Decisione generale concernente misure urgenti per impedire l'introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) del 18 dicembre 2008

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 41 capoverso 6 dell'ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali (OPV), decide: 1. Definizione Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a.

piante specificate: piante destinate all'impianto, sementi escluse, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., e Ulmus spp.;

b.

luogo di produzione: luogo di produzione in base alla definizione contenuta nella Norma internazionale per le misure fitosanitarie numero 5 della FAO2;

c.

Paesi terzi: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità Europea, tuttavia compresi i territori d'oltremare degli Stati membri della Comunità Europea.

2. Importazioni da Paesi terzi Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5 capoverso 1, 9 capoverso 1 e 23 capoverso 1 OPV, le piante specificate importate in Svizzera da Paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere introdotte solo se: a.

sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di cui alla sezione I punto 1 dell'allegato;

b.

durante il controllo di cui all'articolo 10 OPV sono state ispezionate conformemente alla sezione I punto 2 dell'allegato per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non è stata constatata la presenza di tale organismo.

3. Importazioni da Stati membri della Comunità europea Qualora le piante specificate siano importate dalla Comunità europea, va osservato se provengono da zone dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente. In caso affermativo esse possono essere introdotte solo se: 1 2

RS 916.20 International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) n. 5: Glossary of phytosanitary terms del Segretariato della Convenzione Internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, Roma.

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a.

provengono da zone delimitate ai sensi della decisione 2008/840/CE della Commissione3;

b.

sono conformi alle prescrizioni specifiche di cui alla sezione II dell'allegato.

4. Immissione sul mercato di piante specificate Le piante specificate originarie di zone delimitate all'interno della Comunità europea, definite ai sensi del paragrafo 3, possono essere immesse sul mercato solo se conformi alle prescrizioni specifiche previste nella sezione II punto 1 dell'allegato.

Le piante specificate importate ai sensi del capoverso 2 da Paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere commercializzate solo se conformi alle prescrizioni previste all'allegato I, sezione II, punto 2.

5. Verifica La presente decisione sarà verificata entro il 30 giugno 2009.

6. Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

7. Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14.

Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

18 dicembre 2008

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

3 4

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300, 11 novembre 2008, pag. 36.

RS 172.021

Allegato (par. 2­4)

Sezione I: Prescrizioni specifiche relative all'importazione di piante specificate originarie di Paesi terzi 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.2 e 18 OPV e le disposizioni di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46 OPV, le piante specificate originarie di Paesi terzi in cui Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente devono essere accompagnate da un certificato di cui all'articolo 8 capoverso 1 OPV che, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», indichi come previsto nell'articolo 8 capoverso 2 OPV che: a.

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione situato in una zona riconosciuta indenne da organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica «luogo di origine»; oppure

b.

le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Anoplophora chinensis (Forster) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, i) che è registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine, e ii) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad opportuni intervalli, e la presenza di tale organismo non è stata constatata; e iii) dove le piante sono state coltivate in un sito, ­ a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Anoplophora chinensis (Forster) o ­ in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno due km in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster) ad opportuni intervalli. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e iv) in cui immediatamente prima dell'esportazione le piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale meticolosa per rilevare l'eventuale presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto delle piante. Se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

2. Le piante specificate che devono essere importate ai sensi del punto 1 vengono esaminate a fondo sul luogo d'importazione di cui all'articolo 9 OPV o in un altro luogo adeguato ai sensi dell'articolo 10 capoverso 5 OPV. I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto delle piante. Se del caso, tale ispezione 255

include un campionamento distruttivo. Se le piante specificate soddisfano le condizioni d'importazione, l'Ufficio federale dell'agricoltura rilascia un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 OPV.

Sezione II: Prescrizioni specifiche relative all'importazione di piante specificate originarie di zone delimitate all'interno della Comunità europea Piante specificate originarie di zone delimitate ai sensi del paragrafo 3 possono essere importate solo se, in virtù della direttiva 92/105/CEE della Commissione5, sono accompagnate da un passaporto delle piante CE e se, prima di essere immesse sul mercato, sono state coltivate per un periodo di almeno due anni in un luogo di produzione i)

registrato ai sensi della direttiva 92/90/CEE della Commissione6; e

ii)

che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad opportuni intervalli, e in cui la presenza di tale organismo non è stata constatata; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo; e

iii) dove le piante sono state coltivate in un sito ­ a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Anoplophora chinensis (Forster); o ­ in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto comprendente un raggio di almeno due km oltre il confine della zona infestata, in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster) o sue eventuali tracce ad opportuni intervalli. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo.

Sezione III: Prescrizioni per l'immissione sul mercato 1. Le piante specificate, importate da Paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente, possono essere immesse sul mercato solo se accompagnate dal passaporto delle piante ai sensi della sezione I punto 3 o da un passaporto sostitutivo ai sensi dell'articolo 22 OPV.

2. Le piante specificate, importate ai sensi del paragrafo 3 da zone delimitate all'interno della Comunità europea dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente, possono essere immesse sul mercato solo se accompagnate dal passaporto delle piante CE ai sensi della sezione II o da un passaporto sostitutivo ai sensi dell'articolo 22 OPV.

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4, 8 gennaio 1993, pag. 22.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344, 26 novembre 1992, pag. 38.