09.017 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2008 Estratto: Capitolo I del 6 marzo 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del rapporto concernente le mozioni e i postulati dei Consigli legislativi 2008.

Il rapporto completo, che contiene informazioni più dettagliate, è stato pubblicato separatamente nel formato A41.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Il rapporto completo può essere ottenuto presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna (Art. n. 101.133.i).

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Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Cancelleria federale 2006 P 06.3612

Rendere più leggibili gli opuscoli sulle votazioni (N 20.12.06, Kiener Nellen)

Il postulato incarica il Consiglio federale di vagliare la possibilità di migliorare la leggibilità degli opuscoli esplicativi e di raccogliere i testi di legge in una pubblicazione separata.

Nel 2008, la messa a concorso secondo le regole dell'OMC della commessa per la stampa degli opuscoli sulle votazioni federali ha fornito all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica l'occasione per vagliare, d'intesa con la Cancelleria federale, la possibilità di apportare dei cambiamenti alla pubblicazione di tali opuscoli. Unico vincolo da rispettare: il limite di spesa. Dagli accertamenti è emersa l'impossibilità di procedere a modifiche sostanziali non tanto per ragioni economiche quanto per motivi tecnici. La produzione della pubblicazione svizzera più diffusa (ben 5,26 milioni di esemplari) avviene in un arco temporale molto contenuto, non solo per garantire che, come sancito per legge, la pubblicazione giunga in tempo utile ai Cantoni, ai Comuni e dunque ai cittadini, ma anche perché, nell'interesse dell'attualità dei testi esplicativi, il Consiglio federale non può essere chiamato a fornire la versione definitiva delle proprie «spiegazioni» con eccessivo anticipo. Per migliorare la comprensibilità dei testi, si provvederà quindi sempre più spesso a corredarli di grafici, glossari o riquadri contenenti dettagli supplementari.

Non è invece possibile pubblicare separatamente i testi di legge poiché a causa dell'elevato numero di esemplari, dei tempi di produzione che risulterebbero raddoppiati e dei costi di spedizione più elevati a carico dei Cantoni, i vincoli finanziari e temporali non verrebbero rispettati.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato poiché lo ritiene privo d'oggetto e parte delle richieste sono adempiute.

2007 M 05.3785

Trasparenza sulle relazioni d'interesse dei giornalisti accreditati a Palazzo federale (N 9.5.06, Stahl; S 18.12.06; N 23.3.07)

Con la mozione in questione si chiede al Consiglio federale di far sì che i giornalisti accreditati a Palazzo federale siano tenuti a dichiarare le loro relazioni d'interesse.

La richiesta è stata vagliata nell'ambito dell'elaborazione dell'ordinanza del 30 novembre 2007 sull'accreditamento dei giornalisti (OAGio, RS 170.61). È emerso che la base legale per l'applicazione di tale obbligo non sussiste. Tuttavia, l'ordinanza sull'accreditamento prevede che i giornalisti accreditati o autorizzati all'accesso forniscano la prova del rapporto di lavoro che li lega ad un determinato organo d'informazione (OAGio art. 3, 4 e 9). Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

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Dipartimento degli affari esteri 2002 P 02.3625

Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadient)

Il postulato chiede al Consiglio federale di presentare un rapporto sull'importanza dello sviluppo nel settore dei beni pubblici globali (GPG) e sulle sue ripercussioni sulla politica interna ed estera svizzera. Chiede inoltre di indicare le misure necessarie per il nostro Paese e di precisare la partecipazione della Svizzera al dibattito internazionale in materia.

1. I mutamenti climatici, le epidemie, l'acqua, la biodiversità sono problemi che superano i confini nazionali e le cui ripercussioni variano da un Paese all'altro soprattutto se si considerano i Paesi OCSE, i Paesi emergenti e i Paesi in sviluppo.

L'Agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo ha reagito introducendo nel dibattito internazionale la nozione di «bene pubblico globale» (messa a disposizione, finanziamento). Dopo l'entusiasmo iniziale e vivaci discussioni teoriche, il dibattito internazionale si è tuttavia arenato a fronte delle difficoltà legate alla sua attuazione pratica. Né il rapporto della task force internazionale «Global Public Goods», del novembre 2006, né i dibattiti in seno all'Executive Board della Banca mondiale, nel mese di settembre del 2007, hanno permesso di fare progressi importanti.

2. Il Consiglio federale riconosce l'importanza della nozione dei beni pubblici globali ed è persuaso che solo la cooperazione internazionale consenta di affrontare le sfide globali. Pertanto, nel messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo ha aggiunto alla «riduzione della povertà» e alla «promozione della sicurezza umana» ­ due settori prioritari della politica federale di sviluppo ­ la «globalizzazione a favore dello sviluppo». Fra gli Obiettivi 2009 del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), inoltre, figurano l'elaborazione e l'attuazione di tre programmi globali (sicurezza alimentare, cambiamenti climatici, migrazione).

3. Il Consiglio federale riferirà in merito all'attuazione di tali programmi nei rapporti sui progressi della politica federale di sviluppo che, come sancito nel messaggio del 14 marzo 2008, dovranno essere stilati con cadenza annuale.

La Svizzera continua a seguire il dibattito internazionale sui beni pubblici globali. In caso di nuovi sviluppi, il DFAE informerà il Consiglio federale. Tuttavia, l'Esecutivo
non presenterà un rapporto sull'argomento. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato poiché, come illustrato al punto 2, le richieste contenute nel postulato sono state prese in debita considerazione.

2006 P 05.3747

I bambini nella politica svizzera dello sviluppo (N 24.3.06, Gadient)

Il 2 luglio 2008 il Consiglio federale ha licenziato il rapporto elaborato in risposta al postulato 05.3747 depositato dalla consigliera nazionale Brigitta Gadient il 1° dicembre 2005 e riguardante i bambini e i giovani nella politica svizzera dello sviluppo. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

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2006 P 06.3006

Il finanziamento del contributo svizzero alla coesione dell'UE non deve essere a carico dell'aiuto pubblico allo sviluppo (N 13.3.06, Commissione della politica estera CN 04.021)

Il credito quadro per il contributo all'allargamento è stato trattato dalle Camere insieme al credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CIS (4° credito quadro). Il Consiglio degli Stati ha approvato il contributo all'allargamento il 20 marzo 2007; il Consiglio nazionale il 14 giugno 2007. Il Parlamento ha tuttavia sottolineato che il finanziamento di tale contributo non deve avvenire a scapito del sostegno ai Paesi in sviluppo e neppure a scapito degli aiuti agli Stati dell'Europa dell'Est. Nell'ambito della procedura di appianamento delle divergenze, i due Consigli hanno deciso di aumentare il 4° credito quadro a 730 milioni di franchi (+80 milioni). Questa misura dovrebbe consentire di attuare il postulato della CPE nel periodo di validità del 4° credito quadro pari ad almeno quattro anni.

Nella seduta del 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha deciso di concretizzare la decisione parlamentare nell'ambito del preventivo 2008 e del piano finanziario 2009­2011 aumentando i crediti a preventivo della DSC e della SECO di dieci milioni di franchi all'anno.

Poiché il postulato è adempiuto il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2006 M 05.3900

Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06)

La mozione depositata dalla consigliera agli Stati Madeleine Amgwerd il 16 dicembre 2005 chiedeva l'aumento del contributo svizzero per il 2006 da 5 a 25 milioni di franchi e ulteriori adeguamenti negli anni successivi. Il contributo avrebbe dovuto aggiungersi agli importi già previsti dal budget della cooperazione allo sviluppo. Il 22 febbraio 2006, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione Amgwerd in considerazione dei ristretti margini di manovra finanziari ma, contrariamente alla raccomandazione del Governo, le due Camere l'hanno approvata. Per realizzare la mozione, il 5 dicembre 2006, la consigliera nazionale Hildegard Fässler ha presentato, nell'ambito dei dibattiti della sessione invernale sul preventivo 2007, una proposta di minoranza volta ad aumentare la voce di bilancio A2310.0288 «Contributi generali a organizzazioni internazionali». Con 100 voti contro 73 il Consiglio nazionale ha tuttavia respinto la proposta e si è opposto alla concessione dei 20 milioni di franchi necessari per realizzare la mozione. Nel corso dei dibattiti della sessione invernale sul preventivo 2008, l'attuazione della mozione non è stata tematizzata. Poiché il Parlamento ha adottato decisioni contraddittorie, il Consiglio federale ritiene la mozione priva di oggetto e propone di toglierla di ruolo.

2007 P 07.3000

Attività delle ONG nei territori palestinesi e in Israele (N 22.6.07, Commissione della politica estera CN 06.411)

Il 9 aprile 2008, il Consiglio federale ha licenziato il rapporto. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

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Dipartimento dell'interno Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 2007 P 06.3035

Certificazione delle aziende rispettose delle pari opportunità (N 8.3.07, Leutenegger Oberholzer)

In adempimento al postulato, il 12 dicembre 2008 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Certificazione delle aziende rispettose delle pari opportunità e altri incentivi per incoraggiare i datori di lavoro a promuovere l'uguaglianza tra donna e uomo». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale della cultura 2001 P 01.3385

Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)

In virtù dell'articolo 8 della legge sui cartelli, il Consiglio federale può autorizzare a titolo eccezionale accordi sui prezzi, se sono in gioco interessi pubblici preponderanti. Nel postulato il Consiglio federale è invitato a fare uso di tale diritto. Nel 2001 la Commissione di ricorso in materia di concorrenza ha stabilito che i prezzi imposti dei libri in lingua tedesca sono in contraddizione con la legge sui cartelli, confermando così la decisione della Commissione della concorrenza del 1999. In seguito al ricorso di diritto amministrativo presentato dall'Associazione svizzera degli editori e dei librai, nel 2002 il Tribunale federale ha rinviato la pratica alla Commissione della concorrenza per riesame. L'Associazione svizzera degli editori e dei librai ha fatto ricorso contro le decisioni negative del marzo 2005 della Commissione della concorrenza, rispettivamente del luglio 2005 della Commissione di ricorso. Con decisione del 6 febbraio 2007, il Tribunale federale ha stabilito che i prezzi imposti dei libri sono inammissibili per motivi di concorrenza economica. Il 2 maggio 2007 il Consiglio federale ha respinto la deroga, ai sensi dell'articolo 8 della legge sui cartelli, auspicata dall'Associazione svizzera degli editori e dei librai e dal Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Conformemente all'articolo 112 capoverso 1 della legge sul Parlamento l'Amministrazione federale ha sostenuto nel frattempo la Commissione federale dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) nell'ulteriore trattamento dell'iniziativa parlamentare Maître (04.430). Nella Sessione invernale era stato deciso per decreto dell'Assemblea federale di non togliere di ruolo l'iniziativa parlamentare. Sulla base di quanto la CET-N aveva stabilito nel febbraio 2007, un collaboratore della SECO ha elaborato un disegno di legge. Nel settembre 2007, la CET-N ha deciso di verificare mediante un'indagine quali sarebbero state le ripercussioni economiche dell'abolizione dei prezzi imposti. La SECO ha pertanto incaricato la Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale di effettuare le dovute indagini e, nell'agosto 2008, le ha riassunte insieme a risultati di altre indagini in un rapporto sottoposto alla CET-N. Nell'agosto 2008 la CET-N ha avviato i dibattiti sul disegno di legge che ha messo
in consultazione nel novembre 2008. In un secondo tempo, il Consiglio federale dovrà prendere posizione in merito al disegno di legge. In seguito alla decisione del Consiglio federale del 2 maggio 2007 e visto lo stato dei lavori dell'iniziativa parlamentare Maître, la richiesta del postulato non risulta più fondata. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

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2002 P 00.3497

Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)

Cfr. P 01.3385 Ufficio federale della sanità pubblica 2002 P 02.3135

Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)

Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha approvato il «Programma nazionale alimentazione e attività fisica 2008­2012 (PNAAF)». Obiettivo del PNAAF è la promozione di un'alimentazione equilibrata e di una sufficiente attività fisica, con lo scopo di prevenire le malattie non trasmissibili. Con l'avvio del Programma sono state soddisfatte nella misura del possibile le richieste formulate nel postulato 02.3135 (punti 1 e 2) e sono state preparate le necessarie fasi della realizzazione. In dettaglio si prevede: Punto 1 (aumento delle risorse finanziarie): l'obiettivo 2 del PNAAF si concentra sul miglioramento dell'informazione, della formazione e dell'educazione in materia di alimentazione. Ciò costituisce un importante presupposto per poter migliorare durevolmente il comportamento alimentare della popolazione. Nel PNAAF questo settore è prioritario nei limiti delle possibilità finanziarie.

Punto 2 (creare basi epidemiologiche): l'obiettivo 1 del PNAAF (Garantire il coordinamento nazionale) comprende, tra le misure, lo sviluppo di un sistema di monitoraggio unificato in materia di alimentazione e attività fisica al fine di migliorare la disponibilità di dati in questo settore. Per ottenere dati il più possibile significativi in merito al consumo di derrate alimentari della popolazione svizzera, nel PNAAF è stata decisa l'esecuzione di uno studio sulla nutrizione, definito come strumento centrale (National Nutriton Survey Switzerland, NANUSS). Un primo studio pilota per le ulteriori fasi del NANUSS è stato avviato alla fine del 2008. Il rilevamento dei dati sul consumo a livello nazionale mediante NANUSS è previsto al più presto per il 2012. È invece disponibile una prima versione della banca dati svizzera dei valori nutritivi (stato: 2003). Nel frattempo la banca dati è stata completamente riveduta sulla base di disposizioni internazionali, cosicché la Svizzera dispone di dati comparabili a quelli degli altri Paesi europei. È necessario un perfezionamento costante poiché i dati servono alla valutazione del previsto studio NANUSS.

Il Consiglio federale ha considerato nella misura del possibile le richieste del postulato nell'ambito della realizzazione del PNAAF. Nel 2012 il DFI informerà il Governo sui risultati della valutazione di tale realizzazione affinché questi possa decidere sulla prosecuzione dei lavori. Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3302

Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) ­ in precedenza UFAS

Su invito dell'Ufficio federale della sanità pubblica, nel luglio 2008 la Comunità d'interessi celiachia (Schweizerische Interessengemeinschaft für Zöliakie) ha presentato per valutazione un fascicolo alla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (Commissione). L'11 settembre 2008 quest'ultima ha esaminato la questione relativa a un sostegno finanziario per le persone affette da celiachia da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), giungendo alle seguenti conclusioni: è incontestato il fatto che per le 1598

persone affette da celiachia (intolleranza al glutine) l'osservanza di un'alimentazione priva di glutine è necessaria per prevenire conseguenze sanitarie, quali per esempio l'osteoporosi o l'anemia, e che tale alimentazione causa costi supplementari (considerando però che i costi supplementari dovuti a malattia possono essere dedotti dal reddito imponibile). L'AOMS rimborsa tuttavia unicamente i costi di trattamento, ossia i costi di prestazioni fornite da fornitori di prestazioni e i costi di medicamenti, mezzi e apparecchi definiti. Le derrate alimentari non rientrano nella definizione di medicamento. La LAMal non prevede per principio contributi finanziari per un aumento del costo della vita dovuto a malattia. Inoltre, la Commissione ha rilevato che un eventuale contributo finanziario fornito a persone affette da celiachia potrebbe costituire un precedente. Una situazione simile si presenta per esempio per i diabetici, le persone con determinate allergie alimentari e le persone in sovrappeso.

In tutti questi casi le diete prescritte o raccomandate da medici, consulenti dietetici o organizzazioni di autoaiuto possono risultare più care di un'alimentazione normale.

Per questi motivi la Commissione ha raccomandato al dipartimento competente, il DFI, di non prevedere alcun sostegno finanziario per le persone affette da celiachia.

Il DFI non ha riscontrato motivi per scostarsi da tale raccomandazione, per cui ha respinto tale sostegno. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3087

Farmaci. Confezioni più piccole (N 8.12.03, Joder) ­ in precedenza UFAS

Dopo il tentativo del Parlamento di disciplinare il settore dei medicamenti nel quadro di una revisione della LAMal, fallito durante la sessione autunnale del 2008, il Consiglio federale intende ora esaminare quali misure possono essere riprese e realizzate a livello di ordinanza. La questione delle dimensioni delle confezioni è invece già attualmente in esame nel quadro della procedura di ammissione nell'elenco delle specialità applicando i criteri dell'appropriatezza e dell'economicità.

