Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno del 30 luglio 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera costruttori in legno (Holzbau Schweiz) conformemente al regolamento del 6 giugno 20082.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

30 luglio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato Regolamento del fondo per la formazione professionale Costruzione in legno con COG

1 2

RS 412.10 Il testo del presente regolamento è anche pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 183 del 22 settembre 2009.

2009-1308

5395

Allegato

Regolamento del fondo per la formazione professionale Costruzione in legno3 con COG

1

Denominazione e scopo

Art. 1

Denominazione

Holzbau Schweiz gestisce un fondo per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20024 (LFPr) sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno» (FFP Costruzione in legno, Fondo).

Art. 2

Scopo

Il Fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel settore delle costruzioni in legno.

2

Campo d'applicazione

Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido in tutta la Svizzera, ad eccezione dei Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura nonché del Giura Bernese.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Tra queste figurano aziende per la costruzione in legno, parti di aziende e gruppi di montaggio che svolgono lavori in legno (lavori di carpenteria e lavori industriali con strutture in legno) di produzione e montaggio o di produzione e riparazione. Sono comprese le seguenti attività:

1

3

4

a.

costruzioni industriali di pavimenti, pareti e tetti in legno;

b.

costruzioni prefabbricate in legno;

c.

lavori industriali di assemblaggio di costruzioni in legno;

d.

sottostrutture industriali in legno;

Holzbau Schweiz, Associazione costruzioni in legno, sede principale Hofwiesenstrasse 135, 8057 Zurigo, tel. +41 (0)44 253 63 93, fax +41 (0)44 253 63 99, e-mail: info@holzbau-schweiz.ch, www.holzbau-schweiz.ch RS 412.10

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Regolamento del fondo per la formazione professionale Costruzione in legno con COG

e.

isolamenti termici industriali in legno;

f.

rivestimenti industriali esterni ed interni in legno;

g.

scale industriali in legno e trattamenti industriali della superficie di strutture portanti e rivestimenti.

Aziende e parti di aziende che svolgono esclusivamente le seguenti prestazioni sono escluse dal campo d'applicazione aziendale:

2

a.

produzione o vendita di prodotti di segheria;

b.

produzione o montaggio di pavimenti sopraelevati e ad intercapedine;

c.

produzione o posa in opera di pavimenti in parquet.

Sono altresì escluse aziende e parti di aziende che producono e vendono prodotti puramente commerciali, come prodotti di segheria, legni piallati, legno da costruzione incollato, pannelli in legno truciolare, componenti strutturali per pavimenti, pareti e tetti. Riguardo alla produzione e al montaggio dei prodotti menzionati vale il capoverso 1.

3

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che presentano rapporti di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale (part-time) con le seguenti persone:

1

a.

apprendisti nel campo delle costruzioni in legno;

b.

lavoratori nel campo delle costruzioni in legno;

c.

specialista nel campo delle costruzioni in legno/carpentiere (AFC);

d.

caposquadra costruzioni in legno (diploma di categoria);

e.

carpentiere (attestato professionale federale);

f.

tecnico ST di costruzioni in legno (dipl. tecnico ST costruzioni in legno);

g.

mastro carpentiere (dipl. federale).

Il Fondo è valido anche per aziende del settore delle costruzioni in legno che non occupano impiegati (ditte individuali del settore costruzioni in legno).

2

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo è valido per aziende o parti di aziende che rientrano nel campo di applicazione sia territoriale, sia aziendale e sia personale.

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Regolamento del fondo per la formazione professionale Costruzione in legno con COG

3

Prestazioni

Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il Fondo contribuisce soprattutto al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

1

a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di formazione professionale continua; tale sistema comprende in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e di attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling. Il finanziamento concerne in particolare i costi del personale, i costi accessori del personale e i costi generali a questo necessari ed altre prestazioni proprie tramite commissioni e costi esterni;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti d'esame per offerte formative della formazione professionale superiore;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua nelle lingue nazionali svizzere; in particolare materiale didattico;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e di qualificazione nelle offerte formative sostenute da Holzbau Schweiz, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità; in particolare esami per capisquadra, carpentieri, maestri carpentieri e prove attitudinali;

e.

reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua; in particolare provvedimenti nel campo del marketing professionale;

f.

preparazione e partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;

g.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure generali di valutazione;

h.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute da Holzbau Schweiz in relazione ai compiti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

L'Assemblea dei delegati Holzbau Schweiz può decidere su richiesta della direzione centrale altri contributi finanziari finalizzati a provvedimenti conformi allo scopo del Fondo.

