Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 10 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Metribuzin 70 %

Tipo di formulazione:

WG granulare idrodispersibile

2. Prodotti commerciali Sencor

Numero di omologazione svizzero: A-2846 Paese di origine: Austria Numero di omologazione straniero: 2797/0 Titolari stranieri di autorizzazioni: Bayer Austria GmbH Geschäftsbereich für Pflanzenschutz

Realchemie Metribuzin

Numero di omologazione svizzero: D-4475 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052004-00(023 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Metribuzin

Numero di omologazione svizzero: D-4476 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052004-00/009 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Metribuzin

Numero di omologazione svizzero: D-4477 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052004-00/043 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Metribuzin

Numero di omologazione svizzero: D-4478 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052004-00/037 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

1

RS 916.161

1044

2009-0455

Realchemie Metribuzin

Numero di omologazione svizzero: D-4479 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052004-00/016 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Metribuzin

Numero di omologazione svizzero: D-4480 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052004-00/040 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Metribuzin

Numero di omologazione svizzero: D-4481 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052004-00/039 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Orticoltura: Pomodori Pomodori

Dicotiledoni (malerbe) Dicotiledoni (malerbe)

1 2

Patate

Dicotiledoni (malerbe)

Patate

Dicotiledoni (malerbe)

Dosaggio: 0.5 kg/ha Dosaggio: 0.75 kg/ha Applicazione: 7­10 giorni dopo la piantagione Dosaggio: 0.75­1 kg/ha Applicazione: in prelevata Dosaggio: 0.6­0.75 kg/ha Applicazione: in postlevata, fino a 5 cm di altezza del cespuglio

3, 4, 5

(*) Condizioni e osservazioni 1 = Suolo mediamente pesante, con poco humus.

2 = Suolo pesante, ricco di humus.

3 = Tener presente la sensibilità delle varietà. Quelle tolleranti devono figurare sull'etichetta.

4 = Soltanto per le patate da tavola e quelle da foraggio, non utilizzare su patate primaticce e da semina.

5 = Altre colture seguenti: il termine di attesa è di 16 settimane.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana.

I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

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Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

10 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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