Controllo degli impianti elettrici a bassa tensione Autorizzazione per l'esecuzione di lavori di manutenzione e di piccoli lavori di installazione senza obbligo di presentare un rapporto di sicurezza formale conforme all'art. 37 cpv. 1 OIBT Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, vista la legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0); visto l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27); vista l'istruzione del Capo del Dipartimento del 1 novembre 1995, basata sull'articolo 49 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), che conferisce al Segretario generale e ai suoi supplenti il diritto di firmare le decisioni a nome del Capo del Dipartimento; considera: 1. Sul piano formale In virtù dell'articolo 1 capoverso 4 OIBT, la deroga a singole disposizioni dell'ordinanza può essere autorizzata se una norma può essere rispettata solo con grande difficoltà o se ostacola l'evoluzione tecnica. L'organo competente per queste autorizzazioni è il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC oppure, in casi meno importanti, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Nella fattispecie, si tratta della deroga all'obbligo di fornire un rapporto di sicurezza per tutti i lavori di installazione. Tale deroga costituisce un'eccezione che deve essere autorizzata dal DATEC.

2. Sul piano materiale La presentazione di un rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici richiede indubbiamente un certo onere amministrativo. In particolare, vi è lo svantaggio che, di norma, tale rapporto non può essere stilato in loco, bensì solo successivamente facendo uso del computer d'ufficio. Ciò significa in concreto che i dati tecnici rilevati sul posto dall'installatore e i risultati del controllo devono essere successivamente trasmessi. Il tempo necessario per effettuare queste operazioni nell'ambito di una manutenzione o di un piccolo lavoro può quindi superare quello correlato con il lavoro stesso. Per i clienti ciò comporta costi supplementari e pertanto tale disposizione è accettata malvolentieri dai diretti interessati.

Di norma, i lavori di manutenzione e i piccoli
lavori di installazione su impianti con potenza di allacciamento bassa non devono essere notificati al gestore di rete (art. 23 cpv. 1 seconda frase OIBT). Quest'ultimo quindi non sa dove sono stati eseguiti i lavori. Il controllo della loro esecuzione e della presenza o meno di un rapporto di sicurezza formale avviene di norma successivamente, nell'ambito del controllo periodico degli impianti. Tutto ciò finisce per rendere ancora più ostica l'attuazione della disposizione di legge.

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Affinché gli interessi della sicurezza possano essere tutelati, nonostante lo scarso consenso di cui beneficiano le disposizioni di legge e le difficoltà legate ai controlli, già da qualche tempo è prassi indicare direttamente sul protocollo dei lavori eseguiti i risultati della prima verifica effettuata dopo i lavori di manutenzione e i piccoli lavori di installazione. Il protocollo viene inviato ai clienti insieme alla fattura. In tal modo questi ultimi hanno la certezza che i lavori sono stati eseguiti e controllati secondo le regole della tecnica. Grazie a questa soluzione, i requisiti dell'ordinanza possono essere adempiti sopportando oneri ragionevoli anche nell'ambito di questi lavori secondari.

Le imprese del settore intendono far applicare espressamente le agevolazioni proposte solo nel caso in cui l'onere amministrativo risulti sproporzionato rispetto al dispendio di lavoro effettivo. Esse hanno pertanto proposto una delimitazione assai restrittiva del campo di applicazione delle deroghe.

Le deroghe riguardano inoltre solamente la presentazione del rapporto di sicurezza formale. Tutte le altre disposizioni in merito all'esecuzione dei lavori, la formazione e l'equipaggiamento del personale addetto, come anche l'obbligo relativo alla prima verifica, rimangono valide anche per i lavori di manutenzione e i piccoli lavori di installazione.

decide: 1.

In deroga all'articolo 23 capoverso 1 ultima frase OIBT, per i lavori di manutenzione e i piccoli lavori di installazione si può rinunciare alla presentazione di un rapporto di sicurezza conforme all'articolo 37 capoverso 1 OIBT.

2.

Purché il dispendio di tempo per immobile/opera non superi le due ore, per lavori di manutenzione e piccoli lavori di installazione si intende: ­ la sostituzione di interruttori e di dispositivi di illuminazione; ­ la riparazione di guasti; ­ la sostituzione di singole prese di corrente su una linea di alimentazione esistente; ­ l'installazione supplementare di singole prese di corrente a valle di un gruppo interruttore di sovracorrente esistente; ­ la sostituzione di elettrodomestici con la stessa potenza e con allacciamento fisso a una linea di alimentazione esistente.

3.

La rinuncia alla presentazione di un rapporto di sicurezza non esenta dall'obbligo di eseguire una prima verifica secondo l'articolo 24 capoverso 1 OIBT e di preparare una documentazione a riguardo, una volta conclusi i lavori.

4.

I restanti requisiti dell'ordinanza concernenti l'esecuzione e il controllo di lavori di installazione rimangono immutati anche per i lavori di manutenzione e i piccoli lavori di installazione.

5.

In virtù dell'articolo 13 capoversi 2 e 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) e dell'articolo 18 dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), la presente decisioni è pubblicata nel Foglio federale.

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6.

In applicazione dell'articolo 35 capoverso 3 della legge sulla procedura amministrativa (RS 172.021), gli interessati possono esigere una decisione con indicazione dei rimedi giuridici.

7.

Notifica a: Ufficio federale dell'energia per informazione a: ­ Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ­ Associazione delle aziende elettriche svizzere ­ Unione svizzera degli installatori elettricisti ­ Associazione svizzera per i controlli degli impianti elettrici ­ Associazione svizzera delle diplomate e dei diplomati delle scuole specializzate superiori.

3 giugno 2009

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Il Segretario generale supplente: André Schrade

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