Nell'ambito dell'ammissione di nuovi preparati viene prestata particolare attenzione a che siano offerte confezioni appropriate. Poiché la richiesta è adempiuta efficacemente nella prassi seguita dall'UFSP, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2004 M 03.3239

Razionalizzazione della procedura ricorsuale concernente la LAMal (S 17.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 10.3.04) ­ in precedenza DFGP/UFG

Nel quadro dei dibattiti sul disegno di revisione della LAMal nell'ambito del finanziamento ospedaliero (messaggio 04.061 del 15 settembre 2004, FF 2004 4903), mediante decisione del 21 dicembre 2007 le due Camere hanno approvato un nuovo disciplinamento dell'articolo 53 LAMal che tiene conto dell'oggetto della mozione in materia di razionalizzazione della procedura. È stato deciso in particolare che nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova a condizione che la decisione impugnata ne dia la possibilità e che le nuove conclusioni siano inammissibili. Il termine per interporre ricorso non può essere prorogato e di regola non avviene alcun altro scambio di documenti. Inoltre, nella procedura di ricorso contro le decisioni secondo l'articolo 39 LAMal sull'ammissione di ospedali o di altre istituzioni non è ammessa la censura dell'inadeguatezza. La modifica della legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

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2004 P 02.3378

Servizio indipendente per la sicurezza delle derrate alimentari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.452; S 3.6.04)

Il postulato chiede la creazione di un servizio indipendente che assuma i diversi compiti della sicurezza delle derrate alimentari a livello federale. Nel quadro dell'adempimento della mozione 05.3228 della Commissione CN 04.080 è stato presentato un rapporto in cui sono esaminate tre varianti di riorganizzazione. In occasione di una seduta speciale svoltasi il 21 maggio 2008, il Consiglio federale ha deciso di continuare l'attività governativa con l'attuale struttura dei Dipartimenti nella loro composizione attuale. Ha esaminato in dettaglio numerosi spostamenti di Uffici e fusioni di unità amministrative senza trovare una variante consensuale. Ciò vale pure per la discussa creazione di un Ufficio delle derrate alimentari composto da unità dell'UFSP, dell'UFV e dell'UFAG. Il Consiglio federale ritiene che la soluzione attuale sia pragmatica, tuteli al meglio i consumatori e non pesi inutilmente sull'economia. Esso propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 04.3540

Introduzione efficace della tessera d'assicurato (N 18.3.05, Stahl)

Il 14 febbraio 2007 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulla tessera d'assicurato (OTeA, RS 832.105). La relativa ordinanza del DFI (OTeA-DFI, RS 832.105.1) è entrata in vigore il 1° aprile 2008. Le prescrizioni tecniche relative alla tessera d'assicurato sono state elaborate insieme a Verein eCH. In tal modo si è potuto avviare una procedura aperta in cui erano coinvolti sia gli attori del settore della sanità che l'economia privata. Gli assicuratori distribuiranno la tessera d'assicurato nel corso del 2009 affinché tutti gli assicurati ne siano in possesso il 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3222

Sanzioni più severe contro chi vende bevande alcoliche agli adolescenti (N 6.10.06, Marty Kälin)

Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha approvato il Programma nazionale alcol 2008­2012 (PNA), tra i cui obiettivi vi è il miglioramento dell'esecuzione del diritto vigente e, in tal modo, anche della tutela della gioventù. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 06.3798

Lotta contro i prezzi elevati e contro la densità normativa (S 22.3.07, Stähelin)

Il postulato chiede che il Consiglio federale illustri in un rapporto in che maniera diversi atti normativi del settore delle derrate alimentari facciano lievitare i prezzi, come tali atti debbano essere modificati al fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio, in particolare con l'UE, e come il prezzo dei prodotti potrebbe essere diminuito in modo corrispondente. Il 25 giugno 2008 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla revisione parziale della legge sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). In linea di principio, i prodotti legalmente immessi in commercio nella CE o nello SEE devono poter circolare liberamente anche in Svizzera senza ulteriori controlli. Componente essenziale di questa disposizione è pure il rapporto «Esame delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE», elaborato in adempimento dei postulati 05.3122 Gruppo socialista e 06.3151 Baumann J. Alexander. Il rapporto del 31 ottobre 2007 contiene un elenco 1600

delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto della CE e illustra quali disposizioni non tariffarie ostacolano lo scambio di merci con l'estero e contribuiscono all'aumento dei prezzi in Svizzera, nonché quali di queste disposizioni possono essere adeguate al diritto europeo senza ridurre la protezione. Il Consiglio federale ritiene adempiute le richieste del postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale di statistica 2000 P 98.3286

Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)

Con il trasferimento dei mezzi finanziari disponibili dalla SER all'UFSP, avvenuto sulla base del decreto finanziario concernente il messaggio ERI 2008­2011, risultano finalmente soddisfatti i presupposti per un maggior impegno della Confederazione. L'UFSP ha quindi incaricato la fondazione «National Institute of Cancer Epidemiology and Registration NICER» dell'armonizzazione e del consolidamento dei dati dei registri sulla base di un accordo di prestazioni. Nel contempo l'UFSP finanzia, sulla base di una convenzione amministrativa, l'elaborazione epidemiologica e l'approntamento di tali dati nel sistema d'informazione statistica della Confederazione dell'UST. Tali attività hanno preso il via nel 2008 e i primi risultati saranno pubblicati nel 2009. Nel quadro della conseguente organizzazione dei progetti, l'UFSP e l'UST sono inoltre tenuti a garantire un finanziamento duraturo di questi incarichi a partire dal 2012. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 97.3393

Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 95.418; S 15.3.00)

Il 1° dicembre 2008, l'UST ha messo in linea sul proprio portale un primo set di indicatori concernenti le pari opportunità delle persone con disabilità e la quota di disabili nella popolazione svizzera analizzata da diversi punti di vista. Il primo aspetto è realizzato tramite un confronto sistematico della situazione dei disabili con quella dei normodotati nei cinque grandi ambiti dell'esistenza rappresentati da formazione, lavoro, livello di vita, benessere individuale e partecipazione alla vita sociale. Questa prima serie di indicatori sarà completata e convalidata nel corso del 2009 per poi essere pubblicata in un opuscolo destinato al grande pubblico. Successivamente sarà regolarmente aggiornata e completata con analisi specifiche, in conformità al principio di osservazione periodica auspicato dal postulato. Il Consiglio federale ha pertanto adempiuto la richiesta del postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2000 P 00.3546

Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)

La proposta di realizzare uno studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro è stata portata avanti in diversi modi. Presso l'UST sono in corso vari progetti che possono dare un contributo in questo senso. Il set di dati minimo sulla salute elaborato da Eurostat (Minimum European Health Module; MEHM) è stato inserito a partire dal 2007 nella rilevazione SILC (Statistics on Income and Living Conditions) e i primi risultati sono attesi nel 2009. A partire dal 2010, il MEHM sarà integrato anche nella rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS). Il tema lavoro e salute è stato rilevato in modo esaustivo nell'indagine sulla salute in Sviz1601

zera del 2007. Anche in tal caso è stato integrato il MEHM. In questo momento i dati raccolti sono in fase d'elaborazione. Le correlazioni tra strati sociali, condizioni di lavoro e salute saranno tra l'altro analizzate in modo approfondito in diverse pubblicazioni. I risultati saranno pubblicati presumibilmente a partire dalla fine del 2009. Tali rilevazioni forniscono preziose informazioni sulle correlazioni tra stato di salute e attività professionale. Il grado di differenziazione delle analisi per professione, ramo e altre variabili dipende tuttavia dalla dimensione dei campioni delle singole rilevazioni. Particolarmente significativa è poi la base di dati messa a disposizione dal progetto «Swiss National Cohort» (SNC) finanziato dal Fondo nazionale svizzero, che consente di effettuare analisi differenziate della mortalità in base alle caratteristiche socioeconomiche delle persone attraverso un incrocio dei dati individuali provenienti dai diversi censimenti della popolazione con quelli della mortalità.

In vari istituti universitari sono attualmente in corso progetti di analisi. Nel 2008, la SECO ha organizzato un convegno sulle condizioni di lavoro nelle aziende svizzere («Besser arbeiten in der Schweiz?!») nel corso del quale sono stati tra l'altro presentati i risultati dell'European Survey on Working Conditions. Con i dati dell'indagine sulla salute in Svizzera del 2007, la SECO sta inoltre preparando una pubblicazione sulle correlazioni tra condizioni di lavoro e salute che sarà pubblicata nel corso del 2009. Nel 2004, l'UFAS ha condotto uno studio di fattibilità sull'analisi del rischio d'invalidità per ramo economico. I risultati sono stati pubblicati alla fine dello stesso anno. A partire da quel momento, le informazioni relative ai rami cui appartengono i nuovi beneficiari di rendite sono state rilevate in maniera standard e integrate nei dati amministrativi dell'assicurazione invalidità. Attualmente è in corso la verifica della qualità dei dati che potrebbero servire in futuro a scopo di analisi. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3037

Pari opportunità. Rilevazione della struttura dei salari (N 23.6.06, Fehr Hans-Jürg)

Le disparità di trattamento tra uomini e donne a livello salariale sono riconducibili a una molteplicità di cause, essenzialmente di natura socioeconomica. Come evidenziato dal postulato, è giusto sottolineare che un'informazione precisa e completa sul panorama salariale in Svizzera permette ai datori di lavoro e a tutte le parti sociali di rendersi conto del problema e di intervenire in modo mirato sul mercato del lavoro per ridurre le disuguaglianze salariali tra i sessi. A questo scopo, l'UST ha progressivamente ampliato la sua rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS), prima a livello cantonale e in un secondo tempo a livello comunale. I salari delle amministrazioni pubbliche cantonali sono rilevati in modo esaustivo dal 2000, mentre quelli delle amministrazioni pubbliche comunali sono stati inseriti nella RSS del 2006 quando, in conformità all'accordo sulla statistica con l'Unione europea, è stato definito e integrato in modo permanente nell'indagine un campione rappresentativo di Comuni. Ampliare la rilevazione a tutti i Comuni non è tuttavia auspicabile, in quanto risulterebbe estremamente onerosa per le singole amministrazioni locali. Le analisi dettagliate della struttura dei salari, svolte congiuntamente dall'UFU e dall'UST, permettono di disporre regolarmente di indicatori affidabili e rappresentativi sull'evoluzione delle differenze retributive tra uomini e donne in seno al settore pubblico nel suo insieme. I datori di lavoro privati e pubblici possono quindi contare su informazioni sufficientemente complete e dettagliate per identificare l'origine e l'evoluzione di tali disuguaglianze e, più precisamente, della discriminazione tra

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sessi a livello salariale per l'insieme dei settori economici. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2001 P 00.3400

Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss) ­ in precedenza UFC

Il Consiglio federale ha approvato il 27 agosto 2008 il rapporto «Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù» in adempimento ai postulati Wyss 00.3400, Janiak 00.3469 e Wyss 01.3350. Nel contempo ha incaricato il DFI di sottoporgli nel corso del primo trimestre 2009 un progetto di revisione totale della legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche da porre in consultazione e un progetto per un'ordinanza che disciplini in base all'articolo 386 CP le misure adottate dalla Confederazione in materia di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei bambini e sulla prevenzione nel settore della tutela dell'infanzia. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2001 P 01.3450

Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)

Il postulato chiede la pubblicazione di un rapporto statistico dettagliato sulle casse di compensazione per gli assegni familiari che indichi tra l'altro il numero di beneficiari e di esclusi, le modalità di finanziamento, il numero di aziende esentate, le differenze tra i tassi di contribuzione, l'ammontare dei costi amministrativi e la situazione finanziaria delle casse di compensazione per gli assegni familiari. La nuova legge federale sugli assegni familiari (LAFam) conferisce al Consiglio federale la competenza di allestire statistiche uniformi per esercitare la sua funzione di vigilanza. Il genere e l'estensione delle statistiche sono disciplinati nell'ordinanza sugli assegni familiari, emanata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2007. Dal 1° gennaio 2009, data dell'entrata in vigore della LAFam, sono allestite statistiche annuali concernenti gli assegni familiari, che conterranno anche indicazioni sulle competenti casse di compensazione. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 00.3231

Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])

Il postulato data del 29 maggio 2000. Da allora hanno potuto essere adottati e realizzati diversi provvedimenti in tutti i settori menzionati nell'intervento: Imposizione delle famiglie: grazie alle misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi, entrate in vigore il 1° gennaio 2008, sono state eliminate le disparità di trattamento tra coniugi con doppio reddito e concubini che si trovano nella stessa situazione reddituale. Inoltre, nel 2009 il Consiglio federale metterà in consultazione diverse proposte di riforma dell'imposizione familiare, che mirano a sgravare le famiglie dal punto di vista fiscale.

Sgravi sui premi dell'assicurazione malattie obbligatoria: con la prima revisione parziale della LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, vi sono stati i primi miglioramenti che hanno permesso di sgravare maggiormente le famiglie con figli.

Nel 2005 il Parlamento ha concesso mezzi supplementari per ridurre i premi dei 1603

bambini e dei giovani in formazione delle famiglie con reddito basso o medio. La relativa revisione di legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, è stata messa in atto dai Cantoni il 1° gennaio 2007.

Assegni familiari: la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, introduce disposizioni sugli assegni familiari uniformi a livello nazionale, che comportano complessivamente un miglioramento delle prestazioni per le famiglie con figli (importi minimi, soppressione degli assegni parziali, considerazione delle persone senza attività lucrativa). Inoltre, nell'ambito della politica agricola 2011, nella legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura è stato soppresso a partire dal 2008 il limite di reddito per il diritto agli assegni familiari.

Protezione della maternità: l'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità nell'ambito delle IPG è entrata in vigore il 1° luglio 2005.

Custodia di bambini complementare alla famiglia: dal 1° febbraio 2003, sulla base della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, vengono concessi aiuti finanziari per la creazione di strutture di custodia. Dal 1° ottobre 2007 possono essere sostenuti con lo stesso credito anche progetti pilota cantonali e comunali per l'introduzione di buoni di custodia. La durata di validità della legge è limitata al 31 gennaio 2011. Fino all'autunno del 2008 gli aiuti finanziari della Confederazione, ammontanti complessivamente a 118 milioni di franchi, hanno permesso di creare circa 22 000 posti di custodia. Nell'agosto del 2008 la CSEC-N ha inoltrato una mozione (08.3449) che chiede il proseguimento del programma d'incentivazione. Il 12 dicembre 2008 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di accogliere la mozione.

Prestazioni complementari per famiglie: la CSSS-N sta trattando due iniziative parlamentari dello stesso tenore che chiedono l'introduzione di prestazioni complementari per famiglie (00.436 Fehr Jacqueline e 00.437 Meier-Schatz). Ha elaborato un progetto di legge e inizierà le discussioni di dettaglio nella primavera del 2009.

Una sottocommissione della CSSS-N sta elaborando un avamprogetto per la realizzazione dell'iniziativa parlamentare 07.419 Hochreutener «Base costituzionale
per una politica familiare esaustiva». Si dovrà decidere in che misura attribuire alla Confederazione nuovi compiti e competenze in materia di politica familiare.

Le considerazioni summenzionate mostrano chiaramente che sono stati compiuti notevoli progressi nella maggior parte dei settori della politica familiare menzionati nell'intervento e che, nei pochi che rimangono, il Parlamento o il Consiglio federale stanno elaborando progetti concreti. Il Consiglio federale considera pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 00.3469

Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02) ­ in precedenza UFC

Il Consiglio federale ha approvato il 27 agosto 2008 il rapporto «Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù» in adempimento ai postulati Wyss 00.3400, Janiak 00.3469 e Wyss 01.3350. Nel contempo ha incaricato il DFI di sottoporgli nel corso del primo trimestre 2009 un progetto di revisione totale della legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche da porre in consultazione e un progetto per un'ordinanza che disciplini in base all'articolo 386 CP le misure adottate dalla Confederazione in materia di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei bambini e sulla prevenzione nel settore della tutela dell'infan1604

zia. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 01.3350

Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss) ­ in precedenza UFC

Il Consiglio federale ha approvato il 27 agosto 2008 il rapporto «Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù» in adempimento ai postulati Wyss 00.3400, Janiak 00.3469 e Wyss 01.3350. Nel contempo ha incaricato il DFI di sottoporgli nel corso del primo trimestre 2009 un progetto di revisione totale della legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche da porre in consultazione e un progetto per un'ordinanza che disciplini in base all'articolo 386 CP le misure adottate dalla Confederazione in materia di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei bambini e sulla prevenzione nel settore della tutela dell'infanzia. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 02.3420

LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)

La sottocommissione specializzata della Commissione federale della previdenza professionale (Commissione LPP) incaricata di riesaminare le prescrizioni in materia d'investimenti nella previdenza professionale ha concluso i suoi lavori nell'estate del 2008. La Commissione LPP ha approvato all'unanimità le modifiche proposte. Il 19 settembre 2008 il Consiglio federale ha adottato le modifiche d'ordinanza, entrate in vigore il 1° gennaio 2009. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 M 05.3154

Più concorrenza nella fornitura di mezzi ausiliari AI (N 17.6.05, Müller Walter; S 6.12.05)

Per favorire durevolmente la concorrenza sul mercato dei mezzi ausiliari e renderlo più trasparente, l'UFAS intende acquistare direttamente apparecchi acustici (la voce più importante dei mezzi ausiliari) ed ha lanciato una gara di appalto. La procedura è esplicitamente raccomandata dal Controllo federale delle finanze. Nella seduta del 1° novembre 2007, la Delegazione delle finanze delle Camere federali si è detta favorevole alla procedura proposta dall'UFAS. Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° gennaio 2009 le relative modiche dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità e dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Esso ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2005 M 05.3276

Revisione AI. Concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari e degli apparecchi (N 7.10.05, Meier-Schatz; S 6.12.05)

Cfr. M 05.3154 2006 M 05.3468

Elaborare una strategia globale per rafforzare la vigilanza della Confederazione sull'esecuzione dell'AI (S 6.12.05, Commissione della gestione CS; N 22.3.06)

I lavori della 5a revisione AI hanno messo in evidenza carenze soprattutto nella vigilanza amministrativa sugli uffici AI e nella loro gestione, che andranno dunque rafforzate. Le necessarie modifiche di legge hanno potuto essere integrate nella 5a revisione AI. Nel suo insieme, essendo chiaramente incentrata sul reinserimento, la revisione di legge conferisce un nuovo orientamento strategico all'assicurazione 1605

invalidità. Per una vigilanza migliore e con un chiaro indirizzo strategico è necessario non soltanto modificare la legge ma anche introdurre nuovi strumenti. Questi sono stati sviluppati dall'UFAS negli anni 2006 e 2007 nel quadro di un progetto suddiviso in sette sottoprogetti (gestione, vigilanza, gestione della qualità, sviluppo dell'organizzazione, rilevamento e intervento tempestivi, provvedimenti di reinserimento e informatica). La fase di attuazione è in corso. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2007 P 07.3461

Lavoro interinale e previdenza professionale (N 5.10.07, Robbiani)

Il 2 aprile 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto dell'UFAS, che analizza diverse possibilità di migliorare la previdenza professionale di chi cambia frequentemente lavoro o svolge occupazioni interinali.

In seguito al rapporto il Consiglio federale ha adottato una modifica dell'OPP 2 che prevede che le persone impiegate a più riprese dallo stesso datore di lavoro per una durata complessiva superiore ai 3 mesi siano soggette all'assicurazione obbligatoria.