2

5398

Regolamento del fondo per la formazione professionale Costruzione in legno con COG

4

Finanziamento

Art. 8

Obbligo di contribuzione

Le aziende o parti di aziende sottoposte al Fondo secondo agli articoli 3­6 del presente regolamento versano contributi per il Fondo finalizzati al raggiungimento dello scopo del Fondo.

1

Le aziende del settore delle costruzioni in legno senza dipendenti, ossia le cosiddette ditte individuali di costruzioni in legno, devono versare soltanto il contributo aziendale di cui all'articolo 10 di questo regolamento.

2

Art. 9

Base per il calcolo

La base per il calcolo dei contributi è costituita dall'azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal suo numero totale di rapporti di lavoro secondo l'articolo 5.

1

2

Il contributo viene calcolato in base ad un'autodichiarazione dell'azienda.

Qualora l'azienda si rifiuti di rilasciare la dichiarazione, la Commissione del Fondo (art. 14) effettuerà una stima secondo il proprio apprezzamento.

3

Art. 10

Finanziamento e contributi

Il finanziamento si compone di contributi del datore di lavoro, donazioni e redditi da capitale.

1

I contributi dei datori di lavoro sono costituiti da un contributo per ciascuna azienda o parte di azienda e dai contributi versati per ogni collaboratore secondo l'articolo 5. I contributi devono essere versati annualmente.

2

3

Gli importi dei contributi sono i seguenti: a.

contributo aziendale di imprese di costruzioni in legno:

Fr. 300.­

b.

contributo per ogni collaboratore (secondo l'art. 5):

Fr. 72.­

I contributi dei membri della Holzbau Schweiz si intendono interamente saldati con il versamento della tassa sociale.

4

Per le persone occupate a tempo parziale i contributi devono essere versati qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

5

I contributi di aziende e collaboratori si considerano indicizzati conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo, stato al 1° gennaio 2009. Sono verificati ogni due anni, adeguati se necessario al nuovo valore dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo e sottoposti all'Assemblea dei delegati per approvazione.

6

5

RS 831.40

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Regolamento del fondo per la formazione professionale Costruzione in legno con COG

Art. 11

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr6 in combinato disposto con l'articolo 68 capoverso 4 dell'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 20037 (OFPr).

1

Un'azienda che intende essere esentata completamente o in parte dall'obbligo di contribuzione, deve inoltrare alla Commissione del Fondo una richiesta motivata.

2

La Commissione del Fondo è autorizzata a stipulare accordi con altre associazioni di categoria al fine di ridurre per le aziende miste (che sono assoggettate a diversi fondi professionali) i numerosi carichi contributivi.

3

Art. 12

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni e in considerazione di un'adeguata costituzione di riserve.

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13

Organo di vigilanza

L'Assemblea dei delegati della Holzbau Schweiz è l'organo di vigilanza del Fondo.

All'organo di vigilanza spettano in particolare i seguenti compiti:

6 7

a.

attribuzione dei mezzi in base all'elenco delle prestazioni e determinazione della quota destinata alla costituzione di riserve (approvazione del budget del Fondo);

b.

accettazione del bilancio e del conto annuale;

c.

approvazione annuale dei contributi al Fondo;

d.

delibera sull'entità delle tasse di ingiunzione di pagamento per contributi al Fondo non versati;

e.

delibera sull'entità del rimborso delle spese amministrative per le stime in seguito ad omissione o falsa dichiarazione del numero dei dipendenti;

f.

scelta della Segreteria;

g.

scelta della Commissione di ricorso.

