanziario successivo alla notifica.

I progetti e le attività finanziati con gli esercizi finanziari precedenti a quello in cui l'accordo cessa di essere applicato sono proseguiti fino alla loro conclusione, alle condizioni indicate nel presente accordo e nei suoi allegati e conformemente alle disposizioni contrattuali che si applicano a tali progetti e attività. Le parti risolvono di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

Art. 4 I rappresentanti della Commissione e quelli dell'autorità nazionale designati come osservatori nei comitati dei programmi si concertano, in caso di necessità, su richiesta di uno di loro in merito alle attività comprese nel presente accordo. In seguito a queste consultazioni, il comitato misto istituito dall'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, è abilitato
a modificare gli allegati del presente accordo, di norma con una procedura scritta, se ciò risulta necessario per tenere conto della regolamentazione che si applica ai programmi o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Svizzera. Le modifiche degli allegati entrano in vigore il giorno successivo all'adozione della relativa decisione del comitato misto. Se le parti convengono invece su una modifica delle disposizioni del presente accordo, esse entreranno in vigore dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.

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Condizioni per la partecipazione al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007­2013).

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Art. 5 Il presente accordo è ratificato o concluso dalle parti in conformità alle loro rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica delle parti sull'espletamento delle rispettive procedure.

In attesa dell'espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1, le parti applicano provvisoriamente il presente accordo per le attività finanziate con il bilancio dell'esercizio successivo alla firma, e non prima del bilancio dell'esercizio 2011, purché siano soddisfatte le condizioni indicate al punto 2 dell'allegato I.

Nel caso in cui una delle parti notifichi all'altra che non intende ratificare o concludere l'accordo firmato, l'applicazione provvisoria termina a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla notifica. La notifica che pone termine all'applicazione provvisoria non influisce sugli obblighi delle parti relativi ai progetti e alle attività finanziate con il bilancio dell'anno della notifica o al versamento del contributo della Svizzera per l'anno di notifica.

Art. 6 Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a ..., il ... .

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità europea:

...

...

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Condizioni per la partecipazione al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007­2013).

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Allegato I

Condizioni e modalità di partecipazione della Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente 1. La Svizzera partecipa al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (in appresso denominati «i programmi»), salvo disposizioni contrarie del presente accordo, nel rispetto degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dalle decisioni n. 1719/2006/CE3 e n. 1720/2006/CE4 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituiscono questi programmi di azione comunitaria.

2. Nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 8 della decisione relativa al programma «Gioventù in azione» e dall'articolo 6 della decisione relativa al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente, e in conformità alle decisioni della Commissione sulle rispettive responsabilità degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie nazionali nell'attuazione del programma «Gioventù in azione» e del programma per l'apprendimento permanente (2007­2013), la Svizzera provvede a istituire o designare e a controllare una struttura appropriata (agenzia nazionale) per garantire la gestione coordinata dell'attuazione delle azioni dei programmi a livello nazionale, assume la responsabilità della buona gestione da parte dell'agenzia nazionale dei crediti ad essa versati a titolo di sovvenzione per i progetti ed adotta le misure necessarie a garantire il finanziamento appropriato, l'audit e il controllo finanziario di tale agenzia, che ottiene dalla Commissione un contributo per i costi di gestione e di attuazione. La Svizzera adotta tutte le altre misure necessarie al buon funzionamento del programma a livello nazionale.

3. Per partecipare ai programmi, la Svizzera versa un contributo annuo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle candidature di istituzioni, organizzazioni e cittadini aventi diritto della Svizzera, sono uguali a quelle applicabili a istituzioni, organizzazioni e cittadini aventi diritto della Comunità.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria dei programmi, i progetti e le attività devono comprendere, per essere
ammissibili al sostegno finanziario della Comunità, almeno un partner proveniente da uno degli Stati membri della Comunità.

6. La percentuale del contributo della Svizzera menzionato al punto 3, destinata alle azioni che vanno gestite dall'agenzia nazionale secondo le regole dei programmi, corrisponde alla parte di queste azioni nel bilancio del programma a livello comunitario. Il contributo ai costi dell'agenzia nazionale per la gestione e l'attuazione dei 3 4

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programmi sarà calcolato secondo i criteri applicati per gli Stati membri della Comunità.

7. Nel quadro delle disposizioni vigenti, gli Stati membri della Comunità e la Svizzera si impegnano per facilitare la circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e altre persone aventi diritto che si spostano tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità per via della loro partecipazione alle attività contemplate dal presente accordo.

8. Senza pregiudicare le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee in materia di sorveglianza e valutazione dei programmi, la partecipazione della Svizzera ai programmi sarà oggetto di un controllo costante e congiunto della Commissione delle Comunità europee e della Svizzera. La Svizzera presenta alla Commissione le relazioni richieste e partecipa agli altri provvedimenti specifici adottati dalla Comunità in questo contesto.