La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca 2003 P 03.3282

Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) ­ in precedenza UFES

Nel 2006 la Svizzera ha sottoposto la sua ricerca in materia di educazione a un esame dell'OCSE. A tal scopo la Svizzera ha dovuto elaborare un rapporto nazionale circostanziato che ha sottoposto all'OCSE, che su questa base ha stilato un suo rapporto. Il Consiglio federale ha reso noto il 12 novembre 2008 il suo parere sui riscontri dell'OCSE e propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3050

Costituzione di una fondazione ricerca svizzera (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale)

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Costituzione di una fondazione ricerca svizzera» in adempimento al postulato del 14 marzo 2008. Esso propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3068

Conflitti d'interesse nella ricerca. Direttive unitarie (N 23.6.06, Widmer)

L'accordo di prestazioni della Confederazione con le Accademie svizzere delle scienze per il periodo di sussidio 2008­2011 considera le richieste avanzate nel postulato. Nel 2008 le Accademie svizzere delle scienze hanno approvato e pubblicato i principi e le regole procedurali per l'integrità scientifica. Ai sensi dell'accordo di prestazioni 2008­2011 esse hanno il compito di promuovere l'applicazione di questi principi e regole procedurali. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

1606

2006 M 05.3777

Agricoltura. Rischi e vantaggi della tecnologia genetica (N 24.3.06, Gruppo socialista; S 25.9.06)

Il piano d'attuazione del programma nazionale di ricerca (PNR) «Vantaggi e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate» e il mandato di prestazioni 2008­2011 per Agroscope (stazioni di ricerca agronomica) considerano le richieste avanzate nella mozione. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierla di ruolo.

2006 M 05.3828

Ricerca sui rischi per la salute di piante e alimenti transgenici (N 24.3.06, Gruppo socialista; S 25.9.06)

Il piano d'attuazione del programma nazionale di ricerca (PNR) «Vantaggi e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate» considera le richieste avanzate nella mozione. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierla di ruolo.

2007 M 05.3861

Ricerca del settore pubblico sulla coesistenza in Svizzera di colture transgeniche e colture tradizionali (S 13.3.06, Leumann; N 20.9.07)

Il piano d'attuazione del programma nazionale di ricerca (PNR) «Vantaggi e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate» e il mandato di prestazioni 2008­2011 per Agroscope (stazioni di ricerca agronomica) considerano le richieste avanzate nella mozione. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierla di ruolo.

Dipartimento di giustizia e polizia Ufficio federale di giustizia 2003 P 03.3580

Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche CS 03.013)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se dopo il passaggio dal sistema attuale al principio della trasparenza con riserva del segreto sia opportuno rafforzare le disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

La violazione del segreto d'ufficio è attualmente disciplinata come segue: conformemente all'articolo 320 CP chi viola il segreto d'ufficio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La violazione del segreto d'ufficio è considerata un delitto punito con la massima pena prevista per i delitti.

Mentre per i crimini è comminata una pena detentiva superiore a tre anni, sono considerati delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 10 cpv. 2 e 3 CP). La violazione del segreto d'ufficio è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione (art. 320 cpv. 1 secondo periodo CP). È punibile solo colui che commette il delitto con intenzione, ma è sufficiente anche il dolo eventuale. Il rafforzamento di queste disposizioni sarebbe sproporzionato rispetto alle fattispecie penali di gravità comparabile.

1607

Finora, inoltre, non vi è motivo per presumere che l'introduzione del principio della trasparenza in seno all'Amministrazione abbia causato problemi specifici in relazione alla tutela del segreto d'ufficio. Secondo l'articolo 19 della legge sulla trasparenza (LTras), l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza valuta l'applicazione e gli effetti della LTras e redige periodicamente un rapporto all'attenzione del Consiglio federale (il primo è previsto per la metà del 2009; saranno valutati in particolare i costi provocati dall'esecuzione della LTras). Se, contrariamente alle attese, dalle valutazioni dovessero risultare problemi concernenti la tutela del segreto d'ufficio, il Consiglio federale potrebbe riconsiderare la questione alla luce di tali casi concreti.

2006 M 05.3232

Disposizione costituzionale sul servizio universale (S 16.06.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.076; N 06.03.06) ­ in precedenza DATEC/SG

Contrariamente alla proposta del Consiglio federale, la mozione è stata accolta dal Consiglio degli Stati il 16 giugno 2005 e dal Consiglio nazionale il 6 marzo 2006.

Chiede l'introduzione di un articolo costituzionale di carattere generale (non limitato a determinati settori) sul servizio universale. Nell'ambito dell'assegnazione di compiti alla Confederazione e della loro esecuzione, occorre garantire che, secondo l'articolo 43a capoverso 4 Cost., introdotto nel quadro della NPC, le prestazioni di base siano accessibili a ognuno in misura comparabile. Inoltre, alcuni articoli costituzionali riguardano settori interessati dalla questione del servizio universale: le disposizioni concernono in parte i contenuti, in parte semplicemente l'assegnazione delle competenze (p. es. art. 87 sulle ferrovie e altri mezzi di trasporto, art. 89 sulla politica energetica, art. 92 sulle poste e telecomunicazioni, art. 93 sulla radiotelevisione).

Dagli accertamenti risulta che non è possibile formulare, per i diversi settori interessati dal servizio universale, un articolo costituzionale di carattere generale che apporti un notevole miglioramento alla situazione attuale. Sarebbero possibili tre soluzioni: a.

una disposizione di carattere generale, puramente programmatica, enuncerebbe principi attualmente considerati ovvi (orientamento alle esigenze della popolazione, approvvigionamento omogeneo in tutte le regioni del Paese e per tutte le cerchie della popolazione, qualità, prezzi accessibili, ecc.). Tuttavia essa non riguarderebbe aspetti essenziali e concretamente applicabili che dovrebbero essere disciplinati nelle leggi.

b.

Si potrebbero fissare esplicitamente strumenti di regolamentazione concreti (p. es. sistema di concessioni, sistema di finanziamento, requisiti per un approvvigionamento su tutto il territorio). Tuttavia, si tratta di una via non percorribile per tre ragioni: anzitutto, le disposizioni concrete non potrebbero essere ridotte a un comune denominatore a causa della situazione molto diversa nei vari settori; in secondo luogo, gli strumenti di regolamentazione statali andrebbero fissati concretamente a livello di legge; infine, un articolo di carattere generale non ristretto agli ambiti di competenza della Confederazione, fissando contenuti concreti, limiterebbe notevolmente i Cantoni nei loro settori di competenza.

1608

c.

Dal punto di vista dei contenuti, non sarebbe un problema introdurre articoli costituzionali concreti e dettagliati per determinati settori oppure precisare disposizioni già esistenti. Tuttavia, non verrebbe soddisfatta la richiesta esplicita della mozione di introdurre un articolo di carattere generale. Pertanto non può essere seguita nemmeno questa via.

Per attuare la mozione, in base alla soluzione a, il Consiglio federale dovrebbe quindi proporre al Parlamento un articolo costituzionale di carattere esclusivamente simbolico e senza contenuti concreti. Ma questo non è certamente nello spirito dell'Assemblea federale. Il Consiglio federale intende quindi rinunciare all'elaborazione di un progetto di modifica costituzionale con le rispettive spiegazioni. Qualora necessario, preparerà e proporrà al Parlamento revisioni costituzionali e legislative in merito al contenuto, alla portata e al finanziamento del servizio universale in determinati settori, nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Ufficio federale di polizia 2006 P 05.3610

Panoramica sui dati statistici in materia di polizia (N 24.3.06, Haering)

Durante la seduta del 19 dicembre 2008 il Consiglio federale ha licenziato il rapporto in adempimento del postulato 05.3610 «Panoramica sui dati statistici in materia di polizia». Il rapporto fornisce le cifre dettagliate richieste concernenti l'effettivo degli agenti di polizia nei Cantoni e nei Comuni, affronta la questione degli agenti di polizia non necessari grazie all'impiego dell'esercito e informa sull'ammontare delle indennità finanziarie versate dalla Confederazione ai Cantoni per prestazioni in materia di polizia. Il Consiglio federale considera pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Difesa 2001 P 00.3702

Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)

Con la mozione Heim, trasmessa dal Consiglio nazionale sotto forma di postulato il 23 marzo 2001, il Consiglio federale è incaricato di elaborare una proposta di ripartizione dei costi causati dal risanamento del suolo inquinato dagli impianti di tiro. La Confederazione ­ secondo l'autore della mozione ­ deve partecipare in misura adeguata al risanamento, fornendo inoltre consulenza ai Cantoni nelle questioni complesse sulla base del proprio know-how in materia.

Per quanto concerne la ripartizione delle spese di risanamento tra le parti interessate, le spese sono assunte ­ conformemente alla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) ­ innanzitutto da chi le ha generate con il proprio comportamento, ovvero dal «perturbatore per comportamento». In questa categoria rientrano in primo luogo le società di tiro. La Confederazione e il DDPS rispondono del piombo presente nel suolo a causa delle attività della truppa in servizio, ma non del carico di piombo generato dal tiro obbligatorio (DTF del 31 ottobre 2005 [1A.158/2005]).

1609

Una parte delle spese è assunta anche da chi è interessato soltanto in qualità di proprietario dell'ubicazione, poiché, in quanto tale, è comunque a conoscenza dell'inquinamento generato dalle attività di tiro. Tuttavia, la partecipazione alle spese di quest'ultima parte, denominata «perturbatore per situazione», è nella prassi inferiore a quella a carico del «perturbatore per comportamento».

L'ente pubblico competente (di regola il Cantone in qualità di istanza che funge da autorità esecutiva) «assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi» (art. 32d LPAmb). Presso gli impianti di tiro tali cosiddette «spese non coperte» sono dovute in primo luogo al fatto che i costi per il risanamento dei siti contaminati sono di gran lunga superiori alle risorse finanziarie a disposizione delle società di tiro.

In via supplementare al principio di causalità sin qui descritto, la Confederazione assume ­ in conformità con la LPAmb in vigore ­ il 40 per cento delle spese a condizione che, a partire dal 1° novembre 2008, non confluisca nel suolo più alcun residuo di tiro. Una pretesa al riguardo può essere fatta valere nei confronti della Confederazione unicamente dal Cantone di ubicazione. Per quanto concerne la ripartizione delle indennità federali, sino in data odierna non si è mai costatata alcuna prassi esecutiva uniforme tra i Cantoni. Nell'ambito della ripartizione delle indennità federali, alcuni Cantoni tengono interamente conto delle parti interessate, altri non procedono ad alcuna ripartizione e altri ancora procedono a una ripartizione parziale dopo aver compensato le «spese non coperte» da essi precedentemente assunte.

La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale ha proposto una revisione della legge affinché siano concessi termini più lunghi relativamente al diritto a presentare rivendicazioni in tal senso.

Per siti che si trovano in zone con presenza di acque sotterranee, il diritto a presentare rivendicazioni potrà essere fatto valere sino al 2012, per tutti gli altri siti sino al 2020. Ai sensi della revisione, i contributi della Confederazione ammonteranno a 8000 franchi per bersaglio. La revisione deve ancora essere trattata in Parlamento.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2006 P 06.3418

Creare premesse favorevoli per un eventuale potenziamento dell'esercito (N 3.10.06, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050)

Con questo postulato, depositato dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali misure devono essere adottate per facilitare un eventuale potenziamento dell'esercito. La questione concerne in particolare la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di una politica industriale e tecnologica in Svizzera e il miglioramento dell'istruzione degli specialisti per funzioni chiave mediante una maggiore professionalizzazione e la cooperazione in materia d'istruzione.

In data 28 marzo 2007 il Consiglio federale ha approvato la nuova «Strategia del Consiglio federale basata sul rapporto di proprietà per le imprese d'armamento della Confederazione / RUAG 2007­2010». Nella sua «Strategia» il Governo federale ha ribadito l'importanza delle imprese d'armamento per l'adempimento delle missioni in materia di politica di sicurezza. L'intenzione di modificare i «Principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento del DDPS» del 29 novembre 2002 è stata accantonata. Del rimanente il Consiglio federale sottolinea il carattere indi1610

spensabile delle possibilità di esportazione per il mantenimento dell'industria dell'armamento.

La formazione di specialisti in funzioni chiave è già oggi garantita in misura sufficiente dai collaboratori militari e civili del DDPS e della RUAG. I quadri di professione e gli specialisti sono distaccati in maniera mirata presso l'industria e all'estero a scopo di perfezionamento professionale. Presso le truppe di milizia previste per il mantenimento delle relative competenze, sono oggetto di addestramento e di ulteriori sviluppi pertinenti procedure di impiego ­ conformemente allo stato delle conoscenze a livello internazionale e nel quadro delle possibilità legali.

Poiché le richieste formulate nel postulato sono state soddisfatte con le decisioni e le misure summenzionate, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 07.3271

Estensione del mandato della Commissione PSO (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN)

All'inizio della legislatura, gli Uffici federali interessati e la stessa Commissione extraparlamentare per gli impieghi militari della Svizzera per il promovimento internazionale della pace (Commissione PSO) hanno verificato se il mandato della Commissione potesse essere esteso a tutte le misure di promovimento della pace avviate dalla Svizzera.

Per delineare la sfera di competenza della Commissione PSO sono stati definiti i due seguenti criteri: l'attività della Commissione deve essere focalizzata su impieghi finalizzati al promovimento internazionale della pace e ­ secondo criterio ­ essere limitata a impieghi ai quali partecipa, in qualsivoglia forma, il DDPS.

Queste condizioni quadro consentiranno alla Commissione PSO di svolgere il proprio compito in maniera orientata al futuro e di estendere la sua attenzione a nuove attività senza alcun pregiudizio per la sua attuale efficacia ed efficienza. Questa estensione limitata del mandato è già stata realizzata ed è confluita nel Programma di lavoro 2009 della Commissione PSO.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2008 P 08.3038

Istruzione di base e servizi di perfezionamento della truppa nell'esercito. Pianificazione conforme alle esigenze dell'economia e della formazione (N 1.10.08, Wasserfallen)

A causa della crescente complessità tanto della formazione civile quanto dell'istruzione militare, una coesistenza senza attriti non è sempre possibile. Il nuovo modello con tre inizi della scuola reclute ogni anno tiene però conto, in maniera ottimale, delle esigenze del settore civile. Il modello d'istruzione militare è inoltre costantemente adeguato alle esigenze civili. In casi di emergenza, l'assicurazione contro la disoccupazione è pronta a coprire eventuali periodi di disoccupazione nell'ambito di una procedura semplificata. Con l'attuale regolamentazione per il supplemento di soldo durante i servizi d'avanzamento fino al livello di ufficiale subalterno, i problemi finanziari sono molto rari, come documentano le statistiche del servizio sociale dell'esercito (SSEs).

I servizi di perfezionamento della truppa (p. es. i corsi di ripetizione) sono di breve durata, così che di regola non compromettono né lo studio né l'attività professionale.

Per ragioni di mantenimento della prontezza e a causa delle sempre più scarse risorse (infrastrutture, personale insegnante ecc.), il margine di manovra per la 1611

pianificazione dei servizi è molto esiguo. Le statistiche sui differimenti del servizio mostrano tuttavia che essi sono concessi in modo molto generoso. In questo ambito l'esercito si sforza costantemente di sfruttare in maniera ottimale, nel quadro delle possibilità consentite dalla legge, il margine di decisione a sua disposizione.

La Commissione della coordinazione tra formazione civile e istruzione militare, in cui, oltre all'esercito, sono rappresentati anche tutti i settori della formazione civile e i datori di lavoro, segue in permanenza l'evoluzione e propone regolarmente misure di miglioramento recepite nella prassi.

Gli attuali modelli di servizio dovranno essere oggetto di verifiche e di miglioramenti anche nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'esercito, segnatamente per quanto concerne il coordinamento della formazione civile con quella militare. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale della protezione della popolazione 2006 M 05.3715

Punto della situazione sugli impianti di protezione e i rifugi (N 16.3.06, Commissione delle finanze CN 05.047; S 18.12.06)

Il 7 marzo 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto «Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi» richiesto dalla Commissione delle finanze CN e ha approvato le opzioni n. 2 ivi proposte per i rifugi, gli impianti di protezione e i rifugi per beni culturali. Riunitasi in data 5 settembre 2008, la Commissione delle finanze CN ha discusso il rapporto e, ritenendola adempiuta, ha proposto che la mozione venisse tolta di ruolo. Per quanto concerne le opzioni, la Commissione ha aderito alla posizione del Consiglio federale. Il DDPS (UFPP) provvederà alle necessarie modifiche alla legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) nell'ambito di una revisione della stessa da sottoporre al Parlamento nel 2010. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli impianti di protezione è prevista per il 1° gennaio 2011. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

Dipartimento delle finanze Amministrazione federale delle finanze 2005 P 05.3363

ITC e Cassa pensioni ASCOOP. Misure della Confederazione (S 28.9.05, Lauri)

Con decisione del 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha proposto di accogliere entrambi i postulati Fluri (05.3247) e Lauri (05.3363). Questi due postulati dello stesso tenore (a differenza del postulato Lauri, il postulato Fluri non è ancora stato trasmesso) invitano il Consiglio federale a verificare «con quali misure la Confederazione può sostenere, come ha fatto nel caso delle FFS, il risanamento in atto presso la cassa pensioni ASCOOP al fine di garantire un'equa concorrenza» tra le FFS e le ITC.

Nella risposta ai postulati Lauri e Fluri, il Consiglio federale ha tuttavia fatto presente che era indispensabile procedere dapprima a uno studio approfondito delle cause che avevano portato alla difficile situazione in cui versava la cassa pensioni. Sulla base di tale studio si sarebbero determinati e analizzati vari modi di procedere. Le 1612

analisi non sarebbero tuttavia state di alcun pregiudizio per un eventuale futuro aiuto della Confederazione, poiché la responsabilità della propria Cassa pensioni spettava anzitutto all'impresa interessata.

Il 2 luglio 2008, il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento dei due postulati Fluri e Lauri. Il rapporto giunge alla conclusione che non risulta alcun obbligo o interesse di intervento diretto o indiretto per la Confederazione. Tra inizio luglio e novembre 2008, il Consiglio federale ha effettuato una procedura di consultazione concernente il risanamento della CP FFS. Alla procedura di consultazione è stato allegato il rapporto in adempimento dei due postulati Fluri e Lauri.

Con l'allestimento del rapporto in adempimento dei due postulati Fluri e Lauri concernenti la cassa pensioni ASCOOP, la richiesta dei postulati Fluri e Lauri è stata soddisfatta. Poiché il postulato Lauri è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2006 M 05.3714

Struttura e contenuto del piano finanziario (N 7.12.05, Commissione delle finanze CN 05.047; S 21.3.06)

La mozione invita il Consiglio federale a reimpostare la struttura e il contenuto del piano finanziario. Di conseguenza, la pianificazione finanziaria deve contenere per tutti i settori di compiti gli obiettivi e le strategie del Consiglio federale, in modo che il raggiungimento degli obiettivi possa essere, per quanto possibile, valutato con l'ausilio di indicatori. Il fabbisogno finanziario deve essere classificato secondo singoli compiti e devono essere indicate e motivate le divergenze rispetto al precedente piano finanziario.

