Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 20 marzo 2009, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Ospedale cantonale di Aarau, Zentrum für Pathologie, progetto «Retrospektive Analyse des Outcomes von am Kantonsspital Aarau und am Kantonsspital Olten behandelten Patienten mit kolorektalem Karzinom im Vergleich zu den in der Literatur publizierten Patientengruppen unter Berücksichtigung der neu eingeführten medikamentösen Therapien sowie anerkannter Risikofaktoren» concernente la domanda del 15 gennaio/3 marzo 2009 per un adeguamento dell'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: I punti 1, 2, 3 e 5 dell'autorizzazione rilasciata all'Ospedale cantonale di Aarau il 30 agosto 2007, pubblicata nel Foglio federale del 18 settembre 2007, vengono annullati e sostituiti come segue: 1. Titolare dell'autorizzazione a)

Al dr. med. Michael Kurrer, primario di patologia, e al dr. med. Peter Moosmann, capo clinica di oncologia, entrambi all'Ospedale cantonale di Aarau, in qualità di responsabili del progetto è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

b)

Al dr. med. Walter Mingrone, Ospedale cantonale di Olten, al dr. med. Olivier Giger, e alla med.pract. Sarah Comtesse, entrambi all'Ospedale cantonale di Aarau, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Portata dell'autorizzazione particolare a)

2009-1128

La presente decisione autorizza i medici curanti di pazienti che, nel periodo tra il 1990 e il 2008, si sono sottoposti a un trattamento all'Ospedale cantonale di Aarau o all'Ospedale cantonale di Olten a causa di un carcinoma colorettale e che nel frattempo sono deceduti o hanno reagito con indifferen2843

za alla domanda relativa all'utilizzazione dei loro dati nell'ambito del progetto menzionato al punto 3, a comunicare ai titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 i dati di tali pazienti. La comunicazione dei dati deve servire unicamente alla realizzazione dello scopo descritto al punto 3.

b)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali soggetti al segreto professionale in materia di ricerca medica secondo l'articolo 321 CP, comunicati in base alla presente autorizzazione, possono essere utilizzati solo nell'ambito del progetto «Retrospektive Analyse des Outcomes von am Kantonsspital Aarau und am Kantonsspital Olten behandelten Patienten mit kolorektalem Karzinom im Vergleich zu den in der Literatur publizierten Patientengruppen unter Berücksichtigung der neu eingeführten medikamentösen Therapien sowie anerkannter Risikofaktoren».

4. Protezione dei dati comunicati Nessuna modifica.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il dr. med. Michael Kurrer e il dr. med. Peter Moosmann, in qualità di responsabili del progetto, sono responsabili della protezione dei dati comunicati.

6. Oneri Nessuna modifica.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14), in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonchè all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 324 94 94).

19 maggio 2009

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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