Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 29 novembre 2009 del 30 luglio 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta: Art. 1 La votazione popolare su:
il decreto federale del 3 ottobre 20082 concernente la creazione di un sistema di finanziamento speciale per compiti connessi al traffico aereo;
l'iniziativa popolare del 21 settembre 20073 «Per il divieto di esportare materiale bellico» e
l'iniziativa popolare dell'8 luglio 20084 «Contro l'edificazione di minareti»
avrà luogo il 29 novembre 2009 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.
Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.
Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.
30 luglio 2009
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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RS 161.1 FF 2008 7193 FF 2007 6565, 2009 3765 FF 2008 6017, 2009 3763
2009-1814
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Votazione popolare del 29 novembre 2009. DCF
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