Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 17 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Penconazolo 100 g/l

Tipo di formulazione:

EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali Realchemie Penconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4490 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 023590-00/011 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Penconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4491 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 023590-00/016 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Penconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4492 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 023590-00/026 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Penconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4493 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 023590-00/005 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Penconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4494 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 023590-00/020 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

1

RS 916.161

1130

2009-0463

Realchemie Penconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4495 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 023590-00/023 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Penconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4496 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 023590-00/025 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Penconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4497 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 023590-00/014 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Coltivazione di bacche: Fragole Oidio della fragola Josta, Ribes nero, Ribes rosso, Uva spina Frutticoltura: Frutta a granelli

Viticoltura: In generale

Oidio delle varietà di ribes

Applicazione

(*)

Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.25 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.25 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane

1, 2, 3 1, 2, 4

Oidio del cotogno, Oidio della mela/pera

5, 6 Concentrazione: 0.012 % Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: al più tardi entro fine luglio, dal germogliamento

Oidio della vite

7, 8 Concentrazione: 0.025 % Applicazione: al più tardi entro metà agosto 8 Concentrazione: 0.05 % Applicazione: al più tardi entro metà agosto; in combinazione con 0.1 % di Folpet DG

In generale

Escoriosi della vite, Marciume nero, Rossore parassitario

Orticoltura: Colture coperte: Cucurbitacee

Oidio delle Cucurbitacee

Colture coperte: Pomodori

Oidio del pomodoro

Cucurbitacee

Oidio delle Cucurbitacee

Pomodori

Oidio del pomodoro

Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.25­0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 giorni Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.25­0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 giorni Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.25 - 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.25­0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane

1 1 1 1

1131

Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Campicoltura: Luppolo

Oidio del luppolo

Concentrazione: 0.05 %

1

Coltivazione piante ornam.: In generale Oidio (diverse specie) su piante ornamentali

Concentrazione: 0.025­0.05 % 1

(*) Condizioni e osservazioni 1 = Al massimo 4 trattamenti per anno.

2 = La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.

3 = La dose indicata si riferisce allo stadio dalla piena fioritura all'inizio dell'arrossamento dei frutticini, 4 piante/m2.

4 = La dose indicata si riferisce allo stadio di allegagione al 50­90 %, volume delle siepi 7500 m3/ha.

5 = La dose citata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m3/ha.

6 = Al massimo 4 trattamenti per particella e anno con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.

7 = Anche per applicazione per via aerea.

8 = Al massimo 3 trattamenti per anno.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

17 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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