Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Progetto

(LEF) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 26 giugno 20091; visto il parere del Consiglio federale dell'11 novembre 20092, decreta: I La legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento č modificata come segue: Art. 219 cpv. 4 lett. a e abis (nuova) I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

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Prima classe a.

i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro, complessivamente non oltre l'importo massimo annuo del guadagno assicurato conformemente all'assicurazione infortuni obbligatoria (art. 22 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 dicembre 19824 sull'assicurazione contro gli infortuni);

abis. i crediti dei lavoratori per la restituzione di garanzie.

Minoranza (Daguet, Jositsch, Leutenegger Oberholzer, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer) ater. i crediti dei lavoratori derivanti dai piani sociali.

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FF 2009 6941 FF 2009 6951 RS 281.1 RS 832.202

2009-2190

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Esecuzione e sul fallimento. LF

II Disposizione transitoria della modifica del ...

I privilegi previsti dal diritto anteriore si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concordatarie concesse prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

III 1

La presente modifica sottostā a referendum facoltativo.

Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la decorrenza infruttuosa del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo che sia stata accettata in votazione popolare.

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