Con l'introduzione del Nuovo modello contabile della Confederazione (Preventivo 2007, Pianificazione finanziaria 2008­11), il Consiglio federale ha ripensato il rendiconto finanziario. Pertanto, nel rapporto sul piano finanziario (volume 5 del rendiconto sul preventivo) si è tenuto conto della richiesta contenuta nella mozione di presentare gli obiettivi e le strategie del Consiglio federale per tutti i settori di compiti. Da allora, il rapporto sul piano finanziario contiene un allegato 4 dettagliato che illustra le uscite della Confederazione secondo i suoi 44 compiti. Per ogni compito vengono indicate e commentate l'evoluzione delle uscite nonché le divergenze rispetto all'anno precedente e alla pianificazione dell'anno precedente. Sono altresì elencati gli obiettivi superiori del Consiglio federale nonché le principali riforme previste e in corso. La presentazione contiene anche informazioni sulle unità amministrative interessate nonché le principali basi giuridiche e illustra se la Confederazione stessa assume essenzialmente l'adempimento dei compiti o se lo affida a terzi dietro erogazione di sussidi. Gli indicatori utilizzati per valutare il raggiungimento degli obiettivi vengono ricavati innanzitutto dall'analisi dettagliata dell'evoluzione delle uscite secondo i compiti parziali. Questa analisi rivela se l'impiego dei mezzi corrisponde ai punti centrali presentati negli obiettivi e nei progetti di riforma superiori. Un set di indicatori più ampio è stato incluso nel programma di legislatura, nel senso che l'allegato 3 del messaggio sul programma di legislatura 2007­2011 stila un elenco di vari indicatori, perlopiù disponibili annualmente, per gli indirizzi politici e gli obiettivi del Consiglio federale. Attualmente viene esaminato come includere simili indicatori
anche nella pianificazione finanziaria, senza esulare dal quadro compatto della presentazione dei compiti.

Poiché con l'introduzione dell'allegato 4 del rapporto sul piano finanziario la mozione è stata adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

1613

2007 P 05.3662

Rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica (N 21.3.07, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare in un rapporto strategico analisi dettagliate sulle possibilità di influenzare la gestione delle risorse attraverso mezzi fiscali, esporre le regole applicate in Paesi vicini comparabili e analizzare le ripercussioni sull'economia in generale e sulla distribuzione. Già nel suo parere il Consiglio federale aveva evidenziato che non riteneva opportuna una nuova discussione sulla riforma fiscale ecologica. La doppia bocciatura della riforma fiscale ecologica da parte di Popolo e Cantoni (2000: tassa di incentivazione sull'energia o «norma di base»; 2001: iniziativa popolare «Per garantire l'AVS ­ tassare l'energia e non il lavoro») è stata determinante al riguardo. Attualmente, alla luce di questi fatti, il Consiglio federale non ritiene opportuno adottare una riforma fiscale ecologica, intesa come trasferimento del carico fiscale dal lavoro all'energia senza ripercussioni sul gettito fiscale.

D'altronde, secondo il Consiglio federale, esiste un consenso politico di base per obiettivi e misure in materia di politica climatica e ambientale. In questo contesto sono state introdotte già più volte tasse d'incentivazione a livello di Confederazione, ossia la tassa sull'olio da riscaldamento solforoso extra leggero (dal 1998), la tassa sui composti organici volatili (COV; dal 2000), la tassa per il risanamento dei siti contaminati (dal 2002) nonché la tassa CO2 sui combustibili (dal 2008). Ulteriori misure, come l'esenzione fiscale dei biocarburanti e il previsto sistema di bonus per l'imposta sugli autoveicoli rispettosi dell'ambiente, costituiscono ulteriori passi verso un sistema fiscale più ecologico. Come tassa ecologica in senso lato può essere considerata l'imposta sugli oli minerali, benché in questo caso si tratti principalmente di una tassa di finanziamento. Per quanto riguarda la strategia a lungo termine, la riduzione delle emissioni di CO2 rispettivamente la politica climatica post Kyoto dopo il 2012 sono al centro dei dibattiti nazionali e internazionali. Al riguardo, il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha approvato un progetto per la consultazione, in cui propone due possibili varianti per ridurre entro il 2020 le emissioni di CO2 del 20 per cento rispetto al 1990.

Con il progetto del 5 dicembre 2008 concernente la revisione della
legge sul CO2, il Consiglio federale ha presentato le possibilità fondamentali della gestione delle risorse attraverso mezzi fiscali. Per questo motivo ritiene adempiuta la richiesta di presentare un rapporto strategico.

Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 04.3756

Bilancio sull'aumento dell'onere fiscale (N 1.10.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare al Parlamento, sotto forma di rapporto, una panoramica degli oneri supplementari dovuti a imposte, tasse ed emolumenti nel 2004. Nel rapporto devono essere considerate le basi legali decise dal Parlamento nel 2004, i decreti che sono stati messi in vigore nel 2004 dal Consiglio federale e le modifiche apportate dal Consiglio federale nel 2004 sulla base di basi legali esistenti.

Nel settore delle entrate fiscali, il 1° gennaio 2004 il Consiglio federale ha posto in vigore l'ordinanza concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (entrate 2004: 56 000 fr.)

e deciso per il 1° ottobre 2004 un aumento dell'imposta sul tabacco (50 ct. per 1614

pacchetto). In ambito di ricavi e tasse, dalla verifica del Consuntivo 2004 risulta solo un numero limitato di modifiche dell'ordinanza sugli emolumenti. Le entrate delle rubriche interessate sono di circa 15 milioni di franchi superiori a quelle dell'anno precedente; l'aumento è dovuto sia ad adeguamenti tariffali che a maggiori volumi.

Tre quarti di queste entrate supplementari concernono gli emolumenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera nonché emolumenti relativi a soggiorno e domicilio degli stranieri. Inoltre, nell'ambito degli emolumenti concernenti gli estratti dal casellario giudiziale e i costi della procedura penale risultano entrate supplementari di oltre un milione di franchi. Le basi legali decise dal Parlamento nel 2004 concernenti imposte, tasse ed emolumenti si limitano ai decreti federali che approvano le misure tariffali delle dogane. Questi decreti contengono quasi esclusivamente riduzioni tariffali e il Consiglio federale è tenuto, in virtù della legge sulla tariffa delle dogane, a informare l'Assemblea federale in un rapporto separato sui provvedimenti adottati.

Il Consiglio federale ha comprensione per la richiesta del postulato di aumentare la trasparenza nei settori imposte, tasse ed emolumenti. Un rapporto dettagliato su un singolo anno del passato non è opportuno e comporterebbe spese considerevoli.

Occorre piuttosto porre l'accento su una migliore presentazione del rendiconto sul preventivo e di quello sul consuntivo. Nel quadro dell'introduzione del Nuovo modello contabile nel 2007 è stata effettuata al riguardo un'ampia rielaborazione e si è quindi maggiormente tenuto conto delle esigenze dei destinatari. Da allora, l'opportunità del rendiconto finanziario viene continuamente esaminata e all'occorrenza vengono apportati miglioramenti. Inoltre, dalla sessione invernale 2008 le Camere federali ricevono, unitamente alla panoramica degli affari in corso con ripercussioni finanziarie e alle informazioni sul fronte delle uscite, anche informazioni sul fronte delle entrate. In conclusione occorre rilevare che, ai fini dell'attuazione della mozione Steiner (06.3811) sulla trasparenza in materia di tasse, il Consiglio federale allestirà un rapporto sullo sviluppo dell'onere da tasse ed emolumenti per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. In tal
modo può essere soddisfatta la richiesta del postulato di presentare un bilancio sull'aumento dell'onere fiscale dovuto a tasse ed emolumenti.

Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3708

Retroscena della vendita dell'oro della Banca nazionale (N 21.1.07, Stamm)

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio nazionale ha trasmesso il postulato (07.3708) del consigliere nazionale Luzi Stamm, che incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un rapporto sui retroscena della vendita dell'oro della Banca nazionale.

In particolare occorre rispondere alla domanda se vi siano stati accordi con banche centrali estere in merito a una vendita coordinata di oro.

La vendita di 1300 tonnellate di oro negli anni 2000­2005 era in relazione con la soppressione del vincolo del franco all'oro. I ricavi dalla vendita di oro sono stati distribuiti nella misura di due terzi ai Cantoni e di un terzo alla Confederazione. La quota della Confederazione è andata al fondo di compensazione dell'AVS. Per quanto riguarda la vendita di 250 tonnellate di oro, che la BNS aveva annunciato nel giugno del 2007 e che era stata conclusa alla fine di settembre 2008, si trattava di una ristrutturazione orientata alle esigenze di politica monetaria all'interno degli attivi della Banca nazionale. Nel rapporto relativo ai retroscena della vendita dell'oro della Banca nazionale svizzera («Hintergründe des Goldverkaufs der 1615

Schweizerischen Nationalbank») vengono spiegati i motivi delle due transazioni di oro e menzionati anche i due accordi sull'oro degli anni 1999 e 2004, in cui la BNS e altre banche centrali avevano convenuto di coordinare le loro vendite di oro, evitando in tal modo forti contraccolpi dei prezzi sul mercato dell'oro.

Il 3 settembre 2008 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale del personale 2005 M 05.3152

Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica il Governo di provvedere affinché le comunità linguistiche siano equamente rappresentate nei vertici degli Uffici federali, nel senso che a parità di capacità debbono essere privilegiati i candidati romandi e ticinesi. A scadenza quadriennale l'UFPER redige all'attenzione del Consiglio federale un rapporto di valutazione sui progressi conseguiti dalle unità amministrative in termini quantitativi e qualitativi, sugli eventuali ostacoli e sulle misure mirate per la legislatura successiva. Si prevede di inoltrare il rapporto entro fine febbraio 2009.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

2005 P 05.3286

Partenariato sociale vincolante anche per la Confederazione (S 28.9.05, Fetz)

Con la decisione sulle misure salariali 2008 è stato possibile concludere con successo l'intero pacchetto di misure salariali/previdenza professionale negoziato tra le parti sociali e il Consiglio federale alla fine dell'estate. Il 22 gennaio 2008 le parti sociali hanno sottoscritto il rinnovo della dichiarazione d'intenti congiunta, che è stata sottoposta al Consiglio federale il 13 febbraio 2008 con una nota informativa.

La conclusione dell'intero pacchetto di misure salariali/previdenza professionale e il rinnovo della dichiarazione d'intenti congiunta costituiscono prove concrete per il funzionamento del partenariato sociale.

Con la dichiarazione d'intenti congiunta s'intende proseguire e rafforzare il partenariato sociale anche in tempi caratterizzati da sfide impegnative in materia di politica del personale. La dichiarazione è stata conclusa per la prima volta nel 1999 per un periodo di quattro anni e da allora costituisce la regola del partenariato sociale in seno alla Confederazione. Nel 2003 è stata rinnovata per la legislatura 2004­2007. Il rinnovo periodico della dichiarazione d'intenti congiunta si fonda sull'articolo 107 dell'ordinanza sul personale federale (OPers).

Il Consiglio federale ritiene che nella dichiarazione d'intenti si debba in primo luogo convenire l'organizzazione e l'attuazione del partenariato sociale in seno all'Amministrazione federale. La dichiarazione delinea le sfide centrali in materia di politica del personale per un periodo di quattro anni e fornisce orientamenti al riguardo. È possibile definire in parte anche direttive e cardini materiali. Il valore della dichiarazione d'intenti congiunta risiede nel fatto che con la sua sottoscrizione vengono manifestate l'apertura al dialogo e la volontà di trovare soluzioni comuni in diverse questioni nonostante divergenze d'opinione nella materia.

1616

Oltre che negli affari citati, questa soluzione si è affermata lo scorso anno anche nelle trattative relative all'adeguamento dei modelli di durata del lavoro e alle misure salariali per il 2009. Un partenariato sociale più vincolante ­ come chiesto dal postulato ­ non è possibile senza intaccare la sovranità delle Camere federali in materia di budget.

Il Consiglio federale intende proseguire il partenariato sociale nel modo descritto e propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 05.3186

Discriminazioni linguistiche nei bandi di concorso (N 7.10.05, Simoneschi-Cortesi; S 6.3.06)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica il Governo di eliminare ogni e qualsiasi discriminazione nei confronti della lingua italiana nei bandi di concorso dei posti federali, come chiesto anche nelle Istruzioni del Consiglio federale del 22 gennaio 2003 concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale. L'Ufficio federale del personale è intervenuto in questo senso presso i Servizi del personale dei dipartimenti e degli uffici.

Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2006 M 05.3174

Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica il Governo di provvedere affinché le comunità linguistiche siano equamente rappresentate nei vertici degli Uffici federali, nel senso che a parità di capacità debbano essere privilegiati i candidati romandi e ticinesi finché la quota delle minoranze linguistiche in seno all'Amministrazione federale sarà proporzionale a quella nella popolazione complessiva. L'UFPER è incaricato di redigere a scadenza quadriennale all'attenzione del Consiglio federale un rapporto sui progressi conseguiti dalle unità amministrative in termini quantitativi e qualitativi, sugli eventuali ostacoli e sulle misure mirate previste per la legislatura successiva. Si prevede di inoltrare il rapporto entro la fine di febbraio del 2009.

È compito permanente del Consiglio federale garantire affinché le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

2006 P 06.3029

Parità. Prassi salariale della Confederazione (N 23.6.06, Graf-Litscher)

Il postulato, accolto dal Consiglio nazionale conformemente alla proposta del Consiglio federale, invita il Governo a dimostrare che il sistema salariale dell'Amministrazione federale è identico per le donne e gli uomini e la sua attuazione non comporta discriminazioni (compresa la quota dello stipendio legata alle prestazioni), in altre parole, che l'Amministrazione federale applica la legge sulla parità dei sessi.

Dall'introduzione del nuovo sistema salariale il 1° gennaio 2002, il Consiglio federale rende regolarmente conto, secondo l'articolo 5 della legge sul personale federale, dell'applicazione del sistema salariale e della concessione di premi e indennità.

In questa occasione vengono presentati anche i dati concernenti l'attuazione della parità salariale in seno all'Amministrazione federale. Secondo l'ultimo rapporto del Cockpit Gestione Risorse Umane (Cockpit HMR), finora non sono state evidenziate 1617

differenze sostanziali tra la rimunerazione di donne e uomini in relazione alle valutazioni del personale.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che il postulato sia adempiuto e propone di toglierlo di ruolo.

2006 P 06.3144

Come contribuisce la Confederazione al collocamento dei giovani? (N 6.10.06, Robbiani)

Il 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato e il 6 ottobre 2006 il Consiglio nazionale ha dato seguito a questa proposta. Il Consiglio federale si è impegnato a presentare un rapporto concernente la situazione dei posti di tirocinio in seno all'Amministrazione federale ed evidenziare il potenziale a disposizione per un ulteriore potenziamento dei posti di formazione. Inoltre, ha previsto che nel quadro di un progetto vengano cercate soluzioni per consentire a giovani senza lavoro di inserirsi nella vita professionale.

Il 29 ottobre 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sui posti di apprendistato dell'Amministrazione federale (stato: agosto 2008). Il rapporto fornisce informazioni su posti di formazione per apprendisti e tirocinanti, tenendo conto del valore di riferimento del 4 per cento (obiettivo del Consiglio federale del 21 dicembre 2005). Il rapporto evidenzia che l'Amministrazione federale offre posti di formazione a circa 1000 giovani per oltre 30 professioni. Con il 4,3 per cento, la quota di formazione supera quindi già l'obiettivo fissato dal Consiglio federale.

Questo risultato positivo è frutto di sforzi considerevoli. Oltre alle offerte di sostegno e di formazione per le persone attive nella formazione professionale, è stata definita una politica in materia professionale in seno all'Amministrazione federale e pubblicata un'istruzione. Con la partecipazione a fiere della formazione, la collaborazione con gli uffici cantonali di orientamento e l'offerta di una propria borsa di posti di tirocinio, l'Amministrazione federale ha potuto posizionarsi meglio sul mercato dei posti di tirocinio. In tal modo è stato possibile potenziare l'immagine dell'Amministrazione federale quale azienda di tirocinio.

Inoltre sono già previste, rispettivamente sono state avviate, diverse misure orientate al futuro. Creando posti di formazione per il certificato di formazione pratica, l'Amministrazione federale vuole in futuro agevolare l'accesso al mondo professionale ai giovani che presentano difficoltà scolastiche. La possibilità di beneficiare di misure di perfezionamento (ad es. frequentare una scuola universitaria professionale o una scuola universitaria) deve rimanere garantita. A medio termine bisogna sviluppare nuove strategie per la situazione
modificata a seguito dello sviluppo demografico (meno giovani entrano sul mercato dei posti di tirocinio). Affinché l'Amministrazione federale possa posizionarsi bene in futuro (ad es. con possibilità d'impiego per ex apprendisti), è necessario che i suoi sforzi vadano già oggi in tal senso. Il ramo di formazione e di esame commerciali dell'Amministrazione federale intende offrire per la data dell'entrata di vigore della nuova ordinanza sulla formazione professionale (2011) la parte specifica del ramo anche in lingua francese.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

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Amministrazione federale delle contribuzioni 2006 P 05.3646

Ammissione dei FCII in Svizzera (N 23.6.06, Kaufmann) ­ in precedenza AFF

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare l'eventualità di un'ammissione anche in Svizzera dei fondi comuni d'investimento immobiliare (FCII) nonché la possibilità di procedere a modifiche legislative segnatamente in ambito fiscale.

Rifacendosi a modelli esteri, questa proposta prevedeva che gli utili non dovevano essere assoggettati a livello di FCII bensì a livello di investitori. Nel quadro dei dibattiti relativi alla legge sugli investimenti collettivi (LICol) avvenuti in seno alla CET-N il 31 gennaio 2006, è emerso che i problemi dovuti a un'eventuale introduzione dei FCII dovrebbero essere affrontati in un contesto più ampio del diritto fiscale. Pertanto, il Consiglio federale ha chiesto di accogliere il postulato a condizione che le minori entrate possano essere compensate con altre misure.

