Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno Modifica del 20 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno, allegato al decreto del Consiglio federale del 1° ottobre 20071, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.
Art. 25 cpv. 2
(Il sistema salariale)
Art. 27
Calcolo del salario minimo
Art. 28 cpv. 2 e 4
(Premio di produzione variabile)
Allegato 1:
Tabella salariale 1
Allegato 2:
Tabella salariale 2
Allegato 9:
art. 2 Salario
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'allegato 9 del contratto collettivo di lavoro.
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FF 2007 6815 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2009-0407
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Contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. DCF
III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.
20 febbraio 2009
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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