RS 412.10 RS 412.101

5400

Regolamento del fondo per la formazione professionale Costruzione in legno con COG

Art. 14

Commissione del Fondo

La Commissione del Fondo, costituita da tre a cinque persone, è l'organo direttivo del Fondo responsabile della sua gestione operativa ed effettua la sorveglianza della Segreteria. Essa delibera in materia di: a.

subordinazione di un'azienda al Fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro Fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di tale Fondo;

d.

decisione riguardo all'assegnazione esterna di compiti esecutivi di tipo operativo.

Art. 15

Segreteria

Nell'ambito delle sue competenze, la Segreteria dà esecuzione al presente regolamento. Essa è responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento di contributi per prestazioni di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 16

Commissione di ricorso

La Commissione di ricorso è formata da 3 membri. Essa decide sui ricorsi presentati contro le delibere della Commissione del Fondo.

Art. 17

Consuntivo e contabilità

Il Fondo viene riportato nel conto economico della Holzbau Schweiz con conti separati per le spese e per gli introiti.

Art. 18

Organo di controllo e di vigilanza

L'organo di controllo è formato da un organo fiduciario per la revisione tecnica vera e propria, due revisori di conti ed un sostituto.

1

L'organo di controllo verifica il consuntivo annuale e il bilancio, presenta all'Assemblea dei delegati un relativo rapporto scritto e richiede l'accettazione o il rigetto del consuntivo e l'approvazione della gestione della direzione centrale.

2

L'organo di controllo del Fondo è identico a quello dell'associazione di categoria Holzbau Schweiz.

3

Qualora al Fondo sia stato attribuito il carattere di obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr8, esso è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

4

8

RS 412.10

5401

Regolamento del fondo per la formazione professionale Costruzione in legno con COG

6

Riscossione dei contributi

Art. 19

Comunicazione dei contributi

1 Il

Fondo esorta le aziende assoggettate a comunicare nei tempi dovuti il numero di dipendenti per cui è dovuto il versamento del contributo conformemente al campo d'applicazione.

Se un'azienda assoggettata omette di comunicare tali dati, la Commissione del Fondo è autorizzata a imporle una tassa dopo un unico sollecito da parte della Segreteria.

2

3 Le

spese di sollecito ammontano a 50 franchi a titolo di indennizzo amministrativo.

Art. 20

Fatturazione

La fatturazione del contributo avviene ai sensi degli articoli da 8­12 del presente regolamento. Il contributo annuale è riscosso una volta all'anno.

Art. 21 1 La

Scadenza e ritardo nei pagamenti

scadenza del pagamento è stabilita in base alla fatturazione.

2 Per

tutte le fatture il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di fatturazione.

3 Gli

interessi di mora ammontano al 5 per cento dalla data di scadenza.

Art. 22 1 L'incasso

Incasso dei contributi dei contributi è svolto dalla Segreteria (art. 15 del regolamento).

2 Il

recupero dei crediti viene effettuato in base alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 18899 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

3 Con il secondo sollecito si applica un indennizzo per spese amministrative di 50 franchi nonché interessi di mora a partire dal 30° giorno dalla data di fatturazione.

7

Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento

Art. 23

Approvazione

1 Il

presente regolamento del Fondo è stato approvato dall'Assemblea dei delegati di Holzbau Schweiz il 6 giugno 2008.

Il regolamento entra in vigore con il conferimento dell'obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale.

2

9

RS 281.1

5402

Regolamento del fondo per la formazione professionale Costruzione in legno con COG

Art. 24

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 25

Scioglimento

1 Qualora

lo scopo del Fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, l'Assemblea dei delegati di Holzbau Schweiz scioglie il Fondo con una maggioranza di tre quarti dei delegati presenti.

2 Qualora al Fondo sia stato conferita obbligatorietà generale, per il suo scioglimento è necessario il consenso dell'UFFT.

3 Un eventuale capitale residuo viene destinato all'associazione di categoria Holzbau Schweiz e vincolato a obiettivi di formazione.

6 giugno 2008

Hans Rupli

Fritz Rutz

Hansjörg Setz

Presidente centrale

Vicepresidente

Amministratore

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