Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 14 agosto 2009, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re: Inselspital Universitätspital Bern, concernente la domanda del 14 maggio 2009 per un'adeguamento dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Adeguamento Il numero 2 capoverso 4 del dispositivo dell'autorizzazione generale dell'Inselspital di Berna del 30 giugno 2003 viene sostituito come segue: L'autorizzazione permette di prendere visione di dati non anonimizzati, senza che il responsabile della collezione dei dati violi il suo obbligo al segreto professionale.

Questo vale tuttavia solo all'interno dell'Inselspital, designato quale titolare dell'autorizzazione. L'autorizzazione copre la ricerca da autorizzare effettuata negli istituti e nelle cliniche appartenenti alla Fondazione dell'Inselspital nonché quella effettuata all'Istituto per le Malattie Infettive, all'Istituto di Farmacologia e all'Istituto di Patologia appartenenti all'Università di Berna. Qualora per progetti di ricerca fosse necessario far ricorso ad altri ospedali, istituti medici, o si dovesse consentire a ricercatori esterni di poter prendere visione di dati non anonimizzati dell'Inselspital, deve essere presentata una domanda per un'autorizzazione particolare alla Commissione peritale.

Per il resto il dispositivo dell'autorizzazione generale del 30 giugno 2003 rimane in vigore con l'adeguamento del 12 agosto 2004 e la proroga del 4 settembre 2008.

2. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla
pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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3. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto all'Inselspital di Berna e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94).

22 settembre 2009

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il Presidente, Franz Werro

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