Termine di referendum: 1° ottobre 2009
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) Modifica del 12 giugno 2009 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 14 gennaio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20092, decreta: I La legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1bis e 3 1bis L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età ordinaria di pensionamento previste dal regolamento, e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l'età ordinaria di pensionamento è determinata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 LPP.
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FF 2009 879 FF 2009 887 RS 831.42 RS 831.40
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Legge sul libero passaggio
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 12 giugno 2009
Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 23 giugno 20095 Termine di referendum: 1° ottobre 2009
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