Le decisioni della Commissione in merito alle rispettive responsabilità degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie nazionali nell'attuazione del programma «Gioventù in azione» e del programma per l'apprendimento permanente (2007­ 2013), nonché le norme comuni stabilite nella Guida per le agenzie nazionali allegata ai contratti tra la Commissione e l'Agenzia nazionale svizzera, sono applicabili alle relazioni tra la Svizzera, la Commissione e l'Agenzia nazionale svizzera.

Le convenzioni tra la Commissione e l'Agenzia nazionale svizzera o i beneficiari svizzeri, e quelle tra l'Agenzia nazionale svizzera e i beneficiari svizzeri si basano sulle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee e sulle modalità di esecuzione, in particolare in materia di concessione e conclusione delle convenzioni. Queste disposizioni si applicano ai partecipanti svizzeri nello stesso modo in cui si applicano a tutti i partecipanti dei programmi.

Le regole complementari relative al controllo finanziario e al recupero e altre misure antifrode sono specificate nell'allegato III.

In caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile all'Agenzia nazionale svizzera, se la Commissione non può recuperare integralmente gli importi che le sono dovuti dall'agenzia nazionale, le autorità svizzere
saranno ritenute responsabili dei fondi non recuperati.

9. La lingua utilizzata in tutti i contatti con la Commissione per le procedure di domanda, i contratti, le relazioni presentate e gli altri aspetti amministrativi dei programmi, è una delle lingue ufficiali della Comunità.

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Condizioni per la partecipazione al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007­2013).

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Allegato II

Contributo finanziario della Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente 1. Gioventù in azione Per partecipare al programma «Gioventù in azione», la Svizzera versa al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in milioni di euro): Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

1,7

1,8

1,9

2. Programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente Per partecipare al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente, la Svizzera versa al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in milioni di euro): Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

14,2

14,9

15,6

3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la loro partecipazione, in veste di osservatori, ai lavori dei comitati di cui all'articolo 9 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma «Gioventù in azione», e all'articolo 10 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente, o ad altre riunioni legate all'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri della Comunità.

4. Dopo l'entrata in vigore o l'inizio dell'applicazione provvisoria del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondenti al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo.

Il contributo svizzero è espresso e pagato in euro.

La Svizzera verserà il proprio contributo entro il 1° marzo, se riceve la richiesta di fondi della Commissione prima del 1° febbraio, oppure, se riceve la richiesta di fondi dopo il 1° febbraio, entro e non oltre 30 giorni da tale richiesta.

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Condizioni per la partecipazione al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007­2013).

Acc. con la CE

Qualsiasi ritardo nel versamento del contributo comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi sull'importo restante dovuto alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

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Condizioni per la partecipazione al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007­2013).

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Allegato III

Controllo finanziario, recupero e altre misure antifrode I. Audit e misure antifrode adottate dalla Comunità 1. La Commissione comunica direttamente con i partecipanti ai programmi stabiliti in Svizzera e con i loro subcontraenti. Queste persone possono trasmettere direttamente alla Commissione qualsiasi informazione e documentazione pertinente che sono tenute a fornire in base agli strumenti di cui al presente accordo e ai contratti conclusi in applicazione di tali strumenti.

2. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 20025, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 20066, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 20027, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007, del 23 aprile 20078, nonché alle altre disposizioni normative cui fa riferimento il presente accordo, le convenzioni di sovvenzione concluse con i beneficiari dei programmi stabiliti in Svizzera prevedono la possibilità che audit finanziari o di altro tipo siano effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subcontraenti, da parte di agenti della Commissione o di altre persone da essa incaricate.

I conti e le operazioni dell'Agenzia nazionale possono essere verificati dagli agenti della Commissione o da altre persone incaricate da quest'ultima. Tali verifiche possono riguardare anche la capacità della struttura istituita dalla Svizzera di applicare le regole dei programmi di cui al presente accordo e di soddisfare le esigenze di una buona gestione finanziaria, secondo i criteri degli articoli pertinenti del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007, del 23 aprile 2007.

3. Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa incaricate hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per condurre a buon fine questi audit. Tale diritto di accesso è indicato esplicitamente nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti di cui al presente accordo. La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

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GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13.

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Acc. con la CE

Gli audit possono essere effettuati dopo la scadenza dei programmi o del presente accordo, conformemente alle condizioni previste nei contratti in questione.

4. Nel quadro del presente accordo, la Commissione o l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) sono autorizzati a procedere a controlli e verifiche sul posto sul territorio svizzero, in conformità alle norme procedurali del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 19969.

