Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno Modifica del 20 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno, allegato al decreto del Consiglio federale del 1° ottobre 20071, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.

Art. 25 cpv. 2

(Il sistema salariale)

Art. 27

Calcolo del salario minimo

Art. 28 cpv. 2 e 4

(Premio di produzione variabile)

Allegato 1:

Tabella salariale 1

Allegato 2:

Tabella salariale 2

Allegato 9:

art. 2 Salario

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'allegato 9 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2007 6815 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-0407

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Contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

20 febbraio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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