Il 21 novembre 2006, su richiesta dei consiglieri nazionali Rime e Favre, si è tenuto un colloquio tra il capo del Dipartimento delle finanze e due rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), i quali hanno elaborato un'ampia nota con varie proposte di soluzioni all'attenzione del Consiglio federale.

La variante che corrisponde al meglio alla richiesta del postulato come pure a quella dei consiglieri nazionali Rime e Favre poggia sulla riforma dell'imposizione delle imprese. Questa soluzione comporterebbe minori entrate che, in vista della riunione della CET-N del 31 gennaio 2006, sono state stimate dall'AFC a complessivamente mezzo miliardo di franchi per l'imposta federale diretta nonché per le imposte cantonali e comunali. La nota citata ha però anche evidenziato che bisognerebbe affrontare la questione concernente un'eventuale correzione al rialzo dell'imposizione vantaggiosa dell'utile netto dei fondi immobiliari con possesso fondiario diretto pari al 4,25 per cento, al fine di compensare le minori entrate. Visto che non prevedendo l'imposizione degli investitori in fondi immobiliari con possesso fondiario diretto, la Svizzera continua ad applicare una soluzione più vantaggiosa rispetto all'estero, il capo del DFF ha annunciato di voler rinunciare agli approfondimenti delle diverse questioni (equità fiscale, conseguenze di eventuali correzioni, stime concrete delle minori entrate o delle entrate supplementari ecc.). Il capo del DFF ha lasciato che siano i
consiglieri nazionali Rime e Favre a elaborare un'iniziativa parlamentare al fine di trattare ulteriormente l'introduzione dei FCII.

Nel frattempo la Swiss Funds Association (SFA) ha affrontato questo argomento nel quadro di diversi incontri con l'AFC (CODIFI o gruppi di lavoro in relazione all'elaborazione delle due nuove circolari concernenti l'imposizione degli investimenti collettivi di capitale). Nel maggio del 2008 la SFA ha proposto di tassare l'utile netto di società immobiliari con un'aliquota del 4,25 per cento invece dell'8,5 per cento, se le azioni di queste società sono detenute esclusivamente attraverso un investimento collettivo di capitale. Di conseguenza, la SFA ha rinunciato all'idea iniziale dell'esenzione fiscale completa degli utili a livello dei FCII e ora sostiene materialmente una nuova soluzione. Per queste ragioni si propone di togliere di ruolo il presente postulato.

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Amministrazione federale delle dogane 2000 P 00.3166

Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)

Alla fine del 2008 l'Amministrazione delle dogane ha adottato provvedimenti volti a correggere i deficit relativi alla retribuzione delle guardie di confine. Ai membri del Cgcf assegnati nella regione VI, ossia a Ginevra, viene versata un'indennità annuale in funzione del mercato del lavoro pari a 3000 franchi. Inoltre, i nuovi aspiranti vengono assunti direttamente nella classe di stipendio 13. Nel corso del 2009 verrà altresì esaminata la classificazione degli ufficiali dei comandi regionali. Queste misure dovrebbero garantire una sufficiente competitività sul mercato del lavoro.

Sulla base di questi sviluppi il Consiglio federale ritiene che il postulato sia adempiuto e propone di toglierlo di ruolo.

2006 M 05.3860

Riscossione della TTPCP sui trasporti di carburante delle aziende della Confederazione ad aziende dell'economia privata (N 23.6.06, Giezendanner; S 26.9.06)

La mozione invita il Consiglio federale ad assoggettare alla TTPCP i trasporti di carburante della Confederazione (ad es. veicoli militari) effettuati ad aziende dell'economia privata (ad es. stazioni di rifornimento PTT e succursali della Posta).

Nel 2007 la base logistica dell'esercito ha munito i suoi veicoli utilizzati a questo scopo con targhe cantonali e apparecchi di rilevazione TTPCP. Da allora viene versata la TTPCP.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che la mozione sia adempiuta e propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 2004 M 04.3616

Norme e standard dell'Amministrazione federale (N 6.12.04, Commissione delle finanze CN 04.047; S 8.12.04)

La mozione incarica il Consiglio federale di creare gli strumenti per introdurre con maggior efficacia le norme e gli standard dell'Amministrazione federale nei settori delle costruzioni, della gestione dei locali e della logistica. Questi strumenti sono stati predisposti nel quadro della revisione dell'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21), entrata in vigore il 1° gennaio 2009. La gestione strategica degli acquisti nella logistica era già stata promossa nell'ambito dell'ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione (Org-OAPub: RS 172.056.15), entrata in vigore il 1° gennaio 2007. La determinazione e l'attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione saranno trattate nel quadro dell'adempimento dell'omonima mozione della Commissione delle finanze CN (05.3470) e non dovrebbero pertanto figurare nel presente contesto.

Visto quanto precede, il Consiglio federale considera la presente mozione adempiuta e propone di toglierla di ruolo.

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Dipartimento dell'economia Segreteria di Stato dell'economia 2002 P 01.3681

Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale ritiene auspicabile una maggiore partecipazione dei Parlamenti ai processi negoziali dell'OMC e al ciclo di Doha in particolare. Un ruolo più attivo dei Parlamenti sarebbe opportuno non soltanto per agevolare la preparazione e la negoziazione degli impegni da assumere a livello internazionale ­ e, se del caso, la loro trasposizione nelle legislazioni nazionali ­ bensì anche per migliorare decisamente il livello di conoscenza delle attività svolte dall'istituzione e dei problemi che essa incontra.

Il Consiglio federale ritiene che l'iniziativa di creare una piattaforma parlamentare nell'ambito dell'OMC debba scaturire innanzitutto dalla volontà dei Parlamenti. La promozione di questa idea potrebbe avvenire in particolare in occasione di contatti tra i Parlamenti, dal momento che la Svizzera non può imporre ad altri Stati il coinvolgimento dei loro Parlamenti nelle attività dell'OMC e quindi non può affrontare questo compito da sola. Inoltre, l'ordinamento costituzionale dei singoli Stati influisce sulle modalità di partecipazione dei rispettivi Parlamenti alle attività dell'OMC e, di conseguenza, sotto questo profilo è necessario consentire una varietà di approcci. Infine, la partecipazione dei Parlamenti nazionali ai processi negoziali condotti in seno all'OMC è utile se la loro presenza è sufficientemente numerosa.

Per questo motivo la partecipazione dei Parlamenti all'attività dell'OMC può costituire soltanto un obiettivo a lungo termine. Quale primo passo i Parlamenti stessi sono invitati a prendere l'iniziativa.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3698

Condizioni per un'economia socialmente responsabile (N 21.3.03, Walker Felix)

Il postulato Walker è stato presentato alla fine di dicembre del 2002 sull'onda delle critiche mosse dall'opinione pubblica agli organi dirigenti di alcune imprese quotate in borsa. Esso esige che il Consiglio federale stabilisca un elenco di provvedimenti intesi a rafforzare la responsabilità sociale delle imprese e provveda alla loro attuazione. A tale scopo il postulato chiede che sia esaminata l'opportunità di adottare provvedimenti di politica economica in grado di ristabilire la fiducia, complementari all'indispensabile autoregolamentazione.

Il postulato è stato accettato dal Consiglio federale nel mese di marzo del 2003. Il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato comprende quattro parti: (1) introduzione; (2) principi per la regolamentazione dell'attività d'impresa; (3) compendio delle disposizioni e delle norme di riferimento attuali; (4) esame delle disposizioni e delle norme di riferimento importanti per la Svizzera.

Il compendio delle disposizioni attuali (punto 3 del rapporto) illustra, oltre alle prescrizioni legali, soprattutto le attuali norme di riferimento facoltative in materia di governo dell'impresa (corporate governance) e di condotta aziendale responsabile (corporate responsibility). Per quanto riguarda l'esame delle disposizioni e delle norme di riferimento importanti (punto 4), il Consiglio federale giunge alla conclusione che il sistema svizzero è ampiamente conforme ai principi di corporate gover1621

nance dell'OCSE. Anche il Consiglio federale si impegna da parecchi anni, nell'ambito della corporate responsibility, a favore dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni e delle norme di riferimento internazionali e si attende che le imprese svizzere rispettino tali prescrizioni nei confronti degli stakeholder (partner o azionisti).

Il rapporto è stato approvato dal Consiglio federale il 25 giugno 2008. Il postulato deve quindi essere tolto di ruolo.

2003 M 01.3089

Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)

Il punto 1 della mozione, ovvero la redazione di un rapporto sulla crescita economica svizzera, era stato adempiuto nel 2002 con la pubblicazione del rapporto sulla crescita stilato dal DFE; un aggiornamento di questo rapporto è stato pubblicato dalla SECO nel 2008 (Rapporto sulla crescita 2008).

Per soddisfare in particolare i punti 2 e 3 della mozione, il Consiglio federale ha approvato il 2 aprile 2008 un rapporto intitolato «Politica di crescita 2008­2011». Il rapporto non traccia soltanto il bilancio delle misure adottate durante la legislatura 2003­2007 a favore della crescita, ma si esprime anche in merito al proseguimento di questa politica durante la legislatura in corso. La strategia di crescita, di cui si chiede l'elaborazione al punto 2 della mozione, è concretizzata da una tripla agenda, che permette di integrare nella politica di crescita prevista anche gli sforzi dei Cantoni e i negoziati che sarà necessario condurre in materia di economia esterna. Le misure concrete sono state raggruppate sotto tre orientamenti più generali: ridurre l'elevato livello dei costi, aumentare ulteriormente l'attrattiva della piazza economica e valorizzare l'attività professionale.

Le agende sono state elaborate parallelamente al programma di legislatura, che le incorpora nella misura in cui si tratta di provvedimenti di competenza esclusiva della Confederazione. L'identificazione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo dell'economia, chiesta al punto 3 della mozione e indispensabile all'elaborazione di un tale programma, aveva potuto basarsi in misura notevole sulle analisi e sulle raccomandazioni di organizzazioni internazionali. Nella seconda parte, il rapporto sulla crescita 2008 della SECO presenta le conclusioni che è stato necessario trarre in materia di politica economica.

I punti 4 e 5 della mozione chiedono che la presentazione di misure concrete avvenga negli obiettivi annuali del Consiglio federale e che i rapporti di gestione informino in merito alla loro attuazione. Ciò è stato fatto, per la prima volta, nell'ambito degli obiettivi annuali e del rapporto di gestione 2008. Inoltre, il DFE (SECO), responsabile del coordinamento delle misure di politica di crescita, prosegue le sue analisi e presenterà al Consiglio federale, conformemente al punto 4 della sua decisione del 21 novembre 2007,
rapporti annuali relativi alla situazione della politica di crescita.

Per le misure legislative è prevista, dal 1999, un'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR). Il punto 6 della mozione non domanda altro che di continuare ad effettuare tali analisi, visto che da sempre il punto 3 dell'AIR mette l'accento sulle conseguenze economiche e di crescita di un progetto legislativo.

Il quadro legale per le attività imprenditoriali viene considerato uno dei sei fattori che determinano la crescita. Prevedendo un quadro legale che permette anche alle piccole imprese, che non dispongono di grandi stati maggiori, di svilupparsi in modo 1622

dinamico, Confederazione e Cantoni soddisfano il punto 7 della mozione, vale a dire promuovere la crescita delle PMI.

In base ai due rapporti resi pubblici il 2 aprile 2008, il Consiglio federale propone nuovamente di togliere di ruolo la mozione.

2004 P 03.3635

Uno studio su crescita economica e aliquota fiscale (N 19.3.04, Leutenegger Oberholzer)

Per rispondere alle domande sollevate dal postulato, nel corso degli ultimi anni sono stati commissionati diversi studi, alcuni dei quali sono menzionati nel rapporto di gestione dell'anno scorso. Essi avvalorano le affermazioni riportate di seguito, anche se non forniscono un quadro chiaro e netto, e lasciano ai responsabili delle decisioni politiche un notevole margine di apprezzamento per determinare quale sia la quota auspicabile d'incidenza della spesa pubblica.

Per rispondere alla prima domanda del postulato occorre tenere conto di due aspetti: 1) la crescita economica è il risultato di diversi fattori, non soltanto del peso del settore statale in Svezia e in Svizzera; 2) bisogna essere prudenti quando si definisce un nesso causale tra un livello (aliquota fiscale) e un tasso di variazione (crescita economica rispetto al PIL). Il nesso determinante può essere anche quello tra il livello dell'aliquota fiscale e il livello del PIL; in questo caso la riduzione di una quota d'incidenza della spesa pubblica elevata comporta, durante il periodo di transizione, una maggiore crescita economica, mentre l'aumento di una quota di spesa pubblica ancora bassa va di pari passo con una progressione più debole del PIL in tale periodo. Empiricamente è difficile stabilire la natura esatta di questo nesso per diversi motivi (evoluzione a lungo termine, peculiarità dei Paesi e delle regioni esaminati, difficoltà di eliminare gli altri fattori che hanno un'incidenza sulla crescita).

Tenuto conto di queste incertezze, non è facile fare constatazioni che vadano oltre l'affermazione secondo cui deve esistere un optimum tra una quota d'incidenza della spesa pubblica pari a zero, che priverebbe l'economia dell'approvvigionamento in beni pubblici essenziali, e una quota di spesa pubblica molto elevata, in cui la differenza tra il prezzo richiesto e la retribuzione che l'offerente consegue risulta eccessivamente elevata. Tra questi due poli molto dipende dal modo in cui lo Stato utilizza i suoi fondi (domanda 2 del postulato); occorre tuttavia tenere conto anche dei fattori socioculturali che influenzano la tendenza a evadere il carico fiscale con mezzi legali o non conformi alla legge, nonché delle conseguenze che ne risultano per il PIL.

Se si esaminano le singole categorie di spese pubbliche, alcune indicazioni
empiriche mostrano che gli investimenti nelle infrastrutture influiscono positivamente sul tasso di crescita e che ciò sembra valere anche per le spese per l'istruzione. In entrambi i casi occorre comunque prendere in considerazione l'eventualità di un nesso di causalità inverso: se il livello del reddito nazionale è elevato, per esempio, una società si permette notevoli spese per l'istruzione, anche esse hanno un carattere piuttosto consuntivo che di investimento. Tali ambiguità dell'argomento possono essere superate soltanto da studi microeconomici che indichino il rendimento supplementare di un ulteriore anno scolastico o l'aumento dei ricavi dovuto a un collegamento supplementare tra due centri. Anche se tali rendite sono comprovate, esse devono controbilanciare gli effetti distorsivi che risultano dalla riscossione delle imposte.

1623

Alla luce delle evoluzioni internazionali occorre piuttosto fare in modo che le basi imponibili mobili non lascino il Paese. Per le decisioni di localizzazione, il carico fiscale medio è importante quanto le aliquote marginali d'imposizione.

Considerato che ulteriori studi non permetterebbero di giungere a constatazioni in materia di quota d'incidenza della spesa pubblica che vadano oltre quanto precede e che le altre domande sollevate dal postulato sono affrontate nel rapporto del DFE sulla crescita, che è stato aggiornato nel 2008 dalla SECO, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3185

Rapporto del Consiglio federale sulla politica di accesso ai mercati dei servizi (N 17.6.05, Rey)

Il Consiglio federale ha approvato il 28 novembre 2007 il rapporto sulla politica di accesso ai mercati dei servizi. Il postulato 05.3185 può pertanto essere tolto di ruolo.

2006 P 05.3816

Svizzera: isola dei prezzi elevati (S 7.3.06, David)

Il 14 marzo 2008, il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato; esso si basa su un rapporto analitico pubblicato parallelamente dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Il rapporto della SECO mostra l'entità e l'evoluzione delle differenze di prezzo rispetto ai Paesi limitrofi, illustra i motivi di questa disparità per una selezione di prodotti e spiega come il comportamento degli attori privati e le decisioni dello Stato possano favorire o frenare la convergenza dei prezzi.

Il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato distingue quattro campi di azione che permettono di avvicinare ulteriormente l'elevato livello dei prezzi in Svizzera al livello dei prezzi nei Paesi dell'UE: una normativa efficace in materia di concorrenza, la maggiore armonizzazione delle prescrizioni tecniche con quelle dell'UE, la riduzione della protezione doganale e le riforme delle prestazioni cofinanziate o i cui prezzi sono amministrati dallo Stato, come nel settore della sanità o delle infrastrutture.

Il postulato è incentrato sul commercio di merci e solleva in particolare la questione degli effetti nefasti del sistema dell'importatore esclusivo. Nella risposta si constata che tali sistemi si sviluppano più facilmente in mercati isolati. L'obiettivo dei chiarimenti effettuati era di conseguenza di stabilire se, e in caso affermativo quali, ostacoli tecnici al commercio provocano un aumento dei prezzi. Il rapporto conclude affermando che esistono indicazioni convincenti di un effetto di aumento dei prezzi dovuto a tali ostacoli; un effetto di riduzione dei prezzi potrebbe risultare: -

dalla sostituzione delle procedure d'autorizzazione con l'obbligo d'informare le autorità;

-

dall'abbandono delle prescrizioni in materia d'informazione sugli imballaggi dei prodotti destinati specificamente al mercato svizzero;

-

dalla possibilità data ai commercianti al dettaglio di rifornirsi direttamente sul mercato vicino più vantaggioso.

Quest'ultimo punto è influenzato sia dal diritto della concorrenza sia dall'assenza di ostacoli alle importazioni, che si basano su prescrizioni tecniche, procedure doganali o disposizioni inerenti ai diritti della proprietà intellettuale.

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Tali conclusioni supportano l'opinione del Consiglio federale che gli elementi chiave della proposta di revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (art. 5 procedure semplificate, art. 4 limitazione di determinati obblighi, quale l'informazione sul prodotto nelle diverse lingue nazionali, art. 16 e segg.

introduzione del principio «Cassis de Dijon») contribuiranno ad avvicinare il livello dei prezzi in Svizzera a quello dei Paesi limitrofi.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 05.3862

Turismo degli acquisti oltre confine: conseguenze per l'economia svizzera (S 7.3.06, Germann)

Il rapporto in adempimento del postulato è stato approvato dal Consiglio federale il 10 settembre 2008. Esso constata che le differenze di prezzo in Europa tendono generalmente a diminuire a causa di una progressiva integrazione dei mercati.