I controlli e le verifiche sono preparati e svolti in stretta collaborazione con le autorità svizzere competenti designate dalla Svizzera, che sono informate in tempo utile dell'oggetto, delle finalità e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutta l'assistenza necessaria.

Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, le verifiche sul posto e le ispezioni possono essere effettuate congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

Se i partecipanti ai programmi si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione o dell'OLAF, in conformità alle norme nazionali, tutta l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

La Commissione o l'OLAF comunicano senza indugio alle autorità svizzere qualsiasi elemento che possa far supporre l'esistenza di irregolarità, di cui siano venute a conoscenza nel corso del controllo o della verifica sul posto. In ogni caso, la Commissione o l'OLAF sono tenuti ad informare l'autorità sopraindicata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

II. Audit e misure antifrode adottate dalla Svizzera 1. Un controllo finanziario appropriato dell'attuazione dei programmi sarà svolto dall'autorità nazionale di controllo finanziario competente in Svizzera, in conformità all'articolo 8 delle decisioni della Commissione sulle rispettive responsabilità degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie nazionali nella realizzazione del programma «Gioventù in azione» e del programma per l'apprendimento permanente (2007­2013) e alle norme comuni fissate nella Guida destinata alle agenzie nazionali allegata ai contratti tra la Commissione e l'Agenzia nazionale svizzera. Tutti i casi di frode ed irregolarità sospetti e comprovati, nonché tutte le relative misure adottate dall'Agenzia nazionale e dalle autorità nazionali, sono riferiti senza indugio ai servizi della Commissione. La Svizzera assicura lo svolgimento di indagini e un efficace trattamento dei casi sospetti e comprovati di frode e irregolarità a seguito di controlli nazionali o comunitari.

Per irregolarità si intende qualsiasi infrazione di una disposizione pertinente del diritto comunitario, applicabile in virtù del presente accordo o degli obblighi contrattuali che ne derivano, risultante da un atto o da un'omissione compiuta da un opera-

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GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

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Condizioni per la partecipazione al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007­2013).

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tore economico, che ha o potrebbe avere l'effetto di pregiudicare, con una spesa indebita, il bilancio generale delle Comunità europee o bilanci gestiti dalle stesse.

Per frode si intende qualsiasi atto od omissione intenzionale riguardante: ­

l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per loro conto;

­

la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;

­

la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi.

2. Le autorità svizzere adottano le misure opportune per prevenire e contrastare qualsiasi pratica di corruzione attiva o passiva in qualsiasi fase delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni o durante l'attuazione delle convenzioni corrispondenti.

Con «corruzione attiva» si intende l'azione deliberata di una persona che promette o conferisce, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia od ometta un atto proprio delle sue funzioni o, nell'esercizio delle sue funzioni, in violazione dei suoi doveri d'ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.

Con «corruzione passiva» si intende l'azione deliberata di un funzionario che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve un vantaggio di qualsiasi natura, per sé stesso o per un terzo, o accetta la promessa di tale vantaggio, per compiere od omettere un atto proprio delle sue funzioni o, nell'esercizio delle sue funzioni, in violazione dei suoi doveri d'ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.

3. Le autorità svizzere e il personale responsabile dei compiti di attuazione dei programmi adottano tutte le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di conflitto d'interessi e informano immediatamente la Commissione se si presenta un conflitto d'interessi o una situazione che potrebbe dar luogo a un tale conflitto.

III. Riservatezza Le informazioni comunicate od ottenute a norma del presente allegato, in qualsiasi forma siano presentate, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione

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Condizioni per la partecipazione al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007­2013).

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delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

IV. Misure e sanzioni amministrative Fatta salva l'applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può adottare misure e sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007, del 23 aprile 2007, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 199510, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

V. Recupero Per le azioni con gestione centralizzata indiretta, l'Agenzia nazionale svizzera ha la responsabilità di emettere le domande di recupero di fondi e di eseguire qualsiasi azione giuridica richiesta nei confronti dei beneficiari, in consultazione con la Commissione. In caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile all'Agenzia nazionale svizzera, le autorità svizzere sono responsabili dei fondi non recuperati.

Per le azioni con gestione centralizzata diretta dalla Commissione, le decisioni della Commissione adottate nel quadro del presente accordo, che comportano un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. L'esecuzione forzata è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti in Svizzera. La formula esecutiva è allegata alla decisione, senza altre formalità richieste fuorché la verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità designata a tal fine dal governo svizzero, il quale ne informa la Commissione. Dopo l'espletamento di queste formalità a richiesta della Commissione, questa può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente secondo la legislazione nazionale. La legittimità della decisione della Commissione è soggetta al controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso in applicazione del presente accordo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

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GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

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Acc. con la CE

Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, alle riunioni dei comitati del programma «Gioventù in azione» e del programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007­2013). I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni di detti comitati.

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