Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Bangladesh
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l'articolo 54 capoverso 1 e l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 20092, decreta: Art. 1 La Convenzione, firmata il 10 dicembre 2007, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare del Bangladesh per evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito č approvata.
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Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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RS 101 FF 2009 849
2006-3228
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Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Bangladesh. DF
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