L'elevato livello dei prezzi in Svizzera ­ che è la causa principale del turismo degli acquisti ­ si avvicina anche progressivamente a quello dei Paesi limitrofi. Per questo motivo i consumatori svizzeri sono sempre meno inclini a fare i loro acquisti al di là della frontiera. Dal momento in cui è stato presentato il postulato, quindi, la situazione è cambiata in modo significativo.

Inoltre l'aumento del prezzo della benzina, la migliore offerta da parte di grandi magazzini (discounter) nella zona di confine del territorio svizzero e il fatto che le preferenze dei consumatori sono cambiate (ad esempio a favore di prodotti di cui si conoscono le modalità di produzione) dissuadono ulteriormente i consumatori svizzeri dal fare gli acquisti oltre confine. A ciò si aggiunge anche il fatto che in alcuni Paesi limitrofi sono state aumentate di recente le aliquote d'imposta e sono appena entrati in vigore nuovi tributi, come ad esempio le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e l'ecotassa in Germania.

Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che non sia necessario effettuare rilevamenti statistici specifici concernenti il fenomeno del turismo degli acquisti, malgrado la mancanza di dati ufficiali su questo tema.

Tuttavia, anche se la convergenza dei prezzi tra la Svizzera e l'Unione europea è ormai un dato di fatto, il Consiglio federale continua a perseguire l'obiettivo di smantellare la roccaforte dei prezzi in Svizzera.

Innanzitutto rimangono ancora notevoli differenze di prezzo nel settore delle derrate alimentari. La conclusione di un accordo di libero scambio con l'Unione europea nel settore agroalimentare, che costituisce una delle priorità del Consiglio federale nell'attuale legislatura, contribuirebbe a ridurre tali differenze.

In secondo luogo il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).

L'importazione di una vasta gamma di prodotti sarà quindi facilitata e per i produttori risulterà più difficile discriminare il commercio al dettaglio svizzero
in sede di fissazione dei prezzi. A livello di esigenze in materia di prescrizioni tecniche che le merci devono soddisfare, il commercio al dettaglio svizzero sarà equiparato alla concorrenza estera.

Grazie a tali misure e ad altre disposizioni che non sono state presentate in dettaglio nel rapporto (come p. es. l'avvenuto inasprimento del diritto in materia di concorrenza), il Consiglio federale spera di far calare ulteriormente il livello dei prezzi in Svizzera e di arginare quindi il fenomeno del turismo degli acquisti.

1625

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3401

Accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo: patti chiari prima di avviare le trattative (S 21.9.06, Frick)

Nel suo postulato 06.3401 del 23 giugno 2006, il consigliere agli Stati Bruno Frick ha invitato il Consiglio federale a redigere un rapporto sul contenuto di un eventuale accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo e sulle conseguenze che un tale accordo potrebbe avere sull'agricoltura e sui settori ad essa strettamente connessi. Il postulato è stato trasmesso il 21 settembre 2006.

Parallelamente, il 28 giugno 2006, il Consiglio federale ha incaricato il DFE e il DFAE di effettuare colloqui esplorativi sul contenuto e sugli aspetti formali dei punti essenziali di un eventuale accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE nel settore agroalimentare (ALSA) nonché di chiarire in modo approfondito le conseguenze sull'economia in generale e sui singoli settori.

Dopo aver preso atto, il 4 luglio 2007, del rapporto intermedio concernente l'esame dei punti essenziali di un ALSA e l'analisi delle sue conseguenze economiche, il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti competenti di concludere l'esame e di elaborare una strategia sull'entità, sulle modalità e sul finanziamento delle misure di accompagnamento a favore dei settori coinvolti. Nel contempo ha chiesto loro di esplorare con l'UE i punti essenziali di un eventuale accordo sulla sanità pubblica (ASP). Attraverso il settore della sicurezza alimentare, si è potuto tenere conto dello stretto legame tra il contenuto di un ASP e quello un ALSA. I colloqui esplorativi effettuati con la Commissione europea e i chiarimenti interni hanno potuto essere conclusi nel mese di gennaio del 2008. Il 14 marzo 2008, il Consiglio federale ha approvato il mandato per l'avvio di negoziati tra la Svizzera e l'UE nel settore agroalimentare e in quello della sanità pubblica; inoltre ha accettato il rapporto in adempimento del postulato 06.3401 Frick.

Siccome dall'esame delle probabili conseguenze economiche e politiche di un ALSA con l'UE risulta che un'apertura reciproca dei mercati agroalimentari comporterà, a lungo termine, un aumento del benessere per tutta la popolazione ed effetti positivi sulle finanze pubbliche, mentre per i settori direttamente interessati vi sarà la necessità di un adeguamento a breve e a medio termine, il Consiglio federale ha deciso, ancora il 14 marzo 2008, che una tale apertura reciproca dei mercati debba essere affiancata da opportune misure di accompagnamento.

Le richieste formulate nel postulato Frick: -

trattare aspetti tariffari e non tariffari,

-

proporre compensazioni nel settore agricolo e nei settori a monte e a valle,

-

presentare misure destinate a ridurre i costi di produzione e i prezzi delle derrate alimentari,

-

evidenziare la compensazione della diminuzione delle entrate e la riduzione degli introiti doganali della Confederazione,

-

garantire il mandato costituzionale della politica agricola svizzera e assicurare l'autonomia della politica agricola

hanno avuto risposta nel rapporto pubblicato il 14 marzo 2008, in adempimento di tale postulato.

1626

Il Consiglio federale ritiene che le richieste del postulato siano state trattate in modo dettagliato nel rapporto summenzionato e propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3184

Effetti della libera circolazione delle persone. Rapporto (N 22.6.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il postulato chiede che i dati e i fatti di maggiore importanza in relazione agli effetti e agli sviluppi osservati finora (in particolare anche in relazione ai più importanti Paesi d'emigrazione) siano disponibili, affinché il Parlamento possa discutere con cognizione di causa in merito al proseguimento e all'estensione della libera circolazione delle persone.

Il quarto rapporto dell'Osservatorio della libera circolazione delle persone, pubblicato nella primavera del 2008, ha risposto a tutte le domande a tale proposito, e in particolare a quelle che riguardano gli effetti della libera circolazione delle persone sulle istituzioni sociali.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale dell'agricoltura 2007 M 04.3733

Promozione dell'apicoltura in Svizzera (N 15.6.06, Gadient; S 20.3.07)

Il 19 giugno 2008, il gruppo di lavoro istituito dal DFE ha concluso i suoi lavori e ha pubblicato il suo rapporto. Il gruppo di lavoro ha effettuato un'analisi dei principali problemi e delle sfide con cui devono misurarsi i circa 20 000 apicoltori svizzeri che detengono approssimativamente 200 000 colonie di api. A questo proposito si tratta in particolare della problematica della scomparsa massiccia di colonie di api. Tenuto conto dei risultati dei lavori del gruppo di lavoro, il Consiglio federale esamina l'opzione di rafforzare il sostegno accordato all'apicoltura svizzera. A partire dal 2010, un contributo finanziario annuale tra 200 000 e 300 000 franchi potrebbe essere assegnato a un'organizzazione unica di apicoltori istituita per soddisfare le condizioni sancite dall'ordinanza sull'allevamento di animali. La ricerca apicola verrà rafforzata mediante l'attribuzione progressiva di risorse supplementari (+2,6 posti) al Centro di ricerche apicole di Agroscope Liebefeld Posieux. Inoltre un Servizio sanitario apicolo a livello nazionale come pure un registro centralizzato degli apicoltori e degli apiari dovrebbero contribuire al miglioramento dello stato di salute delle api. La Confederazione manterrà il proprio sostegno al settore della formazione degli apicoltori e dei rispettivi quadri nell'ambito della convenzione sulle prestazioni conclusa con la Federazione delle società svizzere di apicoltura. La Confederazione contribuisce alla pubblicità dei prodotti apistici a condizione che le organizzazioni di apicoltori versino, come finora, la loro quota.

Le proposte del gruppo di lavoro forniscono una risposta oggettiva ed equilibrata alle richieste contenute nella mozione. Il piano di azione può essere realizzato rapidamente con una buona collaborazione fra le organizzazioni di apicoltori e con l'accordo degli uffici federali interessati. Il Consiglio federale ritiene quindi che le richieste sollevate nella mozione siano soddisfatte e propone di toglierla di ruolo.

1627

2007 P 06.3474

Produzione di bioetanolo in Svizzera (S 20.3.07, Stähelin)

Il rapporto «Produzione di bioetanolo in Svizzera» è stato approvato dal Consiglio federale il 25 giugno 2008. Il Dipartimento federale dell'economia l'ha pubblicato nel mese di giugno. Dal rapporto risulta che i costi di produzione degli agrocarburanti nei Paesi industrializzati sono molto più elevati che, ad esempio, in Brasile. Per quanto riguarda la trasformazione di materie prime agricole indigene, il livello dei prezzi ­ ancora superiore a quello dei Paesi dell'UE ­ ha effetti negativi. La promozione degli agrocarburanti attraverso l'esenzione dall'imposta sugli oli minerali costituisce un provvedimento estremamente costoso per ridurre le emissioni di gas serra in confronto, per esempio, all'acquisizione di certificati di emissione. I provvedimenti durevoli tesi a ridurre la dipendenza dalle risorse fossili e i problemi che risultano dalle emissioni di gas serra devono basarsi innanzitutto sul miglioramento dell'efficienza energetica in termini di distribuzione e di consumo. Si tratta di conclusioni confermate da un'analisi e una valutazione approfondite dei diversi strumenti di sostegno eseguite nell'UE e in Svizzera nonché da numerosi studi recenti. Il capitolo intitolato «Intenzioni del Consiglio federale» affronta i temi seguenti: presa in considerazione di processi e di metodi di produzione per quanto riguarda i beni ecologici a livello dell'OMC, liberalizzazione progressiva dei mercati agricoli (ALSA tra l'UE e la Svizzera), strategia BRIC del Consiglio federale, eventuale contributo della Svizzera in qualità di polo di ricerca, importanza di una politica climatica che sia oggetto di coordinamento a livello internazionale e promovimento di un pacchetto di misure che prevedano costi marginali vantaggiosi da un punto di vista macroeconomico.

Ufficio federale di veterinaria 2003 P 02.3165

Detenzione appropriata anche per i pesci (N 4.6.03, Sommaruga Simonetta)

Nell'ambito dei lavori di revisione della legislazione sulla protezione degli animali sono state esaminate alcune misure che consentano una migliore protezione dei pesci. Il 1° settembre 2008 sono entrate in vigore la nuova legge sulla protezione degli animali (RS 455) e la nuova ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1). Gli articoli da 97 a 100 di tale ordinanza contengono disposizioni specifiche per i pesci. Nelle tabelle 7 e 8 dell'allegato 2 dell'ordinanza si trovano i requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento nonché per la detenzione di pesci a scopi ornamentali.

Le richieste contenute nel postulato sono quindi soddisfatte. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 05.3576

Tenere gli animali selvatici in buone condizioni (N 16.12.05, Aeschbacher; S 20.6.06)

Questa mozione incarica il Consiglio federale di prevedere, nell'ordinanza sulla protezione degli animali, disposizioni chiare in materia di detenzione rispettosa delle specie e adeguata alle esigenze degli animali selvatici.

Il 1° settembre 2008 è entrata in vigore la nuova ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1). Gli articoli 85 a 96 dell'ordinanza contengono disposizioni dettagliate applicabili agli animali selvatici. Inoltre l'allegato 2 dell'ordinanza disciplina in modo dettagliato i requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici; 1628

essi soddisfano, per ogni specie di questi animali, le richieste formulate nella mozione in merito alle superfici minime, alla strutturazione dei locali, alla composizione sociale dei gruppi nonché al modo di trattare gli animali e alle cure da prodigare loro.

Le richieste contenute nella mozione sono quindi soddisfatte. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo l'intervento.

2006 P 06.3515

Controllo degli animali da macello e delle carni (N 20.12.06, Wehrli)

Il postulato chiede di verificare il finanziamento dei controlli degli animali da macello e delle carni. Questa verifica ha avuto luogo nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla politica agricola 2011 (cfr. Boll. Uff. 2007 S 206). Si è infine deciso di precisare, completando l'articolo 45 capoverso 2 lettera a della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0), che possono essere riscossi emolumenti per l'ispezione delle carni e degli animali da macello soltanto nella misura in cui serva allo scopo della legge sulle derrate alimentari. Di conseguenza i controlli della protezione degli animali e delle epizoozie, che costituiscono circa un terzo dei controlli effettuati nei macelli, vengono affidati ai Cantoni.

La richiesta contenuta nel postulato è quindi soddisfatta. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo l'intervento.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 2005 P 04.3809

Eterogeneità delle denominazioni professionali in base alla nuova legge sulla formazione professionale (N 18.3.05, Vollmer)

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) si adopera affinché in tutte le ordinanze in materia di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore i titoli e le denominazioni siano uniformi ed armonizzati. Dal mese di ottobre 2007 l'UFFT dispone, a tale scopo, di una guida relativa alla sistematica delle denominazioni professionali. L'attuazione richiede, tuttavia, tempi lunghi e presuppone la collaborazione tra tutti i partner della formazione professionale, vale a dire la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro.

Nell'ambito delle denominazioni professionali sono in atto profondi cambiamenti.

Per ciò che concerne le scuole universitarie, l'applicazione delle riforme basate sul modello di Bologna ha portato alla sostituzione dei titoli di studio, con conseguenze soprattutto sulla formazione professionale superiore. Riguardo alla formazione di base, sono necessarie nuove denominazioni per i tirocini di due anni. Oltre a ciò occorre tenere conto delle armonizzazioni sul piano internazionale, sempre più numerose.

L'UFFT ritiene che la richiesta del postulato corrisponda a un mandato permanente relativo a tutte le attività dell'Ufficio, vale a dire dagli esami nell'ambito della formazione professionale di base a quelli a livello di scuole universitarie professionali. Per questo motivo il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

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Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti 2007 M 05.3814

Liberalizzazione di trasporti di viaggiatori a titolo professionale nelle regioni turistiche (S 16.3.06, Hess Hans; N 21.6.07)

Con decisione del 2 luglio 2008 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV) e ha posto in vigore il nuovo testo dell'ordinanza con effetto dal 1° agosto 2008. La modifica facilita i collegamenti a mezzo autobus tra gli aeroporti e le regioni turistiche.

Al fine di semplificare le procedure, in futuro sarà possibile rilasciare autorizzazioni federali per il trasferimento di passeggeri aerei. Tali trasferimenti resteranno soggetti ad autorizzazione. Non è per contro necessaria alcuna autorizzazione per il trasporto di gruppi effettuato nell'ambito di un'offerta forfetaria.

La modifica mira a semplificare il rilascio delle autorizzazioni alle imprese di trasporto interessate. Rispettando determinate condizioni, il trasferimento di passeggeri aerei non costituisce una concorrenza rilevante per i trasporti pubblici beneficiari di indennità. Lo dimostrano i servizi di trasferimento istituiti a titolo di prova. Il presupposto imprescindibile è che il servizio non sia pubblico ma accessibile solo ai passeggeri aerei.

Le richieste della mozione sono integralmente attuate. Essa può quindi essere tolta di ruolo.

2008 M 05.3762

Liberalizzazione di trasporti di viaggiatori a titolo professionale nelle regioni turistiche (N 21.6.07, Amstutz; S 12.3.08)

Cfr. M 05.3814 Ufficio federale dell'aviazione civile 2000 P 00.3162

Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) ­ in precedenza UFAM

Nel quadro di un progetto, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) hanno esaminato in dettaglio ­ in collaborazione con le Forze aeree svizzere, l'Università di Berna, la compagnia aerea Swiss e la società che gestisce l'aeroporto di Zurigo (Unique SA) ­ gli aspetti della sostenibilità nell'aviazione. L'obiettivo era, da un lato, di aggiornare il contenuto dello studio del 1993 sugli impatti ambientali dell'aviazione («Die Auswirkungen der Luftfahrt auf die Umwelt») e, dall'altro, d'integrare nell'analisi le altre due dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia l'economia e la società. Al centro del nuovo rapporto, intitolato «Nachhaltiger Luftverkehr: Bestandesaufnahme ­ Perspektiven ­ Handlungsspielraum» (Aviazione sostenibile: panoramica ­ prospettive ­ margini di manovra), vi sono le ricadute economiche, sociali ed ecologiche attuali dell'aviazione svizzera (anno di riferimento 2004) e diversi scenari di sviluppo fino al 2020. Sono inoltre state individuate possibili priorità d'intervento futuro nel settore dello sviluppo sostenibile dell'aviazione. Il rapporto di sintesi sullo studio (scaricabile dal sito Internet http://www.bazl.admin.ch/fachleute/01169/01462/ index.html?lang=de) è stato pubblicato il 25 agosto 2008, accompagnato da un 1630

comunicato stampa. In esso sono presentate le cifre attuali relative agli inquinanti atmosferici e le tendenze previste fino al 2020, nonché un'analisi dell'effettiva necessità d'intervento. Lo studio funge da documento di riferimento anche per la strategia di riduzione degli inquinanti atmosferici nel settore dell'aviazione civile, perseguita dal Consiglio federale sulla base di un approccio multiplo. I campi d'intervento (o approcci) scelti comprendono l'accelerazione del progresso tecnico, il miglioramento dell'infrastruttura e provvedimenti di tipo operativo ed economico.

Per quanto riguarda i provvedimenti economici, ad esempio, la Svizzera è fra i primi Paesi ad aver introdotto nei suoi aeroporti nazionali, dal 1997, delle tasse di atterraggio commisurate alle emissioni prodotte dagli aeromobili. Queste tasse hanno permesso alla Svizzera, e agli altri Paesi europei che le hanno adottate, di raggiungere gli obiettivi prefissati. Esse hanno spinto l'industria ad adoperarsi per produrre aeromobili e propulsori che non soltanto consumano meno carburante, ma che generano anche minori emissioni di ossidi di azoto, un obiettivo, questo, tecnicamente più impegnativo e costoso. Quale provvedimento operativo va citato l'impegno della Svizzera, nel quadro del Cielo unico europeo («Single European Sky», SES), a favore dell'iniziativa «Functional Airspace Block Europe Central» (FABEC), grazie alla quale le rotte non dovranno più essere stabilite tenendo conto dei confini nazionali. In tal modo le tratte di volo in Europa centrale si accorceranno e si ridurranno notevolmente anche le emissioni di sostanze inquinanti. Il principio dell'approccio multiplo, adottato dalla Confederazione e che prevede la combinazione di misure diverse, permetterà di ampliare il margine di manovra per ridurre le emissioni inquinanti, di armonizzare fra loro i singoli campi d'intervento e, infine, di considerare l'aviazione come un sistema complesso, tenendo conto anche delle altre due dimensioni dello sviluppo sostenibile.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3696

Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (S 15.12.05, Lombardi)

Nel «Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004» e nella sua risposta del 9 dicembre 2005 al presente postulato, il Consiglio federale si era in linea di principio dichiarato disposto a esaminare l'applicazione degli «oneri di servizio pubblico» secondo l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 per favorire il collegamento aereo con il Ticino, qualora questo non fosse assicurato dalla dinamica di mercato e i Cantoni e i Comuni interessati fossero disposti a contribuire finanziariamente all'esercizio della linea.

Dopo che, nella primavera 2007, la compagnia aerea Darwin aveva annunciato di voler rinunciare al collegamento Lugano-Berna per motivi economici, nel giugno dello stesso anno il Consiglio federale, basandosi sulla legge sulla navigazione aerea, si era dichiarato disposto a sostenere l'esercizio della tratta, in un primo tempo sino alla fine di marzo 2011, con un contributo massimo di 1 milione di franchi all'anno. In precedenza anche il Cantone Ticino e la Città di Lugano avevano dichiarato la loro disponibilità a partecipare ai costi.

All'inizio di novembre 2007, l'UFAC ha indetto un bando pubblico di gara per il collegamento aereo Lugano-Berna. Le compagnie aeree elvetiche intenzionate a ottenere una concessione per l'esercizio della linea sono state invitate a presentare la propria candidatura entro l'inizio di gennaio 2008. L'avvio dell'attività era previsto per la fine di marzo 2008. Dalle offerte pervenute è però emerso che nessun candidato soddisfaceva i requisiti minimi necessari per ottemperare agli oneri di servizio 1631

pubblico e quindi alle condizioni per l'aggiudicazione della concessione. In particolare non sono state fornite garanzie comprovate di un esercizio sufficientemente redditizio dei servizi aerei sulla linea in questione, e questo nonostante il sostegno finanziario offerto dalla Confederazione, dal Cantone Ticino e dalla Città di Lugano.

La concessione di rotta per la tratta Lugano-Berna, inizialmente prevista a partire dal 30 marzo 2008, non è pertanto stata aggiudicata e la procedura di selezione è stata interrotta. Nonostante la conclusione formale del procedimento, l'UFAC ha intrapreso ulteriori accertamenti per verificare se, a determinate condizioni (p.es. nel caso dell'allacciamento della tratta Lugano-Berna a un collegamento aereo internazionale), sarebbe stato possibile assegnare la concessione di rotta a una compagnia aerea svizzera per l'orario invernale 2008/2009 (dal 26 ottobre 2008) senza dover indire un altro bando di concorso. Dopo avere constatato che nessuna compagnia era in grado di assicurare il servizio aereo sulla tratta in questione, nemmeno alle nuove condizioni quadro, l'UFAC ha definitivamente chiuso la procedura.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, poiché il bando pubblico di gara non ha avuto esito e, nonostante il sostegno finanziario offerto dall'ente pubblico, non vi sono prospettive per un esercizio economicamente garantito sulla linea Lugano-Berna.

2006 M 05.3572

Sicurezza aerea. Migliorare la protezione dei consumatori (N 27.3.06, Berberat; S 14.6.06)

Il regolamento (CE) n. 2111/2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo, è applicabile anche in Svizzera dal 1° febbraio 2008 a seguito della decisione 1/2007 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

L'articolo 11 del regolamento succitato prescrive che, al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo, ad esempio il tour operator, comunica ai passeggeri l'identità del vettore effettivo o dei vettori effettivi, indipendentemente dalle modalità di prenotazione. Se questa informazione non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente è tenuto a fornirla al passeggero a posteriori; lo stesso vale nel caso di un cambiamento del vettore aereo. Quest'obbligo d'informazione è specificato nelle condizioni generali di vendita del contraente applicabili al contratto di trasporto. In caso di infrazione, l'UFAC può comminare una multa.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 06.3596

Ridurre gli effetti dannosi del trasporto aereo sul clima (N 21.3.07, Menétrey-Savary)

Il 25 agosto 2008 l'UFAC ha pubblicato il rapporto di sintesi relativo a uno studio sul tema dell'aviazione civile e dello sviluppo sostenibile, condotto in collaborazione con l'ARE, l'UFAM, la SECO, il DDPS e con il coinvolgimento di attori del settore industriale e scientifico. I risultati e i relativi documenti di lavoro sono attualmente disponibili sul sito Internet dell'UFAC, all'indirizzo http://www.bazl.admin.ch/fachleute/01169/01462/index.html?lang=de. Nello studio sono presentati e valutati gli scenari di sviluppo economici, sociali ed ecologici previsti fino al 2020. Il documento funge da riferimento anche per la strategia di riduzione degli inquinanti atmosferici nel settore dell'aviazione civile, perseguita dal Consiglio federale sulla base di un approccio multiplo. I campi d'intervento

1632

(o approcci) scelti comprendono l'accelerazione del progresso tecnico, il miglioramento dell'infrastruttura e provvedimenti di tipo operativo ed economico.

Nel quadro del suo impegno nel «Group of international Aviation and Climate Change», la Svizzera si adopera sul piano internazionale per l'adozione di misure concordate su scala globale. Relativamente all'imposizione del cherosene, promuove provvedimenti basati sull'economia di mercato, standard di certificazione per gli aeromobili, l'elaborazione e l'armonizzazione di misure ecologiche e l'avvio di progetti di ricerca nel settore dell'aviazione. Una tassa sul cherosene è attualmente riscossa sui voli interni e sui voli privati a destinazione dell'estero. Nel traffico internazionale di linea, invece, in virtù della Convenzione di Chicago (OACI) ratificata anche dalla Svizzera, la riscossione di una tassa sui carburanti aerei non è ammessa. L'adozione di strumenti basati sull'economia di mercato, in relazione alle emissioni d'incidenza climatica generate dal traffico aereo, non può fare astrazione dagli sviluppi generali della politica di protezione del clima perseguita dalla Svizzera (legislazione successiva al pacchetto normativo sul CO2) e dalle tendenze in atto nell'UE. In questo contesto, l'Unione europea ha deciso di integrare l'aviazione civile, dal 2012, nel suo sistema di scambio delle quote di emissione. Dal canto suo, la Svizzera adotterà probabilmente misure perlomeno equivalenti: le possibili opzioni sono attualmente al vaglio dell'UFAC e i risultati saranno resi noti nella primavera del 2009.

Nel settore dei provvedimenti di igiene dell'aria, la Svizzera è fra i primi Paesi ad aver introdotto, dal 1997, delle tasse sulle emissioni del traffico aereo. Il loro ammontare è commisurato alla quantità di inquinanti atmosferici emessi dai singoli aeromobili. L'introduzione di queste tasse ha spinto l'industria ad adoperarsi per produrre aeromobili e propulsori che non soltanto consumano meno carburante, ma che generano anche minori emissioni di ossidi di azoto, un obiettivo, questo, tecnicamente più impegnativo e costoso. La rielaborazione del sistema di calcolo delle tasse commisurate alle emissioni di sostanze nocive è attualmente in preparazione di concerto con le organizzazioni internazionali; il nuovo sistema dovrà poter essere
applicato anche in altri Paesi.

Il trasporto aereo di merci è stato analizzato dettagliatamente nello studio che Infras ha condotto nel 2006 sulle incidenze economiche del settore dell'aviazione civile in Svizzera. Dall'analisi emerge che il 75 per cento del trasporto aereo postale e merci passa per l'aeroporto di Zurigo. Per quasi un terzo ci si è avvalsi della strada come modo di trasporto sostitutivo dell'aereo; la quota di posta aerea non trasferibile su altri modi di trasporto è stata del 6 per cento. La parte restante, preponderante, delle merci è trasportata per il 98 per cento come belly freight sui voli passeggeri, cioè su voli che vengono comunque effettuati. Così, il trasferimento dei carichi aerei su altri modi di trasporto, in aggiunta al trasporto su strada effettuato in sostituzione del trasporto per via aerea, non comporta una sostanziale riduzione dei movimenti di volo. Il trasferimento su altri modi di trasporto è anche ostacolato dal fatto che per molte categorie di merci viene volutamente scelto il trasporto aereo, trattandosi di merce deperibile proveniente da lontano, di posta espressa, di beni di lusso o di metalli preziosi, che per ragioni di sicurezza sono trasportati come carico aereo.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

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2007 P 07.3061

Regime fiscale speciale per il trasporto aereo (N 5.10.07, Gruppo socialista)

Nel suo anno di presidenza dell'organo OACI «Group of International Aviation and Climate Change», la Svizzera si è adoperata per l'introduzione di un'imposizione generale sui carburanti aerei. Tuttavia, come affermato nella risposta al postulato, gli accordi internazionali impediscono tuttora di tassare in modo globale il cherosene.

La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto esonerano il trasporto aereo internazionale dagli obiettivi concreti di riduzione delle emissioni. Neppure la Convenzione di Chicago (OACI), ratificata dalla Svizzera, ammette la riscossione di tasse sui carburanti aerei nel traffico internazionale di linea. Per questi motivi, e per la massiccia distorsione della concorrenza che risulterebbe da un'imposizione unilaterale, non è opportuno che la Svizzera proceda in questa direzione da sola. Il Consiglio federale preferisce orientare il suo impegno ecologico nel settore dell'aviazione civile al principio dell'approccio multiplo. Esso persegue fra l'altro, quale misura economica alternativa, un sistema di imposizione internazionale basato sul mercato. Insieme ai rappresentanti delle autorità di vigilanza francesi e tedesche è prevista la creazione di condizioni quadro per un sistema globale di scambio delle quote di emissione che includa anche il traffico aereo da e verso gli Stati dell'UE. Le opzioni che in tal modo risultano per la Svizzera sono attualmente oggetto di analisi più approfondite. Gli esiti saranno resi noti nel primo trimestre del 2009 e dovranno essere valutati alla luce della futura politica climatica della Svizzera e dell'UE e dei corrispondenti obiettivi (impegni «post-Kyoto»).

Parallelamente al sistema di scambio delle quote di emissione, il Consiglio federale persegue anche altri provvedimenti economici finalizzati alla protezione dell'aria.

Fra questi vanno menzionate le tasse di atterraggio commisurate alle emissioni: per adeguarne l'ammontare, il 15 marzo 2008 il Governo ha adottato una modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica. L'ordinanza riveduta permette agli esercenti dell'aeroporto di introdurre, in futuro, dei piani tariffali aggiornati e adeguati ai compiti che devono svolgere. Queste tariffe dovranno servire anche a coprire i costi generati dal traffico aereo, specialmente in
relazione all'impatto sulla qualità dell'aria e al rumore.

Poiché il postulato è adempiuto nei suoi punti principali, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale dell'energia 2006 M 05.3362

Prova dello smaltimento per scorie altamente radioattive (S 4.10.05, Hofmann Hans; N 23.3.06)

Visto il «Progetto argilla opalina del Weinland zurighese» della Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive (Nagra), il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha deciso che la prova dello smaltimento per le scorie altamente radioattive è stata fornita. Nel contempo ha respinto la proposta di concentrare ulteriori ricerche nel Weinland zurighese. Successivamente, l'Ufficio federale dell'energia ha tracciato, nella parte concettuale del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, i criteri e le modalità per la ricerca di siti per la realizzazione di depositi in strati geologici profondi in Svizzera. La procedura di selezione dei siti è stata definita in stretta collaborazione con i Cantoni, i Comuni, le organizzazioni e la popolazione. La procedura si contraddistingue per il suo carattere aperto, 1634

trasparente e per l'ampio sostegno di cui gode. Il 2 aprile 2008, il Consiglio federale ha approvato la parte concettuale del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi. In questo modo ha avviato una procedura articolata in tre tappe della durata complessiva di circa dieci anni. La comunicazione del 6 novembre 2008 riguardante l'individuazione di siti idonei dal punto di vista della sicurezza tecnica concretizza la prima tappa della procedura di selezione secondo quanto previsto dalla parte concettuale. Le autorità competenti esamineranno le proposte prima che il Consiglio federale le integri nel Piano settoriale alla fine della prima tappa (presumibilmente 1° semestre 2011). Al termine della terza tappa, la Nagra presenterà una o più domande di autorizzazioni di massima per depositi in strati geologici profondi.

Poiché la mozione è adempiuta nella maggior parte dei punti, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2006 P 05.3792

Futuro delle reti elettriche (N 24.3.06, Gruppo socialista)

Il gruppo di lavoro «Reti di trasmissione e sicurezza di approvvigionamento» (LVS), istituito dal DATEC, ha presentato il 28 febbraio 2007 il suo rapporto finale in cui ha formulato raccomandazioni concrete concernenti la rete strategica ad alta tensione delle FFS (16.7 Hz), la rete di trasporto strategica (50 Hz) e le procedure di costruzione di linee elettriche. Il rapporto e le sue raccomandazioni costituiscono una base solida per poter colmare le lacune nella rete ad alta tensione delle Ferrovie e delle grandi aziende elettriche regionali in modo mirato, rapido e nel rispetto dei legittimi interessi di protezione. Inoltre, dal rapporto risulta che occorre esaminare nei singoli casi la posa sotterranea di linee della rete di trasporto strategica secondo criteri tecnico-gestionali, ecologici ed economici, nonché criteri sviluppati dalla giurisprudenza. Il DATEC ha pertanto incaricato il gruppo di lavoro di elaborare i pertinenti criteri. Questi criteri unitamente a una proposta di convalidare, nell'ambito di una fase sperimentale, l'iter di valutazione sono stati presentati nel rapporto del 3 dicembre 2008. Con l'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) il 1° gennaio 2008 la responsabilità della pianificazione e del controllo di tutta la rete di trasporto è stata trasferita alla società nazionale di rete Swissgrid (art. 20 LAEI). Conformemente all'articolo 22 LAEI, la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica per assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese e verifica lo stato e la manutenzione della rete di trasporto.

Al fine di garantire una rete sicura, performante ed efficiente i gestori di rete allestiscono piani pluriennali (art. 8 LAEI).

Poiché, con i suddetti rapporti e la definizione delle responsabilità nella legge sull'approvvigionamento elettrico, il postulato è attuato nei suoi punti essenziali, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2006 P 06.3160

Adeguamento dei canoni per i diritti d'acqua (N 23.6.06, Rey)

La principale richiesta del postulato, ovvero l'adeguamento dei canoni per i diritti d'acqua, è stata ripresa e trattata con l'iniziativa parlamentare «Canoni per i diritti d'acqua adeguati» della CAPTE-S (08.445). L'avamprogetto di revisione della legge sulle forze idriche (LUFI) è stato inviato in consultazione nel novembre del 2008. In relazione a questa iniziativa e a numerosi interventi parlamentari sul tema dei canoni per i diritti d'acqua, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha commissionato uno studio di base. Tra l'altro, il rapporto affronta i cambiamenti nel settore elettrico 1635

europeo e svizzero e il potenziale di creazione di valore aggiunto nell'economia elettrica, prima di passare in rassegna i diversi approcci di modifica del calcolo dei canoni per i diritti d'acqua. La strategia sull'utilizzazione della forza idrica, pubblicata dal DATEC nel mese di marzo 2008, illustra l'importanza della forza idrica nel suo insieme, nonché i punti di forza, di debolezza, le possibilità di riuscita e i rischi.

Aspetti connessi alla protezione delle acque, nella fattispecie i risanamenti dei deflussi residuali e la problematica dei deflussi discontinui sono trattati nell'ambito del controprogetto all'iniziativa popolare «Acqua viva» (07.060). Il controprogetto, ovvero l'iniziativa parlamentare «Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua» della CAPTE-S (07.492), è oggetto della deliberazione di dettaglio in Consiglio nazionale.

Poiché il postulato è adempiuto in ogni sua parte, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2006 P 06.3089

Spezzare la dipendenza dal petrolio (N 23.6.06, Teuscher)

Basandosi sulle decisioni strategiche del Consiglio federale riguardanti la futura politica energetica, il DATEC ha elaborato piani d'azione per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché, d'intesa con il DFE e il DFAE, un rapporto su una politica estera in materia energetica. Nella seduta del 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha adottato i piani d'azione, mentre in quella del 29 ottobre 2008 il rapporto. I piani d'azione informano sugli obiettivi e sulle misure necessarie al loro raggiungimento. Contengono 15 misure sull'efficienza energetica e 7 misure di promozione delle energie rinnovabili.

Poiché il postulato è integralmente adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 05.3683

Politica energetica: strategia globale per i prossimi 25 anni (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06)

Nella seduta del 20 febbraio 2008, il Consiglio federale basandosi sulle Prospettive energetiche ha deciso di dare un nuovo orientamento alla politica energetica. La strategia si basa su quattro pilastri: 1. incremento dell'efficienza energetica, 2. Promozione delle energie rinnovabili, 3. ampliamento mirato e nuova costruzione di impianti di grande potenza e 4. rafforzamento della politica estera in materia energetica. Per colmare l'incombente lacuna energetica il Consiglio federale ha approvato la costruzione di centrali a gas a ciclo combinato come soluzione transitoria che consente di compensare interamente le emissioni di CO2. Le centrali nucleari esistenti dovranno essere sostituite oppure integrate da nuovi impianti. Sulla base di questa strategia, il DATEC ha elaborato dei piani d'azione con le misure necessarie per incrementare l'efficienza energetica e promuovere le energie rinnovabili, come pure un rapporto sulla possibile accelerazione delle procedure di autorizzazione.

Inoltre il Consiglio federale ha conferito al DATEC il mandato di elaborare, insieme al DFAE e al DFE, una strategia per una politica estera in materia energetica. Nella seduta del 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha adottato i piani d'azione, mentre in quella del 29 ottobre 2008 il rapporto.

Poiché la mozione è adempiuta nei suoi punti principali, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

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Ufficio federale delle strade 2000 P 00.3589

Ampliamento dello svincolo Sciaffusa sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner)

Il postulato chiede che venga esaminata la possibilità di ampliare lo svincolo di Sciaffusa sud della A4 con un aggiramento del Comune di Neuhausen a.Rhf. (galleria del Galgenbuck). Effettivamente, l'attuale svincolo di Sciaffusa sud grava pesantemente sul Comune di Neuhausen a.Rhf. in quanto i flussi di traffico da e per l'autostrada transitano in un punto sfavorevole sotto il profilo tecnico. Nel dicembre 2001 le autorità cantonali erano pertanto state incaricate di elaborare un progetto generale.

Il 21 dicembre 2005, su richiesta del Governo del Cantone di Sciaffusa, il Consiglio federale ha approvato il progetto generale di ampliamento del collegamento stradale verso l'autostrada A4. Nel novembre del 2008 il progetto esecutivo è stato sottoposto al DATEC per approvazione e sarà presumibilmente pubblicato nel corso del mese di gennaio/febbraio del 2009. Alla luce di queste premesse, il postulato può essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3383

Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)

Del postulato si è già tenuto parzialmente conto in occasione della revisione dell'ONC in vista dell'aumento del peso totale dei veicoli a partire dal 1° gennaio 2005; da allora, infatti, è possibile rilasciare autorizzazioni a tempo indeterminato per trasporti speciali con veicoli fino a 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza e con un peso effettivo di 44 t, valide per le «strade di grande transito in tutta la Svizzera». Grazie al minore onere amministrativo, ne derivano una semplificazione e un'unificazione delle procedure di autorizzazione.

Il 1° luglio 2007 sono entrate in vigore ulteriori modifiche dell'ONC: soppressione del divieto di transito attraverso le località in determinate fasce orarie, estensione della regolamentazione delle competenze del Cantone di stanza, semplificazione delle procedure amministrative per le autorizzazioni di circolare la notte e la domenica.

Dal 2004, inoltre, il gruppo di lavoro «Autorizzazioni speciali» dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa) si riunisce di nuovo regolarmente; l'USTRA funge da consulente. Il gruppo mira a unificare ulteriormente le procedure di autorizzazione cantonali. Su iniziativa del gruppo di lavoro, la direzione dell'asa ha adottato il documento «Technische Mitteilungen 1/2005», finalizzato in primo luogo ad allentare le prescrizioni sul peso d'aderenza in vigore in questo settore. Le imprese di trasporto approfittano notevolmente di questa misura, poiché, con i veicoli attuali, possono ora trasportare pesi di gran lunga maggiori. A metà 2008 l'asa ha adottato la nuova versione della direttiva n. 6 sull'iscrizione di condizioni nelle autorizzazioni speciali. Questa revisione ha permesso di semplificare l'elenco delle condizioni e di adeguarlo alle esigenze dei Cantoni e quindi, in definitiva, di armonizzare la procedura cantonale in materia di autorizzazioni.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della nuova perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC), la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni per trasporti speciali sulle strade nazionali è passata alla Confederazione.

1637

Questa centralizzazione contribuisce ulteriormente a uniformare la procedura, segnatamente per le corse effettuate su strade nazionali.

Nel quadro del Sistema di informazione per la gestione delle strade e del traffico (MISTRA), i Cantoni hanno consegnato all'U-STRA i dati grezzi concernenti i percorsi di approvvigionamento (percorsi per i trasporti speciali). Nel corso del 2009 l'USTRA verificherà ed elaborerà questi dati per poi metterli a disposizione su una piattaforma centrale. I percorsi di approvvigionamento dovrebbero figurare nel sistema di base entro il 2010.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2002 P 01.3759

Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie.

Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi-Cortesi)

L'idea, proposta inizialmente, di individuare e fermare i camion surriscaldati ha dovuto essere abbandonata. Nessuno dei dispositivi esaminati consentiva infatti di risolvere in modo soddisfacente il problema, ossia individuare i camion con motori surriscaldati e toglierli dalla colonna in marcia. Mancavano inoltre le aree di sosta adatte a questo scopo.

Con il sistema di dosaggio introdotto nel frattempo sull'asse di transito nord-sud, le condizioni quadro sono mutate: tutti i camion vengono ora fermati, anche se solo brevemente, ai portali della galleria del San Gottardo; i veicoli surriscaldati possono quindi essere facilmente individuati. Visto quanto precede, la questione del portale termografico dovrebbe essere riesaminata.

Nel frattempo l'USTRA ha demandato l'attuazione di questa misura alla direzione della galleria stradale del San Gottardo. Nel 2007 è stato avviato un progetto per un impianto pilota, i cui lavori preliminari per la realizzazione hanno preso il via verso la metà del 2008. L'entrata in servizio sperimentale è prevista per la fine del 2009.

Alla luce di queste premesse, il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

Ufficio federale delle comunicazioni 2005 P 05.3053

Interventi necessari nel campo della tecnologia RFID (N 17.6.05, Allemann)

Il postulato è stato adempiuto attraverso il rapporto del 25 giugno 2008 intitolato «Interventi necessari nel campo della tecnologia RFID». Esso illustra i vantaggi e le possibilità, nonché i potenziali rischi derivanti dalla tecnologia RFID e studia l'idoneità, a questa tecnologia, degli strumenti e delle condizioni quadro del settore (leggi, regolamentazione, istituzioni). Su questa base il rapporto definisce gli interventi necessari e li concretizza in dieci raccomandazioni.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto con il sopraccitato rapporto esso è adempiuto.

2006 M 05.3222

Mantenere l'offerta swissinfo/SRI (S 9.6.05; Lombardi; N 6.3.06)

Il 4 luglio 2007 il Consiglio federale e la SSR hanno raggiunto un accordo (Accord) relativo all'offerta editoriale della SSR destinata all'estero. Questo accordo si basa sulle prescrizioni della nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV; art. 28) e della 1638

nuova ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; art. 35). La SSR si impegna a mantenere il volume di prestazioni editoriali finora offerto e a proporre tali prestazioni in lingua tedesca, francese, italiana, inglese, spagnola, portoghese, cinese, araba e giapponese. È altresì disciplinata la collaborazione con 3sat e TV5. La Confederazione, da parte sua, si impegna ad assumere la metà dei relativi costi.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto integralmente adempiuta.

2006 M 05.3863

Comunicazione a banda larga: parte integrante del servizio universale (S 9.3.06, Maissen; N 10.5.06)

Il 17 giugno 2007 la Commissione federale delle comunicazioni ha rilasciato a Swisscom la concessione per il servizio universale per la durata di dieci anni, vale a dire per il periodo 2008­2017. La concessione è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Il servizio universale comprende quei servizi di telecomunicazione di base che devono essere garantiti in tutto il Paese, a tutte le cerchie della popolazione, con una buona qualità e a prezzi accessibili. Si pensi, ad esempio, alla telefonia pubblica, al servizio di trasmissione dati, all'accesso ai servizi d'emergenza, alla copertura del territorio con un sufficiente numero di telefoni pubblici (Publifoni) o ai servizi speciali per le persone portatrici di handicap. Il servizio universale ha lo scopo di scongiurare qualsiasi eventuale esclusione geografica o sociale dagli strumenti di base della comunicazione sociale. In Svizzera, il servizio universale comprende ora, oltre al collegamento analogico e ISDN, anche il collegamento Internet a banda larga con una velocità di trasmissione pari a 600/100 Kbit/s (in casi eccezionali 150/50 Kbit/s).

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto con il rilascio della nuova concessione per il servizio universale essa è adempiuta.

Ufficio federale dell'ambiente 2001 P 01.3628

Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)

La richiesta formulata dal postulato avrebbe dovuto essere adempiuta nel quadro della revisione della legge forestale avviata dal Consiglio federale. Quest'ultimo ha presentato alle Camere federali il messaggio del 28 marzo 2007 concernente la modifica della legge federale sulle foreste (legge forestale), ma il Parlamento non è entrato nel merito del progetto.

Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2003 P 03.3261

Paesaggi terrazzati della Svizzera (N 3.10.03, Schmid Odilo)

Il postulato chiede al Consiglio federale di creare i necessari incentivi strategici per avviare, in stretta collaborazione con i Cantoni interessati, un inventario nazionale dei paesaggi terrazzati degni di protezione della Svizzera. Nella sua risposta al postulato, il Governo si era già espresso contro l'allestimento di un simile inventario poiché inopportuno, ma aveva offerto ai Cantoni la disponibilità a elaborare principi e metodi comuni per inventariare e conservare i paesaggi terrazzati. Tenendo fede al suo impegno, la Confederazione ha sostenuto la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio nell'elaborazione dei fondamenti e degli strumenti per uno sviluppo sostenibile di questi paesaggi e ha poi messo a disposizione dei Cantoni tali basi.

Nell'ambito delle sue attività con incidenza sul paesaggio svolte nel quadro della 1639

legislazione vigente e dei mezzi finanziari disponibili, il Consiglio federale tiene dunque conto della richiesta di conservare e valorizzare i paesaggi terrazzati. Il postulato può essere tolto di ruolo.

2004 M 02.3005

Legge forestale. Rimboschimento di superfici agricole (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.443; S 29.9.04)

Cfr. P 01.3628.

2006 M 05.3471

Aiuto finanziario per i parchi d'importanza nazionale (S 15.12.05, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.027; N 20.6.06)

La mozione chiede al Consiglio federale di impiegare i mezzi finanziari destinati alla natura e al paesaggio in modo tale che le prestazioni sinora fornite dai Cantoni continuino ad essere garantite e che possano essere concessi aiuti finanziari per parchi d'importanza nazionale. La ripartizione dei mezzi finanziari deve avvenire d'intesa con i Cantoni ed è oggetto di accordi programmatici conclusi con questi ultimi. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha negoziato con tutti i Cantoni accordi di programma sulla protezione della natura e del paesaggio, la rivitalizzazione delle acque, la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico, le opere di protezione secondo la legge forestale e la legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua, il bosco di protezione, la biodiversità nel bosco, l'economia forestale, i siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici; con nove di essi ha concluso accordi programmatici sulla creazione di parchi d'importanza nazionale. In questi documenti è inoltre fissato l'ammontare del contributo finanziario della Confederazione all'istituzione di nuovi parchi. Gli accordi programmatici sono entrati in vigore alla fine di novembre 2008.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2006 M 04.3664

Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio (S 16.6.05, Commissione degli affari giuridici CS 02.436; N 4.10.06)

La mozione chiede al Consiglio federale di proporre delle misure, a livello esecutivo e legislativo, volte a garantire il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio. Chiede inoltre di semplificare l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) dei progetti in modo tale che, con le decisioni di pianificazione territoriale e in conformità con il livello di pianificazione delle stesse, siano creati i presupposti indispensabili a una realizzazione rapida e rispettosa dell'ambiente dei progetti edilizi. Il 3 settembre 2008 il Consiglio federale ha presentato il suo rapporto «Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio» in adempimento della mozione 04.3663, nel quale propone le seguenti misure: A livello di legge (segnatamente nelle leggi sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio), il coordinamento va disciplinato attraverso norme generali. Le modifiche legislative dovranno prevedere criteri con cui valutare, già in sede di elaborazione della pianificazione territoriale, gli impatti ambientali della stessa, in particolare dei piani settoriali della Confederazione e dei piani direttori cantonali.

1640

Le ordinanze che disciplinano i singoli settori della protezione ambientale devono essere sottoposte a un esame sistematico. Il Governo introdurrà delle modifiche per migliorare il coordinamento fra protezione ambientale e pianificazione del territorio.

Per migliorare il coordinamento e uniformare il più possibile l'esecuzione, gli Uffici federali interessati (segnatamente l'ARE e l'UFAM) provvederanno ad aggiornare gli aiuti all'esecuzione o a elaborarne di nuovi da mettere a disposizione dei Cantoni.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2007 M 05.3499

Prescrizioni contro l'inquinamento atmosferico uniformi in tutta la Svizzera. No a inutili distorsioni del mercato (S 15.12.05, Jenny, N 21.6.06; S 7.3.07)

La mozione chiede al Consiglio federale di elaborare norme che garantiscano l'esecuzione uniforme in tutta la Svizzera delle prescrizioni contro l'inquinamento atmosferico. Chiede inoltre al Governo di esaminare le prescrizioni vigenti ai fini della loro applicazione pratica e di adeguarle laddove necessario. La mozione è stata modificata dalla seconda Camera, che incarica il Consiglio federale di armonizzare a livello nazionale l'esecuzione delle prescrizioni in materia di protezione dall'inquinamento atmosferico per quanto concerne l'utilizzo di macchine di cantiere equipaggiate con filtri antiparticolato, tenendo conto dei criteri della potenza e dell'età delle macchine, nonché delle diverse categorie di cantieri. La prima Camera, il Consiglio degli Stati, ha adottato la modifica della mozione. Il Consiglio federale ha adempiuto la mozione modificando il 19 settembre 2008 l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt). La mozione può pertanto essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2007 M 07.3311

Rinaturazione dei corsi d'acqua. Controprogetto all'iniziativa popolare «Acqua viva» (S 4.10.07, Epiney; N 6.12.07)

La mozione chiede al Consiglio federale di proporre una modifica dell'articolo 15b della legge federale sull'approvvigionamento elettrico che preveda la riscossione di 0,1 centesimi per ogni chilowattora supplementare sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. Il supplemento proposto deve servire a finanziare i progetti di rinaturazione dei corsi d'acqua e va integrato nel controprogetto all'iniziativa popolare «Acqua viva». Il 12 agosto 2008, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE-S) ha sottoposto al Parlamento un disegno di modifica della legge sulla protezione delle acque come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Acqua viva». La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2008 M 07.3418

Adeguamento dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (S 4.10.07, Hofmann Hans; N 13.3.08)

La mozione chiede al Consiglio federale di adeguare il prima possibile l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA), e tutti i suoi allegati, alle modifiche del 20 dicembre 2006 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e di decretarne progressivamente l'entrata in vigore entro il giugno del 2008. Il 19 settembre 2008 il Consiglio federale ha adeguato l'OEIA alla LPAmb modificata. Conformemente a quanto chiesto dalla mozione, in futuro saranno esentati dall'obbligo dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) sette tipi di impianti, mentre per altri otto il Governo ha alzato, in parte notevolmente, il valore 1641

soglia a partire dal quale subentra l'obbligo dell'EIA, o ha reso meno rigorosi i relativi attributi. Inoltre, la procedura per i richiedenti è stata semplificata. Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° dicembre 2008.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2008 M 08.3004

Esigenza di un migliore coordinamento fra pianificazione del territorio e protezione dell'ambiente (N 13.3.08, Commissione degli affari giuridici CN 07.046; S 12.6.08)

La mozione chiede al Consiglio federale di trattare immediatamente e in via prioritaria la mozione 04.3664 «Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio». Il 3 settembre 2008 il Consiglio federale ha presentato il suo rapporto «Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio» in adempimento della mozione 04.3663. La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale 2004 M 04.3260

Convenzione delle Alpi e regioni di montagna (S 15.6.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS, 01.083; N 21.9.04)

La mozione incarica il Consiglio federale di illustrare in che misura il diritto nazionale vigente, tenuto conto dei Protocolli d'attuazione della Convenzione delle Alpi, garantisca lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna ed eventualmente di presentare le necessarie misure e modifiche di legge. Dopo numerosi lavori preparatori, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha incaricato il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) e l'Associazione Svizzera di servizio alle regioni e ai comuni (SEREC) di elaborare un rapporto in risposta alle domande sollevate con la mozione. Il Consiglio federale ha illustrato le raccomandazioni degli esperti in un breve rapporto, integrandole con ulteriori stime e dati.

Soltanto mediante sforzi in tutti i settori politici, sia a livello nazionale che a livello internazionale, è possibile realizzare lo sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna. Tuttavia, dal rapporto emerge chiaramente che da parte della Confederazione già oggi sono state adottate diverse misure concrete grazie alle quali è possibile ottenere uno sviluppo possibilmente equilibrato nelle regioni di montagna (Fondo infrastrutturale, revisione totale della legge sulla pianificazione del territorio 2007, parchi d'importanza nazionale, politica agricola 2011, servizio universale garantito, misure contro i pericoli naturali).

Inoltre, il rapporto evidenzia che la Convenzione delle Alpi e in particolare i relativi Protocolli d'attuazione non hanno ripercussioni negative sullo sviluppo delle regioni di montagna. Il raffronto tra la Convenzione delle Alpi e i singoli ambiti della politica svizzera, effettuato dagli esperti, ha inoltre confermato che la legislazione svizzera e la prassi soddisfano le esigenze minime formulate nei Protocolli d'attuazione.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

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2005 P 04.3583

Promuovere il recupero di aree industriali e commerciali dismesse (N 18.3.05, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato chiede al Consiglio federale di presentare al Parlamento un catalogo di misure concrete per promuovere il recupero delle aree industriali e commerciali totalmente o parzialmente inutilizzate. Il fatto che, negli ultimi anni, l'estensione delle aree dismesse non sia diminuita nonostante i numerosi progetti di riconversione sottolinea la necessità di provvedimenti concreti. Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha pertanto adottato un corrispondente rapporto intitolato «Promuovere la riqualificazione delle aree industriali e commerciali dismesse». Nei casi in cui è essa stessa fruitrice o proprietaria di superfici dismesse, la Confederazione (armasuisse, FFS, UFCL) intende in futuro adoperarsi in modo più incisivo affinché tali aree continuino a essere utilizzate. In futuro occorrerà inoltre ottimizzare la raccolta delle conoscenze disponibili in materia a livello nazionale e internazionale, in modo da poterle trasmettere alle cerchie interessate, e creare maggiore trasparenza sulla situazione. Questa trasparenza sarà resa possibile da una panoramica delle aree dismesse che ne censisca il numero, la localizzazione e l'estensione. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sostiene due progetti innovativi nei Cantoni di Vaud e Lucerna, focalizzati sulla riqualificazione di aree industriali abbandonate, che forniranno esperienze concrete da mettere pubblicamente a disposizione per altri progetti. Sul piano normativo, infine, l'avamprogetto di revisione della legge sulla pianificazione del territorio, attualmente in procedura di consultazione, persegue chiaramente l'obiettivo di uno sviluppo insediativo tendente verso l'interno e, quindi, di un maggiore recupero delle superfici dismesse. A tal fine occorre pure procedere a una verifica delle attuali disposizioni nel settore dei rifiuti e dei siti contaminati.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

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